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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 41328/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 41 - MILANO (MI) con l'Avv. Federica de Fanis, con studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 25 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA G. LEOPARDI N. 3 – SA NA LA (MI) con l'Avv. PP Agozzino, con studio in Desio (MB), Via Mons. Cattaneo n. 8 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 residente in [...]; cittadinanza: italiana
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]; cittadinanza: italiana FATTO Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 21.11.2024, la signora ha chiesto Parte_1 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, PP e , nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, signor Parte_4
. Parte_2
Nelle more del procedimento così instaurato, le parti hanno raggiunto un'intesa in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente conversione del rito da contenzioso a domanda congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., alle seguenti condizioni:
1) I figli minori PP e saranno affidati in via super esclusiva alla madre e Parte_4 collocati in via prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica, la madre comunicherà e condividerà con il padre ogni scelta riguardante i figli;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con le seguenti modalità: PP il venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 15.00, il giovedì dall'uscita da scuola fino alle Parte_4
19.30, con accompagnamento del minore alle attività sportive. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 20.30, senza pernottamento;
3) durante le festività pasquali, il padre terrà con sé i minori due / tre giorni anche consecutivi senza pernottamento, con la possibilità di aumentare i numeri dei giorni laddove la madre non trascorra le vacanze pasquali fuori Milano;
4) durante le vacanze Natalizie, il padre terrà con sé i minori ogni anno dal 20 dicembre al 29 dicembre, senza pernottamento, con possibilità per i genitori di modificare orari e giorni;
5) durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due/ tre settimane anche non consecutive senza pernottamento, periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che per l'estate 2025 il padre terrà con sé i minori dall'01 luglio al 25 luglio senza pernottamento. Il padre comunicherà alla madre con un preavviso di 48 ore se i minori potranno trascorrere alcuni giorni dall'01 luglio al 25 luglio anche con la madre;
6) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento mensile dei figli l'importo di € 150,00 complessivi ed onnicomprensivi con decorrenza dal mese di settembre 2025, importo da versare in via anticipata entro e non oltre il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
7) il padre rinuncia all'assegno unico universale dei minori che sarà trattenuto interamente dalla madre;
8) le parti si impegnano sin da ora a rivedere le modalità di frequentazioni del padre con i minori, con possibilità di inserire il pernottamento, le condizioni di affido, il contributo al mantenimento, a condizione che vengano documentati dal padre alla madre i referti dell'istituto di medicina legale di Milano in ordine alla possibile dipendenza da sostanze, in particolare cannabis e cocaina;
9) le parti convengono che ciascuno sopporterà le spese legali dei propri difensori.
* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza fissata per il 9 luglio 2025 con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle suddette note scritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 41 - MILANO (MI) con l'Avv. Federica de Fanis, con studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 25 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA G. LEOPARDI N. 3 – SA NA LA (MI) con l'Avv. PP Agozzino, con studio in Desio (MB), Via Mons. Cattaneo n. 8 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 residente in [...]; cittadinanza: italiana
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]; cittadinanza: italiana FATTO Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 21.11.2024, la signora ha chiesto Parte_1 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, PP e , nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, signor Parte_4
. Parte_2
Nelle more del procedimento così instaurato, le parti hanno raggiunto un'intesa in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente conversione del rito da contenzioso a domanda congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., alle seguenti condizioni:
1) I figli minori PP e saranno affidati in via super esclusiva alla madre e Parte_4 collocati in via prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica, la madre comunicherà e condividerà con il padre ogni scelta riguardante i figli;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con le seguenti modalità: PP il venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 15.00, il giovedì dall'uscita da scuola fino alle Parte_4
19.30, con accompagnamento del minore alle attività sportive. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 20.30, senza pernottamento;
3) durante le festività pasquali, il padre terrà con sé i minori due / tre giorni anche consecutivi senza pernottamento, con la possibilità di aumentare i numeri dei giorni laddove la madre non trascorra le vacanze pasquali fuori Milano;
4) durante le vacanze Natalizie, il padre terrà con sé i minori ogni anno dal 20 dicembre al 29 dicembre, senza pernottamento, con possibilità per i genitori di modificare orari e giorni;
5) durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due/ tre settimane anche non consecutive senza pernottamento, periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che per l'estate 2025 il padre terrà con sé i minori dall'01 luglio al 25 luglio senza pernottamento. Il padre comunicherà alla madre con un preavviso di 48 ore se i minori potranno trascorrere alcuni giorni dall'01 luglio al 25 luglio anche con la madre;
6) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento mensile dei figli l'importo di € 150,00 complessivi ed onnicomprensivi con decorrenza dal mese di settembre 2025, importo da versare in via anticipata entro e non oltre il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
7) il padre rinuncia all'assegno unico universale dei minori che sarà trattenuto interamente dalla madre;
8) le parti si impegnano sin da ora a rivedere le modalità di frequentazioni del padre con i minori, con possibilità di inserire il pernottamento, le condizioni di affido, il contributo al mantenimento, a condizione che vengano documentati dal padre alla madre i referti dell'istituto di medicina legale di Milano in ordine alla possibile dipendenza da sostanze, in particolare cannabis e cocaina;
9) le parti convengono che ciascuno sopporterà le spese legali dei propri difensori.
* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza fissata per il 9 luglio 2025 con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle suddette note scritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai