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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2005
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2006
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2007
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2008
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2009 - INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2011
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente, non comparso all'udienza conclusiva, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] e residente in [...], in Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e contro la Regione Lazio, in persona del
Presidente p.t. avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239009612268000 notificata il 20.9.2023 per l'ammontare complessivo di € 2.562,97.
L'intimazione aveva ad oggetto le seguenti cartelle: • cartella n.
04720110028919605000, presuntivamente notificata il 9.9.2011;
• cartella n. 04720120006123967000, presuntivamente notificata il 6.3.2012;
• cartella n. 04720120016761248000, presuntivamente notificata il 21.6.2012;
• cartella n. 04720130010471805000, presuntivamente notificata il 19.6.2013;
• cartella n. 04720140017027270000, presuntivamente notificata il 20.9.2014;
• cartella n. 04720140021906437000, presuntivamente notificata il 21.2.2015;
• cartella n. 04720150007950554000, presuntivamente notificata il 18.11.2015.
tutte aventi ad oggetto omessi pagamenti della tassa automobilistica per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012.
Deduceva che gli avvisi di accertamento prodromici posti a fondamento delle predette cartelle non gli erano stati mai notificati così come le cartelle di pagamento e che quindi, l'agente della riscossione non avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi ed estintivi del credito, sopravvenuti alla formazione del titolo e quindi della pretesa azionata.
A fondamento del proprio ricorso lamentava: 1) La mancata notifica degli atti presupposti;
2) La prescrizione del credito;
3) La mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
4) La mancanza di firma;
5)
L'omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso;
6) L'inesistenza della motivazione;
7) La mancata allegazione degli atti presupposti.
Deduceva che, in ordine alla competenza per territorio, non vi era alcun dubbio che territorialmente competente fosse la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone in quanto “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella vizi propri dell'atto presupposto, asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”.
Il ricorrente in data 15.01.2024 revocava il mandato all'Avv. Nominativo_2 e rilasciava in pari data mandato al nuovo difensore Associazione_1 Difensore_1.
Quanto alla omessa notifica degli atti presupposti, deduceva la nullità assoluta dei ruoli azionati per violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost., in quanto tutti gli atti prodromici posti a fondamento dell'intimazione impugnata, nè tantomeno le cartelle di pagamento, gli erano stati mai notificati, sì che l'intimazione di pagamento doveva ritenersi nulla e/o inesistente. L'omissione della notifica di un atto presupposto, come sancito dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, costituisce, infatti, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato in quanto se il concessionario procedente avesse ottemperato all'obbligo di notificazione degli atti impositivi prodromici a quello dell'intimazione di pagamento, il ricorrente già avrebbe potuto eccepire anche in via stragiudiziale l'annullamento dei relativi provvedimenti.
Deduceva, peraltro, che l'omessa notifica degli atti prodromici aveva determinato la prescrizione del diritto a riscuotere le somme relative alla pretesa creditoria tteso che in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge n.
60/1986 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Non essendo, quindi, mai stati notificati ritualmente all'istante né le cartelle esattoriali indicate in premessa,
e poste alla base dell'intimazione di pagamento, né tantomeno alcun atto prodromico, ne consegue che si
è prescritto il diritto di riscuotere le somme indicate nel relativo ruolo opposto.
L'intimazione di pagamento impugnata risultava, comunque, affetta da vizi di nullità radicale poiché al proprio interno non si rinvenivano né la base di calcolo utilizzata per comprendere quale fosse stato l'iter logico- giuridico finalizzato alla quantificazione delle somme ivi portate né tantomeno in alcun modo le aliquote e i criteri di calcolo utilizzati.
Il ricorrente eccepiva, altresì, anche la totale mancanza di firma e quindi l'assoluta impossibilità di accertare la riferibilità al responsabile della procedura esecutiva con conseguente ulteriore violazione della L. 241/1990 da cui discende l'inesistenza della cartella di pagamento impugnata, equiparata ad un atto di precetto che deve essere, per legge, sottoscritto.
Il ricorrente rilevava, inoltre l'omessa indicazione di modalità e tempi per proporre opposizione, non essendovi alcuna indicazione dell'Autorità giurisdizionale competente presso cui ricorrere, né tantomeno i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa.
L'intimazione opposta risultava altresì affetta da nullità per totale insufficienza di motivazione dal momento che gli atti prodromici posti alla base dell'emissione della stessa non risultavano allegati, ma soltanto richiamati. Dagli atti era, orbene, possibile evincere con precisione esclusivamente l'entità degli importi richiesti, senza tuttavia conoscere quale fosse stata “in primis” la norma violata e, conseguentemente, la normativa di riferimento applicata che aveva consentito di quantificare le somme dovute a titolo di sanzione e per l'effetto controllare l'esattezza dell'operato dell'amministrazione.
La mancata allegazione degli atti presupposti rendeva, infine, illegittima la cartella emessa, in quanto era assolutamente incerto ed indeterminato il suo contenuto nonché incerta ed indeterminata la pretesa creditoria vantata nei confronti del ricorrente al quale non era stato consentito di conoscere sulla base di quali atti si minacciava una denegata esecuzione forzata.
Eccepiva, comunque, la prescrizione del credito in quanto l'intimazione opposta sarebbe affetta da vizi di nullità radicale per essersi prescritto il diritto a riscuotere le somme relative alla pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore per tramite del concessionario pubblico della riscossione, in quanto l'oggetto della cartella di pagamento portata dall'intimazione sarebbe afferente ad un presunto mancato pagamento del canone idrico comunale relativo all'anno 2011 essendo stata l'intimazione opposta notificata soltanto il
6.6.2023 superando quindi ampiamente il termine di cinque anni.
Chiedeva, quindi, stante la fondatezza dei motivi di opposizione rappresentati, l'annullamento dell'atto impugnato e dei sottesi atti prodromici in quanto inesistenti, nulli ed illegittimi nonché prescritti, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo, preliminarmente, il difetto dello ius postulandi in capo al nuovo difensore poiché non risultava depositata nel fascicolo telematico alcuna memoria di costituzione come nuovo difensore ma solo un “mandato alle liti” su foglio unico con nomina conferita in data 15.1.2024 con conseguente inammissibilità del ricorso focalizzato alla sola imugnazione dell'intimazione di pagamento e non le cartelle di pagamento presupposte.
Evidenziava che le cartelle di pagamento erano state tutte regolarmente notificate al ricorrente, come risultante dalla documentazione allegata, e la notifica di atti antecedenti a quello oggetto dell'impugnazione di cui si tratta, non opposti nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso gli atti in precedenza notificati. Onere del contribuente sarebbe stato, quindi, quello di opporre nei termini le singole cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore, Regione Lazio, che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo poichè l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente
Impositore esendo obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli.
L'unico soggetto in grado di agire in contraddittorio con la controparte in merito alle eccezioni deve considerarsi essere l'ente impositore, afferendo specificamente ad attività esclusiva di quest'ultimo, ivi compresa la dedotta questione della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi richiesti in cartella sempre indicati nel mandato dell'ente creditore e calcolati a norma di legge.
Quanto alla questione relativa alla mancanza della firma sugli atti impositori evidenziava che nessuna disposizione di legge prescriveva tale adempimento a pena di invalidità dell'atto essendo sufficiente che dal contenuto dell'atto fosse comunque possibile individuare l'autorità di provenienza.
Rilevava, pertanto, come l'ente della riscossione fosse completamente privo di discrezionalità in merito. Né la disciplina normativa vigente, né il modello ministeriale della cartella, contemplano la sottoscrizione di quest'ultima, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.
Quanto alla dedotta nullità dell'intimazione per l'omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso l'Ufficio rilevava l'infondatezza di tale eccezione sula base di pronunce conformi del Supremo Collegio che aveva più volte riaffermato che la mancata o erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell'atto impugnabile, ma rappresenta una semplice irregolarità.
Circa la doglianza relativa alla inesistenza della motivazione evidenziava che la disciplina dettata in materia di motivazione riguardava sostanzialmente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione, per cui non poteva revocarsi in dubbio la palese carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione quanto alla presunta carenza motivazionale della cartella. Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può, peraltro, condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della questione relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti sulla base della costante giurisprudenza della Corte Suprema secondo la quale, la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità di alcuna allegazione degli avvisi di accertamento precedentemente notificati.
Alla luce delle controdeduzioni di cui si è detto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedeva il rigetto del ricorso proposto perché inammissibile e, comunque infondato e la declaratoria del difetto di legittimazione passiva di ER rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, con vittoria delle spese di giudizio ed onorario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante, preliminarmente, di dover rigettare l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione relativa al difetto dello ius postulandi in capo al nuovo difensore per il mancato deposito nel fascicolo telematico di memoria di costituzione come nuovo difensore, essendo stato prodotto nel fascicolo dell'ufficio soltanto un “mandato alle liti” su foglio unico con nomina conferita in data 15.1.2024, dal che deriverebbe l'inammissibilità del ricorso finalizzato alla sola imugnazione dell'intimazione di pagamento e non alle cartelle di pagamento presupposte.
Si osserva che in caso di revoca di difensore gli effetti della revoca stessa nei confronti di controparte cominciano a produrre, ai sensi dell'art. 85 c.p.c, i loro effetti dal momento in cui si costituisce in giudizio il nuovo procuratore. Sino ad allora, infatti, il vecchio difensore conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poichè è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del c.d. ius postulandi, cioè del potere di compiere e ricevere atti processuali.
Risulta, comuque, che il nuovo procuratore ha depositato telematicamente e tempestivamente la comparsa di nuova costituzione, tanto che la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza è stato effettuato all'indirizzo PEC del nuovo procuratore, senza alcun pregiudizio per la valida instaurazione del contraddittorio delle parti.
Il ricorso va dichiarato, pertanto, pienamente ammissibile.
L'intimazione di pagamento n. 04720239009612268000 notificata il 20.9.2023 ha ad oggetto omessi pagamenti di tributi per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La competenza per territorio è stata correttamente individuata in questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone in quanto il ricorrente ha impugnato l'atto della riscossione facendo valere, congiuntamente a vizi della cartella, vizi degli atti presupposti assumendo che essi non siano stati notificati in precedenza. La competenza territoriale spetta, invero, nel caso di specie, alla Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, anche se tale sede non coincida con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo.
Ciò posto, in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti che determinerebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità dell'atto consequenziale, si rileva che l'Agenzia delle Entrate ha allegato alle controdeduzioni prova delle regolari notifiche di tutte le cartelle di cui si tratta.
La cartella n. 04720110028919605000 risulta correttamente notificata in data 7 settembre 2011 all'indirizzo all'epoca risultante del ricorrente di Cervaro, in Indirizzo_1, a mani della moglie Nominativo_3, cosi come la cartella n. 04720120006123967000 in data 2 marzo 2012, la cartella n.04720120016761248000 in data 21 giugno 2012, la cartella n.04720140017027270000 in data 20 settembre 2012 e la cartella n.04720150007950554000 in data 18 novembre 2015.
Quanto alla cartella n.04720130010471805000 vi è prova dell'avvenuta notifica al destinatario, al suo indirizzo in data 19 maggio 2013 e la cartella n.04720140021906437000 risulta notificata, per la constatata irreperibilità del destinatario, con affissione all'albo del Comune di Cervaro il 21 febbraio 2015 dopo aver proceduto all'affissione alla porta della sua abitazione dell'avviso di deposito, dopо aver constatato la temporanea assenza sua e di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile che avrebbero potuto ricevere il plico contenente la notifica dell'atto.
Si verte, quindi, in una situazione di limitata sindacabilità della intimazione di pagamento poichè si è verificata una automatica propagazione degli effetti accertativi di atti impositivi notificati alla parte divenuti definitivi per omessa impugnazione a cui è applicabile la regola secondo la quale, ai sensi dell'articolo 19, co. 3, del
Dlgs 546/1992, la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
Tutte le questioni relative alla prescrizione del credito, alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, alla mancanza di firma non vanno esaminate in quanto tardivamente proposte all'Agenzia delle
Entrate Riscossione che non ha, peraltro legittimazione passiva in ordine a contestazioni che avrebbero dovuto rivolgersi all'ente impositore.
Quanto all'omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso, la Suprema Corte, con sentenza n. 23010 del 30 ottobre 2009, si è pronunziata nel senso di non ritenere indispensabile l'indicazione della Corte di
Giustizia Tributaria competente per proporre il ricorso, tanto che ha stabilito che nessuna conseguenza può derivare dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato posto che l'ente impositore non ha alcun obbligo specifico a tal riguardo.
Per quel che riguarda la dedotta inesistenza di motivazione della intimazione di pagamento vi è da osservare che l'obbligo di motivazione va riferito esclusivamente agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione apparendo necessario solo portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa. Sostanzialmente, quindi, il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario.
Parimenti non può ritenersi necessaria l'allegazione alla cartella di atti che devono presumersi già noti alla parte. L'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevede, peraltro, alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione, poichè, come ribadito dalla Corte di Cassazione con orientamento costante e consolidato dalla mancata allegazione non può certamente scaturire la più grave delle conseguenze e cioè la nullità della cartella o dell'intimazione.
Deve, comunque, ritenersi che l'intimazione opposta è affetta da vizio di nullità per essersi prescritto il diritto a riscuotere le somme relative alla pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore per tramite del concessionario pubblico della riscossione.
Oggetto delle cartelle di pagamento portate dall'intimazione è costituito da presunti mancati pagamenti del canone idrico comunale relativo all'anno 2011 e l'intimazione opposta risulta essere stata notificata soltanto il 6.6.2023 con il superamento del termine di cinque anni previsto dalla legge. Sul punto il resistente nulla ha controdedotto.
I relativi crediti risultano, quindi, prescritti attesa la decorrenza di un termine superiore a quello previsto dalla legge in cinque anni.
In conseguenza a quanto tutto sopra esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento poichè prescritto risulta essere il diritto di riscuotere le somme indicate nel ruolo opposto non essendo stato posto alcun atto interruttivo medio tempore intercorso sino all'intimazione oggi opposta, anch'essa notificata abbondantemente oltre il termine massimo di 5 anni.
Per le considerazioni suesposte il ricorso, va, pertanto, accolto, attesa la prescrizione dei crediti di cui si discute, con condanna della Parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00 ciascuna in favore della Parte Ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 300,00 ciascuna.
Dott. Francesco GALLI.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2005
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2006
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2007
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2008
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2009 - INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2011
- INTIMAZIONE n. 04720239009612268000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente, non comparso all'udienza conclusiva, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] e residente in [...], in Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e contro la Regione Lazio, in persona del
Presidente p.t. avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239009612268000 notificata il 20.9.2023 per l'ammontare complessivo di € 2.562,97.
L'intimazione aveva ad oggetto le seguenti cartelle: • cartella n.
04720110028919605000, presuntivamente notificata il 9.9.2011;
• cartella n. 04720120006123967000, presuntivamente notificata il 6.3.2012;
• cartella n. 04720120016761248000, presuntivamente notificata il 21.6.2012;
• cartella n. 04720130010471805000, presuntivamente notificata il 19.6.2013;
• cartella n. 04720140017027270000, presuntivamente notificata il 20.9.2014;
• cartella n. 04720140021906437000, presuntivamente notificata il 21.2.2015;
• cartella n. 04720150007950554000, presuntivamente notificata il 18.11.2015.
tutte aventi ad oggetto omessi pagamenti della tassa automobilistica per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012.
Deduceva che gli avvisi di accertamento prodromici posti a fondamento delle predette cartelle non gli erano stati mai notificati così come le cartelle di pagamento e che quindi, l'agente della riscossione non avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi ed estintivi del credito, sopravvenuti alla formazione del titolo e quindi della pretesa azionata.
A fondamento del proprio ricorso lamentava: 1) La mancata notifica degli atti presupposti;
2) La prescrizione del credito;
3) La mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
4) La mancanza di firma;
5)
L'omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso;
6) L'inesistenza della motivazione;
7) La mancata allegazione degli atti presupposti.
Deduceva che, in ordine alla competenza per territorio, non vi era alcun dubbio che territorialmente competente fosse la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone in quanto “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella vizi propri dell'atto presupposto, asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”.
Il ricorrente in data 15.01.2024 revocava il mandato all'Avv. Nominativo_2 e rilasciava in pari data mandato al nuovo difensore Associazione_1 Difensore_1.
