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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALENTINI CLAUDIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che 1) con nota del 03.05.2023 l' di Casarano comunicava alla ricorrente la revoca dal mese di aprile 2023 dell'indennità di accompagnamento per effetto della mancata conferma dei requisiti sanitari a seguito della visita di revisione del 23.03.2023 (All.
1); 2) con la stessa nota comunicava che da aprile 2023 a maggio 2023 era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 1.054,32, invitando la
Sig.ra ad eseguire il pagamento di detto importo nel termine di trenta giorni – ha chiesto: 1) Pt_1 CP_ accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma € 1.054,32 di cui alla nota del 03.05.2023 corrisposta dall' in favore della Sig.ra nel periodo aprile 2023 – maggio 2023; 2) CP_1 Parte_1 CP_ per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto e/o riscosso per la ripetizione del suddetto importo, oltre interessi e rivalutazione.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “Rigettare il ricorso in quanto infondato, CP_1 CP_ con condanna di controparte al pagamento in favore dell' delle somme indebite residue”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti risulta che il verbale della visita di revisione del 23.03.2023 è stato notificato a in data 11.04.2023, circostanza Parte_1 peraltro espressamente ammessa anche dalla ricorrente.
1 A partire da tale data, pertanto, la ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione i seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l abbia continuato ad erogare la prestazione per due mesi dopo la CP_1 visita di revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che “… CP_ sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi CP_ che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell CP_ abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione CP_3 per lungo tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, essendo analoghe le due fattispecie;
anzi, nel caso di specie l ha sospeso il pagamento ed avviato la procedura di CP_1 recupero delle somme indebitamente erogate appena due mesi dopo la visita di revisione.
Si tratta di un lasso di tempo molto breve, che non consente di ravvisare alcuna situazione di legittimo affidamento in capo alla ricorrente, nemmeno con riferimento al rateo di aprile.
2 Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 05/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 24/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALENTINI CLAUDIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che 1) con nota del 03.05.2023 l' di Casarano comunicava alla ricorrente la revoca dal mese di aprile 2023 dell'indennità di accompagnamento per effetto della mancata conferma dei requisiti sanitari a seguito della visita di revisione del 23.03.2023 (All.
1); 2) con la stessa nota comunicava che da aprile 2023 a maggio 2023 era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 1.054,32, invitando la
Sig.ra ad eseguire il pagamento di detto importo nel termine di trenta giorni – ha chiesto: 1) Pt_1 CP_ accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma € 1.054,32 di cui alla nota del 03.05.2023 corrisposta dall' in favore della Sig.ra nel periodo aprile 2023 – maggio 2023; 2) CP_1 Parte_1 CP_ per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto e/o riscosso per la ripetizione del suddetto importo, oltre interessi e rivalutazione.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “Rigettare il ricorso in quanto infondato, CP_1 CP_ con condanna di controparte al pagamento in favore dell' delle somme indebite residue”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti risulta che il verbale della visita di revisione del 23.03.2023 è stato notificato a in data 11.04.2023, circostanza Parte_1 peraltro espressamente ammessa anche dalla ricorrente.
1 A partire da tale data, pertanto, la ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione i seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l abbia continuato ad erogare la prestazione per due mesi dopo la CP_1 visita di revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che “… CP_ sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi CP_ che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell CP_ abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione CP_3 per lungo tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, essendo analoghe le due fattispecie;
anzi, nel caso di specie l ha sospeso il pagamento ed avviato la procedura di CP_1 recupero delle somme indebitamente erogate appena due mesi dopo la visita di revisione.
Si tratta di un lasso di tempo molto breve, che non consente di ravvisare alcuna situazione di legittimo affidamento in capo alla ricorrente, nemmeno con riferimento al rateo di aprile.
2 Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 05/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 24/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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