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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Parma
Sezione Prima Civile composto dai seguenti Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 657 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Giorgio Ferraro, con studio Parte_1
in Roma, via Scandriglia n.4 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la casella pec Email_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Enrica Anerdi, presso il Controparte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Alessandria, piazza G. Carducci n. 14 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 giugno 2025, le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo su ogni questione controversa, si riportavano alle concordate condizioni di cui alla note congiunte di udienza depositate in data 25 giugno 2024, come di seguito riportate:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Controparte_1
e a RT NE (SP) il 18 marzo 2017. Parte_1
pagina 1 di 6 2. Il figlio minore e la NO continueranno a vivere nella casa di proprietà di Per_1 Pt_1 quest'ultima in Parma, Largo Luca Ganzi n. 1.
3. Alla luce della reciproca indipendenza e autosufficienza economica, le parti provvederanno in futuro autonomamente al proprio personale mantenimento.
4. Nell'esclusivo interesse morale, psicologico e materiale del figlio minore, questi è affidato in via condivisa a entrambi i genitori in quanto entrambi idonei ad assicurare e a garantire un contesto di vita adeguato a soddisfare il complesso delle sue esigenze, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, a cui resterà dunque assegnata l'abitazione coniugale. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del bambino. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il signor corrisponderà alla madre, NO , un assegno a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio dell'importo annualmente rivalutabile in ragione degli incrementi degli indici ISTAT, pari a complessivi euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) annui, da suddividersi in 12 mensilità di euro 700,00 (settecento/00) ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese. Gli stessi condivideranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative al figlio attenendosi pedissequamente al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Parma, che Per_1
le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare. Tali spese andranno documentate e rimborsate secondo quanto previsto da tale Protocollo.
6. Le parti convengono che la definizione dei giorni infrasettimanali di visita debba essere effettuata di mese in mese, entro la fine del mese precedente a quello da regolamentare e ciò in funzione della pianificazione lavorativa di entrambi, nonché nel rispetto delle esigenze del figlio e delle attività scolastiche ed extrascolastiche che lo stesso dovesse frequentare. In particolare, il padre incontrerà e terrà con sé il piccolo con le seguenti modalità e tempi: Per_1
7/A) a fine settimana alterni, prelevandolo il venerdì sera alle ore 18:00 e accompagnandolo a scuola il lunedì mattina, ovvero, durante le vacanze scolastiche, riconsegnandolo alla madre entro le ore 9:00;
7/B) un giorno alla settimana comprensivo del pernotto, da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi in base ai rispettivi impegni lavorativi, prelevandolo all'uscita da scuola, ove lo riaccompagnerà il mattino successivo;
durante le vacanze, lo preleverà da casa alle ore 16:00 e lo riaccompagnerà il mattino successivo entro le ore 9:00. Inoltre, nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza della pagina 2 di 6 madre, in aggiunta al giorno di cui sopra, anche un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16:00 fino alle ore 19:30.
7. Nei tempi di permanenza del figlio con un genitore, sarà garantito all'altro genitore il Per_1
colloquio telefonico (o in videochiamata) almeno una volta al giorno, al fine di assicurare ad entrambi la presenza e la piena conoscenza delle condizioni del minore. Il figlio non dovrà mai essere Per_1
posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e i genitori dovranno fare quanto necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza del minore. In particolare, il figlio non dovrà mai essere coinvolto nell'eventuale conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partner di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico del minore.
8. Le principali singole festività civili e religiose: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive e i compleanni saranno trascorsi dal minore con un genitore o con l'altro o con tutti e due i genitori se entrambi d'accordo indicativamente col criterio dell'alternanza e comunque tenendo conto delle abitudini del figlio stesso e delle tradizioni dei nuclei familiari materno e paterno. Per quel che riguarda le festività natalizie, i giorni 24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre, 1° gennaio e l'Epifania saranno trascorsi dal minore alternativamente con i singoli genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, il signor avrà la facoltà di tenere CP_1
con sé il figlio 2 (due) giorni consecutivi, così da trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa, indicativamente col criterio dell'alternanza.
9. Quanto, infine, alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, a far data dall'estate 2026; viceversa, per il corrente anno 2024 e il successivo 2025, il padre terrà comunque con sé il piccolo per due settimane non consecutive. Per_1
Detto periodo, compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del genitore non collocatario. Inoltre, i genitori dovranno sempre fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora gli stessi dovessero decidere di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio, dovranno darsi reciprocamente notizia con congruo preavviso e fermo restando il necessario consenso dell'altro genitore, dovranno comunicare la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
10. I genitori prestano infine il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti per l'espatrio.
Entrambi i procuratori chiedono pertanto che il Tribunale, nel prendere atto delle intese raggiunte tra le parti, voglia disporre in conformità alle convenzioni dinanzi espresse”.
pagina 3 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
a RT NE (SP) in data 18 marzo 2017 con dalla cui unione era nato il 10 Controparte_1
novembre 2018 il figlio - chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_1
dei coniugi. A sostegno del ricorso allegava che la convivenza era divenuta intollerabile per il venir meno dei sentimenti reciproci che caratterizzano il vincolo matrimoniale.
Domandava, inoltre, che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé e con obbligo a carico del padre di versare un contributo di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale si associava alla domanda di Controparte_1 separazione e non si opponeva all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di proprietà della stessa. Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita del figlio, chiedeva che il contributo posto a suo carico fosse quantificato nella misura di euro 450,00 mensili, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i conseguenti provvedimenti relativi alla prole, all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi. In particolare, chiedeva che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa fosse rimessa sul ruolo, con conseguente fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data successiva al verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22 maggio 2024, nel corso della quale veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza riservata, fissava la successiva udienza del 25 giugno 2024, ritenendo che le questioni controverse potessero essere risolte in maniera concordata tra le parti. Con note scritte del 25 giugno 2024, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, con sentenza in data 19 luglio 2024, depositata il successivo 9 dicembre 2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, recependo le concordate condizioni, e al contempo disponeva la prosecuzione del procedimento per deliberare sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, con decreto dell'11 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza del 24 giugno 2025 per la comparizione delle parti, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio.
pagina 4 di 6 All'udienza del 24 giugno 2025, comparivano entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, i quali, manifestato il chiaro intento di non volersi riconciliare e dato atto della mancata ripresa della convivenza, chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di cui alle note congiunte depositate all'udienza del 25 giugno 2024.
*****
Ciò posto, sono ormai decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, senza che la stessa sia stata oggetto di gravame, con conseguente suo passaggio in giudicato. Rileva questo
Collegio che sussistono nel caso di specie pure i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, senza che tra gli stessi sia stata più ripresa la convivenza.
Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 473 bis.49, comma 1, cpc, sussistono le condizioni di procedibilità della domanda di divorzio.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Quanto alle concordate condizioni relative alla prole, il Tribunale, valutata la loro rispondenza all'interesse morale e materiale del figlio minore stima sussistenti i presupposti di legge per Per_1
l'accoglimento delle concordi istanze. Risulta congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento del figlio. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo
(art. 337-octies cod. civ.) alla luce dei contenuti dell'accordo.
Pertanto, ritiene il Collegio che possa provvedersi in conformità all'accordo raggiunto dai coniugi.
Come richiesto, viene disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT NE (SP) in data 18 marzo 2017 dai coniugi e (atto trascritto nei Registri degli atti Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 6 di Matrimonio del Comune di RT NE, al n. 4, parte II, serie A anno 2017), alle condizioni tutte dalle stesse parti concordate, come in epigrafe integralmente trascritte e da intendersi ivi recepite;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RT NE (SP) di procedere alla annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Parma
Sezione Prima Civile composto dai seguenti Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 657 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Giorgio Ferraro, con studio Parte_1
in Roma, via Scandriglia n.4 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la casella pec Email_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Enrica Anerdi, presso il Controparte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Alessandria, piazza G. Carducci n. 14 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 giugno 2025, le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo su ogni questione controversa, si riportavano alle concordate condizioni di cui alla note congiunte di udienza depositate in data 25 giugno 2024, come di seguito riportate:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Controparte_1
e a RT NE (SP) il 18 marzo 2017. Parte_1
pagina 1 di 6 2. Il figlio minore e la NO continueranno a vivere nella casa di proprietà di Per_1 Pt_1 quest'ultima in Parma, Largo Luca Ganzi n. 1.
3. Alla luce della reciproca indipendenza e autosufficienza economica, le parti provvederanno in futuro autonomamente al proprio personale mantenimento.
4. Nell'esclusivo interesse morale, psicologico e materiale del figlio minore, questi è affidato in via condivisa a entrambi i genitori in quanto entrambi idonei ad assicurare e a garantire un contesto di vita adeguato a soddisfare il complesso delle sue esigenze, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, a cui resterà dunque assegnata l'abitazione coniugale. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del bambino. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il signor corrisponderà alla madre, NO , un assegno a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio dell'importo annualmente rivalutabile in ragione degli incrementi degli indici ISTAT, pari a complessivi euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) annui, da suddividersi in 12 mensilità di euro 700,00 (settecento/00) ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese. Gli stessi condivideranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative al figlio attenendosi pedissequamente al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Parma, che Per_1
le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare. Tali spese andranno documentate e rimborsate secondo quanto previsto da tale Protocollo.
6. Le parti convengono che la definizione dei giorni infrasettimanali di visita debba essere effettuata di mese in mese, entro la fine del mese precedente a quello da regolamentare e ciò in funzione della pianificazione lavorativa di entrambi, nonché nel rispetto delle esigenze del figlio e delle attività scolastiche ed extrascolastiche che lo stesso dovesse frequentare. In particolare, il padre incontrerà e terrà con sé il piccolo con le seguenti modalità e tempi: Per_1
7/A) a fine settimana alterni, prelevandolo il venerdì sera alle ore 18:00 e accompagnandolo a scuola il lunedì mattina, ovvero, durante le vacanze scolastiche, riconsegnandolo alla madre entro le ore 9:00;
7/B) un giorno alla settimana comprensivo del pernotto, da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi in base ai rispettivi impegni lavorativi, prelevandolo all'uscita da scuola, ove lo riaccompagnerà il mattino successivo;
durante le vacanze, lo preleverà da casa alle ore 16:00 e lo riaccompagnerà il mattino successivo entro le ore 9:00. Inoltre, nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza della pagina 2 di 6 madre, in aggiunta al giorno di cui sopra, anche un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16:00 fino alle ore 19:30.
7. Nei tempi di permanenza del figlio con un genitore, sarà garantito all'altro genitore il Per_1
colloquio telefonico (o in videochiamata) almeno una volta al giorno, al fine di assicurare ad entrambi la presenza e la piena conoscenza delle condizioni del minore. Il figlio non dovrà mai essere Per_1
posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e i genitori dovranno fare quanto necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza del minore. In particolare, il figlio non dovrà mai essere coinvolto nell'eventuale conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partner di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico del minore.
8. Le principali singole festività civili e religiose: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive e i compleanni saranno trascorsi dal minore con un genitore o con l'altro o con tutti e due i genitori se entrambi d'accordo indicativamente col criterio dell'alternanza e comunque tenendo conto delle abitudini del figlio stesso e delle tradizioni dei nuclei familiari materno e paterno. Per quel che riguarda le festività natalizie, i giorni 24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre, 1° gennaio e l'Epifania saranno trascorsi dal minore alternativamente con i singoli genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, il signor avrà la facoltà di tenere CP_1
con sé il figlio 2 (due) giorni consecutivi, così da trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa, indicativamente col criterio dell'alternanza.
9. Quanto, infine, alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, a far data dall'estate 2026; viceversa, per il corrente anno 2024 e il successivo 2025, il padre terrà comunque con sé il piccolo per due settimane non consecutive. Per_1
Detto periodo, compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del genitore non collocatario. Inoltre, i genitori dovranno sempre fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora gli stessi dovessero decidere di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio, dovranno darsi reciprocamente notizia con congruo preavviso e fermo restando il necessario consenso dell'altro genitore, dovranno comunicare la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
10. I genitori prestano infine il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti per l'espatrio.
Entrambi i procuratori chiedono pertanto che il Tribunale, nel prendere atto delle intese raggiunte tra le parti, voglia disporre in conformità alle convenzioni dinanzi espresse”.
pagina 3 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
a RT NE (SP) in data 18 marzo 2017 con dalla cui unione era nato il 10 Controparte_1
novembre 2018 il figlio - chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_1
dei coniugi. A sostegno del ricorso allegava che la convivenza era divenuta intollerabile per il venir meno dei sentimenti reciproci che caratterizzano il vincolo matrimoniale.
Domandava, inoltre, che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé e con obbligo a carico del padre di versare un contributo di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale si associava alla domanda di Controparte_1 separazione e non si opponeva all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di proprietà della stessa. Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita del figlio, chiedeva che il contributo posto a suo carico fosse quantificato nella misura di euro 450,00 mensili, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i conseguenti provvedimenti relativi alla prole, all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi. In particolare, chiedeva che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa fosse rimessa sul ruolo, con conseguente fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data successiva al verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22 maggio 2024, nel corso della quale veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza riservata, fissava la successiva udienza del 25 giugno 2024, ritenendo che le questioni controverse potessero essere risolte in maniera concordata tra le parti. Con note scritte del 25 giugno 2024, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, con sentenza in data 19 luglio 2024, depositata il successivo 9 dicembre 2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, recependo le concordate condizioni, e al contempo disponeva la prosecuzione del procedimento per deliberare sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, con decreto dell'11 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza del 24 giugno 2025 per la comparizione delle parti, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio.
pagina 4 di 6 All'udienza del 24 giugno 2025, comparivano entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, i quali, manifestato il chiaro intento di non volersi riconciliare e dato atto della mancata ripresa della convivenza, chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di cui alle note congiunte depositate all'udienza del 25 giugno 2024.
*****
Ciò posto, sono ormai decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, senza che la stessa sia stata oggetto di gravame, con conseguente suo passaggio in giudicato. Rileva questo
Collegio che sussistono nel caso di specie pure i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, senza che tra gli stessi sia stata più ripresa la convivenza.
Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 473 bis.49, comma 1, cpc, sussistono le condizioni di procedibilità della domanda di divorzio.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Quanto alle concordate condizioni relative alla prole, il Tribunale, valutata la loro rispondenza all'interesse morale e materiale del figlio minore stima sussistenti i presupposti di legge per Per_1
l'accoglimento delle concordi istanze. Risulta congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento del figlio. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo
(art. 337-octies cod. civ.) alla luce dei contenuti dell'accordo.
Pertanto, ritiene il Collegio che possa provvedersi in conformità all'accordo raggiunto dai coniugi.
Come richiesto, viene disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT NE (SP) in data 18 marzo 2017 dai coniugi e (atto trascritto nei Registri degli atti Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 6 di Matrimonio del Comune di RT NE, al n. 4, parte II, serie A anno 2017), alle condizioni tutte dalle stesse parti concordate, come in epigrafe integralmente trascritte e da intendersi ivi recepite;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RT NE (SP) di procedere alla annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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