Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 424
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1793/2024, ha deciso in merito all'opposizione proposta da una parte ricorrente avverso il decreto dirigenziale n. 11 del 12.03.2024, con cui le era stata disposta la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). La ricorrente, assegnataria dell'alloggio, contestava il decreto adducendo, in via principale, l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. b-bis) e 5 della L.R. 96/1996 e dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 18/2018, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via subordinata, chiedeva la dichiarazione di illegittimità e inefficacia del decreto dirigenziale, sostenendo che la condanna del figlio convivente per il reato di truffa (art. 640 c.p.) non potesse costituire causa di decadenza, in quanto non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 34, comma 1, lett. e-ter) della L.R. 96/1996, unica norma che ammetteva la decadenza per reati commessi da familiari conviventi. La parte resistente, il Comune, si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso, allegando anche una situazione di morosità della ricorrente e ribadendo la legittimità del decreto basato sulla condanna del figlio convivente ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) e dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis) della L.R. 96/1996.

Il Tribunale, dopo aver preliminarmente escluso la rilevanza della morosità e dell'abbandono dell'alloggio, ha dichiarato l'inefficacia del decreto dirigenziale impugnato, accogliendo la domanda della ricorrente. La decisione si fonda sull'intervenuta modifica normativa in corso di causa, ovvero l'approvazione della L.R. 15/2024, che all'art. 33 ha modificato il comma 5 dell'art. 2 della L.R. 96/1996, escludendo per gli altri componenti del nucleo familiare dell'assegnatario il richiamo e l'applicazione del comma 1, lett. b-bis) e del comma 1, lett. e-ter) dell'art. 34. Pertanto, la condanna del figlio convivente per il reato di truffa è divenuta irrilevante ai fini della pronuncia di decadenza. Il Giudice ha altresì confermato, in via alternativa, l'interpretazione già espressa nell'ordinanza cautelare, secondo cui, anche prima della modifica normativa, la condanna del figlio convivente non avrebbe potuto fondare la decadenza, in quanto l'art. 34, comma 1, lett. e-ter) della L.R. 96/1996, introdotto successivamente alla lett. d), prevedeva la decadenza solo per specifici reati, tra cui non figurava la truffa. Le spese di lite sono state dichiarate integralmente compensate, in considerazione della modifica legislativa intervenuta in corso di causa e della complessità interpretativa della normativa regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 424
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 424
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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