CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2024, n. 29241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29241 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di ROMA fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 29241 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 24/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 35277 del 2023), in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di AR NO in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 22.000 di multa per il reato dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti. 2. Ricorre AR NO, a mezzo del difensore avv. Simonetta Galantucci, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125, 533, 546 cod. proc. pen., 133 e 133-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio che è stato stabilito senza adeguata motivazione, tenuto conto che il giudice si è discostato dal minimo di legge, ovvero con motivazione contraddittoria che fa riferimento al peso ponderale, alla tipologia dello stupefacente e alla personalità dell'imputato cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che è possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre resta imprescindibile, pena l'arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento 2 seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 2.1. Il ricorso è infondato perché il giudice di merito ha fatto riferimento alla reiterata attività di cessione di cocaina compiuta tramite due correi, addetti allo spaccio al dettaglio, nonché al rilevante episodio di trasporto di kg. 1,280 di cocaina, poi sequestrata e analizzata. Le doglianze difensive non sono idonee a superare le logiche e coerenti argomentazioni sviluppate dal giudice di merito circa la gravità del fatto e la professionale reiterazione delle condotte desunte dai sopra richiamati elementi obiettivi. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 giugno 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 29241 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 24/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 35277 del 2023), in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di AR NO in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 22.000 di multa per il reato dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti. 2. Ricorre AR NO, a mezzo del difensore avv. Simonetta Galantucci, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125, 533, 546 cod. proc. pen., 133 e 133-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio che è stato stabilito senza adeguata motivazione, tenuto conto che il giudice si è discostato dal minimo di legge, ovvero con motivazione contraddittoria che fa riferimento al peso ponderale, alla tipologia dello stupefacente e alla personalità dell'imputato cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che è possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre resta imprescindibile, pena l'arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento 2 seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 2.1. Il ricorso è infondato perché il giudice di merito ha fatto riferimento alla reiterata attività di cessione di cocaina compiuta tramite due correi, addetti allo spaccio al dettaglio, nonché al rilevante episodio di trasporto di kg. 1,280 di cocaina, poi sequestrata e analizzata. Le doglianze difensive non sono idonee a superare le logiche e coerenti argomentazioni sviluppate dal giudice di merito circa la gravità del fatto e la professionale reiterazione delle condotte desunte dai sopra richiamati elementi obiettivi. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 giugno 2024.