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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 18005/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAURO Parte_1 C.F._1
PONTINI
RICORRENTE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO
RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13.05.2025 è pronunciata la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 , cittadino del SENEGAL nato il Parte_1
25.09.1991, ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza del 31.10.2024, notificato in data 3.12.2024, con il quale, in merito alla istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno è stato revocato il permesso per soggiornanti di lungo periodo, originariamente fondato su motivi familiari, per ritenuta pericolosità sociale del ricorrente per l'ordine e la sicurezza dello Stato e per la gravità dei reati, dallo stesso commessi, rispetto al diritto all'unità familiare.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1
reiezione del ricorso.
All'udienza del 24.04.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente ha dichiarato:
“Sono in Italia dal giugno 2006 e vengo dal Senegal.
Sono arrivato in Italia da minorenne e mi sono ricongiunto a mio padre, che si trovava già qui.
Pagina 1 Poi lui si è sposato con un'altra donna e questa mi ha cacciato di casa.
In Senegal è rimasta mia madre;
siamo in contatto. Non ho rapporti con i miei 2 fratellastri.
Ho 33 anni di età.
Ho un figlio che ha 13 anni di età. Lui vive in Fiorenzuola d'Arda, in Provincia di Piacenza, insieme alla madre, cittadina italiana.
Io faccio regolarmente visita a mio figlio tutti i week end, come disposto dal giudice;
ci troviamo nei pressi dell'abitazione dove mio figlio risiede.
Non ho rapporti con la madre di nostro figlio;
lei peraltro è sposata.
Vivo a Piacenza, in un appartamento che divido con la mia compagna, cittadina senegalese. Per_1
Il contratto di locazione è intestato a me. Pago Euro 320,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Pers La mia compagna titolare di permesso di soggiorno, lavora come magazziniere presso
l' , in Piacenza. CP_2
Io lavoro part time, cioè circa 2-3 ore al giorno, come addetto alle pulizie per , Parte_2 nell'ambito del percorso di affidamento in prova il cui termine è previsto per il prossimo ottobre.
Guadagno circa 500,00 Euro al mese.
Mi viene mostrato il certificato penale completo dei precedenti penali che mi riguardano e quello che posso dire a fronte delle condanne del 2017 e del 2023, per violazione dell'obbligo di mantenimento di mio figlio, è che io sto provvedendo al suo mantenimento mediante decurtazione del mio stipendio nella misura di 1/5 mensile. Le altre 2 condanne si riferiscono a reati commessi a carico della mia ex compagna.
In ogni caso io sto portando a compimento positivamente il percorso di affidamento in prova disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del 27.09.2024. Tramite l'UEPE sto seguendo un percorso per autori di reati di maltrattamento.
Come può notarsi comprendo e parlo bene la lingua italiana. Ho frequentato corsi di lingua italiana ed ho acquisto il diploma di alberghiero presso la scuola superiore in Piacenza.
In salute posso dire di star bene”.
La causa, istruita anche a mezzo produzione documentale, previa concessione di termine per il deposito di documentazione integrativa, è stata rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale è stata celebrata l'udienza del 13.05.2025, udienza nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Piacenza datato
31.10.2024 e notificato in data 3.12.2024 a mezzo del quale è stato revocato il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il 15.03.2013 per motivi familiari, deducendo
Pagina 2 l'erroneità del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato e confermato nell'atto di costituzione del resistente. CP_1
Il presente giudizio ha dunque ad oggetto esclusivamente la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il suddetto permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 15.03.2013 per motivi familiari, revocato in ragione della ritenuta pericolosità sociale. Dal provvedimento impugnato non emergono, invero, altre ragioni fondanti la revoca del titolo di soggiorno, sicché esula dal presente giudizio ogni valutazione correlata agli altri presupposti del detto permesso.
Nel merito va rilevato come l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 disponga che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il fatto impeditivo identificato nella pericolosità è di ostacolo alla concessione e/o al rinnovo del permesso di soggiorno. La Corte di Cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento», sicché, «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
L'art. 20, co. 6, prevede in modo particolare che «i titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti
Pagina 3 corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere»
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare
e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Il caso di specie riguarda un giovane cittadino senegalese ritenuto socialmente pericoloso dallo Stato italiano per condotta sussumibile sotto una delle fattispecie ex art. 1 D.l.vo 159/2011,
e – pertanto – soggetto alla revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo per motivi di famiglia già rilasciatogli in data 15.03.2013.
Dagli elementi e dalle risultanze emergenti dagli atti di causa ed all'esito dell'istruttoria è emerso che il ricorrente, entrato in Italia nel 2006 per ricongiungimento familiare, ha inizialmente ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, poi aggiornato a permesso di soggiorno di lungo periodo;
nel 2021 ha richiesto l'aggiornamento del permesso, ma nel 2023
è stato arrestato per esecuzione di pena detentiva;
ha riportato condanne irrevocabili per vari reati, tra i quali maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violazione degli obblighi di assistenza familiare (cfr. certificati e sentenze penali di condanna).
Il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura di Piacenza è stato fondato sulle condanne penali a carico del ricorrente e sulla sua mancata integrazione sociale, ex artt. 1 D.Lgs.
159/2011 e 9, co. 10, 10, lett. c) D.Lgs. 286/1998.
I reati per i quali risulta condannato il ricorrente è pur vero che si presentano di particolare gravità, anche per essere stati commessi dopo la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la positiva valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Pagina 4 Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva ed in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, al c. 4 afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che il diritto di ingresso o di permanenza nel territorio italiano va negato soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
A tal proposito va rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del 26.09.2024, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena rimasta da espiare al soggetto istante, abbia disposto l'accoglimento della domanda evidenziando come:
- l'Uepe di Reggio Emilia avesse svolto indagine socio-familiare, ravvisando la disponibilità della compagna del soggetto istante ad accogliere lo stesso presso il proprio domicilio, in Piacenza;
- la suddetta compagna avesse dichiarato di non aver subito maltrattamenti da parte del ricorrente, considerato anzi un riferimento di sostegno economico e supporto affettivo;
- fosse stata, altresì, riscontrata la possibilità di assunzione del ricorrente presso la società
Perfect Edilizia, con sede in Paullo (MI);
- i reati commessi fossero risalenti e gli altri precedenti penali si collocassero nell'ambito di una pregressa relazione personale ormai conclusa;
- il soggetto istante avesse dato prova di adeguata revisione critica, partecipando a colloqui con il personale esperto ex art. 80 e contestualizzandone le cause;
- la condotta inframuraria fosse stata regolare e caratterizzata dall'impegno e dal senso di responsabilità nella partecipazione alle attività trattamentali proposte, specie lavorative;
- il soggetto istante disponesse di adeguate risorse socio-familiari, abitative e lavorative, tali da poter sostenere l'esecuzione in misura alternativa alla detenzione;
- fosse, dunque, possibile formulare una ragionevole prognosi di idoneità della misura a contribuire al recupero sociale del reo e a prevenire il pericolo di recidiva;
- l'istante rimanesse obbligato a provvedere al risarcimento dei danni in favore della persona offesa e ad adempiere puntualmente alle obbligazioni alimentari e di mantenimento;
Pagina 5 - si manifestasse opportuno prescrivere la sottoposizione del soggetto istante ad un percorso per autori di maltrattamenti (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Parte resistente, deducendo come la Questura di Piacenza avesse formulato il giudizio di pericolosità sociale a carico del ricorrente valutando come gravi ed attuali i giudizi penali intervenuti nelle definitive sentenze di condanna, ha evidenziato come dal Casellario giudiziale
(cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione) risultassero emesse a carico del ricorrente stesso condanne irrevocabili per: violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 1, c.p., reato commesso dal febbraio 2014 ad ottobre 2014 (sentenza del Tribunale di Piacenza del 15.02.2017, divenuta irrevocabile in data 11.07.2017 - pena di due mesi di reclusione e di Euro 200,00 di multa); maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate ex artt. 572, reato commesso dal novembre 2016 al 4.02.2017, ed ex 81, 582 c.p., reato commesso l'8.01.2017 ed il 22.01.2017
(sentenza del Tribunale di Piacenza del 5.07.2018, divenuta irrevocabile in data 25.02.2019 - pena di due anni e quattro mesi di reclusione); lesioni personali aggravate ex art. 582 c.p., reato commesso il 31.01.2012 (sentenza della Corte
d'Appello di Bologna del 22.05.2019, divenuta irrevocabile in data 7.07.2019 - pena di due mesi di reclusione); violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 1, c.p., reato commesso dal marzo 2017 (sentenza del Tribunale di Piacenza del 12.01.2023, divenuta irrevocabile in data
13.03.2023 - pena di otto mesi di reclusione e di Euro 800,00 di multa) (cfr. sentenze penali – doc. 5 allegato a memoria di costituzione e docc. 15, 16, 17 e 18 allegati a nota di parte ricorrente del 7.05.2025).
Non può prescindersi dal rilievo alla luce del quale nel caso di specie, tra i - seppure assai gravi
- reati commessi dal ricorrente, quello commesso più di recente risulta risalire a circa 8 anni or sono (2017), e non solo risultano essere trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia manifestato ulteriori condotte scorrette ma anche che successivamente il medesimo ha modificato il proprio stile di vita, portando a compimento, in modo collaborativo ed attivo, il percorso rieducativo presso il CIPM di Piacenza (cfr. doc. 8 allegato a nota dep. il
23.04.2025), svolgendo attività lavorativa a tempo determinato (cfr. doc. 5 allegato a nota dep. il 23.04.2025), proseguendo serenamente il rapporto di convivenza con la compagna, Per_1
in un appartamento sito in Piacenza.
Ne consegue che nel caso di specie emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole e pertanto il ricorso merita accoglimento.
Pagina 6 In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo, annullando – per l'effetto – il provvedimento impugnato e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al
Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 6/6/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 18005/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAURO Parte_1 C.F._1
PONTINI
RICORRENTE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO
RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13.05.2025 è pronunciata la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 , cittadino del SENEGAL nato il Parte_1
25.09.1991, ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza del 31.10.2024, notificato in data 3.12.2024, con il quale, in merito alla istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno è stato revocato il permesso per soggiornanti di lungo periodo, originariamente fondato su motivi familiari, per ritenuta pericolosità sociale del ricorrente per l'ordine e la sicurezza dello Stato e per la gravità dei reati, dallo stesso commessi, rispetto al diritto all'unità familiare.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1
reiezione del ricorso.
All'udienza del 24.04.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente ha dichiarato:
“Sono in Italia dal giugno 2006 e vengo dal Senegal.
Sono arrivato in Italia da minorenne e mi sono ricongiunto a mio padre, che si trovava già qui.
Pagina 1 Poi lui si è sposato con un'altra donna e questa mi ha cacciato di casa.
In Senegal è rimasta mia madre;
siamo in contatto. Non ho rapporti con i miei 2 fratellastri.
Ho 33 anni di età.
Ho un figlio che ha 13 anni di età. Lui vive in Fiorenzuola d'Arda, in Provincia di Piacenza, insieme alla madre, cittadina italiana.
Io faccio regolarmente visita a mio figlio tutti i week end, come disposto dal giudice;
ci troviamo nei pressi dell'abitazione dove mio figlio risiede.
Non ho rapporti con la madre di nostro figlio;
lei peraltro è sposata.
Vivo a Piacenza, in un appartamento che divido con la mia compagna, cittadina senegalese. Per_1
Il contratto di locazione è intestato a me. Pago Euro 320,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Pers La mia compagna titolare di permesso di soggiorno, lavora come magazziniere presso
l' , in Piacenza. CP_2
Io lavoro part time, cioè circa 2-3 ore al giorno, come addetto alle pulizie per , Parte_2 nell'ambito del percorso di affidamento in prova il cui termine è previsto per il prossimo ottobre.
