Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente rel. est. Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3808/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SERRA TERESA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siena, Via della Sapienza 29, presso lo studio dell'Avv. Teresa
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
all'esito della camera di consiglio del 28.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 14.03.2023 da ai Parte_1 sensi dell'art.27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n. IT- 557389/ SI0004231/06GUU46, emesso dalla Unità del il 24.01.2023 e notificato CP_1 Controparte_2 in data 13.02.2023, con il quale, dopo esser stata rilevata l'irregolarità del ricorrente sul territorio italiano è stato disposto il trasferimento in Romania ove il richiedente risulta aver proposto domanda di protezione internazionale.
pagina 1 di 9
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il Parte_1 quale il presso il quale è Controparte_3 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE CP_1
n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Romania, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto
Regolamento.
Egli in particolare ha dedotto che:
a. la violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, e non avendo svolto il colloquio personale previsto dall' art. 5 del medesimo decreto. b. la violazione dell'art. 3, paragrafo 2 e dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento Dublino
III, dell'articolo 267 TFUE, dell. Art 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c. che sussistono fondati motivi per l'applicazione della clausola discrezionale ex art. 17 del
Regolamento Dublino III, sotto il profilo del c.d. refoulement indiretto in considerazione del serio pericolo che in caso di trasferimento in Romania, per ripresa in carico da parte della stessa ex art. 18 Reg. Dublino III il ricorrente la cui impugnativa del rigetto della domanda di protezione internazionale è stata respinta, possa essere rimpatriato in Bangladesh dove si troverebbe in una eccezionale situazione di rischio per la propria incolumità.
d. Carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza: secondo la CGUE il trasferimento deve essere evitato in ogni caso in cui, a prescindere da carenze sistemiche del
Paese competente, il trasferimento non garantisca la piena tutela dei diritti fondamentali del richiedente in base alle proprie condizioni di vulnerabilità o se il Paese si trovi in una situazione problematica, ancorché non strutturalmente carente e, per quanto concerne la
Romania, risulta che i respingimenti illegali di migranti siano tra quelli più violenti (“Protecting rights at borders”, aprile 2021) e che il Paese non disponga di un sistema di accoglienza efficiente in grado di gestire enormi flussi migratori (coloro che vengono fermati dalla polizia sono spesso detenuti per alcuni giorni in strutture simili a dei container, prima di essere trasferiti in uno dei sei centri sovraffollati del Paese o respinti). Infine, le procedure per il diritto di asilo sono lente e sono poche le decisioni positive che vengono rilasciate in
Romania. In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. IT- 557389/ SI0004231/06GUU46, emesso dal , Unità e la declaratoria di Controparte_2 CP_1 competenza dell'autorità amministrativa italiana.
L'Unità si è costituita affermando che: CP_1
✓ La Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente - attivava la procedura Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III) in base al riscontro EURODAC che accertava una precedente richiesta in Romania (all. 1);
✓ L'Unità , pertanto, inviava in data 15/11/2022 la richiesta di ripresa in carico alla CP_1
Romania, ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento (UE) 604/2013 (all. 2).
✓ In data 22/11/2022, l'Unità Dublino rumena comunicava di accettare la richiesta (all. 3).
pagina 2 di 9 ✓ Il decreto di trasferimento in Romania veniva trasmesso in data 24/01/2023 alla Questura competente (all. 4) per la notifica all'interessato;
✓ quanto al rispetto degli obblighi informativi, in sede di colloquio personale e formalizzazione della domanda di asilo, che al richiedente è stata data lettura in una lingua a lui comprensibile del provvedimento di trasferimento. Inoltre, ha ricevuto l'opuscolo comune in lingua inglese;
✓ che la doglianza del ricorrente circa la mancata applicazione della clausola discrezionale è priva di pregio, in quanto l'operatività della norma è limitata ai casi di ricongiungimento familiare per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli;
che, nel caso di specie, la domanda di protezione in parola è stata precedentemente esaminata in Romania che accettava la sua competenza ex art.18.1.d. Reg. 604/2013;
✓ per ciò che concerne la violazione del principio del non respingimento il provvedimento impugnato si sostanzia in una riammissione vincolata in altro paese europeo che ha già vagliato la posizione del richiedente, altrimenti consentendo il cd. Asylum shopping;
✓ quanto alla violazione degli obblighi di informativa sia in fase di formalizzazione della richiesta di protezione sia in fase di verbalizzazione del colloquio personale ex art. 5 Reg. 604/2013, che nel caso di specie, la procedura che è stata attivata a seguito del rilevamento della CP_1 presenza irregolare del ricorrente sul territorio nazionale e, pertanto, la Questura competente ha correttamente applicato quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 26.3 Reg. (UE) 604/2013 procedendo con il colloquio personale, in una lingua comprensibile al ricorrente.
