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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4203/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 05/12/2016 al n. 4203/2016
R.G., avente ad oggetto: liquidazione di quota sociale in favore degli eredi
TRA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), tutte rappresentate e difese,
[...] CodiceFiscale_3 come da procure in atti, dall'Avv. Giovanni D'Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Campagna (Sa) alla Via Pezzarotonda
10;
ATTORI
E persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mario Coluzzi e
Daniele Masiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Bertazzoni n. 7;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/04/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e anche quale legale rappresentante delle minori Parte_2
e (frattanto divenute maggiorenni), tutte eredi
[...] Parte_3
1 Proc. n. 4203/2016 R.G.
con beneficio di inventario di conveniva Controparte_2 in giudizio la società onde Controparte_3 conseguire la liquidazione in denaro del valore della quota di cui era titolare il defunto (del quale le istanti avevano Controparte_2 accettato l'eredità con beneficio d'inventario), quantificata in € 344.000,00
o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1. Le attrici esponevano: - di essere eredi ab intestato di Controparte_2
del quale accettavano l'eredità con beneficio d'inventario,
[...]
e che lo stesso era titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di € 10.329,14 (pari al 50% del capitale) della società
[...]
” con sede in Lavello (Pz) alla zona Controparte_3
p.i.p., p.iva: ; - che il valore della quota di spettanza del de P.IVA_1 cuius era stato stimato nella somma di € 19.000,00, ritenuto incongruo poiché la società era titolare di uno stabile in Lavello alla zona P.I.P., lotto
45, in catasto fol. 37, p.lla 1347, sub. 3 cat. A/2, classe 4, sub 4 in corso di costruzione e sub 6 cat. D/8 del valore stimato dall'architetto
[...]
in € 490.500,00; - che ai sensi dell'art. 9 dell'atto costitutivo CP_4
Contr della “In caso di morte di uno dei soci, gli altri dovranno liquidare agli eredi del socio defunto, una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, in base alla situazione patrimoniale della società alla data del bilancio immediatamente successivo al decesso…”; - che vane erano state le plurime interlocuzioni con l'amministratore della società,
[...]
, volte a tentare l'effettiva liquidazione della quota ritenuta di CP_3 spettanza.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel procedimento la società resistente, instando per la reiezione dell'avverso ricorso sulla base delle ragioni di seguito compendiate: a) l'incompetenza funzionale del
Tribunale, per essere funzionalmente competente il Tribunale delle
Imprese; b) l'inammissibilità della domanda per la presenza di una clausola arbitrale compromissoria;
c) il difetto di legittimazione passiva della società e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili;
d) l'errata quantificazione del valore della quota del socio defunto.
2 Proc. n. 4203/2016 R.G.
1.3. La causa di merito (volta a conseguire la liquidazione della quota societaria del socio defunto), non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 09/04/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
2. Tanto premesso, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
3. La controversia involge il diritto, degli eredi di un socio di società di persone, a conseguire la liquidazione della quota del congiunto, e dunque viene in rilievo l'art. 2284 c.c., secondo cui “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.”
3.1. La norma citata muove dall'intento di preservare l'integrità dell'organismo produttivo, evitando la necessità della liquidazione al modificarsi dell'elemento soggettivo [si veda la Relazione del Persona_1 al Codice civile (n. 935)] e perciò stabilisce che, in caso di morte del socio, se il contratto sociale non contenga disposizioni contrarie, la società prosegue tra i soci superstiti, i quali hanno l'obbligo di liquidare la quota agli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota i soci possono sciogliere la società, pervenendo così alla sua integrale liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano. Liquidazione della quota spettante agli eredi e scioglimento della società sono opzioni rimesse esclusivamente alla volontà dei soci superstiti, in relazione alle quali nessun rilievo riveste la volontà degli eredi.
3.2. Nel valutare gli effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di una società di persone, la giurisprudenza ha chiarito che ciò non determina il venir meno della società, piuttosto costituendosi un nuovo ente (Cass. n.
7490/1987) connotato da una nuova compagine sociale, costituendo la morte una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.
3 Proc. n. 4203/2016 R.G.
3.3. Quanto alla posizione degli eredi del socio defunto, si è precisato come essi non acquisiscono la posizione del primo nell'ambito della società, né assumono la qualità di soci (Cass. n. 4072/2023), ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. n.
11494/2010; Cass. n. 6263/2005): il diritto dell'erede ha per oggetto, sin dal primo momento, un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, e pertanto la relativa attivazione non comporta alcun fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, che rimane immutato (Cass. n. 1216/2021).
Il diritto degli eredi, in altri termini, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949
c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale (Cass. n.
22574/2014).
3.4. Ciò chiarito, nel caso di specie non è revocabile in dubbio la spettanza, in favore degli istanti, del diritto a conseguire la liquidazione della quota del socio defunto, in quanto (incontroversa la qualità ereditaria e la sussistenza, in capo al de cuius, della partecipazione sociale), è lo stesso atto costitutivo della società convenuta a prevedere, all'art. 9, che “In caso di morte di uno dei soci, gli altri dovranno liquidare agli eredi del socio defunto, una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, in base alla situazione patrimoniale della società alla data del bilancio immediatamente successivo al decesso…”.
In ragione della inequivoca disposizione dell'atto costitutivo, deve ritenersi pienamente sussistente l'an debeatur della pretesa attorea.
4. Non scalfiscono la bontà del rilievo poc'anzi operato le eccezioni, pregiudiziali e preliminari, sollevate dalla società convenuta.
4.1. Quanto al profilo della asserita incompetenza funzionale dell'adito
Tribunale, per essere competente il Tribunale delle Imprese, l'eccezione è manifestamente infondata, posto che, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.
168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l'altro, in relazione alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e
VII, e titolo VI del c.c., ovvero le società di capitali, tra le quali
4 Proc. n. 4203/2016 R.G.
pacificamente non rientra quella nei cui confronti il presente giudizio è stato promosso, trattandosi di società di persone.
4.2. Con riguardo all'eccezione concernente la sussistenza di una clausola arbitrale compromissoria (art. 10 atto costitutivo), deve osservarsi come quest'ultima involga testualmente le “controversie nascenti in dipendenza del presente contratto”, e rispetto a tale categoria deve ritenersi estranea la presente fattispecie, involgente il diritto di credito vantato da parte di soggetti (eredi di socio defunto) estranei al contratto sociale e alla relativa compagine.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l'arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2164 del
24/01/2023).
4.3. Parimenti insussistente è l'eccepita carenza di legittimazione passiva della società con riguardo alla domanda ex art. 2284 c.c., con correlata istanza di estensione del contraddittorio nei confronti degli altri soci.
A più riprese, infatti, è stato chiarito che la legittimazione passiva con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto spetta esclusivamente alla società (v. Cass. 2154/2010;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
19132 del 03/09/2009), non rivestendo i soci superstiti la qualità di litisconsorti necessari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009).
5. Chiarita l'insussistenza di ragioni ostative al riconoscimento, in favore delle eredi, della liquidazione della quota sociale del de cuius, occorre procedere alla relativa quantificazione.
5.1. Al riguardo, nel rammentare che l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio (v. Cass. civ., Sez. II, 19/04/2001, n. 5809) e che, comunque, “il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per
5 Proc. n. 4203/2016 R.G.
la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte” (Cass. n.
5809 del 19/04/2001 cit.), ritiene il Tribunale che, per la determinazione del quantum debeatur, sia utilizzabile la CTU, a firma del dott. , Per_2 espletata nel sub-procedimento n. 4203-1/2016, ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio (come peraltro si ricava dal provvedimento del
28/03/2019).
5.2. Ciò chiarito, la CTU ha, condivisibilmente, proceduto a determinare il valore della quota sociale a liquidarsi secondo il metodo patrimoniale misto, secondo cui il valore dell'azienda è dato dalla somma del suo patrimonio netto rettificato ai valori correnti di realizzo o di estinzione, e dell'avviamento considerato come l'attitudine di un complesso coordinato di beni a produrre un reddito [con ciò ponendosi pienamente in linea con gli indirizzi della giurisprudenza, secondo la quale il valore della quota di liquidazione, a seguito di scioglimento particolare del vincolo sociale, deve essere determinato non in base ai criteri dettati per la redazione del bilancio di esercizio, ma in base alla situazione patrimoniale della società, e cioè sulla base dei valori effettivi delle attività e delle passività (v. Cass.
22346/2021), e dunque tenendo conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa, ossia l'avviamento (per tutte Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 08/10/2018, n.
24769)].
5.3. All'esito della puntuale valutazione delle attività e delle passività aziendali (dalle quali deve ritenersi escluso, ai fini qui di rilievo, il credito asseritamente vantato dall'amministratore, a titolo di compenso, nei confronti della società, poiché non adeguatamente provato da atti vincolanti per la società) il consulente ha quantificato il valore della quota (pari al
50% del capitale sociale) del socio defunto alla data del Controparte_2
31/12/2014 (data individuata in applicazione dell'art. 9 dell'atto costitutivo della società, secondo cui il valore della quota – da liquidarsi alla morte di un socio – va parametrata al valore dell'azienda alla data della chiusura del
6 Proc. n. 4203/2016 R.G.
bilancio immediatamente successivo alla morte del socio) nell'importo di
€ 155.774,88.
5.4. Sicché, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore delle attrici, del complessivo importo di € 155.774,88, a titolo di valore economico della quota di spettanza del socio defunto, ex art. 2284 c.c.
5.5. Trattandosi di debito di valuta (v. Cass. n. 3800/2003; Cass. n.
816/2009), come tale soggetto al principio nominalistico, e non essendo stata offerta la allegazione e dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria, bensì sono dovuti gli interessi, sulla somma indicata (€
155.774,88) al tasso legale dalla data del 31/12/2014 sino al soddisfo.
6. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate con riguardo al presente procedimento, al sub-procedimento n. 4203-1/2016 e alla relativa fase di reclamo (R.G. 1478/2019), e vanno poste integralmente a carico della società convenuta, rimasta soccombente sia nel merito che nei procedimenti cautelari.
6.1. In particolare, ponendo quale base di calcolo, in applicazione del criterio del decisum (v. Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), il riscontrato valore della quota pari ad € 155.774,88 (e dunque lo scaglione da € 52.001 a € 260.000), per il presente giudizio di merito, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 salvo che per la fase istruttoria, alla quale vengono applicati i minimi (non essendo stata espletata alcuna attività di prova), si perviene all'importo di € 11.268,00.
6.2. Quanto al procedimento di sequestro in corso di causa (R.G. 4203-
1/2016), applicando i medesimi parametri (scaglione da € 52.001 a €
260.000 e valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 specificamente parametrati ai procedimenti cautelari) si perviene all'importo di € 8.059,00.
6.3. Quanto, infine, alla fase di reclamo (R.G. 1478/2019), sulla scorta del medesimo scaglione (da € 52.001 a € 260.000, parametrato ai procedimenti cautelari), applicati i valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 ed esclusa la fase istruttoria/di trattazione, si giunge all'importo di € 5.224,00.
6.4. Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della società convenuta.
P.Q.M.
7 Proc. n. 4203/2016 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 4203/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore delle attrici, del complessivo importo di €
155.774,88, oltre interessi al tasso legale dalla data del 31/12/2014 sino al soddisfo;
b. condanna la società convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese processuali, che si liquidano in: i) € 11.268,00 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
ii) € 8.059,00 per compenso professionale relativo al giudizio cautelare n. 4203-1/2016 R.G., oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
iii) € 5.224,00 per compenso professionale relativo alla fase cautelare di reclamo n.
1478/2019 R.G., oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c. pone a definitivo carico della società convenuta le spese della C.T.U. espletata nel procedimento n. 4203-1/2016 R.G., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, lì 14/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 05/12/2016 al n. 4203/2016
R.G., avente ad oggetto: liquidazione di quota sociale in favore degli eredi
TRA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), tutte rappresentate e difese,
[...] CodiceFiscale_3 come da procure in atti, dall'Avv. Giovanni D'Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Campagna (Sa) alla Via Pezzarotonda
10;
ATTORI
E persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mario Coluzzi e
Daniele Masiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Bertazzoni n. 7;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/04/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e anche quale legale rappresentante delle minori Parte_2
e (frattanto divenute maggiorenni), tutte eredi
[...] Parte_3
1 Proc. n. 4203/2016 R.G.
con beneficio di inventario di conveniva Controparte_2 in giudizio la società onde Controparte_3 conseguire la liquidazione in denaro del valore della quota di cui era titolare il defunto (del quale le istanti avevano Controparte_2 accettato l'eredità con beneficio d'inventario), quantificata in € 344.000,00
o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1. Le attrici esponevano: - di essere eredi ab intestato di Controparte_2
del quale accettavano l'eredità con beneficio d'inventario,
[...]
e che lo stesso era titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di € 10.329,14 (pari al 50% del capitale) della società
[...]
” con sede in Lavello (Pz) alla zona Controparte_3
p.i.p., p.iva: ; - che il valore della quota di spettanza del de P.IVA_1 cuius era stato stimato nella somma di € 19.000,00, ritenuto incongruo poiché la società era titolare di uno stabile in Lavello alla zona P.I.P., lotto
45, in catasto fol. 37, p.lla 1347, sub. 3 cat. A/2, classe 4, sub 4 in corso di costruzione e sub 6 cat. D/8 del valore stimato dall'architetto
[...]
in € 490.500,00; - che ai sensi dell'art. 9 dell'atto costitutivo CP_4
Contr della “In caso di morte di uno dei soci, gli altri dovranno liquidare agli eredi del socio defunto, una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, in base alla situazione patrimoniale della società alla data del bilancio immediatamente successivo al decesso…”; - che vane erano state le plurime interlocuzioni con l'amministratore della società,
[...]
, volte a tentare l'effettiva liquidazione della quota ritenuta di CP_3 spettanza.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel procedimento la società resistente, instando per la reiezione dell'avverso ricorso sulla base delle ragioni di seguito compendiate: a) l'incompetenza funzionale del
Tribunale, per essere funzionalmente competente il Tribunale delle
Imprese; b) l'inammissibilità della domanda per la presenza di una clausola arbitrale compromissoria;
c) il difetto di legittimazione passiva della società e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili;
d) l'errata quantificazione del valore della quota del socio defunto.
2 Proc. n. 4203/2016 R.G.
1.3. La causa di merito (volta a conseguire la liquidazione della quota societaria del socio defunto), non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 09/04/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
2. Tanto premesso, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
3. La controversia involge il diritto, degli eredi di un socio di società di persone, a conseguire la liquidazione della quota del congiunto, e dunque viene in rilievo l'art. 2284 c.c., secondo cui “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.”
3.1. La norma citata muove dall'intento di preservare l'integrità dell'organismo produttivo, evitando la necessità della liquidazione al modificarsi dell'elemento soggettivo [si veda la Relazione del Persona_1 al Codice civile (n. 935)] e perciò stabilisce che, in caso di morte del socio, se il contratto sociale non contenga disposizioni contrarie, la società prosegue tra i soci superstiti, i quali hanno l'obbligo di liquidare la quota agli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota i soci possono sciogliere la società, pervenendo così alla sua integrale liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano. Liquidazione della quota spettante agli eredi e scioglimento della società sono opzioni rimesse esclusivamente alla volontà dei soci superstiti, in relazione alle quali nessun rilievo riveste la volontà degli eredi.
3.2. Nel valutare gli effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di una società di persone, la giurisprudenza ha chiarito che ciò non determina il venir meno della società, piuttosto costituendosi un nuovo ente (Cass. n.
7490/1987) connotato da una nuova compagine sociale, costituendo la morte una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.
3 Proc. n. 4203/2016 R.G.
3.3. Quanto alla posizione degli eredi del socio defunto, si è precisato come essi non acquisiscono la posizione del primo nell'ambito della società, né assumono la qualità di soci (Cass. n. 4072/2023), ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. n.
11494/2010; Cass. n. 6263/2005): il diritto dell'erede ha per oggetto, sin dal primo momento, un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, e pertanto la relativa attivazione non comporta alcun fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, che rimane immutato (Cass. n. 1216/2021).
Il diritto degli eredi, in altri termini, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949
c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale (Cass. n.
22574/2014).
3.4. Ciò chiarito, nel caso di specie non è revocabile in dubbio la spettanza, in favore degli istanti, del diritto a conseguire la liquidazione della quota del socio defunto, in quanto (incontroversa la qualità ereditaria e la sussistenza, in capo al de cuius, della partecipazione sociale), è lo stesso atto costitutivo della società convenuta a prevedere, all'art. 9, che “In caso di morte di uno dei soci, gli altri dovranno liquidare agli eredi del socio defunto, una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, in base alla situazione patrimoniale della società alla data del bilancio immediatamente successivo al decesso…”.
In ragione della inequivoca disposizione dell'atto costitutivo, deve ritenersi pienamente sussistente l'an debeatur della pretesa attorea.
4. Non scalfiscono la bontà del rilievo poc'anzi operato le eccezioni, pregiudiziali e preliminari, sollevate dalla società convenuta.
4.1. Quanto al profilo della asserita incompetenza funzionale dell'adito
Tribunale, per essere competente il Tribunale delle Imprese, l'eccezione è manifestamente infondata, posto che, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.
168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l'altro, in relazione alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e
VII, e titolo VI del c.c., ovvero le società di capitali, tra le quali
4 Proc. n. 4203/2016 R.G.
pacificamente non rientra quella nei cui confronti il presente giudizio è stato promosso, trattandosi di società di persone.
4.2. Con riguardo all'eccezione concernente la sussistenza di una clausola arbitrale compromissoria (art. 10 atto costitutivo), deve osservarsi come quest'ultima involga testualmente le “controversie nascenti in dipendenza del presente contratto”, e rispetto a tale categoria deve ritenersi estranea la presente fattispecie, involgente il diritto di credito vantato da parte di soggetti (eredi di socio defunto) estranei al contratto sociale e alla relativa compagine.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l'arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2164 del
24/01/2023).
4.3. Parimenti insussistente è l'eccepita carenza di legittimazione passiva della società con riguardo alla domanda ex art. 2284 c.c., con correlata istanza di estensione del contraddittorio nei confronti degli altri soci.
A più riprese, infatti, è stato chiarito che la legittimazione passiva con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto spetta esclusivamente alla società (v. Cass. 2154/2010;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
19132 del 03/09/2009), non rivestendo i soci superstiti la qualità di litisconsorti necessari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009).
5. Chiarita l'insussistenza di ragioni ostative al riconoscimento, in favore delle eredi, della liquidazione della quota sociale del de cuius, occorre procedere alla relativa quantificazione.
5.1. Al riguardo, nel rammentare che l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio (v. Cass. civ., Sez. II, 19/04/2001, n. 5809) e che, comunque, “il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per
5 Proc. n. 4203/2016 R.G.
la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte” (Cass. n.
5809 del 19/04/2001 cit.), ritiene il Tribunale che, per la determinazione del quantum debeatur, sia utilizzabile la CTU, a firma del dott. , Per_2 espletata nel sub-procedimento n. 4203-1/2016, ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio (come peraltro si ricava dal provvedimento del
28/03/2019).
5.2. Ciò chiarito, la CTU ha, condivisibilmente, proceduto a determinare il valore della quota sociale a liquidarsi secondo il metodo patrimoniale misto, secondo cui il valore dell'azienda è dato dalla somma del suo patrimonio netto rettificato ai valori correnti di realizzo o di estinzione, e dell'avviamento considerato come l'attitudine di un complesso coordinato di beni a produrre un reddito [con ciò ponendosi pienamente in linea con gli indirizzi della giurisprudenza, secondo la quale il valore della quota di liquidazione, a seguito di scioglimento particolare del vincolo sociale, deve essere determinato non in base ai criteri dettati per la redazione del bilancio di esercizio, ma in base alla situazione patrimoniale della società, e cioè sulla base dei valori effettivi delle attività e delle passività (v. Cass.
22346/2021), e dunque tenendo conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa, ossia l'avviamento (per tutte Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 08/10/2018, n.
24769)].
5.3. All'esito della puntuale valutazione delle attività e delle passività aziendali (dalle quali deve ritenersi escluso, ai fini qui di rilievo, il credito asseritamente vantato dall'amministratore, a titolo di compenso, nei confronti della società, poiché non adeguatamente provato da atti vincolanti per la società) il consulente ha quantificato il valore della quota (pari al
50% del capitale sociale) del socio defunto alla data del Controparte_2
31/12/2014 (data individuata in applicazione dell'art. 9 dell'atto costitutivo della società, secondo cui il valore della quota – da liquidarsi alla morte di un socio – va parametrata al valore dell'azienda alla data della chiusura del
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bilancio immediatamente successivo alla morte del socio) nell'importo di
€ 155.774,88.
5.4. Sicché, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore delle attrici, del complessivo importo di € 155.774,88, a titolo di valore economico della quota di spettanza del socio defunto, ex art. 2284 c.c.
5.5. Trattandosi di debito di valuta (v. Cass. n. 3800/2003; Cass. n.
816/2009), come tale soggetto al principio nominalistico, e non essendo stata offerta la allegazione e dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria, bensì sono dovuti gli interessi, sulla somma indicata (€
155.774,88) al tasso legale dalla data del 31/12/2014 sino al soddisfo.
6. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate con riguardo al presente procedimento, al sub-procedimento n. 4203-1/2016 e alla relativa fase di reclamo (R.G. 1478/2019), e vanno poste integralmente a carico della società convenuta, rimasta soccombente sia nel merito che nei procedimenti cautelari.
6.1. In particolare, ponendo quale base di calcolo, in applicazione del criterio del decisum (v. Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), il riscontrato valore della quota pari ad € 155.774,88 (e dunque lo scaglione da € 52.001 a € 260.000), per il presente giudizio di merito, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 salvo che per la fase istruttoria, alla quale vengono applicati i minimi (non essendo stata espletata alcuna attività di prova), si perviene all'importo di € 11.268,00.
6.2. Quanto al procedimento di sequestro in corso di causa (R.G. 4203-
1/2016), applicando i medesimi parametri (scaglione da € 52.001 a €
260.000 e valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 specificamente parametrati ai procedimenti cautelari) si perviene all'importo di € 8.059,00.
6.3. Quanto, infine, alla fase di reclamo (R.G. 1478/2019), sulla scorta del medesimo scaglione (da € 52.001 a € 260.000, parametrato ai procedimenti cautelari), applicati i valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 ed esclusa la fase istruttoria/di trattazione, si giunge all'importo di € 5.224,00.
6.4. Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della società convenuta.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 4203/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore delle attrici, del complessivo importo di €
155.774,88, oltre interessi al tasso legale dalla data del 31/12/2014 sino al soddisfo;
b. condanna la società convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese processuali, che si liquidano in: i) € 11.268,00 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
ii) € 8.059,00 per compenso professionale relativo al giudizio cautelare n. 4203-1/2016 R.G., oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
iii) € 5.224,00 per compenso professionale relativo alla fase cautelare di reclamo n.
1478/2019 R.G., oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c. pone a definitivo carico della società convenuta le spese della C.T.U. espletata nel procedimento n. 4203-1/2016 R.G., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, lì 14/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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