TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25724/2024 promossa da:
, Parte_1
e
CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. TRANZATTO DELFINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 27/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 757 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29.09.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 30.11.2017.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. corrisponda il giorno 10 di ogni mese a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e in cerca di occupazione lavorativa Per_1 stabile, la somma di € 400,00, versando il suddetto importo su conto corrente intestato alla Sig.ra attualmente in essere presso la Banca ING DIRECT. CP_1 L'importo di € 400,00, così come concordato tra le parti, verrà corrisposto dal Sig. a far data Parte_1 dal mese della sottoscrizione del presente ricorso.
La somma corrisposta dal Sig. alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 CP_1 figlia dovrà essere rivalutata annualmente secondo l'Indice ISTAT. Per_1
DISPONE che il Sig. versi altresì in favore della figlia il 50% delle spese Parte_1 Per_1 straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, a cui i ricorrenti fanno espresso riferimento sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa.
DÀ ATTO che gli esponenti, rebus sic stantibus, rinunciano ad ogni forma di mantenimento l'uno in favore dell'altro. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi hanno risolto tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale sorta con il matrimonio.
DÀ ATTO altresì che i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per ogni altro documento amministrativo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25724/2024 promossa da:
, Parte_1
e
CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. TRANZATTO DELFINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 27/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 757 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29.09.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 30.11.2017.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. corrisponda il giorno 10 di ogni mese a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e in cerca di occupazione lavorativa Per_1 stabile, la somma di € 400,00, versando il suddetto importo su conto corrente intestato alla Sig.ra attualmente in essere presso la Banca ING DIRECT. CP_1 L'importo di € 400,00, così come concordato tra le parti, verrà corrisposto dal Sig. a far data Parte_1 dal mese della sottoscrizione del presente ricorso.
La somma corrisposta dal Sig. alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 CP_1 figlia dovrà essere rivalutata annualmente secondo l'Indice ISTAT. Per_1
DISPONE che il Sig. versi altresì in favore della figlia il 50% delle spese Parte_1 Per_1 straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, a cui i ricorrenti fanno espresso riferimento sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa.
DÀ ATTO che gli esponenti, rebus sic stantibus, rinunciano ad ogni forma di mantenimento l'uno in favore dell'altro. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi hanno risolto tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale sorta con il matrimonio.
DÀ ATTO altresì che i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per ogni altro documento amministrativo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3