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla
CGUE dal Tribunale di Firenze in data 09.11.2021, Causa C297/21, rinvio deciso con sentenza della
CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto per la prosecuzione del giudizio la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter, con termine per il deposito di note dissato al
26.11.2024.
Con note del 26.11.2024 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi e alle conclusioni in esso indicati, precisando in particolare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, la mancata osservanza da parte del Ministero degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 Reg. Dublino III.
All'udienza del 22.04.2025 la parte ricorrente insisteva nel ricorso, si riportava alle note e depositava documentazione attestante l'integrazione lavorativa del ricorrente.
2. Ragioni della decisione
Preliminarmente, nella definizione della presente controversia il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite.
Il Tribunale osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di carenze sistemiche nell'accoglienza del richiedente asilo in Romania e del rischio fondato che in caso di trasferimento egli possa venir sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Nonostante, infatti, i vincoli derivanti dalle direttive europee in materia di protezione internazionale sono stati recepiti per mezzo della L. n. 122 del 4 maggio 2006, aggiornata nel settembre
2016, e siano stati compiuti alcuni progressi nelle garanzie e velocizzazione dei procedimenti e pagina 3 di 9 nell'assistenza ai migranti, le carenze profonde e strutturali del sistema di protezione e accoglienza romeno non risultano ancora superate.
Dall'ultimo rapporto pubblicato dall'AIDA1, fonte ufficiale di informazione relativamente alle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di
, vale a dire il Country Report Romania aggiornato al 31/05/20232, emerge infatti quanto CP_1 segue3.
Informazioni, interpretazione e traduzione.
L'accesso alle procedure di asilo risulta ostacolato e limitato dall'insufficienza delle informazioni disponibili per i migranti e dei servizi di interpretazione e traduzione: gravemente carenti in molti valichi di frontiera;
con interpreti talvolta di dubbia affidabilità; con affidamento a volantini dell'UNHCR o EX in lingue inglese e francese spesso ignote ai migranti;
con informazioni verbali resa dalla polizia e dai funzionari solo in inglese e senza interprete presente alla sessione informativa;
solo alle frontiere con Ucraina e Moldavia sono stati redatti e distribuiti 10.000 volantini informativi sulla procedura di asilo tradotto in ucraino;
inesistenza di opuscoli informativi aggiornati sulla procedura di asilo in altre lingue;
un solo mediatore culturale disponibile a Timișoara, grazie alla fondazione gesuitica ICAR per l'esame e individuazione di situazioni di vulnerabilità; le ONG hanno accesso ai valichi di frontiera solo dopo che i cittadini di paesi terzi hanno presentato la domanda di asilo;
molte delle procedure di asilo vengono trattate in videoconferenza, con una modalità che non accresce ma diminuisce le informazioni del richiedente e le possibilità cognitive del decisore.
Secondo la Polizia di Frontiera, manca ancora (il servizio di interpretazione (traduzione e mediazione culturale) al confine per fornire informazioni sull'asilo.
Nel sistema della Protezione internazionale in Romania per la Procedura di asilo la disponibilità dell'interpretazione per le lingue rare è rimasta un problema.
Secondo la legge sull'asilo, se vi sono elementi che indicano che uno straniero intende presentare domanda di protezione internazionale in Romania nel contesto della custodia cautelare o in strutture di detenzione, penitenziaria, valichi di frontiera o zone di transito, le autorità competenti per la domanda d'asilo devono fornire informazioni sulla possibilità di presentare la richiesta.
