Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/06/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1043/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: curatela del fallimento della società Parte_1
(c.f. ) in persona del curatore legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Conte, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Treviso al Viale Vittorio Veneto 10
APPELLANTE
contro
:
(c.f. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
Giovanni Casarin, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Mirano alla Via Antonio Gramsci 2
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia numero 2424/2018 depositata in data 19 dicembre 2018, nonché avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Venezia numero 2293/2021 depositata in data 3 dicembre 2021
CONCLUSIONI
Di parte appellante nel merito e in via principale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, in totale riforma delle sentenze non definitiva n. 2424/2018 del 19.12.2018 e definitiva del
03.12.2021 pronunciate dal Tribunale di Venezia nel procedimento R.G.
6165/2014, accogliere l'appello per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda di accertamento del credito di rigettare la domanda di accertamento negativo Parte_2
formulata da accogliere le conclusioni avanzate Parte_2
dall'odierna appellante in prime cure per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza e l'entità del credito vantato dal Parte_3
nei confronti di .
[...] Parte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni fase e grado di giudizio.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 2424/2018 del
19.12.2018 e della sentenza definitiva n. 2293/2021 del 3.12.2021 del
Tribunale di Venezia
In via principale
- Respingere in toto il gravame proposto dal Parte_4
con ogni conseguente declaratoria;
- Accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento dell'asserito credito vantato dal
. Parte_5
- In ogni caso rigettare tutte le domande formulate dal
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, e Parte_5
comunque non provate.
- Per le ragioni dedotte in premesse, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa formulata dall'appellante in Parte_5
bonis (ora con richiesta Parte_5
pervenuta in data 06/06/2014 (doc. 4 allegato) e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per alcun titolo e/o causa da
[...]
in favore del predetto Fallimento con ogni conseguente Parte_2
declaratoria.
- Per le ragioni dedotte in premesse, accertare e dichiarare che
[...]
è creditore nei confronti del Parte_2 Parte_5
della somma di euro 107.409,84 in sorte capitale, oltre
[...]
interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con ogni conseguente declaratoria, oppure la diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata - In denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui dovesse risultare ammissibile la domanda del e la sussistenza, anche parziale, Parte_5
dell'asserito diritto di credito vantato dall'appellante, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ed estinzione dei diritti di credito relativi a tutte le prestazioni di trasporto effettuate prima del 6 dicembre 2014 per l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 17 del contratto-quadro inter partes, quantificati nell'importo di euro 249.774,08, con ogni conseguente declaratoria.
- In denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui dovesse risultare ammissibile la domanda di e la sussistenza, anche Parte_5
parziale, dell'asserito diritto di credito vantato dalla convenuta, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ed estinzione dei diritti di credito relativi a tutte le prestazioni di trasporto effettuate prima del 6 giugno 2013 per l'intervenuto decorso del termine annuale di cui all'art. 2951 e/o all'art. 83 ter D.L. 25.06.2008 n° 112 e succ. modifiche, c.c., quantificati nell'importo di euro 135.855,70, con ogni conseguente declaratoria.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile e fondata nel merito la domanda formulata dal disporre la Parte_5
compensazione con il credito accertato di fino a Parte_2
reciproca concorrenza.
In ogni caso
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio,
In via istruttoria
Per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti (atto di citazione, memorie integrative ex art. 183 VI comma c.p.c. n° 1-2-3), in particolare per l'ordine di esibizione delle scritture contabili di ex art. 210 c.p.c. Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha evocato al giudizio del Tribunale di Venezia la Parte_2
società socia dello stesso , esponendo che era con Parte_5 Parte_2
quella intercorsa, in data 7 marzo 2013, la stipulazione d'un contratto quadro con il quale le aveva affidato l'esecuzione di un numero indifferenziato di trasporti di merce su strada da eseguirsi secondo le indicazioni impartite dal , e che le relative prestazioni erano state Parte_2
effettuate dal 7 marzo 2013 fino al 31 gennaio 2014; ha altresì esposto che in data 30 maggio 2014 la società gli aveva rivolto formale Parte_5
richiesta di pagamento della somma di € 610.601,94 al netto del minor importo ricevuto di € 143.500,00 richiamando una serie di fatture emesse in relazione ai servizi di trasporto effettuati, somma ritenuta inesatta dal secondo cui, a mente delle pattuizioni contrattuali intercorse, Parte_2
l'esatto corrispettivo delle prestazioni ammontava ad € 539.971,54 e doveva ritenersi integralmente estinto mediante il già intervenuto pagamento della somma di € 143.500,00 nonché mediante la compensazione (espressamente pattuita in contratto con previsione di regolazione mensile) con il credito vantato dal nei confronti della società ed ammontante ad € Parte_2
503.881,38 come risultante dalle fatture emesse per una serie di servizi e prestazioni rese in suo favore, ciò comportando un residuo credito del verso la società nella misura di € 107.409,84 oltre interessi;
da Parte_2
ultimo il ha allegato che le pretese economiche avanzate dalla Parte_2 società dovevano ritenersi estinte per intervenuta decadenza Parte_5
(pure contrattualmente prevista) dalla possibilità di richiedere alcun ulteriore corrispettivo dopo il decorso di sei mesi dall'emissione della fattura, e comunque doveva ritenersi prescritto il diritto di credito in ragione dell'intervenuto decorso del termine annuale di cui all'articolo 2951 del codice civile, in ogni caso eccependo l'inapplicabilità alla specie della disciplina in tema di costi minimi di cui all'articolo 83 bis della Legge numero 133/2008 in quanto norma contrastante con i principi rinvenienti dalla normativa comunitaria.
Sulle premesse così sunteggiate il ha chiesto accertarsi Parte_2
l'infondatezza della pretesa di pagamento rivoltagli dalla società
[...]
ovvero subordinatamente dichiarare la decadenza della pretesa e Parte_5
la prescrizione del credito, e di contro accertare la sussistenza del suo credito di € 107.409,84 condannando la società al relativo pagamento.
La convenuta si è costituita in giudizio ribadendo la sussistenza e l'ammontare del suo credito come risultante dalle fatture riepilogate nella nota del 30 maggio 2014 per la qual cosa ha svolto domanda riconvenzionale per conseguire il pagamento della somma di € 610.601,94; ha altresì contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione del suo credito ed altrettanto ha contestato la sussistenza di alcun credito a favore del chiedendo il rigetto della relativa Parte_2
domanda.
Con ordinanza del 1 luglio 2015 Il Tribunale ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il credito preteso dal nei confronti della società nonché a valutare la congruità dei Parte_2 corrispettivi richiesti da quest'ultima nei confronti del , tenuto Parte_2
conto dei prezzi di mercato.
Ad avvenuto deposito dell'elaborato peritale e disattese le restanti richieste istruttorie delle parti, il Tribunale ha avviato la causa alla fase decisionale ed ha pronunciato la sentenza non definitiva numero 2424/2018 con la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla società in ragione della tardiva sua Parte_5
costituzione in giudizio, nonché ha dichiarato la prescrizione dei crediti della società dal marzo 2013 al 6 giugno 2013 e la decadenza relativamente ai crediti dal novembre 2013 al 6 dicembre 2013, indi ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio.
All'udienza del 9 maggio 2019 entrambe le parti hanno formulato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva ed il Tribunale, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione personale delle parti pur appositamente convocate con l'ordinanza del 19 dicembre 2018, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, integrativa di quella già espletata, al fine di quantificare l'ammontare dei residui contrapposti crediti, tenuto conto dell'esito decisorio intervenuto.
All'udienza fissata per il giuramento del consulente, in data 5 dicembre
2019, il processo è stato dichiarato interrotto in ragione dell'intervenuto fallimento della società Parte_5
Con il ricorso depositato in data 26 febbraio 2020 la curatela fallimentare, dopo aver riepilogato lo stato del giudizio, il contenuto delle contrapposte domande e dei provvedimenti emessi, ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del processo concludendo per il rigetto della domanda attorea di accertamento e per l'accertamento della sussistenza del credito di essa curatela nei confronti del nella misura di € 113.863,59=. Parte_2
Con il ricorso depositato in data 2 marzo 2020 anche il , Parte_2
richiamate le precedenti sue conclusioni ed eccezioni, ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del processo interrotto.
Il Tribunale ha provveduto in conformità all'istanza di riassunzione della curatela in quanto previamente depositata.
Ricostituito il contraddittorio processuale e dopo aver delibato le vicendevoli eccezioni di inammissibilità delle contrapposte domande di accertamento, il Tribunale ha dato corso al conferimento dell'incarico al consulente già nominato, indi, all'esito del deposito della relazione peritale, ha rimesso la causa alla fase decisionale pronunciando la sentenza definitiva numero 2293/2021 con la quale ha dichiarato l'improcedibilità delle domande attoree di condanna e compensazione, ha dichiarato l'insussistenza di alcun credito della curatela nei confronti del , ed Parte_2
ha accertato il credito di quest'ultimo nei confronti della società
[...]
determinandone l'ammontare in € 21.255,73 oltre interessi, Parte_5
disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di quelle delle consulenze tecniche d'ufficio.
Con atto notificato in data 31 maggio 2022 la curatela fallimentare ha interposto appello avverso le citate sentenze chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle sue domande ed eccezioni come formulate nel primo grado del giudizio.
Il ha resistito al gravame instando per il suo rigetto ed ha Parte_2 proposto impugnazione incidentale quanto alle domande non accolte dal
Tribunale ed alla quantificazione delle sue pretese economiche.
Nel presente grado la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente della Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra trascritte, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 27 gennaio 2025 e da parte appellata in data 10 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale ha denunciato l'erroneità della decisione nella parte in cui non è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento formulata dal
, laddove il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del costante Parte_2
principio di legittimità secondo cui “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato” da ciò derivando che qualora tale domanda sia stata proposta nelle forme del giudizio ordinario di cognizione ne va dichiarata, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado, l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità.
Di contro il appellato ha sostenuto che il Tribunale avrebbe Parte_2
correttamente affermato l'ammissibilità della sua domanda richiamando a tal fine taluni arresti di legittimità.
Rileva la Corte che l'assunto motivazionale reso dal Tribunale non può dirsi condivisibile, sicché la decisione sul punto va riformata, sia pur per ragioni diverse da quelle proposte dall'appellante principale.
A mente del principio enunciato proprio da una delle decisioni citate dall'appellato (cfr. Cass. n. 31843/2019) il creditore può agire nei confronti del fallito personalmente, per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, purché dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis
Sta di fatto che nella vicenda in delibazione il Tribunale ha affermato la spendibilità del titolo giudiziale verso la società “una Parte_5
volta conclusa la procedura concorsuale” (così testualmente), non avvedendosi però del difetto di contraddittorio nei confronti della società stessa (risultando parte del giudizio la sola curatela) come pure dell'assenza di allegazione alcuna da parte del preteso creditore nei termini e nelle forme indicate dalla pronuncia di legittimità testé ricordata. Pertanto la domanda verso la società una volta tornata in bonis è inammissibile e tale va diochiarata.
Invece, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, va dichiarata l'improcedibilità anche della domanda di accertamento avanzata nei confronti del a mente del principio espresso dalla Corte di Parte_5
legittimità (si veda Cass. n. 28833/2017) secondo cui “qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto 'in bonis' per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sicché in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria, deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo”.
Col secondo motivo l'appellante principale ha criticato la decisione per non avere il Tribunale dichiarato la carenza di legittimazione ad agire del quanto ai crediti spettanti a terze società. Parte_2
La questione, per come formulata, va dichiarata assorbita dalla decisione del precedente motivo inerendo il contenuto della domanda di accertamento originariamente proposta dal e divenuta improcedibile all'esito Parte_2
della dichiarazione di fallimento della allora convenuta.
Con il terzo motivo la curatela appellante ha lamentato l'errata quantificazione del credito della società per come computato in considerazione della dichiarata decadenza a termini contrattuali.
La Corte rileva l'infondatezza della doglianza sulla scorta delle seguenti considerazioni.
L'appellante ha ampiamente espresso le sue ragioni di critica alla decisione, come pure alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza però confrontarsi con l'evidente carenza di prova da cui è risultata afflitta la sua rivendicazione sin dalla originaria proposizione.
In altri termini l'appellante, pur avendo evidenziato come l'accordo contrattuale intercorso tra le parti fosse privo d'un qualsivoglia riferimento tariffario, nulla ha allegato, né si è offerta di provare, quanto ai criteri di valutazione da cui trarre elementi di calcolo, ciò riverberandosi anche sugli effetti di decadenza ravvisati dal Tribunale ed apoditticamente contestati con l'impugnazione.
Quanto alla prova dell'ammontare della pretesa creditoria, della quale era onerata avendo proposta domanda riconvenzionale, la società
[...]
ha prodotto unicamente la documentazione contabile e fiscale Parte_5
tutta emessa in data 30 maggio 2014, di sua unilaterale formazione, senza neppure indicare le modalità della determinazione, non potendosi sopperire a tale carenza probatoria mediante un'indagine del consulente che finirebbe per rivelarsi esclusivamente esplorativa.
- Ad epilogo di sostanziale rigetto deve pervenirsi all'esito della delibazione dell'impugnazione incidentale.
Il primo motivo, con il quale il ha sostenuto l'erroneità della Parte_2
decisione nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto che il credito rivendicato dalla società non fosse stato contestato, deve Parte_5
ritenersi assorbito dal rigetto del terzo motivo dell'appello principale.
Il medesimo effetto di assorbimento coinvolge, ad avviso della Corte, anche i motivi terzo e quarto entrambi incidenti sulla quantificazione del credito di spettanza della società come pure il quinto motivo inerente Parte_5
la quantificazione del credito residuato a favore del a seguito Parte_2
della compensazione, di cui pure si dirà infra.
Con il secondo motivo è stata censurata di erroneità la dichiarata improcedibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dal . Parte_2
Ad illustrazione del motivo l'appellante incidentale ha sostenuto che la decisione sul punto sarebbe incorsa nella violazione applicativa della norma di cui all'articolo 56 della Legge fallimentare.
La Corte rileva che, in disparte la dubbia ammissibilità della formulazione del motivo non avendo l'appellante incidentale allegato quale diverso esito decisionale intendesse conseguire, v'è la considerazione per cui non si ravvisa alcun concreto interesse alla riforma tenuto conto della decisione adottata dal Tribunale, ciò valendo per entrambe le pronunce gravate, in ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento spiegate dalla società, e dunque sostanzialmente mancando un contro credito rispetto al quale operare la chiesta compensazione.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla riforma della sentenza definitiva quanto all'accertamento del credito del nei confronti della Parte_2
società revocando quella statuizione con conferma Parte_5
delle restanti.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel presente grado, considerato l'esito di entrambe le impugnazioni ed in applicazione dei criteri di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia numero 2424/2018 depositata in data 19 dicembre 2018, nonché avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Venezia numero 2293/2021 depositata in data 3 dicembre
2021, così provvede:
- in parziale riforma delle impugnate sentenze, che nel resto conferma per le diverse ragioni di cui in motivazione, dichiara improcedibile la domanda di accertamento del credito di nei confronti del Fallimento Parte_2
della società ed inammissibile la Parte_1
medesima domanda svolta nei confronti della società Parte_5
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni