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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. EL Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso Avv. CONTE LAURA e Avv CORRADO GAL-
LEANO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 14/07/2012 ,
[...]
optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 11 parte II Serie C dell'anno 2012; dal matrimonio è nata la figlia
EL in data 10.2.2011, poiché la convivenza era diventata intollerabile erano addivenuti alla
1 decisione di separarsi alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati;
2) la IG. ra trasferirà la propria residenza altrove, mentre il IG. Parte_1 Parte_2
continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in 12020 Rocca-
[...] bruna (CN), Strada Provinciale 334, 140; 3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento Persona_1 condiviso ex art. 337 ter c.c., con domiciliazione prevalente presso la madre. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative quali quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, previo accordo con la madre;
5) in ogni caso, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, indicativamente il lunedì ed il mercoledì ed un giorno nella settimana in cui trascor- rerà con lui il fine settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni lavorativi, dal rientro dalla scuola fino al mattino seguente;
6) inoltre, la figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le festività natalizie che ri- comprenda ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali che ricomprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di
[...]
nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi Pt_4 entro il 15 maggio di ogni anno;
7) il IG. , oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia Parte_2 quando si troverà presso di lui, corrisponderà alla IG. ra , a titolo di assegno Parte_1 perequativo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (euro trecento- cinquanta/00) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese ciò anche nel periodo estivo.
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò sino alla raggiunta autonomia economica della figlia, sempreché conservi la coabitazione prevalente con la ma- dre;
8) entrambi i genitori concorreranno alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, a quelle scolastiche (a titolo esemplificativo libri, trasporto, gite, ecc…) e a tutte le altre spese di carattere straordinario (accessorie - ad esempio doposcuola, ludico-sportive, ricreative - ad esempio centri estivi, etc…) tra loro concordate, nella misura del 60% il IG.
e nella misura del restante 40% la IG. ra , previa esibi- Parte_2 Parte_1 zione e consegna della relativa documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda, e ciò fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia. Nella stessa misu- ra rispettivamente del 60% e del 40% entrambi i genitori potranno portare in detrazione ai fini delle dichiarazioni dei redditi i relativi esborsi mentre l'assegno unico universale compe- terà alla IG. ra;
Parte_1
9) poiché i IGg. e svolgono entrambi attività lavorativa Parte_1 Parte_2
e sono titolari di redditi propri, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento con reciproca rinuncia a qualsivoglia pretesa di natura economica;
10) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, sia per sé sia per la figlia minore, con annotazione della medesima sul documento di entrambi;
11) i coniugi intendono regolare in sede di separazione i rapporti patrimoniali tra essi inter- correnti ed addivenire nell'ambito della separazione personale alla definizione degli stessi;
12) i IGg. e si riconoscono reciprocamente che non vi Parte_1 Parte_2 sono valori mobiliari da dividere, essendo gli stessi titolari ciascuno di un proprio conto cor- rente;
2 13) i IGg. e convengono di lasciare integri gli arredi Parte_1 Parte_2 esistenti nella casa coniugale;
14) la IG. ra asporterà dalla casa coniugale i suoi effetti personali non appena Parte_1 le sarà possibile;
15) con l'adempimento di quanto sopra i IGg. e dichia- Parte_1 Parte_2 rano di aver provveduto a regolare tutti i rapporti economici e patrimoniali nascenti dal co- niugio e, pertanto, riconoscono espressamente di nulla aver più a pretendere reciprocamente a nessun titolo, con rinuncia espressa al riguardo a ogni azione e/o diritto e/o pretesa.”
Chiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 09/06/1978 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 16/05/1973 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e come integralmente trascritte in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/10/2024
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. EL Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso Avv. CONTE LAURA e Avv CORRADO GAL-
LEANO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 14/07/2012 ,
[...]
optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 11 parte II Serie C dell'anno 2012; dal matrimonio è nata la figlia
EL in data 10.2.2011, poiché la convivenza era diventata intollerabile erano addivenuti alla
1 decisione di separarsi alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati;
2) la IG. ra trasferirà la propria residenza altrove, mentre il IG. Parte_1 Parte_2
continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in 12020 Rocca-
[...] bruna (CN), Strada Provinciale 334, 140; 3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento Persona_1 condiviso ex art. 337 ter c.c., con domiciliazione prevalente presso la madre. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative quali quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, previo accordo con la madre;
5) in ogni caso, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, indicativamente il lunedì ed il mercoledì ed un giorno nella settimana in cui trascor- rerà con lui il fine settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni lavorativi, dal rientro dalla scuola fino al mattino seguente;
6) inoltre, la figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le festività natalizie che ri- comprenda ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali che ricomprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di
[...]
nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi Pt_4 entro il 15 maggio di ogni anno;
7) il IG. , oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia Parte_2 quando si troverà presso di lui, corrisponderà alla IG. ra , a titolo di assegno Parte_1 perequativo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (euro trecento- cinquanta/00) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese ciò anche nel periodo estivo.
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò sino alla raggiunta autonomia economica della figlia, sempreché conservi la coabitazione prevalente con la ma- dre;
8) entrambi i genitori concorreranno alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, a quelle scolastiche (a titolo esemplificativo libri, trasporto, gite, ecc…) e a tutte le altre spese di carattere straordinario (accessorie - ad esempio doposcuola, ludico-sportive, ricreative - ad esempio centri estivi, etc…) tra loro concordate, nella misura del 60% il IG.
e nella misura del restante 40% la IG. ra , previa esibi- Parte_2 Parte_1 zione e consegna della relativa documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda, e ciò fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia. Nella stessa misu- ra rispettivamente del 60% e del 40% entrambi i genitori potranno portare in detrazione ai fini delle dichiarazioni dei redditi i relativi esborsi mentre l'assegno unico universale compe- terà alla IG. ra;
Parte_1
9) poiché i IGg. e svolgono entrambi attività lavorativa Parte_1 Parte_2
e sono titolari di redditi propri, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento con reciproca rinuncia a qualsivoglia pretesa di natura economica;
10) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, sia per sé sia per la figlia minore, con annotazione della medesima sul documento di entrambi;
11) i coniugi intendono regolare in sede di separazione i rapporti patrimoniali tra essi inter- correnti ed addivenire nell'ambito della separazione personale alla definizione degli stessi;
12) i IGg. e si riconoscono reciprocamente che non vi Parte_1 Parte_2 sono valori mobiliari da dividere, essendo gli stessi titolari ciascuno di un proprio conto cor- rente;
2 13) i IGg. e convengono di lasciare integri gli arredi Parte_1 Parte_2 esistenti nella casa coniugale;
14) la IG. ra asporterà dalla casa coniugale i suoi effetti personali non appena Parte_1 le sarà possibile;
15) con l'adempimento di quanto sopra i IGg. e dichia- Parte_1 Parte_2 rano di aver provveduto a regolare tutti i rapporti economici e patrimoniali nascenti dal co- niugio e, pertanto, riconoscono espressamente di nulla aver più a pretendere reciprocamente a nessun titolo, con rinuncia espressa al riguardo a ogni azione e/o diritto e/o pretesa.”
Chiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 09/06/1978 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 16/05/1973 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e come integralmente trascritte in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/10/2024
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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