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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8195/2024 tra
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, con giusto Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Anna Simeone, con studio in Santa RI UA ET
(CE) alla via G. Verdi n.38, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce CP_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Raffaele Lettera, con studio in Benevento alla via Dei Longobardi Palazzo
Arechi ed elettivamente domiciliato in NTRP (CE) alla via Censorino n. 47;
APPELLATO nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 13244/2024, del 15.07.2022 e pubblicata il 16/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14519/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell e della Controparte_3
, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di Controparte_2 CP_1 ruolo dal quale si evince l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820130030386354, relativa a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada irrogate nell'anno 2012 dalla CP_2
[...] L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, vantato dall'ente riscossore;
2) dell'omessa notifica del titolo, della cartella e di qualsivoglia atto recettizio;
3) dell'inosservanza del termine di decadenza imposto dall'art. 201 C.d.S.; 4) dell'illegittima formazione del ruolo;
5) della decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 del credito azionato.
Chiedeva, poi, di condannare i convenuti per responsabilità processuale aggravata e di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) ex art. 1226 c.c., e di condannarli, inoltre, alla liquidazione delle competenze legali.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta dall'attore Controparte_3
e sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire e la regolarità della notifica dell'atto impugnato.
Con la sentenza n. 13244/2024, pubblicata il 16.09.2024, il Giudice di pace di Napoli nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della sentenza Parte_1
n. 13244/2024, lamentando: 1) l'inammissibilità della domanda attorea, ex lege n. 215/2021, avente ad oggetto l'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
2) l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di una minaccia concreta di esecuzione - attesa la ritualità delle notifiche e la mancanza di una procedura per riscossione esattoriale in atto, con particolare riferimento alla assenza di atti di esecuzione in essere tra la data di rilascio dell'estratto di ruolo ed la notifica dell'atto di opposizione;
3) l'infondatezza della pretesa nel merito, stante la mancata estinzione del credito per prescrizione, 4) la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opponente.
Successivamente, si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'appello, in quanto CP_1 inammissibile, e di confermare la sentenza di primo grado e l'intervenuta prescrizione della cartella n.
02820130030386354000.
Per quanto correttamente evocata in giudizio, la di non si costituiva;
ne va, pertanto, CP_2 CP_2 dichiarata la contumacia.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 23.04.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, secondo cui
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
La sentenza, quand'anche pubblicata successivamente alla intervenuta pronuncia delle SS.UU. e addirittura dopo la modifica normativa, risulta depositata in data precedente;
pertanto, ciò costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8195/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 13244/24 pubblicata il 16.09.2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli nord a definizione del procedimento RG n. 14519/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 14.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8195/2024 tra
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, con giusto Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Anna Simeone, con studio in Santa RI UA ET
(CE) alla via G. Verdi n.38, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce CP_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Raffaele Lettera, con studio in Benevento alla via Dei Longobardi Palazzo
Arechi ed elettivamente domiciliato in NTRP (CE) alla via Censorino n. 47;
APPELLATO nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 13244/2024, del 15.07.2022 e pubblicata il 16/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14519/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell e della Controparte_3
, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di Controparte_2 CP_1 ruolo dal quale si evince l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820130030386354, relativa a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada irrogate nell'anno 2012 dalla CP_2
[...] L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, vantato dall'ente riscossore;
2) dell'omessa notifica del titolo, della cartella e di qualsivoglia atto recettizio;
3) dell'inosservanza del termine di decadenza imposto dall'art. 201 C.d.S.; 4) dell'illegittima formazione del ruolo;
5) della decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 del credito azionato.
Chiedeva, poi, di condannare i convenuti per responsabilità processuale aggravata e di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) ex art. 1226 c.c., e di condannarli, inoltre, alla liquidazione delle competenze legali.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta dall'attore Controparte_3
e sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire e la regolarità della notifica dell'atto impugnato.
Con la sentenza n. 13244/2024, pubblicata il 16.09.2024, il Giudice di pace di Napoli nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della sentenza Parte_1
n. 13244/2024, lamentando: 1) l'inammissibilità della domanda attorea, ex lege n. 215/2021, avente ad oggetto l'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
2) l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di una minaccia concreta di esecuzione - attesa la ritualità delle notifiche e la mancanza di una procedura per riscossione esattoriale in atto, con particolare riferimento alla assenza di atti di esecuzione in essere tra la data di rilascio dell'estratto di ruolo ed la notifica dell'atto di opposizione;
3) l'infondatezza della pretesa nel merito, stante la mancata estinzione del credito per prescrizione, 4) la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opponente.
Successivamente, si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'appello, in quanto CP_1 inammissibile, e di confermare la sentenza di primo grado e l'intervenuta prescrizione della cartella n.
02820130030386354000.
Per quanto correttamente evocata in giudizio, la di non si costituiva;
ne va, pertanto, CP_2 CP_2 dichiarata la contumacia.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 23.04.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, secondo cui
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
La sentenza, quand'anche pubblicata successivamente alla intervenuta pronuncia delle SS.UU. e addirittura dopo la modifica normativa, risulta depositata in data precedente;
pertanto, ciò costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8195/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 13244/24 pubblicata il 16.09.2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli nord a definizione del procedimento RG n. 14519/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 14.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione