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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1793/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1793/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 8 aprile 2025 alle ore 9,43 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. MALATESTA, l'avv. Martina Liberatore, la quale si riporta agli scritti difensivi di parte ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rese nelle note conclusive.
Per il è presente l'avv. Michela Di Iorio, la quale si riporta ai verbali e agli atti di Controparte_1
causa e, segnatamente, alle note conclusionali depositate telematicamente in data 17.03.2025 chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate e insiste affinché la causa venga decisa. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando pagina 1 di 8 che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1793/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
MALATESTA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELA DI IORIO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.6.2024 ha agito nei confronti del Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto dirigenziale n.11 del 12.03.2024 Controparte_1 avente ad oggetto “Artt. 33 e 34 decadenza da assegnazione di alloggio ERP/COMUNALE sito in via
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 20 “, formulando le seguenti conclusioni:
“ IN VIA PRINCIPALE: richiamata la dispiegata eccezione di illegittimità costituzionale si chiede che
l'On.le Giudice adito ritenuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, dell'art. 2 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 L.R.
9671996, e dell'art.3 comma 1 lettera b) della L.R. 18/2018 recanti Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 in riferimento agli artt.li 3 e 117 commi primo e secondo lettere g) e h) della
Costituzione stante la rilevanza delle richiamate norme rispetto alla fattispecie posta all'attenzione dell'On.le Giudice adito chiamato a decidere sull'applicazione delle stesse norme in presenza di
pagina 2 di 8 disposizioni contrastanti, inconferenti e che determinano una irragionevolezza di struttura ed una correlata disparità di trattamento oltre ai contrasti di applicazione rispetto alle ipotesi di decadenza tra assegnatario e nucleo familiare del medesimo, disponga la trasmissione della stessa davanti alla
Corte costituzionale.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si ritenga non fondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale, in ogni caso, accertare e dichiarare illegittimo e viziato per violazione di legge ed eccesso di potere il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal
[...]
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso decreto. Con Controparte_2 vittoria delle spese di lite. “.
Il si è costituito in giudizio con apposita comparsa nella quale ha concluso per il Controparte_1
rigetto delle conclusioni della ricorrente e chiedendo che fosse dichiarato legittimo ed efficace il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal Controparte_1
A sostegno del ricorso, ha dedotto: Parte_1
1) Di essere assegnataria con codice UT di alloggio E.R.P. – cod. Alloggio 0306A10 – sito C.F._2
in alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 20, P.R. di proprietà del CP_1 Controparte_1
giusta determina dirigenziale n. 863 del 26.08.2010;
2) Che in data 11.08.2023 le era stato notificato un preavviso di decadenza Prot. n. 141057/2023 del 07.07.2023 per la presunta violazione dell'art. 34 c.1 lett. a) e b) L.R. 96/96 e ss.mm. ii.
“per aver abbandonato l'alloggio in qualità di assegnatario senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, giustificata da gravi motivi e averlo ceduto a terzi.”;
3) Che in data 20.09.2023 è stato notificato un secondo preavviso di decadenza a cura del
[...]
per la presunta violazione dell'art. 34 comma 1 lett. d) ”per il reato, in concorso, di CP_1 cui all'art. 640 del c.p. come certificato dal casellario giudiziale n. 13713/2023/R commesso dal figlio seco convivente la cui pena edittale è superiore a 2 anni”; Parte_2
4) Che nella seduta n. 22 del 06.03.2024, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 1035/1972 la
Commissione ERP, esaminando la pratica e la documentazione agli, aveva espresso il proprio parere “obbligatorio e vincolante” favorevole alla decadenza in violazione del combinato disposto dell'art. 34 comma 1 lett. d) e dell'art. 2 comma 1 lett. b)bis della L.R. 96/96 e dell'art. 2 comma 5 della predetta legge, avendo il figlio convivente dell'assegnatario riportato sentenza pagina 3 di 8 di condanna del Tribunale di Bologna esecutivo il 02.05.2022 per reato ostativo di cui agli artt.li
110 e 640 c.p. così come trascritto nel certificato del casellario giudiziale agli atti rilasciato dall'Amministrazione ex art. 28 comma del D.P.R. 313/2002;
5) Che in data 16.05.2024 le era stato notificato il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 con il quale si decretava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà del Comune sito in via Carlo Alberto dalla Chiesa n.20 per la sig.ra per la presunta Parte_1
violazione del combinato disposto dell'art. 34 comma 1 lettera d) e dell'art. 2 b)bis della predetta legge per il reato di cui agli artt. 110 e 640 del c.p. come certificato dal Casellario giudiziale n. 13713/2023/R commesso dal figlio seco convivente la cui pena Parte_2
edittale è superiore a 2 anni;
ha, quindi, sostenuto tra l'altro che il decreto era illegittimo perchè il figlio convivente della sig.ra non è stato condannato per alcune delle fattispecie di reato di cui alla previsione dell'art. 34 Pt_1
lettera e – ter) della L.R. 96/1996, unica che ammetteva la decadenza dall'assegnazione per reati commessi da familiari conviventi dell'assegnatario.
