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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1429/2017 (cui è riunito il giudizio avente Rg n. 1490/2017 e avente Rg n. 1430/2017)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1429/2017 (cui è riunito il giudizio avente Rg n. 1490/2017 e avente Rg n. 1430/2017)
TRA
(P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
'avv. Patrizi Civitavecchia via Salvatore di Giacomo n. 12, che la rappresenta e difende in veste di curatore speciale nominato con provvedimento del 19.04.2024; OPPONENTE
( ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._1
v zzi, che la rappresenta e la difende, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
in persona del Parte_3
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. P.IVA P. IVA , elettivamente CP_1 P.IVA_2
lo studio dell'avv. Marus Civitavecchia via Zara n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Toffoletto, dall'avv. Marco Pesenti, dall'avv. Christian Romeo, dall'avv. Luciana Cipolla, dall'avv. Flora Lettenmayer e dall'avv. Simona Daminelli in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(CF ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3 ttiva ta presso l'indirizzo pec dell'avv. CP_3
Carmine Picone che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine CP_1 avverso il decreto ingiu che la vedeva ingiunta, unitamente ai fideiussori e , al pagamento Parte_4 Parte_2 dell'importo di e in ase monitoria. In particolare, deduceva: -che il decreto ingiuntivo era stato fondato dalla banca 1) per l'importo di euro 96.621,71 quale saldo debitore, alla data del 9.01.2017, relativamente al conto corrente n. 59375/58, 2) per l'importo di euro 34.865,20 quale saldo debitore, alla data del 9.01.2017, del conto corrente n. 102761682, 3) per l'importo di euro 7.085,80, per residua sorte capitale, rate scadute ed insolute e relativi interessi moratori ed accessori del contratto di finanziamento chirografario n. 4347601/000, concesso dall' alla predetta società in data 31 luglio 2013; - che in data CP_4
13. e a garanzia dei predetti Parte_3 Parte_2 rapporti si iu fino Parte_1 alla concorrenza dell'importo di euro 780.000,00. Deduceva, altresì: -che non era stato menzionato dalla banca il contratto di conto corrente n. 5939496, la cui produzione era stata già vanamente richiesta, prima del giudizio, alla banca, unitamente agli estratti conto;
-che il credito azionato in forza dei contratti di conto corrente n. 59375/58 e n. 102761682 era privo di prova;
-che ancora i contratti prodotti dalla banca erano nulli per carenza di forma;
-che nei rapporti di conto corrente e di finanziamento la banca aveva applicato interessi anatocistici, illegittimi, usurari;
-che per effetto degli illegittimi addebiti la società era creditrice in ripetizione della somma di euro 193.665,74; -che la società correntista era stata illegittimamente segnalata in centrale rischi della Banca di Italia, segnalazione che andava cancellata. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via pregiudiziale e/o preliminare: accertata e dichiarata la mancata menzione e produzione del contratto di conto corrente n. 000005939496 già richiesto e non conferito, ordinare all'istituto bancario la Controparte_1 produzione dello stesso nel Giudizio come attivato. In o preliminare e di rito dichiarare la nullità/ annullabilità/ inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017, per carenza di prova scritta inerente alla data non correttamente inserita del credito azionato in ordine ai contratti di c/c n. 0000059375-58 e di c/c n. 000102761682. Sempre in via preliminare ma solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto al precedente punto accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza carenza dei presupposti per la emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017, ovvero per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi già indicati In Fatto e Diritto. Sempre in via preliminare e di rito dichiarare la nullità/ annullabilità/ inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017, per mancata consegna al cliente di copia dei contratti in più occasioni richiesti in ordine ai contratti di c/c n. 000005937558 e di c/c n. 000102761682. Sempre in via principale e nel merito, dichiarare, previo accertamento dell'assenza degli elementi contrattuali, ovvero tasso a debito, tasso a credito, Commissione di Massimo Scoperto, spese, ius variandi e vincolo di reciprocità, la nullità della capitalizzazione trimestrale, degli interessi passivi, di ogni commissione, onere e spesa applicata senza alcuna pattuizione sul contratto di conto corrente ordinario 59375-58, eventualmente