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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. Imposte OM FI S.p.a. - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14354954 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso TOSAP 2020 sopra meglio indicato ed intercorre tra la Ricorrente_1 e la ICA SRL, società di riscossione del Comune di Massarosa. L'oggetto della pretesa tributaria (che ammonta a circa 50.000 euro) è legato alla occupazione di soprassuolo pubblico insistente nel territorio del citato ente locale da parte della Ricorrente_1 mediante una serie di viadotti che insistono sul territorio del medesimo Comune. Contro l'avviso di accertamento il contribuente ebbe a proporre ricorso davanti alla CGT di Lucca contestando la validità dell'atto impositivo per carenza oggettiva e soggettiva dei presupposti di imposta, per estraneità del contribuente alla pretesa impositiva in ragione dello stesso Regolamento dell'ente locale (segnatamente gli artt. 30 e 31) e che comunque, in ogni caso, essento la Ricorrente_1 società di gestione di un bene pubblico di pertinenza dello Stato, sussistessero i presupposti per l'esenzione dall'applicazione del tributo. La CGT di Lucca rigettò il ricorso ritenendo pienamente integrati i presupposti di imposta (fissati, ratione temporis, dall'art. 38 d. lgs. 507/93) e non applicabile la normativa sull'esenzione prevista invece dall'art. 49 lett. a) del medesimo testo normativo.
Contro la sentenza ha proposto appello il contribuente che lamenta: la violazione del contraddittorio e la necessità di rimettere gli atti al Giudice di primo grado che non avrebbe tenuto conto di una richiesta di rinvio formulata dal difensore del contribuente, impossibilitato a presenziare all'udienza; la violazione degli artt.
112 e 115 C.p.c. non essendovi in motivazione alcun riferimento al Regolamento Comunale invocato dal contribuente;
insisteva infine per la carenza oggettiva e soggettiva del presupposti impositivi e, in ultimo, sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'esenzione dal tributo. Nell'ambito della discussione si chiedeva altresì l'annullamento dell'atto "epurato" dalla inclusione di una strada privata, ritenendo escluso che la CGT adita potesse incidere parzialmente sull'atto impugnato. Controparte, costituita, insisteva invece per la conferma della decisione impugnata riconoscendo peraltro, con riferimento ad una strada inclusa nel calcolo dell'imposta (Indirizzo_1) il connotato di strada privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con riferimento alla esclusione da tassazione di una strada riconosciuta come privata
(Indirizzo_1) e respinto nel resto. Il primo motivo di impugnazione fa riferimento, come abbiamo visto, ad una violazione del principio del contraddittorio che implicherebbe - a detta del contribuente- una rimessione del procedimento al Giudice di primo grado avendo quest'ultimo del tutto obliterato una richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata dal ricorrente. La notazione è corretta e probabilmente meglio avrebbe fatto la CGT ad esplicitare la sua decisione;
tuttavia non sembra potersi affermare né che il Giudice di primo grado non abbia preso in esame la richiesta di rinvio dell'udienza, e neppure che ove ciò fosse accertato da questa Corte la conseguenza ineludibile debba essere quella della regressione del procedimento. Sotto quest'ultimo profilo (di per sè dirimente), può infatti registrarsi una costante giurisprudenza di legittimità che individua nell'elencazione di cui all'art. 59 d.lgs. 546/92 -la norma appunto che impone il regresso- il carattere della tassatività e ritiene integrata la violazione consistente nel
"contraddittorio non regolarmente costituito o integrato" soltanto con la mancata notifica del ricorso (da ultimo cfr. Cass. V, Ord. 21437/25). Ma a ben vedere, anche sotto il primo profilo può ragionevolmente escludersi che il Giudice di primo grado abbia ignorato la richiesta di rinvio, avendola piuttosto non presa in considerazione e quindi implicitamente rigettata. Il profilo diacronico sul punto ci sembra determinante: il contribuente ha regolarmente ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza (per il 22.6.23) e presenta una prima istanza di rinvio per vero rappresentata come mera "sopravvenuta impossibilità di presenziare all'udienza" fissata. Sebbene non motivata e documentata, l'istanza viene accolta dal Giudice di prime cure che concede quindi quello che di solito di definisce come un "rinvio di cortesia". Alla nuova udienza (del 14.9.23, giorno della pronuncia impugnata) perviene una nuova istanza di rinvio redatta negli identici termini della precedente;
naturale che, in questo caso, non sia stata presa in considerazione della Corte che pertanto l'ha implicitamente respinta annotando laconicamente nel verbale di udienza che "nessuno era presente". Per quanto riguarda il merito dell'atto impositivo, dalle disposizioni applicabili ratione temporis (cfr. segnatamente l'art. 38 d.lgs
