Articolo 11 della Legge 27 novembre 1980, n. 815
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 dicembre 1980
Art. 11. Prefinanziamento

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.
Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.
Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, e' accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dall'erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.
Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applica il tasso di interesse ordinario.
Qualora il prefinanziamento dovesse avere durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980