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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1793/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GA........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 12.03.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv. Marcella Micheletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Marina Confalonieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Rilevato che all'udienza del 18.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
rilevato che le parti hanno chiesto concordemente che venga pronunciata la separazione personale con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio una volta decorsi i termini di legge;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo in ordine alla separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ritenuto che
, in assenza di figli e di domande accessorie, nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta;
considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Ornago in data
25.06.2021;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ornago per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte I, Anno 2021);
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 26.06.2025
Il Presidente est.
AU GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GA........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 12.03.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv. Marcella Micheletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Marina Confalonieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Rilevato che all'udienza del 18.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
rilevato che le parti hanno chiesto concordemente che venga pronunciata la separazione personale con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio una volta decorsi i termini di legge;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo in ordine alla separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ritenuto che
, in assenza di figli e di domande accessorie, nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta;
considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Ornago in data
25.06.2021;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ornago per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte I, Anno 2021);
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 26.06.2025
Il Presidente est.
AU GA