provvedendo al ricalcolo utilizzando i tassi di cui l'art. 117 T.U.B. c. VII Dlgs. 385. Sempre in In via principale e nel merito, dichiarare, previo accertamento, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 629 modificativo dell'art. 120 T.U.B. Lett. B ovvero la legge che impone il divieto di anatocismo per l'anno 2014, la nullità della capitalizzazione degli interessi passivi, della Commissione Massimo Scoperto, degli oneri e delle spese, a seguito dell'addebito degli interessi e degli oneri trimestrali in via anatocistica sul conto corrente ordinario n. 59375-58 del conto anticipi n. 1027616682, del conto corrente ordinario n. 5939496, del finanziamento chirografario n. 4347601/3000 e dello stesso conto corrente principale giacchè addebitati in violazione della Legge citata. Sempre In via principale e nel merito, - dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, l'inesistenza del contratto di conto corrente contraddistinto col n. 5939496, richiesto ai sensi del 119 T.U.B. E mai conferito dall − accertare e dichiarare che la Controparte_5 Pt_5 [...] ll'amministratore pro tempore, si Controparte_6 Pt_3 ebitrice di alcuna somma nei confronti dell
[...] Controparte_7
. In via subordinata ridurre l'importo di cui al decreto
[...]
, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017. Sempre In via subordinata ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico dell'attore; In via Riconvenzionale: accertata e dichiarata la mancata menzione e produzione del contratto di conto corrente ordinario n. 000005939496 già richiesto e di tutti gli estratti conto ad esso connessi, ordinata all'istituto bancario la produzione nel Controparte_1
Giudizio del contratto di conto corrente 5939496 e di tutti gli estratti conto ad esso stesso connessi, ricalcolare il saldo del conto corrente menzionato senza l'applicazione di ogni tipo di capitalizzazione degli interessi passivi, delle Commissioni di Massimo scoperto, di ogni onere e spese per tutto il periodo di riferimento calcolati in Euro 192.019,21 come da C.T.P. depositata in atti, nonché Euro 1.646,53 a titolo di superamento dei tassi soglia trimestrali, per un totale di Euro 193.665,74”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, CP_1
deducendo che l'opposizione era infondata e andava respinta CP_8 nto delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, riferire ex art. 274, comma II, c.p.c. al Presidente del Tribunale in ordine alla pendenza dei seguenti procedimenti al fine di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla riunione delle cause: - (R.G. n. 1429/2017 Parte_1
– Sez. I – G.U. Dott. Giuseppe Bianc a al 10.11.2017; -
(R.G. 1430/2017 – Sez. I – G.U. Dott. Giuseppe Bianchi), con Parte_3
10.11.2017; - (R.G. 1490/2017 – Sez. I – Controparte_9
G.U. Dott. Giuseppe Bianchi), con udienza fissata al 10.11.2017; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carenza dei presupposti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. e per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) sempre in via preliminare e subordinata, accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla odierna comparente, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
d) all'esito, dato atto del mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'art. 84, lettera b) del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche con la legge 9 agosto 2013, n. 98, assegnare alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno;
e) nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da controparte, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto rigettare le domande avanzate in via riconvenzionale di ripetizione di indebito e di cancellazione dalla centrale dei Rischi tenuta dalla Banca di Italia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
3.Con distinto atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_3 proponeva opposizione al medesimo decreto ingiu analoghe doglianze e inoltre in quanto era intervenuta la liberazione del garante ex art. 1955 e 1956 c.c. Sulla scorta di tali considerazioni concludeva nel seguente modo: “In via pregiudiziale e/o preliminare: accertata e dichiarata la mancata menzione e produzione del contratto di conto corrente n. 000005939496 già richiesto e non conferito, ordinare all'istituto bancario la produzione dello Controparte_1 stesso nel Giudizio come attivato. In via preliminare e/o preliminare e di rito dichiarare la nullità/ annullabilità/ inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017, per carenza di prova scritta inerente alla data non correttamente inserita del credito azionato in ordine ai contratti di c/c n. 0000059375-58 e di c/c n. 000102761682. Sempre in via preliminare ma solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto al precedente punto accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza carenza dei presupposti per la emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017, ovvero per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi già indicati In Fatto e Diritto. Sempre in via preliminare e di rito dichiarare la nullità/ annullabilità/ inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017, per mancata consegna al cliente di copia dei contratti in più occasioni richiesti in ordine ai contratti di c/c n. 000005937558 e di c/c n. 000102761682. In via principale e nel merito, Accertato e dichiarato che il D.I. Opposto, n. 219/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017 , è stato emesso in difetto dei presupposti di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. e/o ex art. 1955 c.c. sottoscritta dal fideiussore, Sig. e revocare Parte_3 comunque il decreto ingiuntivo impugnato illegittimo e comunque nullo per tutti per i motivi già indicati In Fatto e Diritto. Sempre in via principale e nel merito, dichiarare, previo accertamento dell'assenza degli elementi contrattuali, ovvero tasso a debito, tasso a credito, Commissione di Massimo Scoperto, spese, ius variandi e vincolo di reciprocità, la nullità della capitalizzazione trimestrale, degli interessi passivi, di ogni commissione, onere e spesa applicata senza alcuna pattuizione sul contratto di conto corrente ordinario 59375-58, eventualmente provvedendo al ricalcolo utilizzando i tassi di cui l'art. 117 T.U.B. c. VII Dlgs. 385. Sempre in In via principale e nel merito, dichiarare, previo accertamento, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 629 modificativo dell'art. 120 T.U.B. Lett. B ovvero la legge che impone il divieto di anatocismo per l'anno 2014, la nullità della capitalizzazione degli interessi passivi, della Commissione Massimo Scoperto, degli oneri e delle spese, a seguito dell'addebito degli interessi e degli oneri trimestrali in via anatocistica sul conto corrente ordinario n. 59375-58 del conto anticipi n. 1027616682, del conto corrente ordinario n. 5939496, del finanziamento chirografario n. 4347601/3000 e dello stesso conto corrente principale giacchè addebitati in violazione della Legge citata. Sempre In via principale e nel merito, - dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, l'inesistenza del contratto di conto corrente contraddistinto col n. 5939496, richiesto ai sensi del 119 T.U.B. E mai conferito dall − accertare e Controparte_5 dichiarare che la amministratore Pt_5 Controparte_6 pro tempore, sig. ebitrice di alcuna somma nei Parte_3 confronti dell . In via subordinata ridurre Controparte_7
l'importo di c 9/2017 del 24/02/2017 R.G. n. 496/2017. Sempre In via subordinata ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico dell'attore; In via Riconvenzionale: accertata e dichiarata la mancata menzione e produzione del contratto di conto corrente ordinario n. 000005939496 già richiesto e di tutti gli estratti conto ad esso connessi, ordinata all'istituto bancario CP_1 la produzione nel Giudizio del contratto di conto corrente
[...]
5939496 e di tutti gli estratti conto ad esso stesso connessi, ricalcolare il saldo del conto corrente menzionato senza l'applicazione di ogni tipo di capitalizzazione degli interessi passivi, delle Commissioni di Massimo scoperto, di ogni onere e spese per tutto il periodo di riferimento calcolati in Euro 192.019,21 come da C.T.P. depositata in atti, nonché Euro 1.646,53 a titolo di superamento dei tassi soglia trimestrali, per un totale di Euro 193.665,74”. Il giudizio veniva iscritto al numero di ruolo n. 1430/2017. Anche in tale giudizio si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
4.Infine, con ulteriore atto di citazione, ritualmente notificato, Pt_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducen
[...] ionato dalla banca era illegittimo e privo di prova;
-che era intervenuta la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.; -che era stata operata una segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia su presupposti illegittimi e foriera di danni che andavano risarciti. Concludeva chiedendo: “i) in via preliminare di far accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto;
ii) nel merito, all'esito della richiesta CTU, verificare e conteggiare le rispettive posizioni a debito e/o a credito, con rideterminazione dell'eventuale posizione debitoria in capo alla signora quale garante della società ; iii) Pt_2 Parte_1 ancora , accertare e dichiarare ai s llità delle garanzie prestate dalla signora a favore della Pt_2 [...]
per tutte le motivazioni es tto di difesa della s Parte_1 per l'effetto, ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate dalla presso la Centrale Rischi della CP_10
Banca d'Italia, a carico della si;
iv) in via riconvenzionale, Pt_2 accertare e dichiarare il danno patrim ito e subendo dalla signora
a seguito della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca Pt_2
Il giudizio veniva iscritto al numero di ruolo n. 1490/2017. Anche in tale giudizio si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
5.I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi Rg n. 1430/2017 e Rg n. 1490/2017 venivano riuniti al presente giudizio. Veniva svolta ctu contabile sui rapporti oggetto di causa e all'esito interveniva in giudizio e per essa, quale mandataria Controparte_2
. CP_3 praggiungeva il decesso di (costituito in Parte_3 proprio e quale rappresentante della soci sicché Parte_1 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva riassunto da , con notifica nei confronti Parte_2 della Curatela della eredità gi in persona del Parte_3 curatore di Margherita Del Villano e nei c in Parte_1 persona del curatore speciale avv. Patrizia Bisozzi, nonché di CP_11
[...] suno si costituiva per l'eredità giacente di . Parte_3
La causa ritenuta matura per la decisione ve n concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6.In rito occorre rilevare che la riassunzione del giudizio interrotto ad opera di è stata tempestiva in quanto avvenuta con il deposito del Parte_2 ri l 19.04.2024 entro il termine di tre mesi dall'interruzione dichiarata all'udienza dell'8.02.2024. Secondo l'orientamento della Suprema Corte “verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione stessa (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Sez. 6-3, n. 2526 del 3 febbraio 2021; Sez. 3, n. 9819 del 20 aprile 2018)” (cfr Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 17/04/2025) 02/05/2025, n. 11505). Nel caso di specie, il deposito del ricorso per la riassunzione del processo è stato tempestivo. L'omessa notifica in favore della sola non comporta l'estinzione ma CP_1
l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. co azione di ulteriore termine. Termine che all'udienza di prosecuzione del 20.02.2025 non è stato assegnato in quanto nelle more (per la cui posizione solo non vi CP_1 era evidenza in atti della notifica del decreto di fissazione) si era già costituita nel giudizio riassunto senza nulla eccepire al riguardo.
7.In punto di prova del credito ingiunto deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Il credito richiesto con il decreto ingiuntivo si fonda: 1) per euro 96.621,71 quale saldo debitore, alla data del 9.01.2017, del conto corrente n. 59375/58, in forza di contratto del 26.03.2003, affidato in data 9-10.10.2008 per euro 50.000,00, successivamente incrementato ad euro 250.000,00; 2) per euro 34.865,20 per saldo debitore, alla data del 9.01.2017, del conto corrente n. 102761682, intrattenuto dalla predetta società in forza di contratto del 25.07.2013; 3) per euro 7.085,80 alla data del 9.01.2017, per residua sorte capitale, rate scadute ed insolute e relativi interessi moratori ed accessori del contratto di finanziamento chirografario n. 4347601/000 concesso dalla banca alla società opponente in data 31.07.2013 dell'importo di euro 75.000,00 rimborsabile in 36 rate mensili posticipate a far data dal 31.08.2013.
8.In relazione al finanziamento chirografario n. 4347601/000 -concesso dalla banca alla società opponente in data 31.07.2013 per l'importo di euro 75.000,00- la banca ha prodotto il contratto sottoscritto dalla società E' Pt_1 pacifica l'avvenuta erogazione e il contratto riporta la chiara e ica indicazione dei tassi pattuiti e applicati. Di contro non sono state mosse contestazioni in ordine alla validità delle clausole e agli interessi previsti e applicati. E' dovuto, pertanto, l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo a tale titolo per euro 7.085,80 Del pari, la banca ha prodotto, in relazione al conto tecnico n. 102761682, gli estratti di conto corrente e prospetto scalare dal saldo iniziale "zero" al saldo di passaggio a sofferenza, nonché il contratto originario del 25.07.2013. Il contratto, tuttavia, riporta la misura degli interessi solo in caso di superamento dei limiti concessi. E' stato con scrittura del 14.07.2015 che è stata convenuta la misura degli interessi passivi, stabilita nel 8,25%. Correttamente il ctu, quindi, ha operato il seguente riconteggio “- dall'apertura del rapporto e sino al 14.7.2015, sono stati applicati tassi di interesse nella misura prevista dall'art. 117 Tub;
- dal 14.7.2015 e sino ad estinzione, il tasso convenzionale ovvero il tasso ai sensi dell'art. 118 Tub, se migliorativo;
- escluso anatocismo dal 1.1.2014, - le altre spese di gestione e tenuta conto, dif, l'imposta di bollo, sono state contabilizzate nel prospetto ed addebitate secondo l'entità e la periodicità rinvenuta negli estratti;
- le competenze, via via rideterminate, sono state girocontate sul conto corrente ordinario, come eseguito dalla prassi dell'Istituto. L'esito della ricostruzione delle posizioni di dare/avere riporta un saldo a debito per il correntista pari ad euro 35.404,75, oltre competenze ricalcolate pari ad euro 4.942,89, girocontate sul c/c ordinario, funzionalmente collegato”. Pertanto, anche con riguardo a tale rapporto di conto n. 102761682 è dovuto l'importo richiesto a tale titolo nel decreto ingiuntivo per euro 34.865,20. Per il conto corrente tecnico n. 5939496 (introdotto con domanda riconvenzionale), invece, risultano gli estratti di conto corrente dal saldo iniziale del 30.6.2003, a debito per euro 50.129,00, sino al 31.12.2016, mentre difetta il contratto originario. Con riferimento alla domanda riconvenzionale per la restituzione dell'indebito asseritamente versato o l'accertamento di un credito sul rapporto di conto corrente n. 5939496, vale ricordare che sono gli opponenti a rivestire la posizione di attori, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta al fenomeno dell'usura, dell'anatocismo e all'indeterminatezza dei tassi ultralegali). Quando e il cliente ad agire con una azione di ripetizione per ottenere la restituzione delle somme indebitamente addebitata sulla scorta di clausole nulle oppure inesistenti, ha l'onere di provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa mediante la produzione del contratto che contiene tali clausole. Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata. Non potra invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere di produzione del contratto in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, come nella specie, con la sottoscrizione del contratto si deve ritenere che abbia acquisito in quel momento la disponibilita del documento (Cass. Civ. n. 33009 del 2019; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 13/04/2022) 24-06-2022, n. 20490). Va precisato che gli opponenti non hanno lamentato la radicale inesistenza del contratto scritto. L'orientamento della Suprema Corte, tuttavia, e ormai nel senso che anche in tema di prova del fatto negativo l'onere probatorio non si sposta sul convenuto e quindi sulla banca in quanto il fatto negativo puo essere dimostrato mediante la prova del fatto positivo contrario oppure mediante presunzione che consentano di pervenire alla prova dell'inesistenza del fatto e quindi del contratto. Tanto piu che il correntista si puo avvalere della facolta che gli viene riconosciuta dall'art. 119 Tub, per ottenere la documentazione contrattuale e gli estratti conto dell'ultimo decennio. Secondo la Suprema Corte il disposto dell'art. 119, 4 comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178, in motivazione viene affermato che non vi e obbligo di trasmissione dei contratti ultra decennali;
