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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 04/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per , l'avv. RIGHINI ALESSIO Parte_1
Per essuno Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Righini conclude come da atto di appello, al cui contenuto rinvia ai fini della discussione, evidenziando ancora l'errore del GdP sulle spese mediche. L'errore si porta dietro. Insiste nella distrazione delle spese.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 3976/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.g. 3976/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto appello in materia di: “lesione personale”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI Righini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
- APPELLANTE contro
(P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma II
n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello del 27.12.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
e interponendo gravame Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 334/2023 del 07.06.2023 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, chiedendone la riforma.
A sostegno del gravame ha allegato:
- con il primo motivo, che ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere in parte non rimborsabili le spese mediche per € 700,00, siccome documentate;
- con il secondo motivo, che il Giudice di pace di Pisa ha errato liquidando gli interessi al tasso di legge “dalla domanda al saldo effettivo”, anziché a far data dal sinistro;
- con il terzo motivo, che ha errato il Giudice di prime cure nella quantificazione delle spese di lite, in applicazione dei valori medi di cui ai vigenti D.M.;
Non si sono costituite e Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 18.04.2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia degli appellati e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024, successivamente rinviata fino all'odierna udienza del
04.12.2025.
*****
Non ponendosi questioni di rito, anche con riguardo ai dettami di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., possono delibarsi i motivi di impugnazione articolati da . Parte_1
Con il primo motivo è censurata la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non rimborsabili le spese mediche risultanti dalla ricevuta n. 27/21 di cui al doc. n. 3 dell'atto di citazione di primo grado, benché ritenute congrue dal CTU.
L'esclusione, in parte qua, del risarcimento del danno da parte del Giudice di Pace, non
è condivisibile.
La ricevuta n. 27/21 si riferisce, invero, a distinte voci di spesa visite specialistiche e prestazioni fisioterapiche, correlate rispetto alla cura della patologia insorta a cagione del sinistro (cfr. CTU), e documentate dalla ricevuta fiscale (doc. 3). Pertanto, spetta all'attore l'ulteriore somma di € 700,00 (di cui € 300,00 per visite specialistiche dott.
, ed € 400,00 per prestazioni fisioterapiche), oltre interessi legali a far data Per_1 dall'esborso al saldo.
Il secondo motivo, attinente al dies a quo degli interessi legali dovuti sulle somme riconosciute dal giudice di prime cure, è parimenti fondato. Al titolo della responsabilità, aquiliana, consegue la mora ex re e, pertanto, la spettanza del risarcimento a far data non dalla domanda, bensì dal sinistro. Non sussistono invece i presupposti per riconoscere gli interessi compensativi ancorando il dato al saggio degli interessi ex art. 1284 c.c. IV comma (sul deficit di automatismo cfr. Cass. 19063/2023).
La riforma, pur parziale, della sentenza di prime cure, assorbe il terzo motivo di appello e impone di riconsiderarne il capo delle spese di lite (cfr. ex multis, Cass. 01/06/2016, n.
11423; 11/06/2008). Le spese di lite del giudizio dinanzi al Giudice di Pace vengono rideterminate e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di riferimento avuto riguardo al decisum, con riduzione rispetto ai valori medi in ragione della concreta attività svolta.
Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi, anche in considerazione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, in parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di parte attrice di ulteriori € 700,00, oltre interessi di legge a far data dall'esborso fino al saldo;
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di parte attrice degli interessi legali sulle somme in linea capitale riconosciute nella sentenza impugnata, a far data dal 8.10.2020;
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al rimborso in favore dell'avv. Francesco Righini, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 900,00 per compensi oltre onere rimborso forfettario per spese generali 15 % e C.P.A. ed I.V.A., e di quelle del giudizio di primo appello, liquidate in € 450,00 per compensi oltre onere rimborso forfettario per spese generali 15 % e C.P.A. ed I.V.A.
Pisa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 04/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per , l'avv. RIGHINI ALESSIO Parte_1
Per essuno Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Righini conclude come da atto di appello, al cui contenuto rinvia ai fini della discussione, evidenziando ancora l'errore del GdP sulle spese mediche. L'errore si porta dietro. Insiste nella distrazione delle spese.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 3976/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.g. 3976/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto appello in materia di: “lesione personale”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI Righini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
- APPELLANTE contro
(P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma II
n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello del 27.12.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
e interponendo gravame Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 334/2023 del 07.06.2023 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, chiedendone la riforma.
A sostegno del gravame ha allegato:
- con il primo motivo, che ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere in parte non rimborsabili le spese mediche per € 700,00, siccome documentate;
- con il secondo motivo, che il Giudice di pace di Pisa ha errato liquidando gli interessi al tasso di legge “dalla domanda al saldo effettivo”, anziché a far data dal sinistro;
- con il terzo motivo, che ha errato il Giudice di prime cure nella quantificazione delle spese di lite, in applicazione dei valori medi di cui ai vigenti D.M.;
Non si sono costituite e Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 18.04.2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia degli appellati e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024, successivamente rinviata fino all'odierna udienza del
04.12.2025.
*****
Non ponendosi questioni di rito, anche con riguardo ai dettami di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., possono delibarsi i motivi di impugnazione articolati da . Parte_1
Con il primo motivo è censurata la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non rimborsabili le spese mediche risultanti dalla ricevuta n. 27/21 di cui al doc. n. 3 dell'atto di citazione di primo grado, benché ritenute congrue dal CTU.
L'esclusione, in parte qua, del risarcimento del danno da parte del Giudice di Pace, non
è condivisibile.
La ricevuta n. 27/21 si riferisce, invero, a distinte voci di spesa visite specialistiche e prestazioni fisioterapiche, correlate rispetto alla cura della patologia insorta a cagione del sinistro (cfr. CTU), e documentate dalla ricevuta fiscale (doc. 3). Pertanto, spetta all'attore l'ulteriore somma di € 700,00 (di cui € 300,00 per visite specialistiche dott.
, ed € 400,00 per prestazioni fisioterapiche), oltre interessi legali a far data Per_1 dall'esborso al saldo.
Il secondo motivo, attinente al dies a quo degli interessi legali dovuti sulle somme riconosciute dal giudice di prime cure, è parimenti fondato. Al titolo della responsabilità, aquiliana, consegue la mora ex re e, pertanto, la spettanza del risarcimento a far data non dalla domanda, bensì dal sinistro. Non sussistono invece i presupposti per riconoscere gli interessi compensativi ancorando il dato al saggio degli interessi ex art. 1284 c.c. IV comma (sul deficit di automatismo cfr. Cass. 19063/2023).
La riforma, pur parziale, della sentenza di prime cure, assorbe il terzo motivo di appello e impone di riconsiderarne il capo delle spese di lite (cfr. ex multis, Cass. 01/06/2016, n.
11423; 11/06/2008). Le spese di lite del giudizio dinanzi al Giudice di Pace vengono rideterminate e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di riferimento avuto riguardo al decisum, con riduzione rispetto ai valori medi in ragione della concreta attività svolta.
Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi, anche in considerazione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, in parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di parte attrice di ulteriori € 700,00, oltre interessi di legge a far data dall'esborso fino al saldo;
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di parte attrice degli interessi legali sulle somme in linea capitale riconosciute nella sentenza impugnata, a far data dal 8.10.2020;
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al rimborso in favore dell'avv. Francesco Righini, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 900,00 per compensi oltre onere rimborso forfettario per spese generali 15 % e C.P.A. ed I.V.A., e di quelle del giudizio di primo appello, liquidate in € 450,00 per compensi oltre onere rimborso forfettario per spese generali 15 % e C.P.A. ed I.V.A.
Pisa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice Luca Pruneti