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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 970 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA IO , con elezione di domicilio in VIA DE AMICIS, 24 20123 MILANO, presso e nello studio dell'avv. RA IO
CONTRO
(C.F. ) , contumace CP_1 C.F._1
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Nel Merito Viste le condizioni di contratto e sulla scorta della condizione speciale
“Rivalsa per giovani minori di 26 anni”, condannare il Sig. al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 1.500,00, importo Controparte_2 restante a carico dell'assicurato, qualora il conducente come nel caso di specie, abbia un'età inferiore ai 26 anni, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali e moratori, dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze delle due fasi di giudizio. In via istruttoria Si chiede ammettersi prove orali per interpello (tutti i capitoli) e per testi nella persona dei sig.ri: • Parte_2
c/o Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, stazione di Coggiola, Testimone_1
(capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7) • Car. c/o Carabinieri Piemonte e Valle Testimone_2
d'Aosta, stazione di Coggiola, (capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7) • Via Controparte_3
Lamarmora 11, Crevacuore (Bi) (capitoli n. 3,10) • Giesse Gestione Sinistri in persona del lrpt, Via Vital 96, Conegliano (cap.10) Sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che “Il giorno 1.4.2016 alle ore 23.20 circa in Crevacuore (BI), il sig. Per_1
, di anni 18 (nato il [...]), al volante della Ford Focus tg. BH737YC del
[...] sig. , si trovava a percorrere la SP 200, in direzione di Borgosesia”; 2) CP_1
Vero che “il sig. giunto all'altezza di Via Garibaldi, tratto di strada Persona_1 rettilinea, perdeva autonomamente il controllo del mezzo, andando a collidere frontalmente contro il muretto di protezione delimitante la carreggiata e posto nel proprio senso di marcia";(doc.1) 3) Vero che “In conseguenza del violento impatto riportava gravi lesioni personali il sig. , che viaggiava quale Controparte_3 terzo trasportato sul veicolo Ford Focus tg. BH737YC del sig. CP_1
;(docc.4,5) 4) Vero che “A seguito dell'evento interveniva sul luogo una
[...] pattuglia dei Carabinieri di “Piemonte e Valle D'Aosta”, i cui Agenti esperiti i dovuti accertamenti, provvedevano a elevare contravvenzione al sig. ai sensi Persona_1 dell'art. 141/II comma Cds per non essere stato in grado di controllare il veicolo che conduceva”; 5) Vero che “Gli Agenti della pattuglia dei Carabinieri di “Piemonte e Valle D'Aosta” provvedevano altresì a contravvenzionare il sig. ai Persona_1 sensi dell'art. 117/II comma bis C.d.s., poiché pur essendo titolare di patente da meno di un anno (conseguita il 28.1.2016), circolava alla guida del veicolo Ford Focus tg. BH737YC di categoria M1, avente una potenza specifica superiore al limite di 55 kw/t e una potenza massima superiore al limite di 70 Kw, con l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida”; (doc. 2) 6) Vero che “A coloro che hanno acquisito la patente “B” da meno di un anno è vietata la guida di veicoli rientranti nella categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con posti a sedere inferiori a otto oltre al conducente), aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e potenza massima di 70 kW”; 7) Vero che “Nessuna impugnazione veniva proposta avverso le predette contravvenzioni elevate dai Carabinieri di “Piemonte e Valle D'Aosta”; 8) Vero che “Al momento del sinistro il sig. , proprietario del veicolo Ford Focus tg. BH737YC, era assicurato CP_1 per la responsabilità civile automobilistica derivante dalla circolazione del proprio mezzo, con giusta polizza n. 88.13.106144; (docc. 6 e 6 bis) 9) Controparte_2
Vero che “Al momento della stipula del contratto assicurativo, le parti provvedevano all'inserimento della condizione speciale “Rivalsa per giovani minori di 26 anni”, che prevedeva in caso di sinistro, il diritto di rivalsa della compagnia assicurativa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 e somma restante a carico dell'assicurato”;(docc.6, 6 bis e7) 10) Vero che “A seguito di richieste risarcitorie, provvedeva Controparte_2
a liquidare al sig. la somma complessiva di € 301.960,00 Controparte_3 omnia, comprensivo delle spese legali della Giesse Gestione sinistri per € 21.960,00, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro de quo;
(docc. 8, 8bis, 9, 9 bis e 9 ter) 11) Vero che “A fronte di una richiesta risarcitoria di € 967.93, liquidava a per gli interventi di Controparte_2 Controparte_4 pulizia e ripristino del manto stradale effettuati in occasione del sinistro, la minor somma di € 360,00”; (docc. 12 e 13) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono essere così sintetizzati. Il 1° aprile 2016 (di anni diciotto), alla guida della Ford Focus di Persona_1 proprietà del fratello perdeva il controllo del mezzo e si schiantava contro un CP_1 muretto, provocando gravi lesioni al passeggero, Controparte_3
I Carabinieri sanzionavano il conducente ai sensi dell'art.141 C.d.S. (guida senza adeguato controllo del veicolo); e dell'art. 117, comma 2-bis C.d.S. (neopatentato alla guida di veicolo troppo potente). L'auto era assicurata con che provvedeva al risarcimento dei Parte_1 danni. citava in giudizio il proprietario del mezzo, , agendo in Controparte_2 CP_1 rivalsa per l'intero importo pagato (€ 302.320,00), sostenendo che la garanzia fosse esclusa perché il conducente non era “abilitato a norma di legge”; in subordine in rivalsa parziale per € 1.500,00, in forza della clausola contrattuale “Rivalsa per giovani minori di 26 anni” inserita in polizza. Il restava contumace. CP_1
Precisate le conclusioni, con sentenza il giudice ha rigettato entrambe le domande. In particolare, la rivalsa totale è stata esclusa, perché possedeva Persona_1 regolare patente (pur con limitazioni): la violazione dell'art. 117 C.d.S. costituisce illecito amministrativo, ma non equivale a “mancanza di abilitazione”, conseguentemente la polizza restava operativa e non sussisteva il diritto di rivalsa ex art. 144 Cod. Ass. Per quanto riguarda la rivalsa parziale (per € 1.500) la stessa è stata pure esclusa in quanto la clausola speciale di polizza è stata considerata una deroga inammissibile all'art. 144, comma 2, Cod. Ass., norma imperativa che tutela il danneggiato.
Con l'appello impugna solo la statuizione relativa al rigetto Parte_1 della domanda subordinata di rivalsa parziale in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 144 Cod. Ass., poiché:
-la clausola di rivalsa per conducenti under 26 non esclude la garanzia, ma prevede solo uno scoperto contrattuale;
-l'art. 144, comma 2, Cod. Ass. consente la rivalsa “nella misura in cui l'assicuratore avrebbe avuto diritto contrattualmente di rifiutare o ridurre la prestazione”;
-la clausola era chiara, evidenziata e conosciuta dall'assicurato, non vessatoria, e, dunque, pienamente valida. Chiede, pertanto, la condanna di al pagamento di € 1.500,00, oltre CP_1 rivalutazione ed interessi, con spese di entrambi i gradi. Anche nel giudizio di Appello il restava contumace . Fatte precisare le CP_1 conclusioni la corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la corte che l'appello debba trovare accoglimento. Va anzitutto precisato che l'art. 144, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) stabilisce che l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato, che agisce per il risarcimento, eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, salvo il caso di dolo del danneggiato. Dunque, eventuali limitazioni o clausole di rivalsa incidono solo nei rapporti interni tra assicurato e assicuratore, non nei confronti del terzo danneggiato, tutelato dall'azione diretta. La clausola contrattuale di rivalsa parziale “under 26” consente all'assicuratore di rivalersi in parte sull'assicurato per le somme pagate al danneggiato se al momento del sinistro il veicolo è condotto da un soggetto con età inferiore a 26 anni . La clausola predetta non limita il diritto del terzo danneggiato e pertanto non è contraria all'art. 144, comma 2, ma regola solo i rapporti assicurato–assicuratore ed è conseguentemente valida . Infatti, relativamente a tali clausole la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che sono clausole non vessatorie, perché attengono all'oggetto principale del contratto. La giurisprudenza ( Sent Cass n.4756/2024) ha altresì statuito che “se nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, la rivalsa non potrebbe esservi , perché ne mancherebbe il presupposto e che l'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001)”.
Venendo alla fattispecie sub iudice, tale onere probatorio è stato assolto dall'assicurazione che ha prodotto la polizza dalla quale risulta tale clausola contrattuale e pertanto l'appello deve trovare accoglimento.