cfr conforme Corte d'Appello Roma Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 13/07/2022). Nel caso di specie, risultano prodotti gli estratti conto del rapporto n. 5939496 documentando l'esistenza del rapporto a far data dal 30.06.2003, dunque se ne deve desumere in ipotesi l'esistenza del contratto in data anteriore o contestuale al 30.06.2003. La richiesta di esibizione rivolta alla banca per la trasmissione del contratto di conto corrente ex art. 119 Tub e avvenuta non prima del 21.10.2016, quindi decorso il termine di dieci anni dall'avvio del rapporto e quindi, rispetto ad un contratto contestuale o anteriore alla data del 30.06.2003 la banca non aveva piu alcun obbligo di conservazione. Quindi, il diritto di ottenere copia del contratto è stato esercitato in un momento antecedente al termine decennale di conservazione dei documenti contrattuali e contabili posto dalla norma citata in capo alla Banca. Di conseguenza, la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente determina il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice relativamente alle dedotte questioni di nullità dello stesso, che pertanto devono ritenersi infondate ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale. Quanto appena evidenziato rileva anche con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 5937558 rispetto al quale la ctu ha evidenziato che sono collegati i c/c tecnici nn. 5939496 e 102761682 le cui liquidazione confluivano nel rapporto principale n. 5937558. Rispetto a tale ultimo rapporto il ctu ha condivisibilmente riscontrato -sulla scorta del contenuto della documentazione contrattuale e contabile in atti- che vi è stata integrale produzione degli estratti conto dal saldo iniziale "zero" del 15.4.2003 al saldo di passaggio a sofferenza, nonché del contratto originario del 2003, oltre convenzioni per concessione linea di credito nella forma di apc. In particolare, il ctu ha riportato espressamente “Quanto alla documentazione contrattuale, risulta prodotto in atti il contratto originario, il quale però, da un'attenta disamina non riporta la misura dei tassi di interesse, sia attivi che passivi, che la misura e/o i criteri di determinazione della cms. A riguardo occorre precisare che è stato allegato al contratto originario un documento di sintesi che risulta firmato solamente dall'Istituto bancario. Sulla base dei dettami emanati dalle SS.UU., nella sentenza sopra ricordata, non si è potuto tener conto di detto documento. Convenzione datata 9.10.2008, la quale riporta la misura del tasso di interesse convenzionale. Risulta invece non valorizzata la sezione inerente la misura del tasso di interesse passivo applicato al superamento di una prima soglia;
risulta, invece, indeterminata la misura del tasso di interesse moratorio, inteso quale tasso di interesse per le somme utilizzate senza limite di fido o oltre il limite di fido, in quanto la pattuizione è riconducibile ad una forma di “uso su piazza”; la clausola rinvia al “foglio informativo” a disposizione presso i locali della Banca. Ne consegue che nella rideterminazione del saldo di conto corrente i tassi di interessi passivi relativi ad utilizzi oltre il primo limite o quelli extra fido sono stati equiparati al tasso convenzionale del primo scaglione, il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 Tub, in materia di ius variandi. Convenzione datata 9.6.2010, la quale riporta la misura del tasso di interesse convenzionale. Risulta invece non valorizzata la sezione inerente la misura del tasso di interesse passivo al superamento di una prima soglia né quello per l'utilizzo extra fido. Ne consegue che nella rideterminazione del saldo di conto corrente i tassi di interessi passivi relativi ad utilizzi oltre il primo limite o quelli extra fido sono stati equiparati al tasso convenzionale del primo scaglione, il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 Tub, in materia di ius variandi. Alla convenzione in esame è allegato ulteriore documento che disciplina le DIF, commissioni di disponibilità dei fondi. Convenzione datata 12.1.2011, la quale riporta la misura del tasso di interesse convenzionale. Risulta invece non valorizzata la sezione inerente la misura del tasso di interesse passivo al superamento di una prima soglia, mentre risulta determinata la clausola degli interessi extra fido”. Tali rilievi del ctu risultano condivisibili in quanto aderenti alle risultanze documentali, come confermato dalle ulteriori puntuali repliche del consulente alle osservazioni della banca. Sulla scorta delle premesse appena riportate, il ctu ha ricostruito il saldo finale del rapporto di conto principale a credito del correntista in euro 59.417,05 tenuto conto delle liquidazioni confluite dai rapporti tecnici collegati, precisando in proposito infatti che “Il rapporto di conto tecnico in esame risulta essere funzionalmente legato al rapporto n. 5939496, in quanto le liquidazioni di quest'ultimo vengono addebitate sul conto corrente ordinario in esame nel presente capitolo. Si ricorda che il conto corrente ordinario risulta in collegamento funzionale anche con il rapporto tecnico n. 102761682”. Applicando le premesse sopra riportate in tema di onere della prova, nulla è dovuto dai garanti in favore della banca in ragione del saldo del rapporto n. 5937558 in quanto la banca era, in tale prospettiva, attrice sostanziale, onerata per ottenere il pagamento del saldo negativo a carico del correntista, la documentazione contrattuale del rapporto principale e anche di quella del conto tecnico collegato n. 5939496 contenente valide condizioni economiche. Viceversa, lo si è già detto, il saldo a credito riportato dal ctu non può essere richiesto in pagamento o portato in compensazione da parte degli opponenti, laddove questi, in tale ipotesi, rivestendo la posizione di attori in riconvenzionale non hanno prodotto la necessaria documentazione contrattuale del conto tecnico n. 5939496 le cui liquidazioni sono confluite e hanno concorso a formare il saldo del conto principale.
9.Tuttavia, a questo punto, occorre distinguere dai garanti la posizione di la quale, infatti, risulta che in data 14.07.2015 ha Parte_1
rimodulazione e rientro su affidamento promiscuo”, ove la società correntista ha dichiarato che l'esposizione complessiva relativa al conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo risultava pari ad euro 54.287,95 “importo per il quale l'impresa si riconosce ad ogni effetto di legge debitore nei confronti della Banca, ogni eccezione e riserva rimossa”, dichiarando ancora espressamente all'art. 4 che “con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal Contratto di Affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”. Dalla lettura dell'intero atto emerge che la rinuncia a sollevare eccezioni implichi l'accettazione da parte della correntista del saldo (passivo) del conto corrente e quindi, impedisca una diversa ricostruzione del saldo. Il tenore della clausola, contenuta nell'atto che la correntista ha accettato di sottoscrivere, risulta inequivoco e riferito proprio al rapporto concretamente intercorso fra le parti. Non può negarsi che la rinuncia a far valere qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione del rapporto di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, a fronte della concessione di una rateizzazione da parte della banca al fine di una graduale riduzione dell'esposizione debitoria maturata, costituisca una valida transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c. Deve ritenersi che anche la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisca una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 c.c. (Cass. 20160/2013). Né può predicarsi la nullità dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1972 c.c.. L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce, infatti, la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso (cfr Cass. Civ. n. 2413/2016, che ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo). Poiché nella specie non è ravvisabile, né è stata dedotta, l'illiceità dell'intero contratto ma è stato allegato esclusivamente la nullità di singole clausole contrattuali generatrici di addebiti in conto corrente e l'esistenza di addebiti effettuati in assenza di idonea pattuizione, va escluso che la transazione possa essere ritenuta nulla ai sensi dell'art. 1972, comma 1, c.c.. Né, d'altro canto, parte attrice ha proposto domanda di annullamento della transazione ai sensi dell'art. 1972, comma 2, c.c. In conclusione, dunque, è tenuta al pagamento del saldo Parte_1 negativo intimato con i nche con riguardo al rapporto principale n. 5937558. Viceversa, e , pur Parte_3 Parte_2 sottoscrivendo l'atto per conoscen no una inequivoca volontà di transigere con la rinuncia alle eccezioni connesse al rapporto principale, sicché conservano le eccezioni di nullità spiegate nel giudizio che hanno portato all'abbattimento del saldo negativo del rapporto di conto principale n. 5937558.
10.E' rimasto incontestato che, nell'ambito della procedura esecutiva avente Rg es. imm. 172/2018 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, CP_2 ha già incassato -come si evince dal relativo progetto di distri
[...] da la somma di euro 24.136,46 in ragione del titolo Parte_6 giu usa avente n. 219/2017. Pertanto, tale importo andrà decurtato dalle somme dovute dagli opponenti. In conclusione, va rigettata l'opposizione di ma tenuto Parte_1 conto del pagamento parziale intervenuto p revocato il decreto ingiuntivo n. 219/2017 e va condannata al Parte_1 pagamento in favore di e per essa, q Controparte_2 CP_3 della somma di eur e interessi come da domand
[...] accolta parzialmente l'opposizione di e di Parte_3 Pt_2
e, tenuto conto del pagamento parziale di euro 24.136,46, va
[...]
il decreto ingiuntivo n. 219/2017 e va condannata Parte_2
e l'eredità giacente di , in solido tra loro Parte_3
vore di e per essa, Parte_1 Controparte_2 quale mandataria, della somma di euro 17.814,54 oltre interessi CP_3 come da domanda.
11.La deduzione di violazione dell'art. 1956 c.c. fa riferimento alla condotta della banca di avere consentito l'accesso o il mantenimento del credito, senza l'autorizzazione del garante, pur a fronte delle deteriorate condizioni della società correntista, mancando, però, di indicare e provare il periodo di riferimento e le condizioni patrimoniali in cui la società versava in quel momento, elementi necessari per vagliare la sostenibilità in quel momento della complessiva situazione debitoria del debitore principale. Non vi è nemmeno prova della consapevolezza in capo alla banca delle deteriorate e inadeguate condizioni patrimoniali della società correntista. Dall'altro lato, deve ritenersi che i garanti erano pienamente consapevoli delle condizioni economiche della società e dell'andamento del conto corrente atteso che era rappresentante legale e Parte_3 Pt_2
era socia de rrentista.
[...]
Secondo l'art. 4 della fideiussione è previsto che il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. A ciò si aggiunga che entrambi i garanti hanno sottoscritto e preso atto di tutto quanto previsto nel documento del 14.07.2015 denominato “atto di rimodulazione e rientro su affidamento promiscuo”. E' infondata anche la violazione dell'art. 1955 c.c. che è rimasta deduzione e doglianza sul piano meramente astratto ed indeterminato, non pertinente al caso di specie.
12.Quanto alla segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca di Italia, va, infine, osservato che la presenza di esposizione debitoria anche con riguardo alla posizione dei fideiussori in relazione al finanziamento e al conto corrente tecnico n. 102761682 esclude la sussistenza di un quale danno patrimoniale e non patrimoniale in capo agli opponenti, pregiudizio che, inoltre, non risulta neppure specificamente dedotto e provato.
13.Le spese di lite seguono la soccombenza quanto alla posizione della società correntista e vanno liquidate come da dispositivo tenuto con il DM vigente, il valore della causa, la complessità della causa e l'attività processuale svolta. Vanno, invece, compensate le spese di lite con riguardo alla posizione della eredità giacente di e di in ragione della Parte_3 Parte_2 soccombenza recip disti ti in giudizio.
14.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione di e ACCOGLIE Parte_1 parzialmente l'opposizione di , Parte_3 Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 219/2017, CONDANNANDO: 1)
[...] al pagamento in favore di e pe Parte_1 Controparte_2
della som 6,25 oltre CP_3 interessi come da e l'eredità giacente di Parte_2
al pagamento, in solido tra loro e con Parte_3 Controparte_12 in favore di e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2 CP_3
della somma di euro 17.814,54 oltre interessi come da domanda;
[...]
-RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
e p delle spese
[...] CP_3
i nella somma complessiva di e r compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 arsi nella somma complessiva di CP_1
r compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-COMPENSA le spese di lite le altre parti.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Si comunichi.
Civitavecchia 3.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani