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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 14 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1214/2024 R.G. vertente fra
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Fundone Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi Vico Santa Maria 10, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Floro Flori, giusta procura per notaio in atti e domiciliato presso l'Avvocatura Per_1
Provinciale dell' di Potenza, Via Pretoria 263, come in atti;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.4.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
[...]
all'atto della cessazione del rapporto non le veniva corrisposto il TFR Controparte_2
maturato; ottenuto decreto ingiuntivo n. RG 237/2018 Trib. Potenza, in data 26.8.2021 chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR;
l'Istituto tuttavia con nota del 20.4.2023 CP_1
respingeva la domanda in quanto non era stata dimostrata l'interruzione del termine di prescrizione per il TFR né l'insufficienza dei beni pignorabili a seguito di esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro;
anche il successivo ricorso amministrativo non sortiva utili effetti.
Tanto premesso, sussistendo tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare e/o accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell' , del TFR a far data dal 19.4.2020, CP_1
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria di spese, allegando la insussitenza dei presupposti per il pagamento del TFR domandato, per mancanza di domanda nei termini di legge e per prescrizione del diritto;
La causa veniva istruita medinate l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente, quale ex dipendente della con il presente Controparte_2
giudizio, domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento delle somme maturate a titolo di TFR, denegato dall'Istituto previdenziale sulla base dell'asserita mancata produzione della domanda per cui la pretesa oggi sarebbe prescritta.
In materia (art 4 d.l. n. 384 del 1992 convertito con legge 438/92), la Corte di Cassazione, Sez Lavoro, con la sentenza n.1338 del 22.01.2008, ha affermato che in caso di controversie in materia di trattamenti previdenziali, il termine di decadenza dell'azione giudiziaria per il conseguimento di una prestazione di cui all'art 4 d.l. 384/1992, inizia a decorrere in tempi diversi, a seconda che dopo la domanda amministrativa originaria l'assicurato abbia presentato o no ricorso ai competenti organi CP_ dell' nel primo caso il termine decorre dalla comunicazione della decisione oppure dall'inutile scadenza del tempo per emetterla e nel secondo caso dal compimento del tempo massimo di durata del procedimento amministrativo (di fatto non svolto) e corrispondente a trecento giorni. Nel caso che occupa in applicazione dell'art 4, comma 1, d.l. n. 384 del 1992, la decadenza dell'azione giudiziaria va individuata al compimento di un anno a partire dalla comunicazione della decisione del CP_ ricorso da parte dei competenti organi dell' avvenuta il 31.05.2023. Per quanto riguarda l'esperimento delle azioni di esecuzione forzata va ribadito l'orientamento della giurisprudenza secondo la quale tale obbligo viene meno nei casi in cui l'esperimento di quest'ultima ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza o quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del Datore di lavoro si considerano provate in relazione al caso concreto, tenendo in considerazione che nel caso in esame il datore di lavoro non è più assoggettabile a procedura concorsuale, per cui in applicazione dell'art. 2, comma 5 l. n. 297/1982 per l'accesso la Fondo basta la prova dell'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata.
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la parte ricorrente ha depositato: definizione ricorso amministrativo, ricorso al Comitato Provinciale
, provvedimento del 14.05.2021, domanda al Fondo di Garanzia , sentenza n. 233/12 del CP_1 CP_1
Tribunale di Melfi, decreto ingiuntivo esecutivo, calcoli TFR e mensilità, visura Camera di
Commercio, visura bei mobili registrati, visura catastale, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo, copia atto rep. n. 45870, comunicazione del 18.11.2022 dell' , comunicazione Agenzia CP_1
Contr delle Entrate, dichiarazione del terzo pignorato dichiarazione del terzo pignorato, documentazione sulla base della quale si ritengono sussistenti quindi tutte le condizioni e/o presupposti per il riconoscimento del diritto rivendicato, sia per l'azione esecutiva tentata nei confronti della società datrice di lavoro non soggetta a fallimento, CA DE ET AL
& C. s.a.s., risultata cancellata dal registro delle imprese in data 27.10.2004, sia dal verbale di pignoramento mobiliare del 29.04.2021, sia dall'atto di scioglimento anticipato senza messa in liquidazione di società in accomandita semplice, senza riscossione di somme di danaro da parte dei soci, sia dalla impignorabilità della pensione di , sia, infine dall'incapienza dei Controparte_2
conti correnti e postali intestati al datore di lavoro.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento, da parte dell' , in persona del legale rappresentante p.t., dei crediti di lavoro non CP_1 corrisposti dall'azienda datrice di lavoro CA DE ET AL & C. s.a.s. a titolo di
TFR, e, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante p.t., va condannato al pagamento CP_1
in favore della ricorrente delle somme relative, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) dichiara il diritto di al pagamento, da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei crediti di lavoro non corrisposti dall'azienda datrice di lavoro
CA DE ET AL & C. s.a.s. a titolo di TFR;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
di della somma, di € 874,05 per le causali dette;
Parte_1
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 350,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 15 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla