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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1341 DE R.G.A.C.C. DEl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 7-10-2024 da:
, nata il [...] a [...] ( Albania ), residente in [...]( AP Parte_1
), Via Ugo La Malfa n. 26, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo C.F._1
Iacoponi contro
, nata il [...] in [...] e residente in [...]
Malfa n. 26, C.F.: – convenuto non costituito C.F._2
Avente ad oggetto: scioglimento DE matrimonio civile;
Conclusioni DEle parti: la parte ricorrente conclude come da ricorso;
Conclusioni DE P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento DE ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7-10-2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 2-2-2000 aveva contratto matrimonio civile con in Albania, registrato poi nei Registri CP_1 DElo Stato civile DE Comune di SA DE DE TR ( AP );
- dall'unione era nato il figlio ( 26-7-2000 ), ormai maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente;
- con sentenza n. 53/2014, emessa in data 9-1-2014, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la separazione personale DEle parti;
- la vita matrimoniale di coppia si era svolta unicamente in Italia, sicchè la richiesta di divorzio avrebbe dovuto essere disciplinata secondo la legge italiana;
- dal 2010 i coniugi vivevano separati senza che vi fosse mai stata riconciliazione e/o ripresa DEla convivenza;
- la ricorrente era economicamente indipendente;
- erano decorsi i termini previsti dalla legge per l'emissione di una pronuncia di divorzio;
tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio civile tra le parti contratto in Albania il 2-2-2000, dandosi disposizione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni conseguenti, senza specifiche condizioni;
con vittoria DEle spese di lite.
Il Presidente DE Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 8-1-2025 l'udienza di comparizione DEle parti dinanzi a sé, concedendo a parte ricorrente termine per la tempestiva notifica alla controparte DE ricorso e DE decreto di fissazione DEl'udienza, nonché concedendo gli ulteriori termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. All'udienza di comparizione DEle parti DEl'8-1-2025, non costituitosi il resistente, DE quale veniva dichiarata la contumacia, il Presidente, pertanto, su richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla sola domanda di divorzio.
1 La domanda di divorzio è fondata e merita pertanto accoglimento.
Da quanto dichiarato in atti dalla ricorrente, non contrastata dal resistente ( neppure costituitosi ) emerge che la separazione tra i coniugi è stata ininterrotta dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente DE Tribunale nel giudizio di separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 DEl'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite, attesa la natura DEla controversia e la mancata costituzione DE convenuto, vanno integralmente compensate fra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento DE matrimonio civile contratto dalle parti in data 2-2-2000 in Albania, registrato nei Registri degli atti di stato civile DE Comune di SA DE DE TR ( AP ); manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di SA DE DE TR ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396; compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 29-1-2025.
Il Presidente est. dott. Luigi Cirillo
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