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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 28041 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to GALDI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 la ricorrente ha esposto che in data 31.05.2022 aveva inoltrato all' onvenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello CP_2 stato di portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida medio-grave 67%-99%; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis cpc).
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni cui era pervenuto il ctu, ritenendo che lo stesso aveva sottovalutato le patologie sofferte dalla parte opponente, si è limitata a proporre l'adozione di valutazioni diverse da quelli utilizzati dal ctu, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. La proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu, prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
Solo a titolo esemplificativo, giova richiamare che la parte ricorrente ha contestato la valutazione fatta dal
CTU della patologia a carico dell'apparato osteoarticolare (indicata come “artrosi polidistrettuale con stenosi segmentaria del canale lombare determinante modeste limitazioni funzionali ), lamentandone la contraddittorietà laddove pur avendo il ctu acclarato il deficit funzionale e che la deambulazione della
NE avveniva “a piccoli passi”, “con bastone precauzionale”, concludeva poi per la inesistenza di disautonomia nella deambulazione.
Spiace rimarcare che la difesa dell'opponente, nel muovere tale contestazione all'operato del ctu, tuttavia non prende alcuna posizione in merito alle specifiche predette considerazioni che il perito d'ufficio ha inserito nella perizia depositata che in buona sostanza vengono, inammissibilmente, completamente bypassate nel ricorso in opposizione. Ad esempio nel ricorso in opposizione la difesa della del Parte_1 tutto omette di considerare che il ctu incaricato in perizia ha dato altresi atto del fatto che la Parte_1 aveva fatto “accesso alle operazioni peritali con bastone precauzionale, del quale comunque, in corso di visita medica, mostra di poterne non usufruire. Passaggi posturali autonomi”. A ciò si aggiunga che le differenti valutazioni proposte nel ricorso introduttivo della presente fase dalla difesa dell'opponente non sono state agganciate alle risultanze di certificazioni in atti specificamente individuate.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
Attesa l'irritualità della dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc, non avendo parte ricorrente allegato al ricorso alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 2/07/2025
3
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 28041 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to GALDI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 la ricorrente ha esposto che in data 31.05.2022 aveva inoltrato all' onvenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello CP_2 stato di portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida medio-grave 67%-99%; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis cpc).
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni cui era pervenuto il ctu, ritenendo che lo stesso aveva sottovalutato le patologie sofferte dalla parte opponente, si è limitata a proporre l'adozione di valutazioni diverse da quelli utilizzati dal ctu, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. La proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu, prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
Solo a titolo esemplificativo, giova richiamare che la parte ricorrente ha contestato la valutazione fatta dal
CTU della patologia a carico dell'apparato osteoarticolare (indicata come “artrosi polidistrettuale con stenosi segmentaria del canale lombare determinante modeste limitazioni funzionali ), lamentandone la contraddittorietà laddove pur avendo il ctu acclarato il deficit funzionale e che la deambulazione della
NE avveniva “a piccoli passi”, “con bastone precauzionale”, concludeva poi per la inesistenza di disautonomia nella deambulazione.
Spiace rimarcare che la difesa dell'opponente, nel muovere tale contestazione all'operato del ctu, tuttavia non prende alcuna posizione in merito alle specifiche predette considerazioni che il perito d'ufficio ha inserito nella perizia depositata che in buona sostanza vengono, inammissibilmente, completamente bypassate nel ricorso in opposizione. Ad esempio nel ricorso in opposizione la difesa della del Parte_1 tutto omette di considerare che il ctu incaricato in perizia ha dato altresi atto del fatto che la Parte_1 aveva fatto “accesso alle operazioni peritali con bastone precauzionale, del quale comunque, in corso di visita medica, mostra di poterne non usufruire. Passaggi posturali autonomi”. A ciò si aggiunga che le differenti valutazioni proposte nel ricorso introduttivo della presente fase dalla difesa dell'opponente non sono state agganciate alle risultanze di certificazioni in atti specificamente individuate.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
Attesa l'irritualità della dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc, non avendo parte ricorrente allegato al ricorso alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 2/07/2025
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IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara