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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 248/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 06/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per la ricorrente l'Avv. MAGLIOTTO Parte_1
ALESSANDRA, per la resistente Controparte_1
l'Avv. LUZI UMBERTO e per la terza chiamata Controparte_2
l'avv. CAGNONE in sostituzione dell'Avv. MONTALBANI.
L'avv. MAGLIOTTO insiste per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, richiamando anche il conteggio da ultimo depositato.
L'avv. LUZI insiste come nelle note depositate;
rileva che il conteggio depositato da controparte non è contestato quanto ad accuratezza matematica, ma è contestata la sussistenza del credito;
insiste per la reiezione delle domande attoree;
chiede l'accoglimento della riconvenzionale e che comunque la compagnia di assicurazione sia condannata a tenere indenne la sua assistita da quanto eventualmente da corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio.
L'avv. CAGNONE insiste in tutte le difese svolte in sede di comparsa e si riporta alle note depositate.
Il Giudice
1 dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.20 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 06/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 248/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. MAGLIOTTO Parte_1
ALESSANDRA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. LUZI UMBERTO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuta e
- elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
MONTALBANI MARCO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti terza chiamata sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 ha evocato in Parte_1 giudizio l'ex datrice di lavoro chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, a) accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta nelle premesse ed accertato il credito della signora condannare la in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in suo favore per i titoli di cui in premessa, della somma di € 8.076,85 o comunque, di quella emergenda in corso di causa
e non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, oltre rivalutazione ed interessi;
b) accertata la responsabilità dell'infortunio occorso alla ricorrente in data 15 agosto 2023 in capo alla Società datrice di lavoro per violazione delle norme sulla sicurezza, voglia condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, eventualmente previa quantificazione a mezzo idonea CTU medica, al risarcimento del danno biologico quantificato in euro 3.428,23 oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese comprensive di C.P.A. e
I.V.A. da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di essere antistataria”.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- aveva lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2 Controparte_1
aprile 2023 (sebbene regolarizzata solo dal 14 aprile) al 5 novembre 2023 con contratto a tempo determinato part time 35 ore settimanali;
- aveva svolto le mansioni di cuoca presso il Ristorante “Muffoletto”, gestito dalla società convenuta, inquadrata al 4° livello del CCNL Turismo;
- nonostante la pattuizione contrattuale, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto, fino al giorno 16, aveva di fatto sempre lavorato in media 8,5 ore al giorno per
6 giorni alla settimana, tranne nei mesi di luglio ed agosto nei quali aveva lavorato senza riposi;
- era, quindi, in credito di € 8.087,00, come da conteggio allegato;
- il 15.8.2023, durante il servizio, aveva subito un infortunio sul lavoro scivolando a terra in quanto sul pavimento era depositata molta acqua proveniente dal pozzetto otturato da giorni;
4 - a seguito di tale infortunio aveva riportato una frattura al gomito sinistro quindi non aveva più potuto riprendere l'attività lavorativa fino al termine del contratto;
- aveva riconosciuto l'infortunio, quantificando il danno permanente nella CP_4
misura del 3%;
- attesa la responsabilità datoriale, posto che la società aveva fatto lavorare i dipendenti nonostante da giorni il pavimento della cucina fosse allagato, la convenuta era tenuta a risarcirle un danno biologico quantificato in € 3.428,23 (come da allegato conteggio).
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la compagna Controparte_2
e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento
[...] dell'importo di € 863,00 quale somma eccedente le retribuzioni dovute.
La convenuta, in particolare, ha affermato che aveva sempre Parte_1 lavorato nel periodo risultante dalla documentazione obbligatoria osservando l'orario di 35 ore settimanali contrattualmente pattuito (da giovedì alla domenica 11/14 e 19/22; lunedì e mercoledì
12/14 – 18,30/22, con riposo al martedì). La società ha aggiunto che, avendo la ricorrente affermato di aver ricevuto in corso di rapporto la complessiva somma di € 8.087,00 a fronte di un totale degli importi risultanti dalle buste paga di € 7.224,00, la stessa avrebbe dovuto restituire l'eccedenza pari ad € 863,00.
Quanto all'infortunio sul lavoro, la convenuta si è limitata a rilevare che era intervenuto l' , non vi era alcuna responsabilità e doveva comunque essere chiamata in garanzia CP_4
n forza della allegata polizza n. 354.058.0000907898. Controparte_2
Nella memoria di replica alla riconvenzionale, ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità della domanda avversaria, non essendo stato ritualmente richiesto lo spostamento di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., ed ha comunque contestato integralmente la fondatezza delle richieste della convenuta posto che, al contrario, non era stata integralmente retribuita per l'attività prestata.
5 Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti da
[...] [...]
e la condanna di tale società per lite temeraria. La compagnia ha Controparte_1
affermato, in particolare, che la garanzia assicurativa non operava, stante la non accidentalità dell'evento e la franchigia contrattualmente pattuita pari al 5% del danno biologico.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.
All'esito, depositate note autorizzate, i difensori hanno insistito nei rispettivi atti concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. ha chiamato in causa l'ex datrice di lavoro Parte_1 [...]
chiedendo, da un lato, il riconoscimento di differenze retributive Controparte_1 derivanti dall'aver lavorato sin da una data precedente la formale assunzione (in particolare sin dal 2.4.2023) ed osservando un orario eccedente il part time pattuito e, dall'altro, il risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro occorso il 15.8.2023.
Quanto alla domanda di differenze retributive, la convenuta ha contestato che la ricorrente abbia effettivamente prestato la sua attività lavorativa in periodi o orari non risultanti dal contratto: era, quindi, onere della ricorrente fornire la prova del fatto costitutivo allegato, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Tale prova è stata raggiunta solo in parte.
E' documentalmente provato che ia stata assunta alle dipendenze della Parte_1
con contratto a tempo determinato datato 13.4.2023, Controparte_1
avente decorrenza dal 14.4.2025 e scadenza al 5.11.2023.
La ricorrente deduce di aver, in realtà, iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta sin dal 2.4.2023.
Sul punto, solo la teste amica della ricorrente, ha riferito che Tes_1 Parte_1 aveva iniziato a lavorare nel ristorante “Il Muffoletto” prima della Pasqua dell'anno precedente
(cadente il 9.4.2023), mentre la teste , dipendente della resistente, ha affermato che la Tes_2
stessa aveva iniziato dopo il 2 aprile, probabilmente il giorno 14.
6 Non avendo gli altri testimoni escussi fornito ulteriori elementi sul punto, la circostanza dedotta dalla ricorrente non può quindi ritenersi adeguatamente provata.
In punto orario di lavoro, invece, la lavoratrice ha dedotto di aver lavorato, fino alla data dell'infortunio, dalle ore 10,30 alle ore 14,30, nel servizio del pranzo e dalle ore 18 alle ore
22,30/23,00 nel servizio cena.
La teste , aiuto cuoco nel ristorante gestito dalla convenuta dal Testimone_3
maggio al dicembre del 2023, ha riferito che la ricorrente aveva osservato un orario anche più ampio di quello indicato in ricorso. La teste, in particolare, ha dichiarato: “io entravo verso le
9,50 e era già lì anche perché so che aveva le chiavi del ristorante per cui era lei che Pt_1
apriva; a pranzo lavorava fino verso le 14,30 ma anche le 15, dipendeva dalle persone che
c'erano nel locale;
quanto al servizio cena in genere iniziava alle 18 e a volte se manca qualcosa, ad esempio dei dolci, anche verso le 17,30; terminava verso le 23 ed a volte anche verso le 24; queste cose le dico perchè io stessa facevo più o meno gli stessi orari”.
E' infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla convenuta con riferimento a posto che la stessa, pur dichiaratasi creditrice della società, non Tes_3
vanta alcun interesse ex art. 100 c.p.c. nel presente giudizio, tale da legittimare una sua partecipazione al processo promosso dalla Parte_1
Nemmeno sussistono fondate ragioni per affermare che prestata la Tes_3
formula d'impegno, abbia ricostruito l'orario di lavoro della collega deponendo consapevolmente il falso.
Non sono, invece, particolarmente attendibili le dichiarazioni rese sul punto dalla teste
, posto che la stessa non ha saputo riferire gli orari di inizio e fine della prestazione Tes_2
lavorativa della ricorrente, per poi affermare dubitativamente che la stessa rispettava il part time contrattualmente pattuito (“i miei orari sono dalle 10.30 alle 14 e dalle 18 alle 22, martedì risposo;
i miei orari non erano del tutto coincidenti con quelli della però mi sembra Parte_1 che lei facesse meno ore di me, 35 a settimana;
nel dettaglio però non so essere più precisa”).
L'orario indicato nel ricorso introduttivo ha, quindi, trovato adeguata conferma all'esito dell'istruttoria orale.
7 Non è, invece, stata offerta la prova dei mancati riposi (non avendo la ricorrente dedotto sul punto capitoli di prova) e comunque i testi hanno dichiarato che il Tes_3 Tes_2
giorno di riposo era il martedì.
Si ritiene, quindi, provato che la ricorrente abbia effettivamente lavorato alle dipendenze della convenuta dalla data di assunzione (14.4.2023) al giorno precedente l'infortunio
(14.8.2023) osservando un orario dalle ore 10,30 alle ore 14,30 e dalle ore 18 alle ore 23,00 per sei giorni alla settimana, con riposo al martedì.
Alla luce del conteggio da ultimo depositato dalla ricorrente, non contestato dalla convenuta quanto ad accuratezza matematica, il credito della stessa per differenze retributive ammonta ad € 4.522,22, oltre ad interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge.
Al di là di ogni considerazione circa l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti della ricorrente (posto che la richiesta di fissazione di nuova udienza sembra essere stata formulata ai soli fini della chiamata di terzo), tale domanda è comunque infondata nel merito.
La ricorrente, infatti, pur detraendo il percepito dedotto nell'atto introduttivo (superiore agli importi portati in busta paga), è risultata comunque in credito nei confronti della società datrice di lavoro per 4.522,22.
Nulla, quindi, tenuta a restituite all'ex datrice di lavoro. Parte_1
E', poi, fondata la domanda di risarcimento del danno biologico formulata dalla ricorrente. ha allegato di essersi infortunata il 15.8.2023 nell'esercizio delle sue Parte_1 mansioni, scivolando a causa dell'acqua fuoriuscita dal pozzetto di raccolta e depositata sul pavimento della cucina del . La stessa ha aggiunto che tale pozzetto di Parte_2 raccolta dell'acqua non funzionava regolarmente da qualche giorno prima del 15 agosto e che comunque aveva dovuto prestare attività lavorativa nonostante la presenza dell'acqua.
Tale ricostruzione di fatto non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, la quale non ha prospettato una versione alternativa dell'accaduto né ha negato le circostanze descritte dalla lavoratrice.
8 A fronte dell'inadempimento datoriale allegato dalla lavoratrice e non contestato (vale a dire il non aver garantito un ambiente di lavoro sicuro, facendo lavorare i dipendenti in una cucina sul cui pavimento da giorni si depositava acqua a causa del malfunzionamento del pozzetto di raccolta) nulla la società convenuta ha dedotto o chiesto di provare per dimostrare di aver posto in essere quanto possibile per evitare l'infortunio.
Nemmeno è stata tempestivamente contestata la quantificazione dell'invalidità permanente prospettata dalla ricorrente sulla base delle valutazioni dell' (3%). CP_4
Sono evidentemente tardive le allegazioni relative all'assenza di “certificazione medica
e/o perizia medico legale” (che comunque non costituiscono una specifica contestazione del danno ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) contenute nella memoria depositata dalla convenuta solo in data 21.3.2025.
Non rileva, poi, ai fini del presente giudizio l'“assistenza dell ” richiamata da parte CP_4
convenuta: l' , infatti, ha riconosciuto l'infortunio sul lavoro, ma ha quantificato la CP_5
menomazione dell'integrità psicofisica della ricorrente solo nel 3%, quindi sotto la soglia minima indennizzabile.
Il risarcimento del danno biologico occorso alla lavoratrice grava, quindi, interamente sulla società datrice di lavoro responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Per la liquidazione del danno biologico occorre fare riferimento ai parametri previsti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano.
Come ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione, infatti, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal
Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto
9 circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 19506/24).
In applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 il danno biologico risarcibile in relazione ad una invalidità permanente del 3% ammonta ad € 3.362,00.
Come noto, le citate Tabelle distinguono il danno biologico risarcibile da una componente ulteriore a titolo di danno dinamico-relazionale da sofferenza soggettiva.
Quanto al riconoscimento di tale ultima voce di danno, incombe sul danneggiato l'onere di allegare le sofferenze di cui si pretende la riparazione, anche in funzione dell'esplicazione del diritto di difesa e della delimitazione dello speculare onere di contestazione. A tale onere di allegazione non corrisponde, tuttavia, un onere probatorio parimenti ampio, poiché può applicarsi il ragionamento presuntivo (Cass. n. 25164/20).
Nel caso in esame, tuttavia, difettano allegazioni sufficienti per riconoscere alla ricorrente l'incremento previsto dalla Tabella milanese per la sofferenza soggettiva, tenuto anche conto della relativa modestia del pregiudizio riportato dalla lavoratrice, tale da non incidere significativamente sulle sue abitudini di vita.
In accoglimento di tale capo di domanda, quindi, la società CP_1 [...] deve essere condannata a pagare alla ricorrente € 3.362,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione dal 15.11.2023 (data di stabilizzazione dei postumi ricavabile dalla certificazione ) al saldo come per legge. CP_4
Non è fondata domanda di manleva assicurativa formulata dalla
[...]
nei confronti di essendo comunque il Controparte_1 Controparte_2
danno biologico prospettato dalla ricorrente inferiore alla franchigia prevista dalla polizza.
La scheda contrattuale allegata dalla convenuta sub 3, infatti, riporta, nella sezione
“RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO”, la dicitura
“Danno biologico Franchigia relativa al 5%”.
La convenuta, a fonte dell'eccezione della terza chiamata relativa al mancato superamento della franchigia (avendo la lavoratrice agito per vedersi riconoscere il risarcimento
10 relativo ad un danno biologico del 3%) nulla ha dedotto o contestato, limitandosi ad affermare che non vi era un atti una perizia medico legale.
La domanda di manleva formulata dalla Controparte_1
quindi, deve essere respinta.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della natura della causa e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza: la convenuta, quindi, deve essere condannata a rifondere le spese, liquidate come in dispositivo in ragione al valore delle domande, sia alla ricorrente vittoriosa, sia alla terza chiamata. ha, poi, chiesto la condanna della convenuta ai Controparte_2
sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Come ha chiarito la Suprema Corte, “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”
(Cass. n. 19948/23).
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene sussistente la colpa grave della convenuta, posto che la mera lettura della domanda della e della scheda della polizza azionata Parte_1
(prodotta in atti dalla stessa convenuta) avrebbe reso evidente come, a fronte di una richiesta danni per una menomazione di grado inferiore al 5% previsto dalla franchigia contrattualmente pattuita, la garanzia assicurativa non potesse operare.
La grave negligenza della convenuta non appare, quindi, scusabile non essendo stato nemmeno prospettato dalla lavoratrice un grado di invalidità permanente superiore al 5%.
Ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., quindi, la convenuta
[...]
deve essere condannata al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1 determinata in € 650,00 in favore di ed altresì di ulteriori Controparte_2
€ 500,00 in favore della cassa delle ammende.
11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
€ 4.522,22 a titolo di differenze retributive ed € 3.362,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge.
Respinge la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti della ricorrente da
Controparte_1
Respinge la domanda di manleva assicurativa formulata da
[...]
ei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Condanna la convenuta alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 3.500,00 Parte_1 oltre accessori di legge, e di che liquida in € 2.000,00. Controparte_2
Condanna altresì al pagamento, ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., di € 650,00 in favore di e Controparte_2 di ulteriori € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Savona, 6.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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