Quanto alla omessa notifica degli atti presupposti, deduceva la nullità assoluta dei ruoli azionati per violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost., in quanto tutti gli atti prodromici posti a fondamento dell'intimazione impugnata, nè tantomeno le cartelle di pagamento, gli erano stati mai notificati, sì che l'intimazione di pagamento doveva ritenersi nulla e/o inesistente. L'omissione della notifica di un atto presupposto, come sancito dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, costituisce, infatti, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato in quanto se il concessionario procedente avesse ottemperato all'obbligo di notificazione degli atti impositivi prodromici a quello dell'intimazione di pagamento, il ricorrente già avrebbe potuto eccepire anche in via stragiudiziale l'annullamento dei relativi provvedimenti.
Deduceva, peraltro, che l'omessa notifica degli atti prodromici aveva determinato la prescrizione del diritto a riscuotere le somme relative alla pretesa creditoria tteso che in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge n.
60/1986 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Non essendo, quindi, mai stati notificati ritualmente all'istante né le cartelle esattoriali indicate in premessa,
e poste alla base dell'intimazione di pagamento, né tantomeno alcun atto prodromico, ne consegue che si
è prescritto il diritto di riscuotere le somme indicate nel relativo ruolo opposto.
L'intimazione di pagamento impugnata risultava, comunque, affetta da vizi di nullità radicale poiché al proprio interno non si rinvenivano né la base di calcolo utilizzata per comprendere quale fosse stato l'iter logico- giuridico finalizzato alla quantificazione delle somme ivi portate né tantomeno in alcun modo le aliquote e i criteri di calcolo utilizzati.
Il ricorrente eccepiva, altresì, anche la totale mancanza di firma e quindi l'assoluta impossibilità di accertare la riferibilità al responsabile della procedura esecutiva con conseguente ulteriore violazione della L. 241/1990 da cui discende l'inesistenza della cartella di pagamento impugnata, equiparata ad un atto di precetto che deve essere, per legge, sottoscritto.
Il ricorrente rilevava, inoltre l'omessa indicazione di modalità e tempi per proporre opposizione, non essendovi alcuna indicazione dell'Autorità giurisdizionale competente presso cui ricorrere, né tantomeno i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa.
L'intimazione opposta risultava altresì affetta da nullità per totale insufficienza di motivazione dal momento che gli atti prodromici posti alla base dell'emissione della stessa non risultavano allegati, ma soltanto richiamati. Dagli atti era, orbene, possibile evincere con precisione esclusivamente l'entità degli importi richiesti, senza tuttavia conoscere quale fosse stata “in primis” la norma violata e, conseguentemente, la normativa di riferimento applicata che aveva consentito di quantificare le somme dovute a titolo di sanzione e per l'effetto controllare l'esattezza dell'operato dell'amministrazione.
La mancata allegazione degli atti presupposti rendeva, infine, illegittima la cartella emessa, in quanto era assolutamente incerto ed indeterminato il suo contenuto nonché incerta ed indeterminata la pretesa creditoria vantata nei confronti del ricorrente al quale non era stato consentito di conoscere sulla base di quali atti si minacciava una denegata esecuzione forzata.
Eccepiva, comunque, la prescrizione del credito in quanto l'intimazione opposta sarebbe affetta da vizi di nullità radicale per essersi prescritto il diritto a riscuotere le somme relative alla pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore per tramite del concessionario pubblico della riscossione, in quanto l'oggetto della cartella di pagamento portata dall'intimazione sarebbe afferente ad un presunto mancato pagamento del canone idrico comunale relativo all'anno 2011 essendo stata l'intimazione opposta notificata soltanto il
6.6.2023 superando quindi ampiamente il termine di cinque anni.
Chiedeva, quindi, stante la fondatezza dei motivi di opposizione rappresentati, l'annullamento dell'atto impugnato e dei sottesi atti prodromici in quanto inesistenti, nulli ed illegittimi nonché prescritti, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo, preliminarmente, il difetto dello ius postulandi in capo al nuovo difensore poiché non risultava depositata nel fascicolo telematico alcuna memoria di costituzione come nuovo difensore ma solo un “mandato alle liti” su foglio unico con nomina conferita in data 15.1.2024 con conseguente inammissibilità del ricorso focalizzato alla sola imugnazione dell'intimazione di pagamento e non le cartelle di pagamento presupposte.
Evidenziava che le cartelle di pagamento erano state tutte regolarmente notificate al ricorrente, come risultante dalla documentazione allegata, e la notifica di atti antecedenti a quello oggetto dell'impugnazione di cui si tratta, non opposti nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso gli atti in precedenza notificati. Onere del contribuente sarebbe stato, quindi, quello di opporre nei termini le singole cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore, Regione Lazio, che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo poichè l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente
Impositore esendo obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli.
L'unico soggetto in grado di agire in contraddittorio con la controparte in merito alle eccezioni deve considerarsi essere l'ente impositore, afferendo specificamente ad attività esclusiva di quest'ultimo, ivi compresa la dedotta questione della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi richiesti in cartella sempre indicati nel mandato dell'ente creditore e calcolati a norma di legge.
Quanto alla questione relativa alla mancanza della firma sugli atti impositori evidenziava che nessuna disposizione di legge prescriveva tale adempimento a pena di invalidità dell'atto essendo sufficiente che dal contenuto dell'atto fosse comunque possibile individuare l'autorità di provenienza.
Rilevava, pertanto, come l'ente della riscossione fosse completamente privo di discrezionalità in merito. Né la disciplina normativa vigente, né il modello ministeriale della cartella, contemplano la sottoscrizione di quest'ultima, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.
Quanto alla dedotta nullità dell'intimazione per l'omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso l'Ufficio rilevava l'infondatezza di tale eccezione sula base di pronunce conformi del Supremo Collegio che aveva più volte riaffermato che la mancata o erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell'atto impugnabile, ma rappresenta una semplice irregolarità.
Circa la doglianza relativa alla inesistenza della motivazione evidenziava che la disciplina dettata in materia di motivazione riguardava sostanzialmente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione, per cui non poteva revocarsi in dubbio la palese carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione quanto alla presunta carenza motivazionale della cartella. Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può, peraltro, condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della questione relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti sulla base della costante giurisprudenza della Corte Suprema secondo la quale, la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità di alcuna allegazione degli avvisi di accertamento precedentemente notificati.
Alla luce delle controdeduzioni di cui si è detto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedeva il rigetto del ricorso proposto perché inammissibile e, comunque infondato e la declaratoria del difetto di legittimazione passiva di ER rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, con vittoria delle spese di giudizio ed onorario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante, preliminarmente, di dover rigettare l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione relativa al difetto dello ius postulandi in capo al nuovo difensore per il mancato deposito nel fascicolo telematico di memoria di costituzione come nuovo difensore, essendo stato prodotto nel fascicolo dell'ufficio soltanto un “mandato alle liti” su foglio unico con nomina conferita in data 15.1.2024, dal che deriverebbe l'inammissibilità del ricorso finalizzato alla sola imugnazione dell'intimazione di pagamento e non alle cartelle di pagamento presupposte.
Si osserva che in caso di revoca di difensore gli effetti della revoca stessa nei confronti di controparte cominciano a produrre, ai sensi dell'art. 85 c.p.c, i loro effetti dal momento in cui si costituisce in giudizio il nuovo procuratore. Sino ad allora, infatti, il vecchio difensore conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poichè è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del c.d. ius postulandi, cioè del potere di compiere e ricevere atti processuali.
Risulta, comuque, che il nuovo procuratore ha depositato telematicamente e tempestivamente la comparsa di nuova costituzione, tanto che la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza è stato effettuato all'indirizzo PEC del nuovo procuratore, senza alcun pregiudizio per la valida instaurazione del contraddittorio delle parti.
Il ricorso va dichiarato, pertanto, pienamente ammissibile.
L'intimazione di pagamento n. 04720239009612268000 notificata il 20.9.2023 ha ad oggetto omessi pagamenti di tributi per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La competenza per territorio è stata correttamente individuata in questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone in quanto il ricorrente ha impugnato l'atto della riscossione facendo valere, congiuntamente a vizi della cartella, vizi degli atti presupposti assumendo che essi non siano stati notificati in precedenza. La competenza territoriale spetta, invero, nel caso di specie, alla Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, anche se tale sede non coincida con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo.
Ciò posto, in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti che determinerebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità dell'atto consequenziale, si rileva che l'Agenzia delle Entrate ha allegato alle controdeduzioni prova delle regolari notifiche di tutte le cartelle di cui si tratta.
La cartella n. 04720110028919605000 risulta correttamente notificata in data 7 settembre 2011 all'indirizzo all'epoca risultante del ricorrente di Cervaro, in Indirizzo_1, a mani della moglie Nominativo_3, cosi come la cartella n. 04720120006123967000 in data 2 marzo 2012, la cartella n.04720120016761248000 in data 21 giugno 2012, la cartella n.04720140017027270000 in data 20 settembre 2012 e la cartella n.04720150007950554000 in data 18 novembre 2015.
Quanto alla cartella n.04720130010471805000 vi è prova dell'avvenuta notifica al destinatario, al suo indirizzo in data 19 maggio 2013 e la cartella n.04720140021906437000 risulta notificata, per la constatata irreperibilità del destinatario, con affissione all'albo del Comune di Cervaro il 21 febbraio 2015 dopo aver proceduto all'affissione alla porta della sua abitazione dell'avviso di deposito, dopо aver constatato la temporanea assenza sua e di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile che avrebbero potuto ricevere il plico contenente la notifica dell'atto.
Si verte, quindi, in una situazione di limitata sindacabilità della intimazione di pagamento poichè si è verificata una automatica propagazione degli effetti accertativi di atti impositivi notificati alla parte divenuti definitivi per omessa impugnazione a cui è applicabile la regola secondo la quale, ai sensi dell'articolo 19, co. 3, del
Dlgs 546/1992, la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
Tutte le questioni relative alla prescrizione del credito, alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, alla mancanza di firma non vanno esaminate in quanto tardivamente proposte all'Agenzia delle
Entrate Riscossione che non ha, peraltro legittimazione passiva in ordine a contestazioni che avrebbero dovuto rivolgersi all'ente impositore.
Quanto all'omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso, la Suprema Corte, con sentenza n. 23010 del 30 ottobre 2009, si è pronunziata nel senso di non ritenere indispensabile l'indicazione della Corte di
Giustizia Tributaria competente per proporre il ricorso, tanto che ha stabilito che nessuna conseguenza può derivare dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato posto che l'ente impositore non ha alcun obbligo specifico a tal riguardo.
Per quel che riguarda la dedotta inesistenza di motivazione della intimazione di pagamento vi è da osservare che l'obbligo di motivazione va riferito esclusivamente agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione apparendo necessario solo portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa. Sostanzialmente, quindi, il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario.
Parimenti non può ritenersi necessaria l'allegazione alla cartella di atti che devono presumersi già noti alla parte. L'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevede, peraltro, alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione, poichè, come ribadito dalla Corte di Cassazione con orientamento costante e consolidato dalla mancata allegazione non può certamente scaturire la più grave delle conseguenze e cioè la nullità della cartella o dell'intimazione.
Deve, comunque, ritenersi che l'intimazione opposta è affetta da vizio di nullità per essersi prescritto il diritto a riscuotere le somme relative alla pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore per tramite del concessionario pubblico della riscossione.
Oggetto delle cartelle di pagamento portate dall'intimazione è costituito da presunti mancati pagamenti del canone idrico comunale relativo all'anno 2011 e l'intimazione opposta risulta essere stata notificata soltanto il 6.6.2023 con il superamento del termine di cinque anni previsto dalla legge. Sul punto il resistente nulla ha controdedotto.
I relativi crediti risultano, quindi, prescritti attesa la decorrenza di un termine superiore a quello previsto dalla legge in cinque anni.
In conseguenza a quanto tutto sopra esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento poichè prescritto risulta essere il diritto di riscuotere le somme indicate nel ruolo opposto non essendo stato posto alcun atto interruttivo medio tempore intercorso sino all'intimazione oggi opposta, anch'essa notificata abbondantemente oltre il termine massimo di 5 anni.
Per le considerazioni suesposte il ricorso, va, pertanto, accolto, attesa la prescrizione dei crediti di cui si discute, con condanna della Parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00 ciascuna in favore della Parte Ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 300,00 ciascuna.
Dott. Francesco GALLI.