Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 355/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. RUFFINOTTI MATTEO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. GOGGI FEDERICO CP_1 C.F._2
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente sig.ra , esponeva quanto segue: Parte_1
in data 06.09.2014 a Carentino (AL), si era unita in matrimonio con il sig. con rito CP_1
concordatario optando per il regime della separazione dei beni. Il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Carentino (AL), al n. 1, parte II, serie A, anno 2014 (doc.1). al matrimonio erano nate le figlie (anni 9) e (anni 5). Per_1 Per_2
a. Affido condiviso delle figlie minori e , con residenza anagrafica presso la madre e Per_1 Per_2
regolamentazione dei turni di frequentazione del padre in base agli orari lavorativi della madre.
b. Assenza di assegno di mantenimento per la madre e per le figlie, con divisione al 50% delle sole spese straordinarie.
c. Casa coniugale di proprietà della sig.ra assegnata alla sig. . Parte_2 Parte_1
d. Dichiarazione di indipendenza economica reciproca tra i coniugi (doc.2).
1. Entrambi i genitori sono lavoratori. Alla data della separazione consensuale, la sig.ra ha dichiarato i seguenti redditi lordi annui: € 28.286 per l'anno fiscale 2021 Parte_1
(redditi 2020) e € 24.158 per l'anno fiscale 2020 (redditi 2019). Il sig. ha dichiarato € CP_1
20.635 per l'anno fiscale 2021 (redditi 2020), € 20.432 per l'anno fiscale 2020 (redditi 2019) e €
25.221 per l'anno fiscale 2019 (redditi 2018). (doc 3).
2. Tali redditi risultano attualmente invariati o con lievi modifiche.
3. In seguito alla stipulazione dell'accordo di separazione consensuale, il sig. non CP_1
ha adempiuto agli accordi presi, manifestando una presenza saltuaria e discontinua nella vita delle figlie.
Esponeva parte ricorrente che tale condotta aveva arrecato disagio alla figlia minore, , la Per_1
quale manifestava e manifesta nell'attualità il rifiuto di incontrare il padre a causa di contrasti con la nuova compagna dello stesso.
A nulla erano valsi i tentativi della madre di far riprendere i rapporti padre-figlia poiché il padre non dimostra una fattiva volontà di risolvere la situazione.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale:
• Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
• Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra , secondo le previsioni del piano genitoriale allegato;
Parte_1
• Stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento di € 300,00 mensili per la figlia e di € 350,00 mensili per la figlia , per un totale di € 650,00 mensili, oltre alla Per_2 Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e con contributo del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Alessandria, ovvero nella misura diversa che il Tribunale riterrà equa e giusta;
• Ammonire il sig. , ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., per la violazione degli CP_1
obblighi genitoriali;
• Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio. CP_1
In via subordinata
Qualora dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) emergessero elementi tali da indicare una diversa organizzazione dell'affidamento o una calendarizzazione delle frequentazioni paterne più favorevole al benessere psico-emotivo delle minori, si chiede che il Tribunale:
• Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il Parte_1 sig. , ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970, n. 898, ordinando CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
• Adotti i provvedimenti ritenuti più idonei alla tutela delle minori in relazione all'affidamento, con eventuale modifica delle modalità o del calendario delle frequentazioni, conformemente agli artt. 337-ter e 337-quater c.c.;
• Determini, di conseguenza, il giusto contributo al mantenimento, sia per l'importo che per le modalità di corresponsione, tenendo conto delle nuove condizioni stabilite;
• Ammonisca il sig. , ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., per la violazione degli CP_1
obblighi genitoriali;
• Condanni il sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio. CP_1
In via Istruttoria si chiede di:
Si chiede che il Tribunale disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) al fine di valutare le condizioni psicologiche e relazionali delle figlie minori e , con Persona_3 Persona_4
particolare attenzione al rifiuto manifestato dalla figlia maggiore nei confronti del padre, Per_1
sig. . CP_1
In particolare, si invita il Tribunale a stabilire i quesiti ritenuti più opportuni per accertare:
1. Le cause del rifiuto della minore di incontrare il padre e l'eventuale impatto di Persona_3
tale situazione sul suo equilibrio psico-emotivo;
2. La qualità delle relazioni tra il padre e le figlie, con verifica delle attuali modalità di frequentazione e delle eventuali problematiche relazionali;
3. Gli eventuali provvedimenti che possano migliorare il benessere delle minori, compresi possibili adattamenti nelle modalità di affidamento e frequentazione.
Si chiede, inoltre, che il consulente tecnico, se ritenuto necessario, possa avvalersi di strumenti diagnostici psicologici, colloqui individuali e congiunti con i soggetti coinvolti e di ogni altra metodologia idonea per formulare un quadro completo e attendibile”.
Si costituiva nel giudizio il sig. contestando la ricostruzione di parte ricorrente CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
Che l'Ill.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, voglia, previi gli incombenti di legge di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c.,
in via principale e nel merito
Accertata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e ricorrendo la causa prevista dall'art. 3, n. 2m lett. B) della L. 1° dicembre 1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 6.9.2014 in Carentino (AL), con ordine di annotazione della relativa
[...] CP_1 sentenza presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune e, con ogni consequenziale pronuncia, alle seguenti
CONDIZIONI
In via istruttoria
- Disporre c.t.u. psico-diagnostica sul nucleo famigliare, tesa a valutare le condizioni psicologiche delle minori e le capacità genitoriali delle parti e, conseguentemente, ad individuare il regime di collocazione e di visita migliore per le minorenni, che siano idonei a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e sereno con entrambi i genitori;
- ammettere a prova per interrogatorio formale della controparte e testi, con riserva di eventuale migliore ed ulteriore capitolazione ed indicazione testi in corso di giudizio nei prefiggendo termini ex art. 473 bis 14 cpc le seguenti circostanze precedute dal rituale "Vero che":
1. la sig.ra si è rifiutata di presentarsi ad un incontro marito-moglie con la dott.ssa Pt_1 Tes_1
psicologa e psicoterapeuta con studio in Alessandria, via Fiume n. 9;
[...]
CP_ 2. il sig. ha proposto alla sig.ra di poter passare del tempo con anche Pt_1 Per_1
organizzando qualche incontro esclusivo da soli;
Parte_3
CP_ 3. solo il 16.4.2025 il sig. è stato informato dalla sig.ra che sarebbe Pt_1 Per_1 nuovamente andata via di casa con gli scout dal giorno seguente (17 aprile 2025), senza tuttavia sapere dove si sarebbe recata o aver chiesto preventivamente il suo consenso;
CP_ 4. il 17.4.2025 il sig. si è recato al punto di incontro previsto per la partenza della figlia e questa – vedendolo – gli è corsa in braccio. Per_1
Si indicano a teste:
- Dott.ssa con studio in Alessandria, via Fiume n. 9 – sul cap.
1. Testimone_1
- , residente Alessandria, sobb. , via Genova n. 342 – sui capp. Testimone_2 Testimone_3
da 2 a 4 salvo altri.
Autorizzare, se del caso, il deposito di file relativi a video, messaggi vocali, registrazioni di conversazioni tra l'esponente, le figlie e/o la signora , ovvero disporre c.t.u. sui dispositivi, Pt_1 ovvero indicare modalità ritenute idonee per l'estrazione e la produzione dei file medesimi.
in via definitiva e nel merito
Accertata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e ricorrendo la causa prevista dall'art. 3, n. 2m lett. B) della L. 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in data 6.9.2014 in Carentino (AL), con ordine di annotazione della relativa sentenza CP_1 presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune e, con ogni consequenziale pronuncia;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza e stabile collocazione dei medesimi presso la madre;
disporre le modalità di visita in favore del padre ritenute più opportune nell'interesse della prole minorenne e ciò anche alla luce delle risultanze della richiesta C.T.U. psicologica;
porre a carico di , quale contributo di mantenimento delle figlie minori e CP_1 Per_1
, la somma complessiva di € 250,00 mensili (€ 125,00 ciascuna), rivalutabili annualmente ed Per_2
automaticamente in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che si richiama integralmente.
Si insta sin da ora affinché l'Onorevole Tribunale adito voglia accogliere e confermare le conclusioni innanzi esposte, con espressa riserva di precisarle e modificarle nei termini di legge e con facoltà di produrre documenti e articolare mezzi istruttori.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e di ogni sua fase”.
Nel corso dell'udienza del 20 maggio 2025 i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato, riservandosi sulle richieste relative ai provvedimenti urgenti, rimetteva la causa al collegio per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Motivi della decisione
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, dal momento che la sentenza di separazione consensuale fra i coniugi è stata omologata in data 26 settembre 2023 e da tale data i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in 6 settembre 2014 in Carentino (Al) trascritto nei registri di stato civile del Comune di Carentino (AL), al n. 1, parte II, serie A, anno 2014;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di Carentino per le annotazioni di competenza.
Rinvia
la causa per l'ulteriore corso avanti il Giudice designato per l'udienza del 23 settembre 2025 ore
9,30.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025.
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)