Il Comune nella comparsa di risposta, oltre aver allegato una situazione di morosità della ricorrente nel pagamento dei canoni di locazione, ha, in relazione alla predetta contestazione, dedotto che sussisteva una condanna del figlio convivente della per aver commesso “il reato, in concorso, di cui Pt_1 all'art. 640 del C.P. come certificato dal Casellario Giudiziale n. 13713/2023/R, la cui pena edittale è
superiore a 2 anni, sicchè ricorreva l'ipotesi di decadenza prevista dall'art.34 L.R. 96/1996.
Nel corso della prima udienza la difesa della ricorrente ha evidenziato che era stata approvata la L.R.
15/2024 che all'art. 33 aveva modificato il comma 5 dell'art.2 della la L.R. 96/1996, sicchè era stata abrogata la norma su cui si fondava il decreto di decadenza.
Il comune ha replicato che, stante il principio di irretroattività della legge, la predetta modifica non poteva essere applicata al caso di specie.
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato in base alla seguente motivazione:
“ 1) Il thema decidendum ammissibile nel presente giudizio concerne la sussistenza dei presupposti necessari per la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio Ater a così come Parte_1
pagina 4 di 8 indicati nel decreto di decadenza opposto,
2) Appare sussistente la probabile fondatezza del ricorso in quanto;
a) In base alla modifica della normativa regionale menzionata da parte ricorrente nell'istanza del
21.10.2024 è inidonea a fondare il decreto di decadenza la condanna di un familiare convivente dell'assegnataria per il reato di truffa;
b) Anche ove si volesse ritenere irretroattiva tale modifica normativa, comunque si dovrebbe giungere alla medesima conclusione;
ed invero, come già esposto nella sentenza pronunciata nel giudizio
2429/2023 ( contro ), è vero che la lett. d) dell'art.34 L.R.96/1996 Controparte_3 Controparte_1 si riferisce alla perdita dei “ requisiti prescritti per l'assegnazione “ e che tra questi vi è quello di cui all'art.2 lett. b bis) di “ non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni “, che doveva essere sussistente (prima della modifica normativa sopraindicata) ai sensi del comma 5 dell'art.2 anche per gli “ altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione “ e deve
“ permanere in sostanza di rapporto “, ma lo stesso art.34 alla lett. e ter) prevede la decadenza dall'assegnazione qualora “ l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite “, con una norma specifica
e introdotta successivamente alla lettera d), segnatamente dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 23 luglio
2018, n. 18 [ poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta
L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che ha altresi' disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera cosi' come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018]; ebbene, poiché nel novero di reati di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis) sono ricompresi tutti i reati indicati dall'art. 34, comma
1, lett. e-ter), se si aderisse alla interpretazione proposta dal convenuto, da un punto di vista CP_1 sistematico e logico, l'art. 34, comma 1, lett. e-ter) sarebbe privo di un proprio ambito di applicazione pagina 5 di 8 e sarebbe norma, quindi, inutile in quanto per l'Amministrazione ai fini della decadenza sarebbe sufficiente richiamare l'art. 2, comma 2, b-bis); dall'intervento del 2018, inoltre, emerge che la volontà del Legislatore regionale è stata chiaramente quella di limitare il potere di decadenza dall'alloggio popolare ai soli casi più gravi, ovvero quelli relativi alle condanne per i reati di cui all'art. 34, comma 1, lett.e-ter); ed infatti con la L.R. 18/2018 introdusse per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui agli art. 2, comma 1, lett.
b-bis) e g-bis); allo stesso tempo disciplinò il potere di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lett. e- ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett.g bis) dell'art.2; questo dimostra che il legislatore non ha voluto attribuire il potere di decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui
l'assegnatario avesse riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett.b bis); ed allora il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dell'assegnazione e, seppure la scelta può apparire discutibile (come d'altronde quella di prevedere quali condizioni ostative all'assegnazione anche condanne per reati minori e senza alcun riguardo all'entità della pena effettivamente comminata), essa non è in questa sede sindacabile;
3) Appare sussistente anche il periculum in mora allegato da parte ricorrente;
“.
Con le rispettive note conclusive le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE: previa applicazione della L.R. 17 settembre 2024 n. 15 “Assestamento al bilancio di previsione 2024 – 2026 ex art. 50 D. Lgs. 118/2011 s.m.i. con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni” approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 7/2 del 27 agosto 2024, pubblicata nel BURA 18 settembre 2024 n. 37 ordinario ed entrata in vigore il 19 settembre 2024, dichiarare l'inefficacia del decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal
[...]
, a firma del dirigente emesso nei confronti della Controparte_2 Parte_3 sig.ra . Con vittoria delle spese di lite. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga applicabile la normativa regionale quale modificata al caso di specie, in ogni caso, accertare e dichiarare illegittimo e viziato il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal Controparte_2
, salve le dedotte eccezioni di incostituzionalità, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello
[...] stesso decreto. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 6 di 8 Parte resistente
Ribadendo le precedenti conclusioni.
……………..
Va anzitutto chiarito che sono estranei al thema decidendum sia l'ipotizzato abbandono senza autorizzazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte della , sia la sua morosità Pt_1
nel pagamento dei canoni di locazione, in quanto:
1) il decreto di decadenza opposto si fonda solo sulla condanna del figlio convivente della
, , per il reato di cui all'art.640 c.p.c., come risultante dal suo Pt_1 Parte_2
certificato penale, e sulla conseguente applicazione degli art.34 lett. d) e 2 lett. b) bis della L.R.
96/1996;
2) Il non ha proposto domanda in via riconvenzionale di risoluzione del Controparte_1
contratto di locazione per abbandono senza autorizzazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte della e/o per la sua morosità. Pt_1
Va, quindi, solo valutato se ricorrono i presupposti per la decadenza dall'assegnazione (a tempo indeterminato, come specificato nel relativo contratto di locazione) dell'alloggio in questione in relazione a detta condanna.
In proposito non si può che ribadire quanto anticipato nell'ordinanza del 24.10.2024.
Ed invero anzitutto nel corso del giudizio è stata approvata la L.R. 15/2024 che con l'art. 33 ha modificato il comma 5 dell'art.2 della la L.R. 96/1996, escludendo per gli altri componenti del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio E.R.P. il richiamo e, quindi, l'applicazione del comma 1 lett.
b-bis) nonché del comma 1 lett. e-ter) dell'art.34. Ne consegue l'irrilevanza ai fini della pronuncia di decadenza di condanne come quella di cui all'art.640 c.p. (irrevocabile il 10.1.2022) subite da Parte_2
, familiare convivente dell'assegnataria .
[...] Pt_1
E' evidente che tale nuova norma si applica al caso di specie, non essendo ancora intervenuta una pronuncia passata in giudicato in ordine alla legittimità della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
E.R.P. alla . Pt_1
Ma, anche ove così non fosse, il decreto di decadenza dovrebbe essere ugualmente dichiarato inefficace, perché illegittimo, per le ragioni esplicate nella predetta ordinanza in ordine alla corretta pagina 7 di 8 interpretazione (anche prima della modifica introdotta con l'art.33 della L.15/2024) dell'art.34 L.R.
96/1996, da ritenersi qui riportate.
La domanda di parte ricorrente va, dunque, accolta.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate perché la decisione si fonda su una modifica legislativa intervenuta in corso di causa o (in alternativa) comunque su un'interpretazione della normativa regionale che presenta obiettivamente profili di complessità e opinabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal
[...]
nei confronti di;
Controparte_2 Parte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1793/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 8 aprile 2025 alle ore 9,43 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. MALATESTA, l'avv. Martina Liberatore, la quale si riporta agli scritti difensivi di parte ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rese nelle note conclusive.
Per il è presente l'avv. Michela Di Iorio, la quale si riporta ai verbali e agli atti di Controparte_1
causa e, segnatamente, alle note conclusionali depositate telematicamente in data 17.03.2025 chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate e insiste affinché la causa venga decisa. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando pagina 1 di 8 che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1793/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
MALATESTA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELA DI IORIO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.6.2024 ha agito nei confronti del Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto dirigenziale n.11 del 12.03.2024 Controparte_1 avente ad oggetto “Artt. 33 e 34 decadenza da assegnazione di alloggio ERP/COMUNALE sito in via
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 20 “, formulando le seguenti conclusioni:
“ IN VIA PRINCIPALE: richiamata la dispiegata eccezione di illegittimità costituzionale si chiede che
l'On.le Giudice adito ritenuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, dell'art. 2 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 L.R.
9671996, e dell'art.3 comma 1 lettera b) della L.R. 18/2018 recanti Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 in riferimento agli artt.li 3 e 117 commi primo e secondo lettere g) e h) della
Costituzione stante la rilevanza delle richiamate norme rispetto alla fattispecie posta all'attenzione dell'On.le Giudice adito chiamato a decidere sull'applicazione delle stesse norme in presenza di
pagina 2 di 8 disposizioni contrastanti, inconferenti e che determinano una irragionevolezza di struttura ed una correlata disparità di trattamento oltre ai contrasti di applicazione rispetto alle ipotesi di decadenza tra assegnatario e nucleo familiare del medesimo, disponga la trasmissione della stessa davanti alla
Corte costituzionale.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si ritenga non fondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale, in ogni caso, accertare e dichiarare illegittimo e viziato per violazione di legge ed eccesso di potere il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal
[...]
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso decreto. Con Controparte_2 vittoria delle spese di lite. “.
Il si è costituito in giudizio con apposita comparsa nella quale ha concluso per il Controparte_1
rigetto delle conclusioni della ricorrente e chiedendo che fosse dichiarato legittimo ed efficace il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal Controparte_1
A sostegno del ricorso, ha dedotto: Parte_1
1) Di essere assegnataria con codice UT di alloggio E.R.P. – cod. Alloggio 0306A10 – sito C.F._2
in alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 20, P.R. di proprietà del CP_1 Controparte_1
giusta determina dirigenziale n. 863 del 26.08.2010;
2) Che in data 11.08.2023 le era stato notificato un preavviso di decadenza Prot. n. 141057/2023 del 07.07.2023 per la presunta violazione dell'art. 34 c.1 lett. a) e b) L.R. 96/96 e ss.mm. ii.
“per aver abbandonato l'alloggio in qualità di assegnatario senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, giustificata da gravi motivi e averlo ceduto a terzi.”;
3) Che in data 20.09.2023 è stato notificato un secondo preavviso di decadenza a cura del
[...]
per la presunta violazione dell'art. 34 comma 1 lett. d) ”per il reato, in concorso, di CP_1 cui all'art. 640 del c.p. come certificato dal casellario giudiziale n. 13713/2023/R commesso dal figlio seco convivente la cui pena edittale è superiore a 2 anni”; Parte_2
4) Che nella seduta n. 22 del 06.03.2024, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 1035/1972 la
Commissione ERP, esaminando la pratica e la documentazione agli, aveva espresso il proprio parere “obbligatorio e vincolante” favorevole alla decadenza in violazione del combinato disposto dell'art. 34 comma 1 lett. d) e dell'art. 2 comma 1 lett. b)bis della L.R. 96/96 e dell'art. 2 comma 5 della predetta legge, avendo il figlio convivente dell'assegnatario riportato sentenza pagina 3 di 8 di condanna del Tribunale di Bologna esecutivo il 02.05.2022 per reato ostativo di cui agli artt.li
110 e 640 c.p. così come trascritto nel certificato del casellario giudiziale agli atti rilasciato dall'Amministrazione ex art. 28 comma del D.P.R. 313/2002;
5) Che in data 16.05.2024 le era stato notificato il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 con il quale si decretava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà del Comune sito in via Carlo Alberto dalla Chiesa n.20 per la sig.ra per la presunta Parte_1
violazione del combinato disposto dell'art. 34 comma 1 lettera d) e dell'art. 2 b)bis della predetta legge per il reato di cui agli artt. 110 e 640 del c.p. come certificato dal Casellario giudiziale n. 13713/2023/R commesso dal figlio seco convivente la cui pena Parte_2
edittale è superiore a 2 anni;
ha, quindi, sostenuto tra l'altro che il decreto era illegittimo perchè il figlio convivente della sig.ra non è stato condannato per alcune delle fattispecie di reato di cui alla previsione dell'art. 34 Pt_1
lettera e – ter) della L.R. 96/1996, unica che ammetteva la decadenza dall'assegnazione per reati commessi da familiari conviventi dell'assegnatario.
Il Comune nella comparsa di risposta, oltre aver allegato una situazione di morosità della ricorrente nel pagamento dei canoni di locazione, ha, in relazione alla predetta contestazione, dedotto che sussisteva una condanna del figlio convivente della per aver commesso “il reato, in concorso, di cui Pt_1 all'art. 640 del C.P. come certificato dal Casellario Giudiziale n. 13713/2023/R, la cui pena edittale è
superiore a 2 anni, sicchè ricorreva l'ipotesi di decadenza prevista dall'art.34 L.R. 96/1996.
Nel corso della prima udienza la difesa della ricorrente ha evidenziato che era stata approvata la L.R.
15/2024 che all'art. 33 aveva modificato il comma 5 dell'art.2 della la L.R. 96/1996, sicchè era stata abrogata la norma su cui si fondava il decreto di decadenza.
Il comune ha replicato che, stante il principio di irretroattività della legge, la predetta modifica non poteva essere applicata al caso di specie.
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato in base alla seguente motivazione:
“ 1) Il thema decidendum ammissibile nel presente giudizio concerne la sussistenza dei presupposti necessari per la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio Ater a così come Parte_1
pagina 4 di 8 indicati nel decreto di decadenza opposto,
2) Appare sussistente la probabile fondatezza del ricorso in quanto;
a) In base alla modifica della normativa regionale menzionata da parte ricorrente nell'istanza del
21.10.2024 è inidonea a fondare il decreto di decadenza la condanna di un familiare convivente dell'assegnataria per il reato di truffa;
b) Anche ove si volesse ritenere irretroattiva tale modifica normativa, comunque si dovrebbe giungere alla medesima conclusione;
ed invero, come già esposto nella sentenza pronunciata nel giudizio
2429/2023 ( contro ), è vero che la lett. d) dell'art.34 L.R.96/1996 Controparte_3 Controparte_1 si riferisce alla perdita dei “ requisiti prescritti per l'assegnazione “ e che tra questi vi è quello di cui all'art.2 lett. b bis) di “ non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni “, che doveva essere sussistente (prima della modifica normativa sopraindicata) ai sensi del comma 5 dell'art.2 anche per gli “ altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione “ e deve
“ permanere in sostanza di rapporto “, ma lo stesso art.34 alla lett. e ter) prevede la decadenza dall'assegnazione qualora “ l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite “, con una norma specifica
e introdotta successivamente alla lettera d), segnatamente dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 23 luglio
2018, n. 18 [ poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta
L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che ha altresi' disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera cosi' come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018]; ebbene, poiché nel novero di reati di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis) sono ricompresi tutti i reati indicati dall'art. 34, comma
1, lett. e-ter), se si aderisse alla interpretazione proposta dal convenuto, da un punto di vista CP_1 sistematico e logico, l'art. 34, comma 1, lett. e-ter) sarebbe privo di un proprio ambito di applicazione pagina 5 di 8 e sarebbe norma, quindi, inutile in quanto per l'Amministrazione ai fini della decadenza sarebbe sufficiente richiamare l'art. 2, comma 2, b-bis); dall'intervento del 2018, inoltre, emerge che la volontà del Legislatore regionale è stata chiaramente quella di limitare il potere di decadenza dall'alloggio popolare ai soli casi più gravi, ovvero quelli relativi alle condanne per i reati di cui all'art. 34, comma 1, lett.e-ter); ed infatti con la L.R. 18/2018 introdusse per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui agli art. 2, comma 1, lett.
b-bis) e g-bis); allo stesso tempo disciplinò il potere di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lett. e- ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett.g bis) dell'art.2; questo dimostra che il legislatore non ha voluto attribuire il potere di decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui
l'assegnatario avesse riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett.b bis); ed allora il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dell'assegnazione e, seppure la scelta può apparire discutibile (come d'altronde quella di prevedere quali condizioni ostative all'assegnazione anche condanne per reati minori e senza alcun riguardo all'entità della pena effettivamente comminata), essa non è in questa sede sindacabile;
3) Appare sussistente anche il periculum in mora allegato da parte ricorrente;
“.
Con le rispettive note conclusive le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE: previa applicazione della L.R. 17 settembre 2024 n. 15 “Assestamento al bilancio di previsione 2024 – 2026 ex art. 50 D. Lgs. 118/2011 s.m.i. con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni” approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 7/2 del 27 agosto 2024, pubblicata nel BURA 18 settembre 2024 n. 37 ordinario ed entrata in vigore il 19 settembre 2024, dichiarare l'inefficacia del decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal
[...]
, a firma del dirigente emesso nei confronti della Controparte_2 Parte_3 sig.ra . Con vittoria delle spese di lite. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga applicabile la normativa regionale quale modificata al caso di specie, in ogni caso, accertare e dichiarare illegittimo e viziato il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal Controparte_2
, salve le dedotte eccezioni di incostituzionalità, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello
[...] stesso decreto. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 6 di 8 Parte resistente
Ribadendo le precedenti conclusioni.
……………..
Va anzitutto chiarito che sono estranei al thema decidendum sia l'ipotizzato abbandono senza autorizzazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte della , sia la sua morosità Pt_1
nel pagamento dei canoni di locazione, in quanto:
1) il decreto di decadenza opposto si fonda solo sulla condanna del figlio convivente della
, , per il reato di cui all'art.640 c.p.c., come risultante dal suo Pt_1 Parte_2
certificato penale, e sulla conseguente applicazione degli art.34 lett. d) e 2 lett. b) bis della L.R.
96/1996;
2) Il non ha proposto domanda in via riconvenzionale di risoluzione del Controparte_1
contratto di locazione per abbandono senza autorizzazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte della e/o per la sua morosità. Pt_1
Va, quindi, solo valutato se ricorrono i presupposti per la decadenza dall'assegnazione (a tempo indeterminato, come specificato nel relativo contratto di locazione) dell'alloggio in questione in relazione a detta condanna.
In proposito non si può che ribadire quanto anticipato nell'ordinanza del 24.10.2024.
Ed invero anzitutto nel corso del giudizio è stata approvata la L.R. 15/2024 che con l'art. 33 ha modificato il comma 5 dell'art.2 della la L.R. 96/1996, escludendo per gli altri componenti del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio E.R.P. il richiamo e, quindi, l'applicazione del comma 1 lett.
b-bis) nonché del comma 1 lett. e-ter) dell'art.34. Ne consegue l'irrilevanza ai fini della pronuncia di decadenza di condanne come quella di cui all'art.640 c.p. (irrevocabile il 10.1.2022) subite da Parte_2
, familiare convivente dell'assegnataria .
[...] Pt_1
E' evidente che tale nuova norma si applica al caso di specie, non essendo ancora intervenuta una pronuncia passata in giudicato in ordine alla legittimità della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
E.R.P. alla . Pt_1
Ma, anche ove così non fosse, il decreto di decadenza dovrebbe essere ugualmente dichiarato inefficace, perché illegittimo, per le ragioni esplicate nella predetta ordinanza in ordine alla corretta pagina 7 di 8 interpretazione (anche prima della modifica introdotta con l'art.33 della L.15/2024) dell'art.34 L.R.
96/1996, da ritenersi qui riportate.
La domanda di parte ricorrente va, dunque, accolta.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate perché la decisione si fonda su una modifica legislativa intervenuta in corso di causa o (in alternativa) comunque su un'interpretazione della normativa regionale che presenta obiettivamente profili di complessità e opinabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024 emesso dal
[...]
nei confronti di;
Controparte_2 Parte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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