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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, all'udienza del 18 marzo 2025, in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente N.R.G. 209/2018
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina via E. L. Pellegrino, C.F._1
111 presso lo studio dell'avv. Enza De Rango ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende come da procura in atti opponente
Contro
n. q. di titolare della ditta Eureka con sede in Messina via C. Controparte_1
Battisti n. 177 ( ), elettivamente domiciliato in Messina via C.F._3
C. Battisti n. 167 presso lo studio degli avvocati avv.ti Pietro e Carlo Carrozza, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2018 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 650/2017, con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina aveva ingiunto il pagamento, in favore di Parte_2
della somma di euro 5.068,35 a titolo di somme anticipate di TFR. L'opponente deduceva, in particolare, che per le stesse somme poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era stato incardinato il giudizio portante n.
1005/2012 R.G. nell'ambito del quale il non si era costituito e all'esito del Pt_2
quale il Tribunale emetteva la sentenza n.1049/2016 accertando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e nonché la Pt_1 Parte_2
mancata corresponsione del TFR e l'ammontare delle retribuzioni dovute.
Esponeva, poi, che avverso la predetta sentenza era stato proposto appello dal e che, pertanto, trattandosi di credito sub iudice oggetto di autonomo Pt_2
giudizio, avrebbe dovuto dichiararsi, stante l'anteriorità dell'appello incardinato avverso la sentenza 1049/2016, la litispendenza e/o la continenza dell'odierna controversia.
Chiedeva, quindi, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria del 21.06.2018 si costituiva in giudizio il quale, Parte_2
contestando quanto dedotto ex adverso, evidenziava che la somma per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto atteneva all'anticipazione in favore dell'opponente della somma di euro 5.068,25 a titolo delle spettanze dovute, il cui versamento sarebbe stato scientemente omesso dall' nell'ambito del Pt_1
giudizio portante n. 1005/2012.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza della litispendenza e/o continenza della controversia, essendo diversi il petitum e la causa petendi.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con nota del 31 gennaio 2022 l'opponente, oltre a riportarsi alle domande, difese ed eccezioni spiegate nel ricorso in opposizione introduttivo, rappresentava che il giudizio di appello era stato definito con la sentenza n. 810 del 2018 di riforma della sentenza di primo grado e avverso la quale l' aveva proposto ricorso Pt_1
in cassazione.
Con nota del 10 giugno 2024 parte opposta ha prodotto l'ordinanza della Corte di
Cassazione che ha rigettato il ricorso di . Parte_1
All'udienza dell'8 luglio 2024 il G.I. rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18 marzo 2025. 2. Esame delle domande e difese spiegate dalle parti.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi. (v. Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Deve evidenziarsi preliminarmente che oggetto del presente giudizio è la somma anticipata a titolo di TFR da parte del in favore di , in Pt_2 Parte_1 relazione al quale era già stato incardinato da parte dell'odierno opponente il giudizio portante n. 1005 del 2012, avente ad oggetto la condanna del primo al pagamento delle spettanze dovute a titolo di TFR e retribuzioni, e nell'ambito del quale quest'ultimo non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Il suddetto giudizio, essendo volto ad accertare le somme eventualmente dovute ad a titolo di retribuzione e di TFR, rappresentava pertanto la sede nella quale Pt_1
il avrebbe potuto fare valere le proprie difese ed eccezioni di natura estintiva Pt_2 dell'altrui credito, ivi inclusa l'anticipazione della somma a titolo di TFR pari ad euro 5.068, 25 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò, del resto, è comprovato anche dall'ulteriore prosecuzione del giudizio di cui al n. 1005 del 2012 il quale si è concluso con la sentenza n. n.1049/2016 del
Tribunale di Messina Sezione Lavoro, successivamente oggetto di appello definito con la sentenza 810 del 2018, con la quale è stata riformata la sentenza di primo grado in favore del Pt_2
La predetta sentenza, peraltro, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione incardinato da , è passata in giudicato. Parte_1
Ne consegue che il titolo giudiziale volto a definire il procedimento originariamente incardinato da e nell'ambito del quale il è Parte_1 Pt_2
stato posto nelle condizioni di spiegare difese ed eccezioni, è stato definito con un titolo divenuto definitivo – id est la sentenza della Corte di Appello 810 del 2018
– che, essendo passato in giudicato, copre il dedotto e il deducibile. La Corte di Cassazione ha, infatti, posto in evidenza come l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (v. Cass. civ. n.
33021 del 09/11/2022; Cass. civ. 6091 del 4 marzo 2020).
Peraltro, dalla stessa sentenza della Corte di Appello si evince, con chiarezza, che nel corso del giudizio di appello “il ha provato di avere adempiuto ai suoi Pt_2
obblighi retributivi corrispondendo le retribuzioni indicate in busta paga regolarmente quietanziate, di avere corrisposto le somme spettanti al lavoratore attraverso bonifici bancari che attestano l'avvenuto pagamento del TFR e il conferimento di parte dello stesso TFR ad apposito Fondo Pensione” (pag. 4 della sentenza).
Ne consegue, in considerazione di quanto statuito con la sentenza 810 del 2018 passata in giudicato, che è precluso in questo giudizio l'esame di profili non dedotti o altrimenti deducibili nell'ambito del giudizio ormai definito in sede di appello con la predetta sentenza.
Peraltro, la sentenza della Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado originariamente emessa in favore di sul presupposto che il nel corso Pt_1 Pt_2
del giudizio di appello, avesse fornito prova di natura estintiva – avendo prodotto gli estratti conto con gli ordinativi di pagamento – delle retribuzioni e del TFR comunque spettanti al lavoratore, sicché non può ritenersi fondata la richiesta di restituzione delle somme anticipate dal a titolo di TFR e poste a fondamento Pt_2
del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di somme che, come detto, risultavano di spettanza del lavoratore.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni esposte, che il decreto ingiuntivo n. 650 del 2017 va revocato e, per l'effetto, parte opposta va condannata al pagamento delle spese processuali del presente procedimento. Le spese processuali si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. 55 del 2014, tenendo conto del valore della causa (euro 5.068,35), dell'entità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, applicando i medi tariffari.
Si dà atto che la parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato
e che si provvederà alla liquidazione dei compensi successivamente alla presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2017 emesso in data 6.11.2017;
- condanna n. q. di titolare della ditta Eureka al pagamento delle Controparte_1
spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 2.626,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 19.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.