Per quanto riguarda l'informazione sulla possibilità di presentare domanda di asilo, la polizia di frontiera ha precisato che le strutture territoriali della Polizia di Frontiera dispongono di volantini in diverse lingue internazionali in circolazione, compreso arabo, curdo, pashto, farsi. Gli opuscoli contengono informazioni sui diritti e obblighi dei richiedenti asilo e informazioni relative all'assistenza fornita dalle ONG.
CP_ 1 L'Asylum Information Database (AIDA) è un database finanziato dall'Unione Europea e dal' (Programma europeo per l'integrazione e la migrazione su iniziativa di 25 fondazioni private) e gestito dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), contenente informazioni sulle procedure di asilo, condizioni di accoglienza, detenzione e contenuto della protezione internazionale in 23 paesi: i 19 Stati membri dell'Unione Europea (UE) e 4 paesi extra UE (Svizzera, Serbia,
Turchia, Regno Unito). Rappresenta quindi la fonte ufficiale di informazione relativamente alle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di . CP_1
2 Country Report Romania - Rapporto Paese: Romania Ultimo aggiornamento: 31/05/23 - Autore: - Tes_1 AGGIORNAMENTO 2022 – MAGGIO 2023 - https://asylumineurope.org/reports/country/romania/
3 Le informazioni fornite sono tradotte dall'inglese e riassunte nel testo rientrato. Le parti di teso senza rientro presentano o commentano le informazioni. pagina 4 di 9 Il CNRR4 ha riferito che, a seguito delle consultazioni con l'UNHCR sulle esigenze di informazione alla frontiera con Ucraina e Moldavia sono stati redatti 10.000 volantini informativi sulla procedura di asilo tradotto in ucraino e distribuito ai valichi di frontiera con l'Ucraina e la Repubblica di Moldavia al fine di aumentare l'accesso a informazioni accurate sulla procedura RSD.
Il ha scoperto che non esistevano opuscoli informativi aggiornati sulla procedura di asilo CP_5 in altre lingue. I volantini possono essere esposti ai valichi di frontiera solo previa approvazione da parte dell'autorità (Polizia di Frontiera). Durante la visita dell'autore all'ITPF5 Timişoara, i rappresentanti dell'istituzione hanno mostrato cosa sono i volantini disponibile al valico di Moravita. Si trattava dei seguenti: un volantino del CNRR in inglese sui diritti e obblighi degli stranieri presi in custodia pubblica stampati nell'ambito di un progetto attuato in 2018/2019, opuscoli EX sull'accesso alla procedura di asilo in inglese e francese e un opuscolo sul diritto di presentare reclamo in diverse lingue. I rappresentanti di EX hanno sottolineato che i volantini sono i più utilizzati.
Il direttore del centro di Timişoara ha riferito che la polizia di frontiera utilizza interpreti che l' rifiuta di contrattualizzare perché si sospettava che fossero collegati ai trafficanti. Ciò forse C.F._2 spiega perché il consulente legale di ha riferito che molte domande di asilo vengono compilate Pt_2 in rumeno e le motivazioni addotte nella domanda sono tutte socio-economiche.
La CNRR ha precisato che qualsiasi persona detenuta alla frontiera per attraversamento illegale o che si presenta alla frontiera un valico di frontiera, a seguito dell'audizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, viene informato di avere il diritto di presentare domanda di asilo. Inoltre, il ha CP_5 affermato che qualsiasi intervista, udienza o l'indagine effettuata dalle autorità (Polizia di Frontiera) è accompagnata da un interprete.
I rappresentanti dell'ITPF Timişoara hanno dichiarato che quando vengono arrestati gli stranieri viene chiamato un interprete. Gli stranieri vengono informati del diritto di presentare domanda di asilo immediatamente verbalmente in inglese o per iscritto tramite opuscoli EX. La Polizia di
Frontiera ha accesso ad interpreti in tutte le lingue parlate dai migranti fermati e in caso di necessità può contattare le ambasciate per ricevere assistenza.
La polizia di frontiera ha riferito di fornire informazioni sia oralmente che per iscritto. I volantini disponibili in inglese, francese, arabo e diversi dialetti arabi sono realizzati dall'UNHCR.
Nessun interprete è presente alla sessione informativa.
A Rădăuţi, i richiedenti asilo lamentano il fatto che la polizia di frontiera non si avvale di interpreti che parlano la loro lingua madre. Secondo il consulente legale di ai richiedenti asilo Pt_2 che fanno domanda di asilo direttamente al centro viene chiesto se parlano inglese e la richiesta asilo è scritta in termini generali, gli interpreti vengono chiamati successivamente. È stato osservato che la maggioranza dei richiedenti asilo, cittadini siriani, hanno presentato domanda di asilo direttamente al centro accompagnati da parenti o amici che potessero interpretare per loro. Hanno anche detto che quando i trasferimenti arrivano da Timişoara, non è presente alcun interprete, poiché arrivano di notte.
Secondo il rappresentante del JRS molti dei richiedenti asilo nel centro di detenzione di Arad facevano affidamento sulle informazioni ricevute dagli altri detenuti, affermando che il consulente pagina 5 di 9 legale di Timişoara non fornisce più consulenza legale ai richiedenti asilo di Arad. Ciò è stato confermato anche dai detenuti intervistati dall'autore.
All'aeroporto internazionale di Otopeni, tre persone hanno riferito di non aver avuto accesso alle informazioni durante la loro detenzione nell'area di transito. Essi hanno dichiarato che gli agenti della polizia di frontiera hanno ignorato le loro richieste e non hanno chiamato interpreti quando necessario.
Le ONG hanno accesso ai valichi di frontiera solo dopo che i cittadini di paesi terzi hanno presentato la domanda di asilo. Le ONG dovrebbero essere informate sulla presenza di migranti direttamente da parte della Polizia di Frontiera, attraverso l'UNHCR Romania o da parte di familiari o amici del migrante o dallo stesso migrante.
Con riferimento alle persone vulnerabili, a Timișoara, i rappresentanti delle ONG hanno rilevato problemi per le persone vulnerabili ospitate nel centro durante gli incontri mensili di coordinamento con l'IGI-DAI. Secondo il Rappresentante del JRS7, la Fondazione ICAR dispone di un meccanismo per identificare le vittime di tortura, ad es. di un mediatore culturale, che aiuta con l'interpretazione in caso di valutazione sul fatto.
Nel 2022 sono state effettuate 3.696 interviste, di cui 329 in videoconferenza. L'IGI-DAI ha riferito di non disporre di statistiche sul numero di domande di asilo valutate senza colloquio Secondo il direttore del centro di Timişoara tutte le interviste con i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in detenzione (trattenimento) sono state condotte tramite videoconferenza e il colloquio è stato fissato il giorno successivo tramite videoconferenza.
Il direttore del centro ST di Bucharest ha affermato che tutte le richieste di asilo presentate dai centri di detenzione sono state trattate in videoconferenza.
Maltrattamenti alla frontiera
Nell'ottobre 2022, la ha osservato un aumento Parte_3 della violenza nei respingimenti perpetrati dagli agenti di polizia rumeni al confine serbo-rumeno nel
“triangolo” della zona, dove si uniscono i confini rumeno, ungherese e serbo. Hanno raccolto testimonianze per lo più da siriani che hanno dichiarato di essere stati picchiati (con manganelli/mani/altro), spinti a terra, insultati, minacciati, derubati dei loro soldi e i loro telefoni distrutti da due Ufficiali rumeni che indossano uniformi mimetiche.
Trasferimenti a catena
Nel rapporto si documenta la sconcertante pratica dei trasferimenti a catena dei migranti richiedenti asilo da parte delle autorità Romene, a loro dire giustificata dall'esigenza di ostacolare i contatti con i trafficanti.
Come negli anni precedenti, i richiedenti sono stati trasferiti da Timişoara a altri Centri
Regionali a causa della capacità limitata. A partire da aprile 2022 circa il 70-80% dei richiedenti asilo venivano trasferiti in altri centri entro due o tre giorni dal loro arrivo. Nel Giugno 2022, per ordine dell'ispettore generale dell'IGI, tutti i richiedenti asilo del centro di Timişoara sono stati trasferiti.
Da giugno 2022 fino al 25 Nel febbraio 2023 è stato emesso un altro ordine dell'ispettore generale dell'IGI di trasferire i migranti da un centro regionale all'altro.
La procedura è stata descritta dal direttore del centro come segue. Pt_4
pagina 6 di 9 I richiedenti asilo vengono trasferiti dal centro dove è stata presentata la richiesta di asilo entro un massimo tre giorni;
nel centro successivo viene condotto il colloquio preliminare entro altri tre giorni;
a sette giorni dall'arrivo nel secondo centro, il richiedente asilo è stato trasferito in un terzo centro da dove è stato condotto il colloquio personale. Dopo un massimo di sette giorni la persona viene nuovamente trasferita in un quarto centro dove viene presa e comunicata la decisione. Se il provvedimento non è stato emesso e comunicato entro sette giorni, il richiedente è oggetto di un altro trasferimento. Questa catena di trasferimenti si interrompe quando viene emessa la decisione amministrativa in quanto il ricorso è valutato dal Tribunale Regionale con giurisdizione nel luogo in cui è situato il centro regionale in cui si trova il migrante.
Ingresso nel territorio rumeno e housing di accoglienza.
Le condizioni igieniche restano generalmente precarie e insufficienti;
la ristrutturazione di alcuni centri e la mancata realizzazione di altri non ha aumentato ma diminuito la capacità totale di accoglienza, a fronte di una pressione migratoria complessivamente in aumento;
è documentato l'utilizzo di container con servizi igienici esterni mobili per ospitare i richiedenti asilo. La pratica documentata dei trasferimenti a catena e dello spostamento da un luogo all'altro dei richiedenti rende evidente il sovraffollamento costante ed allo stato non superato in ogni centro di accoglienza, che il continuo spostamento dovrebbe forse alleviare e dissimulare.
Dal 27 febbraio 2022 l'importo finanziario mensile dell'indennità concessa ai richiedenti asilo è raddoppiata da 480 RON/95 € a 960 RON/195 €. Nel 2022 le condizioni igieniche sono migliorate nei centri visitati dall'autore di e Per_1
. I rapporti dell' descrivono le condizioni igieniche come inadeguate o deteriorate a Per_2 CP_6
Radauti, Somcuta Mare e Tudor Gociu. A Bucarest erano ancora in corso lavori di ristrutturazione
Centro regionale VA ST ma era stato finalizzato a Timişoara.
A causa dei lavori di ristrutturazione nel centro VA ST (Bucarest) la capacità totale dei centri è stata ridotta da 1.100 posti a 860 posti (790 posti aperti e 70 posti chiusi). I lavori di costruzione destinati ad aumentare il numero di posti letto nei centri regionali di Timişoara e Pt_2 sono stati sospesi.
Nel 2022, tre richiedenti asilo sono stati collocati in spazi chiusi appositamente progettati. In due dei casi il provvedimento è stato un ordine dell'autorità giudiziaria perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale.
La costruzione di un'altra struttura di accoglienza in detenzione ad Arad non è stata finalizzata al momento della visita dell'autore il 16 marzo 2023.
Si è verificata una diminuzione significativa (oltre il 60%) della pressione migratoria al confine con la Serbia nel 2022, anche se le statistiche degli ultimi mesi del 2022 diffuse dalle agenzie europee competenti hanno segnalato una pressione migratoria in continuo aumento nella Regione dei Balcani occidentali. La polizia di frontiera ha spiegato questo fenomeno come risultato della messa in sicurezza delle zone di frontiera vulnerabili e aumento della capacità di risposta, compreso il sostegno di
EX (374 rappresentanti, di cui 239 operano a terra e il resto sul Danubio) in collaborazione con le autorità di frontiera serbe per prevenire l'attraversamento illegale dei migranti dal paese vicino. Così, nel 2022, è stato impedito l'ingresso a 27.524 persone nel paese, con un calo del 63,6% rispetto al
2021.
La maggior parte dei richiedenti asilo è ospitata nei Centri regionali di alloggio e procedure per
RI , gestito da IGI-DAI. La gestione dell'accoglienza è decentrata a livello di contee. CP_1
pagina 7 di 9 Nel 2022, la Romania ha continuato a rimpatriare persone in Serbia sulla base del accordo di riammissione. Il rappresentante dell'Ispettorato Territoriale della Polizia di Frontiera di Timişoara (ITPF Timişoara) ha dichiarato che in seguito alla riammissione sono state rimpatriate in Serbia 685 persone in base all'accordo nel 2022, da parte dell'istituzione.
