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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 19.6.2025:
Visto il provvedimento del 14.11.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 4084/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,10, decide la causa come di seguito.
Il Got
AT TO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
AT TO ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4084/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Gaetano Parte_1
Daita n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Atria che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
, (C.F. n. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo procuratore speciale, con sede a Milano, via
Tazzoli n. 6, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, a rogito del Notaio di Padova, del 5 Novembre Persona_1
2021, Rep. n. 643 Racc. n.442, dall'Avv. Alessandro Gastaldi del
Foro di Pavia, il quale nomina, quale procuratore domiciliatario,
l'Avv. Salvatore Martorana Tusa del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Palermo via Saverio Cavallari n. 28;
Opposta
2 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5523/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 30.12.2022;
Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5523/2022 di questo
[...]
Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di (di seguito Controparte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della
[...]
somma di € 27.890,04 (oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio), quale saldo debitore complessivo dei finanziamenti concessi da Compass Banca spa all'opponente [cfr. fascicolo del procedimento monitorio].
3 Deduceva, l'opponente, preliminarmente il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta e, nel merito, la nullità del contratto di finanziamento affetto da usura sin dalla stipula e, per l'effetto, chiedeva la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese.
Ritualmente costituita in giudizio, negava la CP_1
fondatezza delle domande formulate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Diversamente da quanto sostenuto dall'odierno opponente, infatti, il creditore ha fornito piena prova della sua pretesa depositando già in sede di ricorso per ingiunzione: il contratto di finanziamento inter partes;
portafoglio di cessione dei crediti;
estratto conto, comunicazione di cessione e tabelle Banca d'Italia.
La Suprema Corte (Cass., 13/6/2019, n. 15884) ha statuito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
A ciò si aggiunga che la prova dell'avvenuto trasferimento del credito può in ogni caso esser desunta anche da semplici
4 presunzioni, posto che il contratto di cessione di credito si perfeziona tra cedente e cessionario a prescindere dal consenso del debitore ceduto ed è un contratto a forma libera, non necessariamente redatto per iscritto (cfr. Cass. ord. 16/4/2021, Cass.
n. 5617/2020).
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dall'estratto conto analitico riepilogativo delle movimentazioni del periodo fino alla cessazione del rapporto, comunicazione delle cessioni del credito, contratto inter partes: del pari, la Banca opposta ha prodotto nel presente giudizio tale estratto conto, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Il rigetto di ogni contestazione formulata quanto alla insussistenza della prova del credito priva di ogni fondamento la domanda proposta dall'opponente: l'opposizione va pertanto rigettata.
In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio liquidate, ex DM n. 55/2014, come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 19.6.2025
Il Got
AT TO
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