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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40994 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCA VAGO, elettivamente domiciliata in Via Matteotti, 17, Barzanò
(LC), presso il difensore avv. LUCA VAGO;
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'avv. MATTEO FACCOLI e dell'avv. CRISTIANA CARRERA, elettivamente domiciliata in via via Buffoli, 10, Chiari (BS), presso i difensori avv. MATTEO FACCOLI e avv.
CRISTIANA CARRERA;
-convenuta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2024 e fogli di PC, che si intendono integralmente richiamati;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 ottobre 2022 conveniva in CP_1
giudizio, dinanzi a questo tribunale, la chiedendo in via principale di dichiarare CP_2 risolto per grave inadempimento della ai sensi dell'art. 1668 c.c., il contratto di CP_2
appalto concluso con parte attrice in data 20 gennaio 2021, avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione di resina di parte dell'immobile sito in Via Bruno Buozzi, 22 (SA
ON SE) e, conseguentemente condannare l'appaltatrice:
1) alla restituzione degli acconti ricevuti pari ad euro 18.900,00;
2) al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice, dettagliati nell'atto di citazione e ammontanti a complessivi euro 204.039,00, oltre interessi della domanda al saldo o a quella maggiore o minore cifra che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1669 c.c., condannarsi la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte della committente a seguito dei difetti della pavimentazione realizzata dall'appaltatrice, da quantificarsi in complessivi euro
262.315,00 o in quella maggiore o minore cifra che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con la condanna della convenuta: 1) alla refusione dei compensi del CTU e del
CTP relativi alla fase cautelare, dettagliati in atti e complessivamente ammontanti ad euro
5.988,08; 2) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare, nella misura valutata dal Giudice.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva quanto segue:
− è una società che svolge prevalentemente attività di produzione e di CP_1
commercio all'ingrosso e al dettaglio di detersivi, detergenti e prodotti per la pulizia;
− parte attrice è ed è stata conduttrice, in forza di contratti di locazione, di un complesso immobiliare a destinazione produttiva sito in SA ON SE (MI) – Via Buozzi
22 (doc. 1a e 1b fasc. attr.), una parte del quale è adibita all'attività di produzione di detergenti e detersivi;
− avendo necessità di rifare la pavimentazione del locale destinato all'attività produttiva,
, nel mese di gennaio 2021 si rivolgeva alla società la quale, dopo CP_1 CP_2
aver eseguito un sopralluogo presso il locale dove si sarebbe dovuto effettuare l'intervento ed essere stata in quell'occasione informata del tipo di attività cui sarebbero stati destinati i locali oggetto dell'intervento, con e-mail del 10 gennaio 2021 trasmetteva alla ricorrente una prima offerta (doc. 2 fasc. attr.);
2 − a seguito di trattative, si addiveniva al perfezionamento del rapporto contrattuale, sancito con e-mail del 20 gennaio 2021 (doc. 3 fasc. attr.) in cui, ferme restando talune delle condizioni proposte dalla la precisava quanto segue: “La CP_2 CP_1
presente a conferma di quanto stabilito telefonicamente con il sig. Costo dell'intervento Tes_1
31500 € a fronte di circa 1200 mq da rivestire ciclo esecutivo come da preventivo eventuali stuccature comprese Tinta ral 703. Come da vostra richiesta variamo anche i pagamenti : 20% firma contratto - 20% inizio lavori - 20% fine lavori - 20% 30 gg fine lavori - 20% 60 gg fine lavori.”;
− i lavori di rifacimento della pavimentazione terminavano nel mese di marzo 2021, secondo la programmazione concordata con il direttore lavori Arch. Parte_1
(doc. 4 fasc. attr.);
− pochi giorni dopo la consegna dell'opera, parte attrice constatava che la pavimentazione realizzata da presentava in più punti il distacco della CP_2
finitura di superficie di colore grigio – che portava a nudo il sottostante pavimento in cemento - nonché bolle e graffi prodotti in occasioni del semplice appoggio dei bancali utilizzati nell'unità di produzione;
− tali vizi venivano immediatamente denunciati da dapprima verbalmente CP_1 alla fine di marzo 2021, e, in seguito, constatati durante un sopralluogo effettuato in contraddittorio tra il titolare della società il sig. , e il D.L. CP_2 Persona_1
Arch. ; Parte_1
− la denuncia dei vizi e la richiesta della loro eliminazione veniva infine ribadita con messaggio di posta elettronica certificata inviato dallo scrivente legale in data 30 aprile
2021, a cui seguiva scambio di corrispondenza tra il legale della società e il CP_2
direttore dei lavori (doc. 5 – 8 fasc. attr.);
− A seguito di sopralluogo in contradditorio effettuato in data 10 giugno 2021 (doc. 9 –
11 fasc. attr.), l'impresa si impegnava ad eseguire una prova di CP_2 campionatura su una superficie del capannone, procedendo con levigatura e posa di nuova stesura a rullo, con l'utilizzo di una resina con finitura e caratteristiche diverse da quanto impiegato in precedenza;
3 − non avendo la prova effettuata da parte dell'appaltatrice sortito gli effetti sperati, in data 14 settembre 2021 le parti convenivano di effettuare un ulteriore tentativo di ripristino con prodotti e procedure differenti (doc. 13 – 14 fasc. attr.);
− ancora una volta il tentativo di risoluzione dei problemi operato dall'impresa appaltatrice non dava gli esiti sperati e, pertanto, le parti concordavano di effettuare un ultimo tentativo, che veniva posto in essere in data 14-15 ottobre 2021 (doc. 15 fasc. attr.);
− anche tale ultimo tentativo non risultava idoneo a risolvere le problematiche originariamente riscontrate (doc. 15 fasc. attr.), di modo che la committente decideva di affidare ad altra impresa i lavori di ripristino della pavimentazione, e incaricava nel frattempo il geom. di effettuare delle analisi al fine di comprendere le CP_3
cause dei problemi riscontrati nonché di individuare gli interventi idonei all'eliminazione dei difetti lamentati;
il geom. in esecuzione dell'incarico CP_3
ricevuto redigeva una relazione (doc. 16 fasc. attr.);
− da tale relazione emergeva che il problema del distacco dello strato resinoso della pavimentazione è stato dovuto ad errori esecutivi e di scelta dei materiali da applicare da imputare all'appaltatrice: gli errori, in sintesi, erano da ricondursi ad una non perfetta rimozione delle impurità dalla superficie di aggancio (ossia dall'originario pavimento in calcestruzzo) che ha successivamente impedito al primer di aderire al pavimento, nell'applicazione (tardiva) dello strato di resina superficiale ad una superficie già vetrificata e nell'utilizzo per tale strato di una vernice probabilmente al cloro – caucciù molto debole, che non offriva nessuna resistenza al traffico dei carrelli e quindi inidonea al tipo di attività produttiva destinata a svolgersi nei locali;
tali problematiche venivano, peraltro, riscontrate anche in zone nelle quali non vi era passaggio di carrelli o movimentazione di bancali;
− per rimediare a tali errori, secondo la relazione del geom. , sarebbe stato CP_3
necessario rimuovere interamente il lavoro effettuato da al fine di asportare CP_2
tutte le parti di prodotti applicati dall'appaltatrice fino a raggiungere il calcestruzzo sano e, a quel punto, ripetere le operazioni di stesura del primer e quindi dello strato
4 resinoso superficiale, utilizzando materiali più resistenti e adatti all'utilizzo produttivo del pavimento;
− la riportava le conclusioni del geom. all'impresa la quale CP_1 CP_3 CP_2
riferiva di non condividerle;
− così la committente, stante la necessità di poter avviare, in tempi rapidi, i lavori di rifacimento della pavimentazione, si rivolgeva al Tribunale di Milano con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. (doc. 17 fasc. attr.).
Parte attrice deduceva, in particolare, che la presente azione era stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., incardinato dinanzi al Tribunale di Milano (al n. 49478/2021 R.G.), che si era concluso con il deposito da parte del CTU nominato arch. di una prima proposta transattiva (rifiutata dalla e della Per_2 CP_2 perizia (doc. 19 fasc. attr.) con cui erano stati confermati i vizi e i difetti delle opere realizzate da in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti. CP_2
Alla prima udienza, celebrata il 15 febbraio 2023, il giudice, constatata la mancata costituzione della convenuta, sebbene ritualmente citata, ne dichiarava la contumacia, non ammetteva le prove orali dedotte dall'attrice, disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 49478/2021
R.G. Tribunale di Milano e disponeva CTU volta a quantificare le spese necessarie per il ripristino dei luoghi prima dell'intervento dell'appaltatrice, il trasloco della merce, lo spostamento e il rimontaggio dell'impianto situato nel capannone, nonché a verificare la possibilità di eseguire tale operazione senza causare un fermo produttivo.
In data 3 aprile 2023, si costituiva con deposito telematico di comparsa di risposta e documenti la società eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza e/o CP_2
prescrizione della garanzia invocata ex adverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. e, per l'effetto, invocava il rigetto di qualsiasi domanda formulata da parte attrice;
nel merito, chiedeva respingersi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta, sia in via principale, sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria, la convenuta insisteva nell'istanza di riconvocazione del CTU, ing. , al fine di rendere Persona_3
chiarimenti sulle questioni dedotte a verbale nell'udienza celebrata in data 14.02.2022 per le ragioni esposte alla predetta udienza e reiterava la richiesta di essere autorizzata a produrre
5 la documentazione pervenuta dall'Ufficio Tecnico da parte del CTU, attestante l'assenza di
SCIA in capo all'attrice per l'esercizio di attività di produzione di detersivi e detergenti nei locali oggetto di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e del giudizio di A.T.P., R.G. n. 49478/2021 del Tribunale di Milano.
A sostegno delle proprie eccezioni, parte convenuta affermava che:
− nel mese di gennaio 2021 la società attrice, tramite il proprio Direttore CP_1
Lavori, arch. , contattava la in quanto interessata alla Parte_1 CP_2 realizzazione di un rivestimento in resina presso il capannone industriale sito in SA
ON SE (MI), via Buozzi n. 22;
− il legale rappresentante della , effettuava un sopralluogo CP_2 Parte_2
presso il predetto immobile al fine di effettuarne la misurazione necessaria a predisporre il preventivo di spesa e, in tale occasione, esponeva al D.L. le possibili soluzioni di rivestimento;
− l'arch. rappresentava alla la necessità di contenere i costi e, in Parte_1 CP_2
ogni caso, che non riteneva necessario intervenire sul sottofondo (sigillatura di giunti); quindi, forniva al signor le specifiche della pavimentazione che doveva Parte_2
essere realizzata e chiedeva l'elaborazione di un'offerta commerciale da sottoporre alla
Al momento del sopralluogo effettuato dal signor CP_1 Parte_2
l'immobile di SA ON SE (MI) via Buozzi n. 22 era completamente vuoto e nessuna attività era in corso;
− in data 10.01.2021 la formulava una proposta commerciale conforme alle CP_2 indicazioni ricevute dall'arch. che veniva trasmessa via email al Parte_1
Direttore dei Lavori, il quale: valutava la conformità della proposta alla tipologia di rivestimento dal medesimo richiesto in occasione del sopralluogo;
prendeva atto del materiale che la avrebbe impiegato per eseguire l'intervento, delle modalità CP_2
di esecuzione, della tempistica e di tutti i dettagli di lavorazione (cfr. doc. 3 fasc. convenuta);
− l'arch. si riservava di sottoporre la proposta commerciale ricevuta alla Parte_1 committente, (doc. 4 fasc. convenuta) e, verso la fine del mese di gennaio CP_1
6 2021, la conferiva l'incarico alla di procedere alla realizzazione CP_1 CP_2
di quanto descritto nell'offerta inviata all'arch. ; Parte_1
− le parti concordavano il pagamento dell'intervento commesso dalla con le CP_1
seguenti modalità: 20% alla sottoscrizione del contratto;
20% all'inizio dei lavori;
20% alla fine lavori;
20% a 30 giorni dalla fine lavori ed il restante 20% a 60 giorni dalla fine lavori (doc. 5 fasc. convenuta);
− le opere iniziavano nei primi giorni del mese di febbraio 2021 e terminavano quindici giorni dopo (metà del mese di febbraio 2021);
− a fronte dei lavori eseguiti, la emetteva la fattura n. 2 del 25.01.2021 per € CP_2
6.300,00=, a titolo di I° acconto (firma contratto); la fattura n. 4 del 08.02.2021 per €
6.300,00= a titolo di II° acconto (inizio lavori) e la fattura n. 5 del 22.02.2021 per €
18.900,00= a titolo di saldo (fine lavori) (doc. 6 fasc. convenuta);
− la provvedeva a pagare le fatture n. 2 e n. 4 ed in relazione alla fattura n. 5, CP_1 corrispondeva solo la prima delle tre rate concordate;
− senza alcuna comunicazione preventiva, la sospendeva i pagamenti CP_1 relativi alle scadenze del 22.03.2021 e 22.04.2021;
− alla fine del mese di aprile 2021, spirati i termini di pagamento della fattura n. 5 e decorsi oltre due mesi dalla conclusione dell'incarico commesso alla la CP_2 contattava l'odierna convenuta comunicando a quest'ultima la comparsa CP_1
di problematiche sulla pavimentazione realizzata;
− , legale rappresentante della si recava, quindi, presso Parte_2 CP_2
l'immobile di SA ON SE (MI) ed in tale occasione riscontrava che il rivestimento in resina, oltre ad essere in pessimo stato di manutenzione, presentava delle rotture in corrispondenza dei punti in cui il pavimento sottostante aveva ceduto;
− la disconosceva immediatamente le proprie responsabilità, rappresentando CP_2
alla ed al Direttore Lavori come la causa della rottura non fosse CP_1 riconducibile alla qualità della resina o alle modalità di posa della stessa, bensì alle caratteristiche del sottofondo ed all'uso improprio degli strumenti di lavoro – muletti – che circolavano sul pavimento;
7 − la ha contestato, quindi, per la prima volta la comparsa di asseriti vizi e CP_1 difetti sul rivestimento realizzato nel mese di febbraio dalla solo alla fine del CP_2
mese di aprile 2021;
− la missiva dell'avvocato di parte attrice, datata 30.04.2021, veniva riscontrata e contestata il successivo 05.05.2021 dai difensori della convenuta i quali, respingendo qualsivoglia responsabilità della in relazione alle problematiche denunciate, CP_2
intimavano alla il pagamento del saldo dovuto (doc. 7 fasc. convenuta); CP_1
− a tale primo scambio di corrispondenza faceva seguito un'ulteriore missiva, in data
19.05.2021, nella quale, nuovamente, veniva respinta qualsivoglia responsabilità della convenuta in ordine alle doglianze avversarie (doc. 8 fasc. convenuta);
− al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, senza nulla riconoscere in relazione alle pretese avversarie e per mera correttezza commerciale, la si CP_2
rendeva disponibile ad intervenire presso l'immobile di SA ON SE (MI) per eseguire il ripristino della resina;
− l'odierna convenuta precisava che gli interventi realizzati non potevano costituire riconoscimento di responsabilità, atteso che l'opera era stata eseguita a regola d'arte ed eventuali errori nella scelta della tipologia di rivestimento o nella valutazione delle caratteristiche del sottofondo non competevano alla la quale aveva CP_2
elaborato un'offerta commerciale su precise indicazioni della D.L. e della committente;
− il campione eseguito, tuttavia, non sortiva il risultato sperato e la CP_1
rimaneva inadempiente rispetto ai pagamenti dovuti alla resistente ed intraprendeva la procedura per Accertamento Tecnico Preventivo (n. R.G. 49478/2021), conclusasi con il deposito della perizia a firma dell'arch. CTU del Tribunale di Persona_4
Milano.
Alla successiva udienza del 18 aprile 2023, fissata per il conferimento dell'incarico e il giuramento del C.T.U. ing. , il precedente giudice istruttore revocava la Persona_3 contumacia della confermava il quesito già formulato in precedenza, rinviando CP_2
all'udienza del 15 novembre 2023 per l'esame della CTU. Per effetto delle proroghe richieste dall'ing. la causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2024 per osservazioni alla Per_3
CTU. All'udienza, parte convenuta insisteva per la modifica del quesito peritale, mentre la
8 difesa di parte attrice si opponeva a tali richieste. A scioglimento della riserva assunta, la scrivente giudice, alla quale il fascicolo è stato frattanto assegnato, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 22 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le conclusioni con deposito telematico, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di 35 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
***
Passando al merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va accolta alla luce di quanto di seguito indicato.
1. Sulla risoluzione del contratto ex art. 1668 c.c. e sulla restituzione degli acconti.
Premesso che è incontestato tra le parti il rapporto contrattuale di appalto tra le stesse intercorso, nonché l'oggetto dello stesso, deve osservarsi che – con riferimento alle domande svolte dall'attrice e, in particolare, a quelle relative alla sussistenza dei vizi e difformità dell'opera appaltata a - la scrivente ritiene potersi condividere integralmente le CP_2
conclusioni cui è giunto il CTU nominando nell'ambito del procedimento di ATP svolto ante causam nel proprio elaborato peritale, in quanto frutto dell'esame dei luoghi, dell'attenta valutazione dell'oggetto della prestazione commissionata alla basati CP_2
sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati.
L'elaborato peritale depositato dall'arch. ha confermato l'esistenza dei vizi e delle Per_2
difformità contestate da parte attrice, avendo accertato che “i vizi e i difetti lamentati da parte ricorrente sussistono. Ritengo che le problematiche legate a tali difetti siano dovute ad una conseguenza di cause:
1) Elevato traffico meccanico dei muletti e transpallet. Con un sistema in resina a maggior spessore questo problema poteva diminuire e con questo anche le tracce di vulcanizzazione del pneumatico.
2) Elevata aggressione chimica dei prodotti detergenti realizzati all'interno dell'immobile . CP_1
L'azienda avrebbe dovuto chiedere maggiori informazioni e documentare l'attività svolta CP_2 all'interno del capannone.
3) Spessore troppo basso del rivestimento della resina (la destinazione d'uso dell'immobile richiedeva un sistema in resina ad alto spessore e con rifacimento dei giunti). Le prove preliminari che dovevano essere eseguite dal posatore prima di applicare il pavimento in resina sono quelle descritte dal prospetto
2 della norma uni 10966/2020” (pag. 10 relazione dell'arch. del 3.5.2022).
9 Il CTU ha concluso il proprio elaborato affermando quanto segue: “Ritengo che per porre rimedio ai vizi e ai danni lamentati presso l'immobile di Via Buozzi 22 a SA ON SE, sia necessaria la rimozione meccanica di tutta la pavimentazione in resina tramite fresatura meccanica e scarifica e la rimozione dei giunti in ferro, che tendono a far deteriorare più velocemente il calcestruzzo” e precisando che gli interventi rimediali posti in essere dalla CP_2
documentati in atti, “non hanno portato alla risoluzione dei problemi. Pertanto, l'intervento proposto dal sig. , non era idoneo alla destinazione d'uso dell'immobile”. Parte_2
Più precisamente, con riferimento alle opere rimediali necessarie per eliminare del tutto i vizi e le difformità riscontrati nell'opera, il CTU arch. ha affermato che le stesse consistono Per_2
nella: “
1. Rimozione delle parti incoerenti della pavimentazione del calcestruzzo (tramite pallinatura e demolizione dei giunti) e ricostruzione mediante applicazione di malta epossidica.
2. Accurata aspirazione di tutta la pavimentazione 3. Ricostruzione dei giunti ammalorati e delle cavillature mediante applicazione del primer epossidico e ricostruzione con malta epossidica 4. Applicazione di un sistema certificato tipo Mastertop di BASF, o Mapefloor di MAPEI, coperto da garanzia e polizza fidejussoria di rimpiazzo d'opera decennale 5. Realizzazione di un taglio meccanico della pavimentazione in corrispondenza dei giunti presenti 6. Introduzione nel taglio di cordoncino fondo giunto e sigillatura con sigillante poliuretanico e mono componente igroindurente (vedi disegno sopra allegato).” (pag. 11 e ss. relazione dell'arch. del 3.5.2022).
Tanto chiarito, i vizi e i difetti riscontrati nell'opera oggetto dell'appalto sono tali da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1668 c.c. Come noto, infatti, in presenza di vizi o difformità il committente può scegliere, ex art. 1668 c.c., fra i rimedi conservativi – l'esatto adempimento con eliminazione dei vizi o difetti a spese dell'appaltatore, la diminuzione proporzionale del prezzo se accetta l'opera oltre al risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore –, e il rimedio caducatorio, ovverosia la risoluzione del contratto se le difformità ed i vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è pacifico nel riconoscere che la disciplina dettata dell'art. 1668
c.c., in materia di appalto, consenta al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al
10 contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (ex multis, Cass.,
Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022; Cass., Ordinanza n. 26965 del 15/12/2011). In applicazione di tale principio di diritto, la Cassazione in un caso analogo ove era stato accertato che i difetti riscontrati nell'opera appaltata, costituita dalla pavimentazione di un grande locale adibito a deposito, potevano essere eliminati, sicuramente e definitivamente, solo mediante il totale rifacimento del pavimento difettoso, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto esperibile in tale evenienza soltanto la non proposta azione di risoluzione del contratto (ed aveva pertanto respinto quella, in concreto esercitata, diretta ad ottenere la condanna dell'appaltatore alla eliminazione di tali difetti), confermando così che il caso di specie rientra tra quelli che senz'altro legittimano la risoluzione del contratto (Cass., Sentenza
n. 3454 del 12/04/1996).
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato e documentato mediante il deposito della relazione di parte dall'attrice – e le sopra illustrate risultanze peritali hanno CP_1
pienamente confermato – che la pavimentazione realizzata da è stata sin da subito CP_2 soggetta a un rapido e progressivo disfacimento, al quale è possibile ovviare soltanto mediante l'integrale rimozione e rifacimento dell'opera appaltata (ex multis Cass., Sentenza n.
5250 del 15/03/2004), la quale si appalesa “del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Né, del resto, coglie nel segno, la difesa svolta dalla convenuta allo scopo di andare esente da responsabilità. ha, infatti, contestato di aver commesso errori nello svolgimento dei lavori CP_2 commissionatigli e ha eccepito che le valutazioni preliminari e tecniche in ordine alla pavimentazione da realizzare sarebbero spettate alla committente e al direttore dei lavori.
Sul punto appare utile rammentare che è invero pacifico in giurisprudenza che l'appaltatore non solo deve eseguire il progetto a regola d'arte, ma è tenuto anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto ed entro le cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari
11 per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente
(Cass., Sentenza n. 6754 del 05/05/2003). Come noto e come rilevato anche nel provvedimento assunto dal giudice istruttore all'udienza del 18 aprile 2023, l'appaltatore può andare esente da responsabilità per difetti esecutivi solo nel caso in cui agisca quale nudus minister ed è onere dell'appaltatore dedurre e provare di essere stato degradato alla veste di mero esecutore, dimostrando di “avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera-garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass., Sentenza n. 17819 del 22 giugno 2021).
Nell'ipotesi in oggetto, deve ribadirsi che la convenuta non ha prodotto alcuna comunicazione o documentazione comprovante che la medesima, quale appaltatrice, si rivolgeva alla committente esponendo criticità in relazione alla scelta del rivestimento da posare ed alla asserita inadeguatezza dello stesso.
Al contrario, i documenti 2 e 3 del fascicolo di parte attrice (e-mail contenenti l'offerta della
, dimostrano che è stata proprio l'appaltatrice “a sopralluogo avvenuto” a proporre CP_2
la soluzione tecnica rivelatasi poi non idonea, mentre non vi sono agli atti documenti che possano indurre a credere che il direttore dei lavori abbia dato indicazioni vincolanti alla convenuta, tali da degradarla a mera esecutrice.
È conseguentemente da ritenersi priva di pregio la circostanza – eccepita nella comparsa di costituzione e risposta – che il convenuto ignorasse la destinazione d'uso del locale oggetto di ristrutturazione. La visura camerale dell'attrice prodotta in atti, peraltro, non vale a superare il fatto che il conferimento dell'incarico e la conclusione dell'incarico siano stati preceduti da un sopralluogo, né la circostanza che, come ricordato, non avendo l'appaltatrice agito in veste di mero nodus minister, l'onore di diligenza sulla medesima gravante (id est, la diligenza ordinaria del buon professionista) avrebbe dovuto indurre la convenuta ad informarsi sulla destinazione produttiva dell'immobile, anche soltanto esponendo un dubbio o inoltrando una richiesta di chiarimenti. Ancora una volta, non risulta agli atti alcuna comunicazione o documentazione comprovante l'espletamento del suddetto onere.
12 Per completezza, tenuto conto delle reiterate istanze di sul punto, giova precisare CP_2
che la scrivente ritiene priva di rilievo ai fini del presente giudizio la circostanza, allegata dalla convenuta, dell'assenza di SCIA in capo alla società attrice al momento di conclusione del contratto di appalto: si tratta, infatti, di una circostanza che irrilevante ai fini del decidere, in quanto attinente a questioni di diritto amministrativo estranee all'oggetto dell'odierno contendere, essendo peraltro incontestata l'attività svolta da , al momento della CP_1 conclusione dell'appalto, all'interno dell'immobile oggetto dell'opera da realizzarsi.
Neppure si appalesa opportuno – ed anzi, contrario alle esigenze di economica processuale – accogliere l'istanza istruttoria di riconvocazione del CTU, posto che la relazione peritale è perfettamente allineata ai quesiti elaborati dal giudice, che avevano affidato alla medesima il compito di integrare e non già di sostituire le conclusioni raggiunte in sede di ATP (dal quesito: “tenuto conto di quanto già accertato in sede di CTU” – verbale di udienza del
18.04.2024).
Da quanto sopra consegue la fondatezza della prima delle domande spiegate in via principale dall'attrice, volta ad ottenere la declaratoria della risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1668 c.c., alla quale non osta l'eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi e difformità ex art. 1667 c.c. commi 2 e 3, svolte dalla convenuta appaltatrice nella propria comparsa di costituzione e risposta, stante la tardiva costituzione di CP_2
Nel caso di specie, difatti, essendo stata l'udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c., al giorno 15 febbraio 2023, la tempestiva costituzione del convenuto sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 26 febbraio 2023. È di tutta evidenza che, dunque, il convenuto sia decaduto dal diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione e decadenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 167 c.p.c.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. discende, poi, in ossequio al dettato di cui all'art. 1458 c.c. l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo già corrisposto dalla committente odierna attrice in esecuzione dell'appalto, pari ad euro 18.900,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda, come si ricava dalle contabili di pagamento versate in atti dall'attrice sub doc. 21 citazione.
2. Sul risarcimento dei danni.
Infine, passando all'esame della domanda di risarcimento del danno spiegata da in CP_1
citazione, deve osservarsi che, alla luce delle allegazioni di parte attrice (cfr. atto di citazione 13 pag. da 13 a 15) e della documentazione dalla stessa prodotta (cfr. doc. 16, 22, 24, 25 citazione), nonché della relazione di CTU depositata dal consulente ing. nominato nel Per_3
corso del giudizio di merito al fine di integrare la CTU svolta ante causam con specifico riguardo alla quantificazione delle spese necessarie per il ripristino dei luoghi allo status quo ante precedente l'intervento dell'appaltatrice, al trasloco della merce e dei bancali, allo spostamento e al rimontaggio dell'impianto situato nel capannone e agli eventuali costi da fermo produttivo, è stata raggiunta la prova della sussistenza di un danno pari complessivamente ad euro 97.240,00 oltre IVA.
Il CTU ing. ha, infatti, ritenuto di dover quantificare le spese necessarie per lo stato dei Per_3
luoghi prima dell'intervento di per il trasloco della merce e dei bancali, nonché CP_2
per lo spostamento e il rimontaggio dell'impianto situato nel capannone, come segue:- Euro
9.600,00 oltre IVA per la rimozione della pavimentazione;
-Euro 4.000,00 oltre IVA per lo smaltimento in pubblica discarica della pavimentazione rimossa;
- Euro 5.020,00 oltre IVA per il trasloco della merce e dei bancali depositati nei locali interessati dai lavori di ripristino;
-
Euro 78.620,00 oltre IVA per lo spostamento e il rimontaggio degli impianti situati nel capannone oggetto dei lavori di rifacimento. Il totale complessivo ammonta ad euro 97.240,00.
Del pari, il CTU ha constatato che tali interventi di ripristino possano essere effettuati durante il mese di agosto, senza causare alcun fermo produttivo;
di talché, ha escluso il doversi riconoscere il danno da fermo produttivo (che pure negli atti introduttivi aveva costituito una voce di danno oggetto di domanda da parte dell'attrice).
Si ritiene, pertanto, condividendo i rilievi svolti nella relazione peritale, di dover accogliere la domanda di condanna della convenuta a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di euro 97.240,00, oltre IVA, somma necessaria all'espletamento di tutti i descritti interventi di ripristino dello status quo ante. La somma liquidata a favore del committente a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla difettosa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, ove necessario. Nel caso di specie, la liquidazione del danno relativo alle spese da sostenere per l'eliminazione dei vizi è stata
14 stimata dal CTU con riferimento ai valori di febbraio del 2024, per cui non si ritiene necessario procedersi alla rivalutazione monetaria dell'importo di euro 97.240,00, oltre IVA.
3. Conclusioni.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, il contratto d'appalto inter partes deve effettivamente essere risolto ai sensi dell'art. 1668 c.c., essendo l'opera affetta da vizi così gravi da essere del tutto inadatta alla sua destinazione, e conseguentemente la va CP_2
condannata alla restituzione della somma di euro 18.900,00 ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice, nella misura quantificata nell'elaborato peritale del CTU Ing. di euro 97.240,00 oltre IVA, oltre interessi dalla domanda al saldo. Persona_3
Ogni altra domanda va dichiarata assorbita.
Quanto alle spese del giudizio, stante la soccombenza, la convenuta va condannata CP_2
a rifondere le spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate come da dispositivo, in relazione allo scaglione corrispondente al valore della controversia (valore della causa: da €
52.001 a € 260.000), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute dalla nel procedimento di ATP n. R.G. CP_1
494788/2021, comprensive delle spese relative alla CTU e alle spese legali, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico preventivo sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente (Cass.
Sentenza n. 15672 del 27/07/2005). Tali ulteriori spese, tenuto conto del decreto di liquidazione del CTU assunto in data 1° giugno 2022 nel procedimento di ATP (pari a complessivi euro 2.328,08, accessori inclusi) e delle fatture corrisposte da parte attrice nei confronti del CTP, geom. , pari ad euro 3.660,00 (doc. 31 fasc. attr.), ammontano alla CP_3
somma totale di euro 5.988,08.
Lo stesso principio si applica in relazione alla CTU esperita nel corso del presente giudizio di merito, condannandosi per l'effetto la convenuta alla refusione delle spese che parte attrice ha anticipato in relazione alla CTU espletata dall'ing. (doc. 37-38 fasc. attr.) e a quelle Per_3
sostenute in relazione al CTP (doc. 36 fasc. attr.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
15 1. dichiara la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra e in CP_1 CP_2
20.1.2021;
2. condanna alla restituzione, in favore di della somma di € CP_2 CP_1
18.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di dell'importo di euro CP_2 CP_1
97.240,00 oltre IVA, oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni da questa subiti subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice;
4. condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio di merito, pari ad euro CP_2
1.241,97 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, e del procedimento di ATP, pari ad euro 286,00 per esborsi ed euro
3.827,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e cpa;
nonché alla refusione in favore di dei compensi del CTU e del CTP relativi al procedimento di ATP ed CP_1
ammontanti complessivamente ad euro 5.988,08 (2.328,08 + 3.660,00) e alla refusione dei compensi del CTU e del CTP relativi al giudizio di merito, anticipati da CP_1 ammontanti rispettivamente in euro 4.475,07 ed euro 3.660,00, quindi complessivamente in euro 8.135,07.
Così deciso in Milano addì 14.03.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Erika
Tarquini.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCA VAGO, elettivamente domiciliata in Via Matteotti, 17, Barzanò
(LC), presso il difensore avv. LUCA VAGO;
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'avv. MATTEO FACCOLI e dell'avv. CRISTIANA CARRERA, elettivamente domiciliata in via via Buffoli, 10, Chiari (BS), presso i difensori avv. MATTEO FACCOLI e avv.
CRISTIANA CARRERA;
-convenuta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2024 e fogli di PC, che si intendono integralmente richiamati;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 ottobre 2022 conveniva in CP_1
giudizio, dinanzi a questo tribunale, la chiedendo in via principale di dichiarare CP_2 risolto per grave inadempimento della ai sensi dell'art. 1668 c.c., il contratto di CP_2
appalto concluso con parte attrice in data 20 gennaio 2021, avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione di resina di parte dell'immobile sito in Via Bruno Buozzi, 22 (SA
ON SE) e, conseguentemente condannare l'appaltatrice:
1) alla restituzione degli acconti ricevuti pari ad euro 18.900,00;
2) al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice, dettagliati nell'atto di citazione e ammontanti a complessivi euro 204.039,00, oltre interessi della domanda al saldo o a quella maggiore o minore cifra che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1669 c.c., condannarsi la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte della committente a seguito dei difetti della pavimentazione realizzata dall'appaltatrice, da quantificarsi in complessivi euro
262.315,00 o in quella maggiore o minore cifra che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con la condanna della convenuta: 1) alla refusione dei compensi del CTU e del
CTP relativi alla fase cautelare, dettagliati in atti e complessivamente ammontanti ad euro
5.988,08; 2) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare, nella misura valutata dal Giudice.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva quanto segue:
− è una società che svolge prevalentemente attività di produzione e di CP_1
commercio all'ingrosso e al dettaglio di detersivi, detergenti e prodotti per la pulizia;
− parte attrice è ed è stata conduttrice, in forza di contratti di locazione, di un complesso immobiliare a destinazione produttiva sito in SA ON SE (MI) – Via Buozzi
22 (doc. 1a e 1b fasc. attr.), una parte del quale è adibita all'attività di produzione di detergenti e detersivi;
− avendo necessità di rifare la pavimentazione del locale destinato all'attività produttiva,
, nel mese di gennaio 2021 si rivolgeva alla società la quale, dopo CP_1 CP_2
aver eseguito un sopralluogo presso il locale dove si sarebbe dovuto effettuare l'intervento ed essere stata in quell'occasione informata del tipo di attività cui sarebbero stati destinati i locali oggetto dell'intervento, con e-mail del 10 gennaio 2021 trasmetteva alla ricorrente una prima offerta (doc. 2 fasc. attr.);
2 − a seguito di trattative, si addiveniva al perfezionamento del rapporto contrattuale, sancito con e-mail del 20 gennaio 2021 (doc. 3 fasc. attr.) in cui, ferme restando talune delle condizioni proposte dalla la precisava quanto segue: “La CP_2 CP_1
presente a conferma di quanto stabilito telefonicamente con il sig. Costo dell'intervento Tes_1
31500 € a fronte di circa 1200 mq da rivestire ciclo esecutivo come da preventivo eventuali stuccature comprese Tinta ral 703. Come da vostra richiesta variamo anche i pagamenti : 20% firma contratto - 20% inizio lavori - 20% fine lavori - 20% 30 gg fine lavori - 20% 60 gg fine lavori.”;
− i lavori di rifacimento della pavimentazione terminavano nel mese di marzo 2021, secondo la programmazione concordata con il direttore lavori Arch. Parte_1
(doc. 4 fasc. attr.);
− pochi giorni dopo la consegna dell'opera, parte attrice constatava che la pavimentazione realizzata da presentava in più punti il distacco della CP_2
finitura di superficie di colore grigio – che portava a nudo il sottostante pavimento in cemento - nonché bolle e graffi prodotti in occasioni del semplice appoggio dei bancali utilizzati nell'unità di produzione;
− tali vizi venivano immediatamente denunciati da dapprima verbalmente CP_1 alla fine di marzo 2021, e, in seguito, constatati durante un sopralluogo effettuato in contraddittorio tra il titolare della società il sig. , e il D.L. CP_2 Persona_1
Arch. ; Parte_1
− la denuncia dei vizi e la richiesta della loro eliminazione veniva infine ribadita con messaggio di posta elettronica certificata inviato dallo scrivente legale in data 30 aprile
2021, a cui seguiva scambio di corrispondenza tra il legale della società e il CP_2
direttore dei lavori (doc. 5 – 8 fasc. attr.);
− A seguito di sopralluogo in contradditorio effettuato in data 10 giugno 2021 (doc. 9 –
11 fasc. attr.), l'impresa si impegnava ad eseguire una prova di CP_2 campionatura su una superficie del capannone, procedendo con levigatura e posa di nuova stesura a rullo, con l'utilizzo di una resina con finitura e caratteristiche diverse da quanto impiegato in precedenza;
3 − non avendo la prova effettuata da parte dell'appaltatrice sortito gli effetti sperati, in data 14 settembre 2021 le parti convenivano di effettuare un ulteriore tentativo di ripristino con prodotti e procedure differenti (doc. 13 – 14 fasc. attr.);
− ancora una volta il tentativo di risoluzione dei problemi operato dall'impresa appaltatrice non dava gli esiti sperati e, pertanto, le parti concordavano di effettuare un ultimo tentativo, che veniva posto in essere in data 14-15 ottobre 2021 (doc. 15 fasc. attr.);
− anche tale ultimo tentativo non risultava idoneo a risolvere le problematiche originariamente riscontrate (doc. 15 fasc. attr.), di modo che la committente decideva di affidare ad altra impresa i lavori di ripristino della pavimentazione, e incaricava nel frattempo il geom. di effettuare delle analisi al fine di comprendere le CP_3
cause dei problemi riscontrati nonché di individuare gli interventi idonei all'eliminazione dei difetti lamentati;
il geom. in esecuzione dell'incarico CP_3
ricevuto redigeva una relazione (doc. 16 fasc. attr.);
− da tale relazione emergeva che il problema del distacco dello strato resinoso della pavimentazione è stato dovuto ad errori esecutivi e di scelta dei materiali da applicare da imputare all'appaltatrice: gli errori, in sintesi, erano da ricondursi ad una non perfetta rimozione delle impurità dalla superficie di aggancio (ossia dall'originario pavimento in calcestruzzo) che ha successivamente impedito al primer di aderire al pavimento, nell'applicazione (tardiva) dello strato di resina superficiale ad una superficie già vetrificata e nell'utilizzo per tale strato di una vernice probabilmente al cloro – caucciù molto debole, che non offriva nessuna resistenza al traffico dei carrelli e quindi inidonea al tipo di attività produttiva destinata a svolgersi nei locali;
tali problematiche venivano, peraltro, riscontrate anche in zone nelle quali non vi era passaggio di carrelli o movimentazione di bancali;
− per rimediare a tali errori, secondo la relazione del geom. , sarebbe stato CP_3
necessario rimuovere interamente il lavoro effettuato da al fine di asportare CP_2
tutte le parti di prodotti applicati dall'appaltatrice fino a raggiungere il calcestruzzo sano e, a quel punto, ripetere le operazioni di stesura del primer e quindi dello strato
4 resinoso superficiale, utilizzando materiali più resistenti e adatti all'utilizzo produttivo del pavimento;
− la riportava le conclusioni del geom. all'impresa la quale CP_1 CP_3 CP_2
riferiva di non condividerle;
− così la committente, stante la necessità di poter avviare, in tempi rapidi, i lavori di rifacimento della pavimentazione, si rivolgeva al Tribunale di Milano con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. (doc. 17 fasc. attr.).
Parte attrice deduceva, in particolare, che la presente azione era stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., incardinato dinanzi al Tribunale di Milano (al n. 49478/2021 R.G.), che si era concluso con il deposito da parte del CTU nominato arch. di una prima proposta transattiva (rifiutata dalla e della Per_2 CP_2 perizia (doc. 19 fasc. attr.) con cui erano stati confermati i vizi e i difetti delle opere realizzate da in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti. CP_2
Alla prima udienza, celebrata il 15 febbraio 2023, il giudice, constatata la mancata costituzione della convenuta, sebbene ritualmente citata, ne dichiarava la contumacia, non ammetteva le prove orali dedotte dall'attrice, disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 49478/2021
R.G. Tribunale di Milano e disponeva CTU volta a quantificare le spese necessarie per il ripristino dei luoghi prima dell'intervento dell'appaltatrice, il trasloco della merce, lo spostamento e il rimontaggio dell'impianto situato nel capannone, nonché a verificare la possibilità di eseguire tale operazione senza causare un fermo produttivo.
In data 3 aprile 2023, si costituiva con deposito telematico di comparsa di risposta e documenti la società eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza e/o CP_2
prescrizione della garanzia invocata ex adverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. e, per l'effetto, invocava il rigetto di qualsiasi domanda formulata da parte attrice;
nel merito, chiedeva respingersi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta, sia in via principale, sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria, la convenuta insisteva nell'istanza di riconvocazione del CTU, ing. , al fine di rendere Persona_3
chiarimenti sulle questioni dedotte a verbale nell'udienza celebrata in data 14.02.2022 per le ragioni esposte alla predetta udienza e reiterava la richiesta di essere autorizzata a produrre
5 la documentazione pervenuta dall'Ufficio Tecnico da parte del CTU, attestante l'assenza di
SCIA in capo all'attrice per l'esercizio di attività di produzione di detersivi e detergenti nei locali oggetto di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e del giudizio di A.T.P., R.G. n. 49478/2021 del Tribunale di Milano.
A sostegno delle proprie eccezioni, parte convenuta affermava che:
− nel mese di gennaio 2021 la società attrice, tramite il proprio Direttore CP_1
Lavori, arch. , contattava la in quanto interessata alla Parte_1 CP_2 realizzazione di un rivestimento in resina presso il capannone industriale sito in SA
ON SE (MI), via Buozzi n. 22;
− il legale rappresentante della , effettuava un sopralluogo CP_2 Parte_2
presso il predetto immobile al fine di effettuarne la misurazione necessaria a predisporre il preventivo di spesa e, in tale occasione, esponeva al D.L. le possibili soluzioni di rivestimento;
− l'arch. rappresentava alla la necessità di contenere i costi e, in Parte_1 CP_2
ogni caso, che non riteneva necessario intervenire sul sottofondo (sigillatura di giunti); quindi, forniva al signor le specifiche della pavimentazione che doveva Parte_2
essere realizzata e chiedeva l'elaborazione di un'offerta commerciale da sottoporre alla
Al momento del sopralluogo effettuato dal signor CP_1 Parte_2
l'immobile di SA ON SE (MI) via Buozzi n. 22 era completamente vuoto e nessuna attività era in corso;
− in data 10.01.2021 la formulava una proposta commerciale conforme alle CP_2 indicazioni ricevute dall'arch. che veniva trasmessa via email al Parte_1
Direttore dei Lavori, il quale: valutava la conformità della proposta alla tipologia di rivestimento dal medesimo richiesto in occasione del sopralluogo;
prendeva atto del materiale che la avrebbe impiegato per eseguire l'intervento, delle modalità CP_2
di esecuzione, della tempistica e di tutti i dettagli di lavorazione (cfr. doc. 3 fasc. convenuta);
− l'arch. si riservava di sottoporre la proposta commerciale ricevuta alla Parte_1 committente, (doc. 4 fasc. convenuta) e, verso la fine del mese di gennaio CP_1
6 2021, la conferiva l'incarico alla di procedere alla realizzazione CP_1 CP_2
di quanto descritto nell'offerta inviata all'arch. ; Parte_1
− le parti concordavano il pagamento dell'intervento commesso dalla con le CP_1
seguenti modalità: 20% alla sottoscrizione del contratto;
20% all'inizio dei lavori;
20% alla fine lavori;
20% a 30 giorni dalla fine lavori ed il restante 20% a 60 giorni dalla fine lavori (doc. 5 fasc. convenuta);
− le opere iniziavano nei primi giorni del mese di febbraio 2021 e terminavano quindici giorni dopo (metà del mese di febbraio 2021);
− a fronte dei lavori eseguiti, la emetteva la fattura n. 2 del 25.01.2021 per € CP_2
6.300,00=, a titolo di I° acconto (firma contratto); la fattura n. 4 del 08.02.2021 per €
6.300,00= a titolo di II° acconto (inizio lavori) e la fattura n. 5 del 22.02.2021 per €
18.900,00= a titolo di saldo (fine lavori) (doc. 6 fasc. convenuta);
− la provvedeva a pagare le fatture n. 2 e n. 4 ed in relazione alla fattura n. 5, CP_1 corrispondeva solo la prima delle tre rate concordate;
− senza alcuna comunicazione preventiva, la sospendeva i pagamenti CP_1 relativi alle scadenze del 22.03.2021 e 22.04.2021;
− alla fine del mese di aprile 2021, spirati i termini di pagamento della fattura n. 5 e decorsi oltre due mesi dalla conclusione dell'incarico commesso alla la CP_2 contattava l'odierna convenuta comunicando a quest'ultima la comparsa CP_1
di problematiche sulla pavimentazione realizzata;
− , legale rappresentante della si recava, quindi, presso Parte_2 CP_2
l'immobile di SA ON SE (MI) ed in tale occasione riscontrava che il rivestimento in resina, oltre ad essere in pessimo stato di manutenzione, presentava delle rotture in corrispondenza dei punti in cui il pavimento sottostante aveva ceduto;
− la disconosceva immediatamente le proprie responsabilità, rappresentando CP_2
alla ed al Direttore Lavori come la causa della rottura non fosse CP_1 riconducibile alla qualità della resina o alle modalità di posa della stessa, bensì alle caratteristiche del sottofondo ed all'uso improprio degli strumenti di lavoro – muletti – che circolavano sul pavimento;
7 − la ha contestato, quindi, per la prima volta la comparsa di asseriti vizi e CP_1 difetti sul rivestimento realizzato nel mese di febbraio dalla solo alla fine del CP_2
mese di aprile 2021;
− la missiva dell'avvocato di parte attrice, datata 30.04.2021, veniva riscontrata e contestata il successivo 05.05.2021 dai difensori della convenuta i quali, respingendo qualsivoglia responsabilità della in relazione alle problematiche denunciate, CP_2
intimavano alla il pagamento del saldo dovuto (doc. 7 fasc. convenuta); CP_1
− a tale primo scambio di corrispondenza faceva seguito un'ulteriore missiva, in data
19.05.2021, nella quale, nuovamente, veniva respinta qualsivoglia responsabilità della convenuta in ordine alle doglianze avversarie (doc. 8 fasc. convenuta);
− al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, senza nulla riconoscere in relazione alle pretese avversarie e per mera correttezza commerciale, la si CP_2
rendeva disponibile ad intervenire presso l'immobile di SA ON SE (MI) per eseguire il ripristino della resina;
− l'odierna convenuta precisava che gli interventi realizzati non potevano costituire riconoscimento di responsabilità, atteso che l'opera era stata eseguita a regola d'arte ed eventuali errori nella scelta della tipologia di rivestimento o nella valutazione delle caratteristiche del sottofondo non competevano alla la quale aveva CP_2
elaborato un'offerta commerciale su precise indicazioni della D.L. e della committente;
− il campione eseguito, tuttavia, non sortiva il risultato sperato e la CP_1
rimaneva inadempiente rispetto ai pagamenti dovuti alla resistente ed intraprendeva la procedura per Accertamento Tecnico Preventivo (n. R.G. 49478/2021), conclusasi con il deposito della perizia a firma dell'arch. CTU del Tribunale di Persona_4
Milano.
Alla successiva udienza del 18 aprile 2023, fissata per il conferimento dell'incarico e il giuramento del C.T.U. ing. , il precedente giudice istruttore revocava la Persona_3 contumacia della confermava il quesito già formulato in precedenza, rinviando CP_2
all'udienza del 15 novembre 2023 per l'esame della CTU. Per effetto delle proroghe richieste dall'ing. la causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2024 per osservazioni alla Per_3
CTU. All'udienza, parte convenuta insisteva per la modifica del quesito peritale, mentre la
8 difesa di parte attrice si opponeva a tali richieste. A scioglimento della riserva assunta, la scrivente giudice, alla quale il fascicolo è stato frattanto assegnato, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 22 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le conclusioni con deposito telematico, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di 35 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
***
Passando al merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va accolta alla luce di quanto di seguito indicato.
1. Sulla risoluzione del contratto ex art. 1668 c.c. e sulla restituzione degli acconti.
Premesso che è incontestato tra le parti il rapporto contrattuale di appalto tra le stesse intercorso, nonché l'oggetto dello stesso, deve osservarsi che – con riferimento alle domande svolte dall'attrice e, in particolare, a quelle relative alla sussistenza dei vizi e difformità dell'opera appaltata a - la scrivente ritiene potersi condividere integralmente le CP_2
conclusioni cui è giunto il CTU nominando nell'ambito del procedimento di ATP svolto ante causam nel proprio elaborato peritale, in quanto frutto dell'esame dei luoghi, dell'attenta valutazione dell'oggetto della prestazione commissionata alla basati CP_2
sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati.
L'elaborato peritale depositato dall'arch. ha confermato l'esistenza dei vizi e delle Per_2
difformità contestate da parte attrice, avendo accertato che “i vizi e i difetti lamentati da parte ricorrente sussistono. Ritengo che le problematiche legate a tali difetti siano dovute ad una conseguenza di cause:
1) Elevato traffico meccanico dei muletti e transpallet. Con un sistema in resina a maggior spessore questo problema poteva diminuire e con questo anche le tracce di vulcanizzazione del pneumatico.
2) Elevata aggressione chimica dei prodotti detergenti realizzati all'interno dell'immobile . CP_1
L'azienda avrebbe dovuto chiedere maggiori informazioni e documentare l'attività svolta CP_2 all'interno del capannone.
3) Spessore troppo basso del rivestimento della resina (la destinazione d'uso dell'immobile richiedeva un sistema in resina ad alto spessore e con rifacimento dei giunti). Le prove preliminari che dovevano essere eseguite dal posatore prima di applicare il pavimento in resina sono quelle descritte dal prospetto
2 della norma uni 10966/2020” (pag. 10 relazione dell'arch. del 3.5.2022).
9 Il CTU ha concluso il proprio elaborato affermando quanto segue: “Ritengo che per porre rimedio ai vizi e ai danni lamentati presso l'immobile di Via Buozzi 22 a SA ON SE, sia necessaria la rimozione meccanica di tutta la pavimentazione in resina tramite fresatura meccanica e scarifica e la rimozione dei giunti in ferro, che tendono a far deteriorare più velocemente il calcestruzzo” e precisando che gli interventi rimediali posti in essere dalla CP_2
documentati in atti, “non hanno portato alla risoluzione dei problemi. Pertanto, l'intervento proposto dal sig. , non era idoneo alla destinazione d'uso dell'immobile”. Parte_2
Più precisamente, con riferimento alle opere rimediali necessarie per eliminare del tutto i vizi e le difformità riscontrati nell'opera, il CTU arch. ha affermato che le stesse consistono Per_2
nella: “
1. Rimozione delle parti incoerenti della pavimentazione del calcestruzzo (tramite pallinatura e demolizione dei giunti) e ricostruzione mediante applicazione di malta epossidica.
2. Accurata aspirazione di tutta la pavimentazione 3. Ricostruzione dei giunti ammalorati e delle cavillature mediante applicazione del primer epossidico e ricostruzione con malta epossidica 4. Applicazione di un sistema certificato tipo Mastertop di BASF, o Mapefloor di MAPEI, coperto da garanzia e polizza fidejussoria di rimpiazzo d'opera decennale 5. Realizzazione di un taglio meccanico della pavimentazione in corrispondenza dei giunti presenti 6. Introduzione nel taglio di cordoncino fondo giunto e sigillatura con sigillante poliuretanico e mono componente igroindurente (vedi disegno sopra allegato).” (pag. 11 e ss. relazione dell'arch. del 3.5.2022).
Tanto chiarito, i vizi e i difetti riscontrati nell'opera oggetto dell'appalto sono tali da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1668 c.c. Come noto, infatti, in presenza di vizi o difformità il committente può scegliere, ex art. 1668 c.c., fra i rimedi conservativi – l'esatto adempimento con eliminazione dei vizi o difetti a spese dell'appaltatore, la diminuzione proporzionale del prezzo se accetta l'opera oltre al risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore –, e il rimedio caducatorio, ovverosia la risoluzione del contratto se le difformità ed i vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è pacifico nel riconoscere che la disciplina dettata dell'art. 1668
c.c., in materia di appalto, consenta al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al
10 contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (ex multis, Cass.,
Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022; Cass., Ordinanza n. 26965 del 15/12/2011). In applicazione di tale principio di diritto, la Cassazione in un caso analogo ove era stato accertato che i difetti riscontrati nell'opera appaltata, costituita dalla pavimentazione di un grande locale adibito a deposito, potevano essere eliminati, sicuramente e definitivamente, solo mediante il totale rifacimento del pavimento difettoso, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto esperibile in tale evenienza soltanto la non proposta azione di risoluzione del contratto (ed aveva pertanto respinto quella, in concreto esercitata, diretta ad ottenere la condanna dell'appaltatore alla eliminazione di tali difetti), confermando così che il caso di specie rientra tra quelli che senz'altro legittimano la risoluzione del contratto (Cass., Sentenza
n. 3454 del 12/04/1996).
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato e documentato mediante il deposito della relazione di parte dall'attrice – e le sopra illustrate risultanze peritali hanno CP_1
pienamente confermato – che la pavimentazione realizzata da è stata sin da subito CP_2 soggetta a un rapido e progressivo disfacimento, al quale è possibile ovviare soltanto mediante l'integrale rimozione e rifacimento dell'opera appaltata (ex multis Cass., Sentenza n.
5250 del 15/03/2004), la quale si appalesa “del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Né, del resto, coglie nel segno, la difesa svolta dalla convenuta allo scopo di andare esente da responsabilità. ha, infatti, contestato di aver commesso errori nello svolgimento dei lavori CP_2 commissionatigli e ha eccepito che le valutazioni preliminari e tecniche in ordine alla pavimentazione da realizzare sarebbero spettate alla committente e al direttore dei lavori.
Sul punto appare utile rammentare che è invero pacifico in giurisprudenza che l'appaltatore non solo deve eseguire il progetto a regola d'arte, ma è tenuto anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto ed entro le cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari
11 per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente
(Cass., Sentenza n. 6754 del 05/05/2003). Come noto e come rilevato anche nel provvedimento assunto dal giudice istruttore all'udienza del 18 aprile 2023, l'appaltatore può andare esente da responsabilità per difetti esecutivi solo nel caso in cui agisca quale nudus minister ed è onere dell'appaltatore dedurre e provare di essere stato degradato alla veste di mero esecutore, dimostrando di “avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera-garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass., Sentenza n. 17819 del 22 giugno 2021).
Nell'ipotesi in oggetto, deve ribadirsi che la convenuta non ha prodotto alcuna comunicazione o documentazione comprovante che la medesima, quale appaltatrice, si rivolgeva alla committente esponendo criticità in relazione alla scelta del rivestimento da posare ed alla asserita inadeguatezza dello stesso.
Al contrario, i documenti 2 e 3 del fascicolo di parte attrice (e-mail contenenti l'offerta della
, dimostrano che è stata proprio l'appaltatrice “a sopralluogo avvenuto” a proporre CP_2
la soluzione tecnica rivelatasi poi non idonea, mentre non vi sono agli atti documenti che possano indurre a credere che il direttore dei lavori abbia dato indicazioni vincolanti alla convenuta, tali da degradarla a mera esecutrice.
È conseguentemente da ritenersi priva di pregio la circostanza – eccepita nella comparsa di costituzione e risposta – che il convenuto ignorasse la destinazione d'uso del locale oggetto di ristrutturazione. La visura camerale dell'attrice prodotta in atti, peraltro, non vale a superare il fatto che il conferimento dell'incarico e la conclusione dell'incarico siano stati preceduti da un sopralluogo, né la circostanza che, come ricordato, non avendo l'appaltatrice agito in veste di mero nodus minister, l'onore di diligenza sulla medesima gravante (id est, la diligenza ordinaria del buon professionista) avrebbe dovuto indurre la convenuta ad informarsi sulla destinazione produttiva dell'immobile, anche soltanto esponendo un dubbio o inoltrando una richiesta di chiarimenti. Ancora una volta, non risulta agli atti alcuna comunicazione o documentazione comprovante l'espletamento del suddetto onere.
12 Per completezza, tenuto conto delle reiterate istanze di sul punto, giova precisare CP_2
che la scrivente ritiene priva di rilievo ai fini del presente giudizio la circostanza, allegata dalla convenuta, dell'assenza di SCIA in capo alla società attrice al momento di conclusione del contratto di appalto: si tratta, infatti, di una circostanza che irrilevante ai fini del decidere, in quanto attinente a questioni di diritto amministrativo estranee all'oggetto dell'odierno contendere, essendo peraltro incontestata l'attività svolta da , al momento della CP_1 conclusione dell'appalto, all'interno dell'immobile oggetto dell'opera da realizzarsi.
Neppure si appalesa opportuno – ed anzi, contrario alle esigenze di economica processuale – accogliere l'istanza istruttoria di riconvocazione del CTU, posto che la relazione peritale è perfettamente allineata ai quesiti elaborati dal giudice, che avevano affidato alla medesima il compito di integrare e non già di sostituire le conclusioni raggiunte in sede di ATP (dal quesito: “tenuto conto di quanto già accertato in sede di CTU” – verbale di udienza del
18.04.2024).
Da quanto sopra consegue la fondatezza della prima delle domande spiegate in via principale dall'attrice, volta ad ottenere la declaratoria della risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1668 c.c., alla quale non osta l'eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi e difformità ex art. 1667 c.c. commi 2 e 3, svolte dalla convenuta appaltatrice nella propria comparsa di costituzione e risposta, stante la tardiva costituzione di CP_2
Nel caso di specie, difatti, essendo stata l'udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c., al giorno 15 febbraio 2023, la tempestiva costituzione del convenuto sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 26 febbraio 2023. È di tutta evidenza che, dunque, il convenuto sia decaduto dal diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione e decadenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 167 c.p.c.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. discende, poi, in ossequio al dettato di cui all'art. 1458 c.c. l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo già corrisposto dalla committente odierna attrice in esecuzione dell'appalto, pari ad euro 18.900,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda, come si ricava dalle contabili di pagamento versate in atti dall'attrice sub doc. 21 citazione.
2. Sul risarcimento dei danni.
Infine, passando all'esame della domanda di risarcimento del danno spiegata da in CP_1
citazione, deve osservarsi che, alla luce delle allegazioni di parte attrice (cfr. atto di citazione 13 pag. da 13 a 15) e della documentazione dalla stessa prodotta (cfr. doc. 16, 22, 24, 25 citazione), nonché della relazione di CTU depositata dal consulente ing. nominato nel Per_3
corso del giudizio di merito al fine di integrare la CTU svolta ante causam con specifico riguardo alla quantificazione delle spese necessarie per il ripristino dei luoghi allo status quo ante precedente l'intervento dell'appaltatrice, al trasloco della merce e dei bancali, allo spostamento e al rimontaggio dell'impianto situato nel capannone e agli eventuali costi da fermo produttivo, è stata raggiunta la prova della sussistenza di un danno pari complessivamente ad euro 97.240,00 oltre IVA.
Il CTU ing. ha, infatti, ritenuto di dover quantificare le spese necessarie per lo stato dei Per_3
luoghi prima dell'intervento di per il trasloco della merce e dei bancali, nonché CP_2
per lo spostamento e il rimontaggio dell'impianto situato nel capannone, come segue:- Euro
9.600,00 oltre IVA per la rimozione della pavimentazione;
-Euro 4.000,00 oltre IVA per lo smaltimento in pubblica discarica della pavimentazione rimossa;
- Euro 5.020,00 oltre IVA per il trasloco della merce e dei bancali depositati nei locali interessati dai lavori di ripristino;
-
Euro 78.620,00 oltre IVA per lo spostamento e il rimontaggio degli impianti situati nel capannone oggetto dei lavori di rifacimento. Il totale complessivo ammonta ad euro 97.240,00.
Del pari, il CTU ha constatato che tali interventi di ripristino possano essere effettuati durante il mese di agosto, senza causare alcun fermo produttivo;
di talché, ha escluso il doversi riconoscere il danno da fermo produttivo (che pure negli atti introduttivi aveva costituito una voce di danno oggetto di domanda da parte dell'attrice).
Si ritiene, pertanto, condividendo i rilievi svolti nella relazione peritale, di dover accogliere la domanda di condanna della convenuta a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di euro 97.240,00, oltre IVA, somma necessaria all'espletamento di tutti i descritti interventi di ripristino dello status quo ante. La somma liquidata a favore del committente a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla difettosa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, ove necessario. Nel caso di specie, la liquidazione del danno relativo alle spese da sostenere per l'eliminazione dei vizi è stata
14 stimata dal CTU con riferimento ai valori di febbraio del 2024, per cui non si ritiene necessario procedersi alla rivalutazione monetaria dell'importo di euro 97.240,00, oltre IVA.
3. Conclusioni.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, il contratto d'appalto inter partes deve effettivamente essere risolto ai sensi dell'art. 1668 c.c., essendo l'opera affetta da vizi così gravi da essere del tutto inadatta alla sua destinazione, e conseguentemente la va CP_2
condannata alla restituzione della somma di euro 18.900,00 ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice, nella misura quantificata nell'elaborato peritale del CTU Ing. di euro 97.240,00 oltre IVA, oltre interessi dalla domanda al saldo. Persona_3
Ogni altra domanda va dichiarata assorbita.
Quanto alle spese del giudizio, stante la soccombenza, la convenuta va condannata CP_2
a rifondere le spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate come da dispositivo, in relazione allo scaglione corrispondente al valore della controversia (valore della causa: da €
52.001 a € 260.000), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute dalla nel procedimento di ATP n. R.G. CP_1
494788/2021, comprensive delle spese relative alla CTU e alle spese legali, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico preventivo sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente (Cass.
Sentenza n. 15672 del 27/07/2005). Tali ulteriori spese, tenuto conto del decreto di liquidazione del CTU assunto in data 1° giugno 2022 nel procedimento di ATP (pari a complessivi euro 2.328,08, accessori inclusi) e delle fatture corrisposte da parte attrice nei confronti del CTP, geom. , pari ad euro 3.660,00 (doc. 31 fasc. attr.), ammontano alla CP_3
somma totale di euro 5.988,08.
Lo stesso principio si applica in relazione alla CTU esperita nel corso del presente giudizio di merito, condannandosi per l'effetto la convenuta alla refusione delle spese che parte attrice ha anticipato in relazione alla CTU espletata dall'ing. (doc. 37-38 fasc. attr.) e a quelle Per_3
sostenute in relazione al CTP (doc. 36 fasc. attr.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
15 1. dichiara la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra e in CP_1 CP_2
20.1.2021;
2. condanna alla restituzione, in favore di della somma di € CP_2 CP_1
18.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di dell'importo di euro CP_2 CP_1
97.240,00 oltre IVA, oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni da questa subiti subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice;
4. condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio di merito, pari ad euro CP_2
1.241,97 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, e del procedimento di ATP, pari ad euro 286,00 per esborsi ed euro
3.827,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e cpa;
nonché alla refusione in favore di dei compensi del CTU e del CTP relativi al procedimento di ATP ed CP_1
ammontanti complessivamente ad euro 5.988,08 (2.328,08 + 3.660,00) e alla refusione dei compensi del CTU e del CTP relativi al giudizio di merito, anticipati da CP_1 ammontanti rispettivamente in euro 4.475,07 ed euro 3.660,00, quindi complessivamente in euro 8.135,07.
Così deciso in Milano addì 14.03.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Erika
Tarquini.
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