Guadagno circa 500,00 Euro al mese.
Mi viene mostrato il certificato penale completo dei precedenti penali che mi riguardano e quello che posso dire a fronte delle condanne del 2017 e del 2023, per violazione dell'obbligo di mantenimento di mio figlio, è che io sto provvedendo al suo mantenimento mediante decurtazione del mio stipendio nella misura di 1/5 mensile. Le altre 2 condanne si riferiscono a reati commessi a carico della mia ex compagna.
In ogni caso io sto portando a compimento positivamente il percorso di affidamento in prova disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del 27.09.2024. Tramite l'UEPE sto seguendo un percorso per autori di reati di maltrattamento.
Come può notarsi comprendo e parlo bene la lingua italiana. Ho frequentato corsi di lingua italiana ed ho acquisto il diploma di alberghiero presso la scuola superiore in Piacenza.
In salute posso dire di star bene”.
La causa, istruita anche a mezzo produzione documentale, previa concessione di termine per il deposito di documentazione integrativa, è stata rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale è stata celebrata l'udienza del 13.05.2025, udienza nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Piacenza datato
31.10.2024 e notificato in data 3.12.2024 a mezzo del quale è stato revocato il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il 15.03.2013 per motivi familiari, deducendo
Pagina 2 l'erroneità del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato e confermato nell'atto di costituzione del resistente. CP_1
Il presente giudizio ha dunque ad oggetto esclusivamente la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il suddetto permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 15.03.2013 per motivi familiari, revocato in ragione della ritenuta pericolosità sociale. Dal provvedimento impugnato non emergono, invero, altre ragioni fondanti la revoca del titolo di soggiorno, sicché esula dal presente giudizio ogni valutazione correlata agli altri presupposti del detto permesso.
Nel merito va rilevato come l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 disponga che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il fatto impeditivo identificato nella pericolosità è di ostacolo alla concessione e/o al rinnovo del permesso di soggiorno. La Corte di Cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento», sicché, «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
L'art. 20, co. 6, prevede in modo particolare che «i titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti
Pagina 3 corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere»
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare
e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Il caso di specie riguarda un giovane cittadino senegalese ritenuto socialmente pericoloso dallo Stato italiano per condotta sussumibile sotto una delle fattispecie ex art. 1 D.l.vo 159/2011,
e – pertanto – soggetto alla revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo per motivi di famiglia già rilasciatogli in data 15.03.2013.
Dagli elementi e dalle risultanze emergenti dagli atti di causa ed all'esito dell'istruttoria è emerso che il ricorrente, entrato in Italia nel 2006 per ricongiungimento familiare, ha inizialmente ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, poi aggiornato a permesso di soggiorno di lungo periodo;
nel 2021 ha richiesto l'aggiornamento del permesso, ma nel 2023
è stato arrestato per esecuzione di pena detentiva;
ha riportato condanne irrevocabili per vari reati, tra i quali maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violazione degli obblighi di assistenza familiare (cfr. certificati e sentenze penali di condanna).
Il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura di Piacenza è stato fondato sulle condanne penali a carico del ricorrente e sulla sua mancata integrazione sociale, ex artt. 1 D.Lgs.
159/2011 e 9, co. 10, 10, lett. c) D.Lgs. 286/1998.
I reati per i quali risulta condannato il ricorrente è pur vero che si presentano di particolare gravità, anche per essere stati commessi dopo la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la positiva valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Pagina 4 Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva ed in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, al c. 4 afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che il diritto di ingresso o di permanenza nel territorio italiano va negato soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
A tal proposito va rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del 26.09.2024, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena rimasta da espiare al soggetto istante, abbia disposto l'accoglimento della domanda evidenziando come:
- l'Uepe di Reggio Emilia avesse svolto indagine socio-familiare, ravvisando la disponibilità della compagna del soggetto istante ad accogliere lo stesso presso il proprio domicilio, in Piacenza;
- la suddetta compagna avesse dichiarato di non aver subito maltrattamenti da parte del ricorrente, considerato anzi un riferimento di sostegno economico e supporto affettivo;
- fosse stata, altresì, riscontrata la possibilità di assunzione del ricorrente presso la società
Perfect Edilizia, con sede in Paullo (MI);
- i reati commessi fossero risalenti e gli altri precedenti penali si collocassero nell'ambito di una pregressa relazione personale ormai conclusa;
- il soggetto istante avesse dato prova di adeguata revisione critica, partecipando a colloqui con il personale esperto ex art. 80 e contestualizzandone le cause;
- la condotta inframuraria fosse stata regolare e caratterizzata dall'impegno e dal senso di responsabilità nella partecipazione alle attività trattamentali proposte, specie lavorative;
- il soggetto istante disponesse di adeguate risorse socio-familiari, abitative e lavorative, tali da poter sostenere l'esecuzione in misura alternativa alla detenzione;
- fosse, dunque, possibile formulare una ragionevole prognosi di idoneità della misura a contribuire al recupero sociale del reo e a prevenire il pericolo di recidiva;
- l'istante rimanesse obbligato a provvedere al risarcimento dei danni in favore della persona offesa e ad adempiere puntualmente alle obbligazioni alimentari e di mantenimento;
Pagina 5 - si manifestasse opportuno prescrivere la sottoposizione del soggetto istante ad un percorso per autori di maltrattamenti (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Parte resistente, deducendo come la Questura di Piacenza avesse formulato il giudizio di pericolosità sociale a carico del ricorrente valutando come gravi ed attuali i giudizi penali intervenuti nelle definitive sentenze di condanna, ha evidenziato come dal Casellario giudiziale
(cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione) risultassero emesse a carico del ricorrente stesso condanne irrevocabili per: violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 1, c.p., reato commesso dal febbraio 2014 ad ottobre 2014 (sentenza del Tribunale di Piacenza del 15.02.2017, divenuta irrevocabile in data 11.07.2017 - pena di due mesi di reclusione e di Euro 200,00 di multa); maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate ex artt. 572, reato commesso dal novembre 2016 al 4.02.2017, ed ex 81, 582 c.p., reato commesso l'8.01.2017 ed il 22.01.2017
(sentenza del Tribunale di Piacenza del 5.07.2018, divenuta irrevocabile in data 25.02.2019 - pena di due anni e quattro mesi di reclusione); lesioni personali aggravate ex art. 582 c.p., reato commesso il 31.01.2012 (sentenza della Corte
d'Appello di Bologna del 22.05.2019, divenuta irrevocabile in data 7.07.2019 - pena di due mesi di reclusione); violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 1, c.p., reato commesso dal marzo 2017 (sentenza del Tribunale di Piacenza del 12.01.2023, divenuta irrevocabile in data
13.03.2023 - pena di otto mesi di reclusione e di Euro 800,00 di multa) (cfr. sentenze penali – doc. 5 allegato a memoria di costituzione e docc. 15, 16, 17 e 18 allegati a nota di parte ricorrente del 7.05.2025).
Non può prescindersi dal rilievo alla luce del quale nel caso di specie, tra i - seppure assai gravi
- reati commessi dal ricorrente, quello commesso più di recente risulta risalire a circa 8 anni or sono (2017), e non solo risultano essere trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia manifestato ulteriori condotte scorrette ma anche che successivamente il medesimo ha modificato il proprio stile di vita, portando a compimento, in modo collaborativo ed attivo, il percorso rieducativo presso il CIPM di Piacenza (cfr. doc. 8 allegato a nota dep. il
23.04.2025), svolgendo attività lavorativa a tempo determinato (cfr. doc. 5 allegato a nota dep. il 23.04.2025), proseguendo serenamente il rapporto di convivenza con la compagna, Per_1
in un appartamento sito in Piacenza.
Ne consegue che nel caso di specie emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole e pertanto il ricorso merita accoglimento.
Pagina 6 In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo, annullando – per l'effetto – il provvedimento impugnato e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al
Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 6/6/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Luca Minniti
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