Il numero dei richiedenti asilo è aumentato del 28,9% nel 2022 con 12.368 nuove domande di asilo registrate, rispetto alle 9.591 del 2021. Nel 2022 sono stati registrati 268 minori non accompagnati, rispetto a 1.551 immatricolata nel 2021.
Al momento della visita dell'autore, il 16 febbraio 2023, presso l'ITPF Timişoara c'erano quattro container dove venivano ospitati i richiedenti asilo e due servizi igienici mobili collocati nel cortile interno cortile dell'istituto. Uno di questi contenitori è stato presentato all'autore. Aveva otto letti a castello, senza materassi e termoventilatore rotto. I rappresentanti dell'ITPF hanno affermato che i materassi sono stati portati fuori per la pulizia. Hanno inoltre dichiarato che questi contenitori vengono utilizzati quando c'è un gruppo di 10-20 persone in attesa per il colloquio e processo di registrazione.
Nel primo trimestre del 2022 l'ITPF Timişoara ha dovuto elaborare gruppi di 10-12 persone.
Dal quadro descritto emerge una realtà in cui è possibile per un migrante in Romania trovarsi trattenuto in un container, con un gabinetto all'esterno insieme ad altri sette, senza ventilatore d'estate
(e verosimilmente senza calore in inverno), senza avere ricevuto adeguate informazioni sul proprio destino di asilante in una forma espressiva per lui comprensibile, dopo essere stato spostato come un pacco ogni pochi giorni da un centro a un altro. In particolare, quest'ultima pratica generalizzata dei trasferimenti concatenati appare urtare frontalmente con qualunque ricostruzione di diritto umanitario e costituire di per sé un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
È addirittura ultroneo attingere alla superfluità dei trasferimenti, atteso che se anche fosse vero che vengono effettuati al fine di ostacolare i contatti con i trafficanti all'interno dei centri, ciò conclamerebbe la carenza sistemica in un Paese UE che non è in grado di impedire tali contatti con gli stakeholders più deleteri nei fenomeni migratori.
Spostare in continuazione e forzatamente un esser umano da un luogo all'altro significa all'evidenza privarlo dell'elementare esigenza di una pur minima stabilità in grado di ristrutturare una dimensione umana intorno a lui, nei rapporti con gli altri migranti e con il sistema istituzionale in cui si trova ormai inserito, acquisendo rapporti e informazioni fondamentali per una sopravvivenza dignitosa;
totalmente reificandolo, appunto, come un “pacco” da inviare altrove e negandogli, in definitiva, la dignità di persona umana garantita in Italia anche ai detenuti condannati in via definitiva e, se per caso non accadesse, con un giudice in grado di ripristinarla. La generalizzazione, invece, del fenomeno dei trasferimenti a catena, callidamente spiegata nei dettagli dal funzionario governativo romeno all'autore del rapporto, non lascia dubbi: gli spostamenti continuano fino a quando non si è in grado di emettere la decisione amministrativa nel luogo in cui è situato il centro regionale in cui si trova il migrante, e quindi così accade perché così si vuole che sia, essendo il sistema della protezione in tal modo conformato.
È impossibile trasferire il ricorrente verso la Romania in quanto sussistono gravi e profonde carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che determinano un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, deve considerarsi anche che il ricorrente si trova in Italia da un lasso di tempo apprezzabile, nel corso del quale ha lavorato in maniera continuativa, motivo per cui, pagina 8 di 9 alla luce delle due situazioni, quella che si ritroverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio e quella di trasferimento, nella quale risulta ormai essersi inserito, si ravviserebbe “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, emerge che la situazione del ricorrente appare meritevole di scrutinio, in esito ad approfondito esame nelle sedi previste, in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale da parte dell'Italia.
3. Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente;
3) nulla sulle spese;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Si comunichi
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28.5.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Romanian National Council for Refugees | Consiliul National Roman pentruRefugiati
5 Territorial Inspectorate of the Border Police | Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera
6 General Inspectorate for Immigration – Directorate for Asylum and Integration | Inspectoratul General pentruImigrari – DirectiaAzilsiIntegrare
7 Jesuit Refugee Service Romania