Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
- dr. Laura Cantore presidente rel.
- dr. Sandra Moselli giudice
- dr. Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 701/2025 R.G. VG, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Tarantini, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Betti, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
Ragioni della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis. 47 e 51 c.p.c., u. co., depositato in data 7.4.2025 dagli odierni ricorrenti gli stessi premettevano:
- di aver contratto il giorno 30 settembre 1989 matrimonio concordatario registrato al n. 330 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trani, nell'anno 1989, parte 2, sezione A;
- che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2 nata a [...] il [...];
[...]
- che i coniugi si sono separati, giusta decreto di omologa del Tribunale di Trani emessa in data
06.05.2008;
- che con sentenza di divorzio n. 707/2011, depositata in data 28 luglio 2011, emessa dal Tribunale di
Trani, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che, per quel che qui rileva, con tale sentenza veniva disposto in favore dei due figli il contributo a carico del padre per il loro mantenimento di € 400,00 ciascuno, oltre aggiornamento e spese straordinarie;
1
-che le parti pertanto congiuntamente hanno chiesto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio nella parte in cui è previsto il contributo a carico del di versare in favore Pt_1 del figlio la somma di € 400,00 mensile per il suo mantenimento, che invece le parti Per_1 intendono eliminare, per quanto sopra detto, nonché nella parte in cui è previsto il mantenimento in favore della figlia nella misura di € 400,00, che le parti intendono aumentare nell'importo di Per_2
€ 500,00 mensili;
ritenuto che
al recepimento dell'accordo nulla osta, non sussistendo violazione di norme imperative e/o inderogabili.
Stante il ricorso congiunto, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato in data 7.4.2025, così provvede: in accoglimento del ricorso suddetto, dispone la modificazione delle condizioni contenute nella sentenza definitiva di divorzio n. 707/2011, depositata in data 28 luglio 2011, nei termini di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente ritrascritto nei termini di cui in parte motiva.
Nulla per le spese.
Trani, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
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