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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3472 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio - Cessazione degli effetti civili”. tra rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Centoducati Parte_1
-RICORRENTE-
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Maristella Leogrande e Riccardo Mongelli Controparte_1
-RESISTENTE- con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2025 il sig. , premesso che il 19.09.2019 contraeva Parte_1
matrimonio concordatario in Castellaneta (TA) con la Sig.ra nata ad [...] Controparte_1
Fonti (BA) il 27.06.1992, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con Atto
n. 26, Parte 2, Serie A, Anno 2019, che dalla loro unione nascevano due figli (Castellaneta, Parte_2
26.09.2015) e (Castellaneta, 02.09.2020), e che in data 14.06.2024 il Tribunale di Parte_3
TO dichiarava con sentenza la separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Con comparsa di costituzione 09.10.2025, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo, tuttavia, che fosse pronunciata alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 11.11.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e, dichiarando di aver raggiunto un accordo di massima, chiedevano che venisse fissata udienza a trattazione scritta per depositare, in allegato alle note di trattazione scritta, l'accordo definitivo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori.
Tenutasi l'udienza del 04.12.2025 con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano il
03.12.2025 note di trattazione scritta dichiarando di voler trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto essendo intervenuto tra di esse accordo conciliativo datato 03.12.2025, allegato alle predette note di trattazione scritta, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori con autentica delle firme, di cui chiedevano il recepimento in sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 04.12.2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione consensuale n. 1761/2024 pubbl. il 19/06/2024, emessa da codesto
Tribunale nel proc. R.G. n. 719/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo conciliativo, allegato alle note di trattazione scritta depositate il
03.12.2025 per l'udienza del 04.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA) il 26.11.1989) e (nata ad [...] il Controparte_1
27.06.1992), in data 19.09.2019 a Castellaneta (TA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellaneta (TA) con Atto N. 26, Parte 2, Serie A, Anno 2019;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo conciliativo, allegato alle note di trattazione scritta depositate il 03.12.2025 per l'udienza del
04.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellaneta (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di TO.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3472 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio - Cessazione degli effetti civili”. tra rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Centoducati Parte_1
-RICORRENTE-
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Maristella Leogrande e Riccardo Mongelli Controparte_1
-RESISTENTE- con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2025 il sig. , premesso che il 19.09.2019 contraeva Parte_1
matrimonio concordatario in Castellaneta (TA) con la Sig.ra nata ad [...] Controparte_1
Fonti (BA) il 27.06.1992, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con Atto
n. 26, Parte 2, Serie A, Anno 2019, che dalla loro unione nascevano due figli (Castellaneta, Parte_2
26.09.2015) e (Castellaneta, 02.09.2020), e che in data 14.06.2024 il Tribunale di Parte_3
TO dichiarava con sentenza la separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Con comparsa di costituzione 09.10.2025, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo, tuttavia, che fosse pronunciata alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 11.11.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e, dichiarando di aver raggiunto un accordo di massima, chiedevano che venisse fissata udienza a trattazione scritta per depositare, in allegato alle note di trattazione scritta, l'accordo definitivo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori.
Tenutasi l'udienza del 04.12.2025 con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano il
03.12.2025 note di trattazione scritta dichiarando di voler trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto essendo intervenuto tra di esse accordo conciliativo datato 03.12.2025, allegato alle predette note di trattazione scritta, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori con autentica delle firme, di cui chiedevano il recepimento in sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 04.12.2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione consensuale n. 1761/2024 pubbl. il 19/06/2024, emessa da codesto
Tribunale nel proc. R.G. n. 719/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo conciliativo, allegato alle note di trattazione scritta depositate il
03.12.2025 per l'udienza del 04.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA) il 26.11.1989) e (nata ad [...] il Controparte_1
27.06.1992), in data 19.09.2019 a Castellaneta (TA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellaneta (TA) con Atto N. 26, Parte 2, Serie A, Anno 2019;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo conciliativo, allegato alle note di trattazione scritta depositate il 03.12.2025 per l'udienza del
04.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellaneta (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di TO.