507/93) alla materia appare chiara la sussistenza della soggettività di imposta e della sua oggettiva debenza, anche a tener conto dell'invocato Regolamento Comunale. Dalla lettura congiunta delle disposizioni in questione infatti si ricava che le occupazioni effettuate sulle strade appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Massarosa, sono sempre e comunque oggetto di applicazione della TOSAP, indipendentemente dal fatto che esse siano realizzate all'interno o all'esterno del centro abitato, mentre, se le occupazioni sono effettuate su tratti di strade statali o provinciali, possono essere assoggettate al pagamento dalla tassa se realizzate all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e, se effettuate su tratti di strade statali o provinciali che siano poste all'esterno del centro abitato, sono sempre escluse dal pagamento della TOSAP, indipendentemente dall'entità della popolazione comunale. A tali condizioni, la "occupazione del suolo pubblico" si estende al soprassuolo (come è nel nostro caso) ed al sottosuolo secondo una giurisprudenza di legittimità che può dirsi costante, al pari del resto di quella di merito (d'altronde, in caso analogo, sono le conclusioni cui è pervenuta questa stessa Corte seppure in diversa composizione: cfr. CGT Toscana Sez. IV, Sent. 20.6.24, ed ivi ulteriori riferimenti). Nè pare invocabile, per concludere, l'art. 49 c.1 lett. a) del d. lgs. 507/93 cit., giacché quella disposizione si riferisce alla sola occupazione ascrivibile al soggetto esente (Stato ed altri enti pubblici elencati), non già alla società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (in tal senso v., da ultimo, Cass. V,
Ord. 16864/25). Semmai, e sempre a proposito del merito della questione, occorre dare atto della circostanza secondo la quale nel calcolo dell'imposta dovuta, l'Ente riscossore ha tenuto conto anche di una strada che invece non poteva dar luogo all'applicazione del tributo, essendo una strada privata: la circostanza è pacificamente ammessa dal resistente -che prende atto, riconoscendolo, del proprio errore- e quindi impone una parziale modifica della decisione impugnata sotto questo profilo: ipotesi tra l'altro che, pur contestata dalla parte ricorrente, appare praticabile giacché essa non si concretizza in una sostituzione del Giudice all'Amministrazione, bensì nella corretta ridefinizione della pretesa impositiva supposta dall'atto impugnato che, dal canto suo, non deve essere dichiarato radicalmente nullo e sostituito da nuovo provvedimento emendato da parte dell'Amministrazione, ma si connota nei termini e nei limiti nei quali la decisione giudiziale riconosce la legittimità della pretesa erariale. Per tutte le ragioni che precedono si ritiene pertanto di accogliere l'appello limitatamente alla strada privata (Indirizzo_1) assoggettata a tassazione e di confermare per il resto l'impugnata sentenza. La parziale e reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie parzialmente l'appello escludendo dalla applicazione della tassa di occupazione Indirizzo_1 e conferma nel resto. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. Imposte OM FI S.p.a. - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14354954 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso TOSAP 2020 sopra meglio indicato ed intercorre tra la Ricorrente_1 e la ICA SRL, società di riscossione del Comune di Massarosa. L'oggetto della pretesa tributaria (che ammonta a circa 50.000 euro) è legato alla occupazione di soprassuolo pubblico insistente nel territorio del citato ente locale da parte della Ricorrente_1 mediante una serie di viadotti che insistono sul territorio del medesimo Comune. Contro l'avviso di accertamento il contribuente ebbe a proporre ricorso davanti alla CGT di Lucca contestando la validità dell'atto impositivo per carenza oggettiva e soggettiva dei presupposti di imposta, per estraneità del contribuente alla pretesa impositiva in ragione dello stesso Regolamento dell'ente locale (segnatamente gli artt. 30 e 31) e che comunque, in ogni caso, essento la Ricorrente_1 società di gestione di un bene pubblico di pertinenza dello Stato, sussistessero i presupposti per l'esenzione dall'applicazione del tributo. La CGT di Lucca rigettò il ricorso ritenendo pienamente integrati i presupposti di imposta (fissati, ratione temporis, dall'art. 38 d. lgs. 507/93) e non applicabile la normativa sull'esenzione prevista invece dall'art. 49 lett. a) del medesimo testo normativo.
Contro la sentenza ha proposto appello il contribuente che lamenta: la violazione del contraddittorio e la necessità di rimettere gli atti al Giudice di primo grado che non avrebbe tenuto conto di una richiesta di rinvio formulata dal difensore del contribuente, impossibilitato a presenziare all'udienza; la violazione degli artt.
112 e 115 C.p.c. non essendovi in motivazione alcun riferimento al Regolamento Comunale invocato dal contribuente;
insisteva infine per la carenza oggettiva e soggettiva del presupposti impositivi e, in ultimo, sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'esenzione dal tributo. Nell'ambito della discussione si chiedeva altresì l'annullamento dell'atto "epurato" dalla inclusione di una strada privata, ritenendo escluso che la CGT adita potesse incidere parzialmente sull'atto impugnato. Controparte, costituita, insisteva invece per la conferma della decisione impugnata riconoscendo peraltro, con riferimento ad una strada inclusa nel calcolo dell'imposta (Indirizzo_1) il connotato di strada privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con riferimento alla esclusione da tassazione di una strada riconosciuta come privata
(Indirizzo_1) e respinto nel resto. Il primo motivo di impugnazione fa riferimento, come abbiamo visto, ad una violazione del principio del contraddittorio che implicherebbe - a detta del contribuente- una rimessione del procedimento al Giudice di primo grado avendo quest'ultimo del tutto obliterato una richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata dal ricorrente. La notazione è corretta e probabilmente meglio avrebbe fatto la CGT ad esplicitare la sua decisione;
tuttavia non sembra potersi affermare né che il Giudice di primo grado non abbia preso in esame la richiesta di rinvio dell'udienza, e neppure che ove ciò fosse accertato da questa Corte la conseguenza ineludibile debba essere quella della regressione del procedimento. Sotto quest'ultimo profilo (di per sè dirimente), può infatti registrarsi una costante giurisprudenza di legittimità che individua nell'elencazione di cui all'art. 59 d.lgs. 546/92 -la norma appunto che impone il regresso- il carattere della tassatività e ritiene integrata la violazione consistente nel
"contraddittorio non regolarmente costituito o integrato" soltanto con la mancata notifica del ricorso (da ultimo cfr. Cass. V, Ord. 21437/25). Ma a ben vedere, anche sotto il primo profilo può ragionevolmente escludersi che il Giudice di primo grado abbia ignorato la richiesta di rinvio, avendola piuttosto non presa in considerazione e quindi implicitamente rigettata. Il profilo diacronico sul punto ci sembra determinante: il contribuente ha regolarmente ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza (per il 22.6.23) e presenta una prima istanza di rinvio per vero rappresentata come mera "sopravvenuta impossibilità di presenziare all'udienza" fissata. Sebbene non motivata e documentata, l'istanza viene accolta dal Giudice di prime cure che concede quindi quello che di solito di definisce come un "rinvio di cortesia". Alla nuova udienza (del 14.9.23, giorno della pronuncia impugnata) perviene una nuova istanza di rinvio redatta negli identici termini della precedente;
naturale che, in questo caso, non sia stata presa in considerazione della Corte che pertanto l'ha implicitamente respinta annotando laconicamente nel verbale di udienza che "nessuno era presente". Per quanto riguarda il merito dell'atto impositivo, dalle disposizioni applicabili ratione temporis (cfr. segnatamente l'art. 38 d.lgs
507/93) alla materia appare chiara la sussistenza della soggettività di imposta e della sua oggettiva debenza, anche a tener conto dell'invocato Regolamento Comunale. Dalla lettura congiunta delle disposizioni in questione infatti si ricava che le occupazioni effettuate sulle strade appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Massarosa, sono sempre e comunque oggetto di applicazione della TOSAP, indipendentemente dal fatto che esse siano realizzate all'interno o all'esterno del centro abitato, mentre, se le occupazioni sono effettuate su tratti di strade statali o provinciali, possono essere assoggettate al pagamento dalla tassa se realizzate all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e, se effettuate su tratti di strade statali o provinciali che siano poste all'esterno del centro abitato, sono sempre escluse dal pagamento della TOSAP, indipendentemente dall'entità della popolazione comunale. A tali condizioni, la "occupazione del suolo pubblico" si estende al soprassuolo (come è nel nostro caso) ed al sottosuolo secondo una giurisprudenza di legittimità che può dirsi costante, al pari del resto di quella di merito (d'altronde, in caso analogo, sono le conclusioni cui è pervenuta questa stessa Corte seppure in diversa composizione: cfr. CGT Toscana Sez. IV, Sent. 20.6.24, ed ivi ulteriori riferimenti). Nè pare invocabile, per concludere, l'art. 49 c.1 lett. a) del d. lgs. 507/93 cit., giacché quella disposizione si riferisce alla sola occupazione ascrivibile al soggetto esente (Stato ed altri enti pubblici elencati), non già alla società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (in tal senso v., da ultimo, Cass. V,
Ord. 16864/25). Semmai, e sempre a proposito del merito della questione, occorre dare atto della circostanza secondo la quale nel calcolo dell'imposta dovuta, l'Ente riscossore ha tenuto conto anche di una strada che invece non poteva dar luogo all'applicazione del tributo, essendo una strada privata: la circostanza è pacificamente ammessa dal resistente -che prende atto, riconoscendolo, del proprio errore- e quindi impone una parziale modifica della decisione impugnata sotto questo profilo: ipotesi tra l'altro che, pur contestata dalla parte ricorrente, appare praticabile giacché essa non si concretizza in una sostituzione del Giudice all'Amministrazione, bensì nella corretta ridefinizione della pretesa impositiva supposta dall'atto impugnato che, dal canto suo, non deve essere dichiarato radicalmente nullo e sostituito da nuovo provvedimento emendato da parte dell'Amministrazione, ma si connota nei termini e nei limiti nei quali la decisione giudiziale riconosce la legittimità della pretesa erariale. Per tutte le ragioni che precedono si ritiene pertanto di accogliere l'appello limitatamente alla strada privata (Indirizzo_1) assoggettata a tassazione e di confermare per il resto l'impugnata sentenza. La parziale e reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie parzialmente l'appello escludendo dalla applicazione della tassa di occupazione Indirizzo_1 e conferma nel resto. Compensa le spese dell'intero giudizio.