Articolo 569 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 565 bisArticolo 570
Versione
9 ottobre 2010
Art. 569. Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni 1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall'articolo 325, comma 1, e dall'articolo 330, commi 1 e 2, e' determinata annualmente con legge di bilancio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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