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite ( Cass n. 9064/18) che vede soccombente il seppure nei limiti predetti e pertanto l'appellato è tenuto al pagamento delle CP_1 spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, Accoglie l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 8495/24 del 2-10-24 e per l'effetto condanna a pagare a la CP_1 Parte_1 somma di euro 1.500,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e interessi moratori;
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 giudizio che liquida in euro 1000 per il primo grado e in euro 900 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Milano, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA IO , con elezione di domicilio in VIA DE AMICIS, 24 20123 MILANO, presso e nello studio dell'avv. RA IO
CONTRO
(C.F. ) , contumace CP_1 C.F._1
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Nel Merito Viste le condizioni di contratto e sulla scorta della condizione speciale
“Rivalsa per giovani minori di 26 anni”, condannare il Sig. al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 1.500,00, importo Controparte_2 restante a carico dell'assicurato, qualora il conducente come nel caso di specie, abbia un'età inferiore ai 26 anni, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali e moratori, dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze delle due fasi di giudizio. In via istruttoria Si chiede ammettersi prove orali per interpello (tutti i capitoli) e per testi nella persona dei sig.ri: • Parte_2
c/o Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, stazione di Coggiola, Testimone_1
(capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7) • Car. c/o Carabinieri Piemonte e Valle Testimone_2
d'Aosta, stazione di Coggiola, (capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7) • Via Controparte_3
Lamarmora 11, Crevacuore (Bi) (capitoli n. 3,10) • Giesse Gestione Sinistri in persona del lrpt, Via Vital 96, Conegliano (cap.10) Sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che “Il giorno 1.4.2016 alle ore 23.20 circa in Crevacuore (BI), il sig. Per_1
, di anni 18 (nato il [...]), al volante della Ford Focus tg. BH737YC del
[...] sig. , si trovava a percorrere la SP 200, in direzione di Borgosesia”; 2) CP_1
Vero che “il sig. giunto all'altezza di Via Garibaldi, tratto di strada Persona_1 rettilinea, perdeva autonomamente il controllo del mezzo, andando a collidere frontalmente contro il muretto di protezione delimitante la carreggiata e posto nel proprio senso di marcia";(doc.1) 3) Vero che “In conseguenza del violento impatto riportava gravi lesioni personali il sig. , che viaggiava quale Controparte_3 terzo trasportato sul veicolo Ford Focus tg. BH737YC del sig. CP_1
;(docc.4,5) 4) Vero che “A seguito dell'evento interveniva sul luogo una
[...] pattuglia dei Carabinieri di “Piemonte e Valle D'Aosta”, i cui Agenti esperiti i dovuti accertamenti, provvedevano a elevare contravvenzione al sig. ai sensi Persona_1 dell'art. 141/II comma Cds per non essere stato in grado di controllare il veicolo che conduceva”; 5) Vero che “Gli Agenti della pattuglia dei Carabinieri di “Piemonte e Valle D'Aosta” provvedevano altresì a contravvenzionare il sig. ai Persona_1 sensi dell'art. 117/II comma bis C.d.s., poiché pur essendo titolare di patente da meno di un anno (conseguita il 28.1.2016), circolava alla guida del veicolo Ford Focus tg. BH737YC di categoria M1, avente una potenza specifica superiore al limite di 55 kw/t e una potenza massima superiore al limite di 70 Kw, con l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida”; (doc. 2) 6) Vero che “A coloro che hanno acquisito la patente “B” da meno di un anno è vietata la guida di veicoli rientranti nella categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con posti a sedere inferiori a otto oltre al conducente), aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e potenza massima di 70 kW”; 7) Vero che “Nessuna impugnazione veniva proposta avverso le predette contravvenzioni elevate dai Carabinieri di “Piemonte e Valle D'Aosta”; 8) Vero che “Al momento del sinistro il sig. , proprietario del veicolo Ford Focus tg. BH737YC, era assicurato CP_1 per la responsabilità civile automobilistica derivante dalla circolazione del proprio mezzo, con giusta polizza n. 88.13.106144; (docc. 6 e 6 bis) 9) Controparte_2
Vero che “Al momento della stipula del contratto assicurativo, le parti provvedevano all'inserimento della condizione speciale “Rivalsa per giovani minori di 26 anni”, che prevedeva in caso di sinistro, il diritto di rivalsa della compagnia assicurativa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 e somma restante a carico dell'assicurato”;(docc.6, 6 bis e7) 10) Vero che “A seguito di richieste risarcitorie, provvedeva Controparte_2
a liquidare al sig. la somma complessiva di € 301.960,00 Controparte_3 omnia, comprensivo delle spese legali della Giesse Gestione sinistri per € 21.960,00, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro de quo;
(docc. 8, 8bis, 9, 9 bis e 9 ter) 11) Vero che “A fronte di una richiesta risarcitoria di € 967.93, liquidava a per gli interventi di Controparte_2 Controparte_4 pulizia e ripristino del manto stradale effettuati in occasione del sinistro, la minor somma di € 360,00”; (docc. 12 e 13) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono essere così sintetizzati. Il 1° aprile 2016 (di anni diciotto), alla guida della Ford Focus di Persona_1 proprietà del fratello perdeva il controllo del mezzo e si schiantava contro un CP_1 muretto, provocando gravi lesioni al passeggero, Controparte_3
I Carabinieri sanzionavano il conducente ai sensi dell'art.141 C.d.S. (guida senza adeguato controllo del veicolo); e dell'art. 117, comma 2-bis C.d.S. (neopatentato alla guida di veicolo troppo potente). L'auto era assicurata con che provvedeva al risarcimento dei Parte_1 danni. citava in giudizio il proprietario del mezzo, , agendo in Controparte_2 CP_1 rivalsa per l'intero importo pagato (€ 302.320,00), sostenendo che la garanzia fosse esclusa perché il conducente non era “abilitato a norma di legge”; in subordine in rivalsa parziale per € 1.500,00, in forza della clausola contrattuale “Rivalsa per giovani minori di 26 anni” inserita in polizza. Il restava contumace. CP_1
Precisate le conclusioni, con sentenza il giudice ha rigettato entrambe le domande. In particolare, la rivalsa totale è stata esclusa, perché possedeva Persona_1 regolare patente (pur con limitazioni): la violazione dell'art. 117 C.d.S. costituisce illecito amministrativo, ma non equivale a “mancanza di abilitazione”, conseguentemente la polizza restava operativa e non sussisteva il diritto di rivalsa ex art. 144 Cod. Ass. Per quanto riguarda la rivalsa parziale (per € 1.500) la stessa è stata pure esclusa in quanto la clausola speciale di polizza è stata considerata una deroga inammissibile all'art. 144, comma 2, Cod. Ass., norma imperativa che tutela il danneggiato.
Con l'appello impugna solo la statuizione relativa al rigetto Parte_1 della domanda subordinata di rivalsa parziale in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 144 Cod. Ass., poiché:
-la clausola di rivalsa per conducenti under 26 non esclude la garanzia, ma prevede solo uno scoperto contrattuale;
-l'art. 144, comma 2, Cod. Ass. consente la rivalsa “nella misura in cui l'assicuratore avrebbe avuto diritto contrattualmente di rifiutare o ridurre la prestazione”;
-la clausola era chiara, evidenziata e conosciuta dall'assicurato, non vessatoria, e, dunque, pienamente valida. Chiede, pertanto, la condanna di al pagamento di € 1.500,00, oltre CP_1 rivalutazione ed interessi, con spese di entrambi i gradi. Anche nel giudizio di Appello il restava contumace . Fatte precisare le CP_1 conclusioni la corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la corte che l'appello debba trovare accoglimento. Va anzitutto precisato che l'art. 144, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) stabilisce che l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato, che agisce per il risarcimento, eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, salvo il caso di dolo del danneggiato. Dunque, eventuali limitazioni o clausole di rivalsa incidono solo nei rapporti interni tra assicurato e assicuratore, non nei confronti del terzo danneggiato, tutelato dall'azione diretta. La clausola contrattuale di rivalsa parziale “under 26” consente all'assicuratore di rivalersi in parte sull'assicurato per le somme pagate al danneggiato se al momento del sinistro il veicolo è condotto da un soggetto con età inferiore a 26 anni . La clausola predetta non limita il diritto del terzo danneggiato e pertanto non è contraria all'art. 144, comma 2, ma regola solo i rapporti assicurato–assicuratore ed è conseguentemente valida . Infatti, relativamente a tali clausole la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che sono clausole non vessatorie, perché attengono all'oggetto principale del contratto. La giurisprudenza ( Sent Cass n.4756/2024) ha altresì statuito che “se nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, la rivalsa non potrebbe esservi , perché ne mancherebbe il presupposto e che l'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001)”.
Venendo alla fattispecie sub iudice, tale onere probatorio è stato assolto dall'assicurazione che ha prodotto la polizza dalla quale risulta tale clausola contrattuale e pertanto l'appello deve trovare accoglimento.
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite ( Cass n. 9064/18) che vede soccombente il seppure nei limiti predetti e pertanto l'appellato è tenuto al pagamento delle CP_1 spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, Accoglie l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 8495/24 del 2-10-24 e per l'effetto condanna a pagare a la CP_1 Parte_1 somma di euro 1.500,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e interessi moratori;
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 giudizio che liquida in euro 1000 per il primo grado e in euro 900 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Milano, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte