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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 306/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.281 sexies co.
3 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Vecchia per Alife, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti NI Motti, C.F._1
C.F. e Claudio Sgambato C.F. giusta procura C.F._2 C.F._3 allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Sgambato in Santa RI CA VE (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 8;
- attrice -
E
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A. Controparte_1
e appartenente al ANrio UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 2008.1, con CP_2 sede legale in Milano, Piazza Durante 11, C.F. , P.IVA , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Andrea Pepe Responsabile della Direzione di Controparte_3 Controparte_1 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Federico Camozzi, C.F. e Massimo C.F._4
Nespoli, C.F. nonché dall'avv. Carlo Grillo, C.F. , C.F._5 C.F._6 giusta procura speciale unita alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. Carlo Grillo in TE MA (CE) alla Via G.G. D'Amore n. 22;
- convenuta - E
UNICREDIT S.P.A., con Sede Legale in Milano, alla Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, capitale sociale euro 20.257.667.511,62, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , C.F. P.IVA_3
e P.IVA , società appartenente al Gruppo ANrio UniCredit, iscritto all'albo dei Gruppi P.IVA_3
ANri cod. 3135.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1° comma dello Statuto sociale, a cui si sono fuse per incorporazione Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_9 [...]
giusta atto di fusione per Notar di Controparte_10 Persona_1
Torino del 19.10.2010 Rep.19430/12674 e registrato in pari data a Torino 1, al n. 6755 serie IT, con effetto dall'01.11.2010, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. Per_2
, Notaio in Bologna del 29.10.2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'avv. RI Rosaria De
[...]
Simone, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio secondario in C.F._7
Santa RI CA VE (CE) alla Via De Michele n. 54;
- convenuta –
E
, nato ad [...] il [...], ivi residente a[...]
n. 41;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/05/2019, ha convenuto Parte_1 in giudizio e UniCredit S.p.A., chiedendo il risarcimento dei Controparte_11 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da condotte illecite poste in essere dal promotore finanziario nell'ambito di un rapporto di consulenza e investimento durato diversi anni. CP_11
In particolare, l'attrice ha dedotto di aver consegnato ingenti somme di denaro al predetto, il quale, abusando della propria qualifica e dell'affidamento ingenerato dal contesto organizzativo in cui operava, se ne appropriava indebitamente, generando ingenti perdite e disservizi.
A sostegno della propria pretesa, la ha prodotto documentazione, tra cui copia della querela Pt_1 presentata in sede penale nonché l'atto di costituzione di parte civile.
Tra gli allegati figura altresì la scheda n. 25 del fascicolo informativo redatto dalla GdF nel corso del procedimento penale (All. 1), dalla quale emerge che, in data 12.05.2004, l'attrice aveva sottoscritto un contratto per la prestazione di servizi con UniCredit Xelion AN S.p.A. (modulo n. B0182379), collegato al conto corrente/dossier titoli n. 1138648.
Tale contratto, in particolare, era rinvenuto materialmente presso l'ufficio del promotore in CP_11
Alife (CE), nel quale, secondo quanto documentato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, operava anche il promotore , con il quale il primo condivideva spazi e clientela. Parte_2
Il contratto formalmente sottoscritto dalla alla presenza del promotore veniva Pt_1 Parte_2 gestito in concreto dal il quale curava i rapporti con la cliente in nome e per conto del gruppo CP_11 bancario UniCredit, utilizzando loghi e modulistica riconducibili a UniCredit Xelion prima e poi. CP_1
Nel corso del rapporto con il gruppo UniCredit, risulta che in data 12.02.2006 la abbia Pt_1 sottoscritto un secondo contratto di prestazione di servizi di investimento con NI Xelion AN
S.p.A., questa volta in qualità di cointestataria insieme alla madre . Persona_3
Il contratto in questione, identificato con modulo n. B0408400, era collegato al conto corrente/dossier titoli n. 1193253 (cfr. All. 2).
Anche in tale occasione l'attività di identificazione dei clienti veniva svolta dal promotore finanziario
(codice promotore n. 1070), che – secondo quanto documentato anche nella fase Parte_2 penale – operava stabilmente presso l'ufficio di Alife insieme al promotore in un contesto CP_11 strutturato e percepito dai risparmiatori come riconducibile al gruppo bancario UniCredit.
Successivamente, il promotore interrompeva il proprio rapporto con NI Xelion Parte_2
AN avviando una nuova collaborazione con MPS AN Personale.
In tale frangente, la ecideva di seguire il proprio referente di fiducia, aprendo una posizione Pt_1 presso la nuova banca.
A tal fine, in data 27.06.2007, presentava richiesta di estinzione del conto n. 1138648 precedentemente acceso con NI Xelion, disponendo il trasferimento del saldo disponibile sul nuovo conto n. 1481888 acceso presso MPS AN Personale (cfr. All. 1, pag. 7, punto 43).
Nel frattempo, a decorrere dal 1° luglio 2008, NI Xelion AN S.p.A. – che costituiva la rete di promotori finanziari del gruppo UniCredit – veniva incorporata in Controparte_1
A seguito di tale operazione societaria, l'ufficio dei promotori finanziari sito in Alife (CE), in via San
Sisto, presso cui avevano operato sia il promotore sia il promotore , provvedeva CP_11 Parte_2 alla sostituzione delle insegne, passando da “NI Xelion AN” alla nuova dicitura
”. CP_1 Ha dedotto poi la Pt_1
che - verso la fine di novembre 2008 - unitamente al fratello NI incontrava nuovamente il promotore il quale – facendo leva sulla pregressa fiducia maturata nel contesto del Controparte_11 gruppo UniCredit – prospettava loro la possibilità di riattivare i rapporti con , soggetto CP_1 che egli qualificava come successore di NI Xelion e che avrebbe offerto l'opportunità di accedere a investimenti obbligazionari ad alto rendimento, con un guadagno netto annuo garantito intorno al 10%;
che per poter aderire a tali proposte, il promotore richiedeva alla di effettuare versamenti in Pt_1 contanti, inducendola a consegnare nel tempo ingenti somme, confidando nella regolarità e serietà dell'operazione per l'apparente riconducibilità del promotore a e, più in generale, al CP_1 gruppo UniCredit;
che accogliendo la proposta del promotore ella si recava presso l'ufficio dei promotori CP_11
dove le veniva richiesto di sottoscrivere un nuovo contratto per l'apertura di un Parte_3 conto corrente intestato presso UniCredit, poi attivato formalmente con il n. 401085196 in data
11.02.2009 presso la filiale UniCredit di Frasso Telesino;
che in data 03.12.2008, consegnava al promotore , presso l'ufficio Fineco di via San Controparte_11
Sisto n. 40 ad Alife, una somma di € 35.000,00 in contanti, alla presenza del fratello NI UC
e della madre La consegna era finalizzata all'investimento in obbligazioni Persona_3
EX CR EP Up (ISIN [...]), con scadenza 31.05.2012, che il promotore prospettava come sicure e a rendimento garantito netto dell'8,25% annuo. A riprova dell'avvenuto versamento, il rilasciava ricevuta sottoscritta da entrambi (cfr. All. 3); CP_11
che in data 06.12.2008, veniva altresì consegnato alla il relativo prospetto informativo (All. Pt_1
4), anch'esso sottoscritto dal promotore;
che nel tentativo di reperire ulteriori disponibilità liquide da investire, in data 04.12.2008 ella si recava presso l'Ufficio Postale n. 16185 di TE MA (CE), prelevando dal libretto di risparmio n.
2-0307705475 due importi in contanti, rispettivamente di € 18.000,00 e € 2.000,00, per un totale di €
20.000,00 (cfr. All. 5);
che in data 19.01.2009, dopo aver recuperato ulteriori risparmi e somme prestate da familiari, consegnava al un'ulteriore somma di € 35.000 in contanti, sempre presso l'ufficio Fineco di CP_11
Alife. All'atto della consegna erano presenti il fratello NI UC, la fidanzata di questi, a
, e la madre . Anche in questo caso, il promotore rilasciava Persona_4 Persona_3 regolare ricevuta di versamento, sottoscritta da entrambi (cfr. All. 6), e consegnava successivamente – in data 20.01.2009 – un nuovo prospetto informativo relativo all'investimento EX CR EP
Up, recante un rendimento netto garantito dell'8,35% (All. 7);
che in data 10.02.2009, provvedeva a consegnare al un'ulteriore somma di € 15.000,00 in CP_11 contanti. La consegna avveniva, come di consueto, presso l'ufficio Fineco in Alife, alla presenza del fratello NI UC e dell'amico di famiglia In tale occasione, il promotore si Persona_5 dichiarava temporaneamente impossibilitato a rilasciare ricevuta, concordando con l'attrice che avrebbe provveduto a farlo congiuntamente alla ricevuta del successivo versamento di € 10.000,00 già preannunciato;
che alla data del 10.02.2009, quindi, risultava già consegnata al una somma complessiva di CP_11
€ 85.000,00;
che ella concordava con il promotore di destinare € 82.000,00 all'investimento EX, lasciando la somma residua di € 3.000,00 disponibile sul nuovo conto corrente appena attivato presso UniCredit;
che il giorno successivo, 11.02.2009, il promotore consegnava alla cliente una “Attestazione CP_11 della ricezione di ordine”, confermando la destinazione degli importi raccolti relativo all'acquisto di
Obbligazioni UNICREDIT 09/12 3,4%, per un controvalore di investimento pari ad € 82.000,00 da addebitarsi con valuta 27.02.2009 (cfr. All.8);
che in data 26.03.2009, ella consegnava al promotore l'ulteriore somma di € Controparte_11
10.000,00 in contanti, presso l'Ufficio dei promotori Fineco sito in Alife alla via San Sisto n. 40. Alla consegna erano presenti il fratello NI UC e l'amico In tale occasione, il Persona_5 rilasciava una ricevuta cumulativa per complessivi € 25.000,00, comprensiva della CP_11 precedente somma di € 15.000,00 versata in data 10.02.2009, già documentata ma priva, fino ad allora, di attestazione cartacea (cfr. All. 9);
che pochi giorni dopo, verso la fine di marzo 2009, veniva contattata telefonicamente dal Call Center di UniCredit AN, sede di Palermo, che la avvisava dell'esistenza di uno sconfinamento di circa €
82.000,00 sul conto corrente n. 401085196, da lei aperto presso la filiale UniCredit di Frasso Telesino.
Stupita da tale informazione, si recava prontamente –accompagnata dal fratello presso Pt_4
l'ufficio del promotore ad Alife, per ottenere chiarimenti;
CP_11
che durante l'incontro, il li rassicurava sostenendo che si trattava di un semplice equivoco, CP_11 che sarebbe stato rapidamente risolto. Nel corso della medesima occasione, i due germani Pt_1 assistevano a una telefonata del promotore con il direttore della filiale UniCredit di Frasso CP_11
Telesino, tale , il quale concordava un appuntamento presso lo stesso ufficio di Alife, da Per_6 tenersi nei giorni successivi;
che pertanto, intorno al 1/2 aprile 2009, i fratelli i recavano nuovamente presso l'ufficio del Pt_1 promotore, chiedendo di poter parlare direttamente sia con sia con il direttore . In CP_11 Per_6 un primo momento la segretaria, , riferiva che il promotore era impegnato in Persona_7 colloquio con il direttore e non poteva riceverli. Dopo ripetute insistenze, i due venivano infine ammessi all'interno dell'ufficio ed ivi ebbero un colloquio con entrambi;
che in tale sede, ella manifestava le proprie perplessità, riferendo di essere stata contattata dalla banca e di avere già effettuato importanti versamenti per gli investimenti prospettati. A fronte di tali osservazioni, il direttore rispondeva rassicurando gli interlocutori con le testuali parole: Per_6
“ragazzi, è tutto a posto, non vi preoccupate. Se la banca vi ha chiamato, significa solo che non legge ancora il tipo di investimento che avete fatto.”;
che sulla scorta di tali esplicite rassicurazioni provenienti da un funzionario bancario apicale, ella consolidava ulteriormente la propria fiducia nel promotore Nei giorni immediatamente CP_11 successivi, contattava il promotore –col quale aveva mantenuto buoni rapporti– Parte_2 preannunciandogli la propria intenzione di prelevare dalla posizione aperta presso MPS AN
Personale la somma di € 25.000,00 in contanti, da destinare a un ulteriore investimento presso il
CP_11
che in data 03.04.2009, effettuava un ulteriore versamento in contanti di € 25.000,00, somma prelevata dal proprio conto presso MPS AN Personale, che consegnava direttamente al promotore presso l'Ufficio dei promotori FINECO sito in Alife, via San Sisto n. 40. Alla Controparte_11 consegna erano presenti il fratello NI UC e l'amico A conferma Persona_5 dell'avvenuto versamento, il rilasciava ricevuta di versamento sottoscritta da entrambe le CP_11 parti (cfr. All. 10);
che qualche giorno dopo, e comunque prima delle festività pasquali (che ricadevano il 12 aprile 2009), veniva contattata telefonicamente dal direttore della filiale UniCredit AN di Frasso Telesino, Sig.
, il quale la invitava a rientrare della somma di € 82.000,00, segnalando che il conto corrente Per_6
n. 401085196 risultava ancora sprovvisto di provvista, nonostante i versamenti che l'attrice aveva effettuato in contanti per il tramite del promotore;
che ella rappresentava di avere da ultimo versato ulteriori € 25.000,00 e di non essere nelle condizioni di effettuare altri conferimenti. Subito dopo il colloquio telefonico, contattava nuovamente il CP_11 il quale – minimizzando l'accaduto – la invitava a non dare peso alle parole del direttore, definendolo
“poco esperto” in quanto appena nominato;
che in data 18.04.2009, riceveva il primo estratto conto relativo al rapporto n. 401085196 (cfr. All.
11), da cui risultava – alla data del 31.03.2009 – un saldo debitore di € 82.872,92. L'estratto conto non recava alcuna indicazione dei versamenti effettuati dalla correntista, mentre risultava registrato l'acquisto di obbligazioni UniCredit – avvenuto in assenza di fondi – con conseguente addebito di competenze per € 863,22 (valuta 31.03.2009). Allarmata dalla lettura di tale documento, ella si rivolgeva ancora al il quale continuava a rassicurarla, sostenendo che gli accrediti sarebbero CP_11 stati riportati nel successivo estratto conto;
che tuttavia, in data 11.05.2009, ella trovava l'ufficio di Alife del promotore chiuso. Da tale CP_11 data, senza più alcun contatto con il promotore, iniziava per l'attrice – così come per molti altri risparmiatori – un lungo e difficile percorso di ricerca della verità e di tutela dei propri diritti;
che dopo alcuni giorni, si recava personalmente presso la filiale UniCredit di Frasso Telesino, dove – in data 19.05.2009 – impartiva ordine di vendita delle obbligazioni UniCredit precedentemente acquistate (cfr. All. 12), nel tentativo di arginare lo scoperto del conto corrente. Dalla vendita derivava l'accredito sul conto delle somme di € 24.819,70 e € 56.603,75, per un totale complessivo di €
81.423,45. Tuttavia, il saldo del conto – alla data del 30.06.2009 – risultava ancora negativo per €
2.818,09, importo corrispondente alla minusvalenza generata dalla vendita delle obbligazioni (pari a
€ 576,55), nonché alle competenze maturate per l'utilizzo dell'apertura di credito non coperta da provvista;
che i suddetti dati venivano puntualmente ricostruiti nella relazione tecnica redatta dal dott. Per_8 consulente tecnico del PM, all'interno del procedimento penale, alle pagg. 23-24 del relativo elaborato (cfr. All. 13);
che infine, in data 3 giugno 2009 – per il tramite del proprio difensore, Avv. Claudio Sgambato – presentava formale querela-denuncia alla Procura della Repubblica di Santa RI CA VE nei confronti del promotore esponendo – seppur in termini inizialmente generici – i Controparte_11 fatti oggetto dell'attuale giudizio (cfr. All. 14);
che con sentenza n.5462 depositata il 04.12.2017 (cfr. All.30) il Tribunale di Santa RI CA
VE, Seconda sezione monocratica, pronunziava sentenza con cui dichiarava di 'non doversi procedere in ordine ai reati ascritti agli imputati , Controparte_12 CP_13 CP_11
e in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione'.
[...] Controparte_14
___________
Tutto quanto premesso, formulava le seguenti conclusioni “nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario in ordine alle lamentate Controparte_11 irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali dell'attrice; 2) accertare e dichiarare la responsabilità solidale –ex art. 31 TUF- della in relazione al mancato Controparte_1 versamento della somma di € 120.000,00 consegnata al promotore come descritto nel § 1/a) del presente atto;
3) accertare e dichiarare la responsabilità della UNICREDIT S.p.A. per aver contribuito – con la condotta compiacente descritta ai punti 10) e 12) del § 1/a del presente atto – ad ingenerare nella cliente l'incolpevole convinzione che il promotore operasse indistintamente sia per la NI che per la Fineco, così non permettendole di avvedersi in tempo di quanto stava accadendo;
4) In ragione di quanto ai precedenti punti 1), 2) e 3), condannare il CP_11
e UNICREDIT S.p.A., in solido tra loro o nella diversa misura stabilita dal Controparte_1
Giudice, al pagamento – a titolo di risarcimento danni- in favore della Sig.ra Parte_1 della somma di € 166.364,00 così distinta: - € 120.000,00 a titolo di danno emergente di cui al § 4/a;
- € 8.364,00 a titolo di lucro cessante di cui al § 4/c; - € 18.000,00 a titolo di danno da perdita di chance di cui al § 4/d; - € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale di cui al § 4/e; - oltre rivalutazione ISTAT di cui al § 4/b dalla data dei singoli versamenti al dì del saldo;
5) con condanna al pagamento di spese ed onorari di causa –maggiorati del 30% ai sensi del nuovo comma 1/bis dell'art.4 del D.M. 55/2014, così come introdotto dal D.M. n.37 del 08.03.2018-, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari.”
__________
Nel corso del giudizio, parti convenute si sono costituite contestando le pretese attoree sotto il profilo della responsabilità e, in via preliminare, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
In particolare, con comparsa di costituzione e risposta del 08.05.2019 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: Controparte_1
1) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice, trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., vertendo la controversia in materia di responsabilità solidale ex artt. 31 del D.lgs. 58/1998 e 2049 c.c.;
2) la carenza di legittimazione passiva della convenuta, rispetto ai profili di asserita responsabilità della UniCredit e delle operazioni che si collocano nell'ambito dei rapporti accesi presso la stessa;
3) l'inapplicabilità della responsabilità solidale ex art. 31 del D.lgs. 58/1198 e della domanda risarcitoria formulata nei confronti della , con carenza di legittimazione passiva di CP_1 quest'ultima rispetto alla domanda;
4) l'infondatezza delle domande in quanto l'attrice non aveva fornito dimostrazione dei presupposti in fatto delle proprie domande né dei versamenti in contanti effettuati al essendo Controparte_11 inopponibili alla AN le ricevute e i prospetti che l'attrice affermava esserle stati rilasciati dal
Controparte_11
5) che l'art. 31, D.lgs. n. 58/1998, prevede la responsabilità solidale dell'intermediario autorizzato per le conseguenze dannose dell'illecito che sia stato compiuto dal promotore finanziario nell'esercizio delle incombenze affidategli;
trovava quindi applicazione il disposto dell'art. 1309 c.c., ai sensi del quale il riconoscimento di debito fatto da uno dei debitori in solido non aveva effetto riguardo agli altri, ed il disposto dell'art. 1305 c.c., ai sensi del quale addirittura il giuramento (e cioè la prova legale per eccellenza) sul debito, deferito dal creditore al condebitore in solido e da quest'ultimo ricusato, nuoce solo a colui al quale è stato deferito;
6) che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del solo confitente, che non ha ovviamente il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti;
7) che non era stata fornita alcuna prova della provvista, ossia dei prelievi in denaro in date prossime a quelle dei riferiti versamenti, né dello scopo di investimento in obbligazioni EX, non avendo l'attrice prodotto né il modulo di investimenti, producendo soltanto i prospetti asseritamente ricevuti dal né il modulo di rimborso dei due investimenti con scadenza 31.05.2012; Controparte_11
8) la nullità della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di allegazione, oltre che di prova, dei relativi presupposti in fatto, contestando anche il quantum della pretesa;
9) l'esistenza di una condotta negligente dell'attrice, rilevante ex art. 1227, comma 1 e 2, c.c., poiché ella avrebbe potuto evitare qualsiasi pregiudizio astenendosi dal dar corso ad operazioni che apparivano anomale, rischiose ed estranee alla normale prassi bancaria, nonché dalla consegna di ingenti somme di denaro in contante, consapevole del rischio connesso a tale modalità di versamento;
la stessa avrebbe potuto altresì effettuare tempestive verifiche del buon fine della prima operazione prima di effettuarne altre e di consegnare ulteriori somme di denaro;
10) sull'obbligo di manleva in capo al che lo stesso era tenuto a manlevare Controparte_11
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima nella denegata CP_1 ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio nei confronti della stessa AN a titolo di responsabilità solidale ex art. 31, D.lgs. n. 58/1998, sul presupposto di avere subito danni per effetto del compimento di asseriti illeciti comportamenti da parte del promotore finanziario. La convenuta concludeva pertanto: “In via preliminare - In caso di mancata costituzione in giudizio del Sig. fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a Controparte_11 di notificare al medesimo la presente comparsa di risposta, contenente domanda Controparte_1 di manleva nei suoi confronti. In via preliminare e pregiudiziale - Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti di stante la Controparte_1 prescrizione dei (contestati) diritti risarcitori azionati dall'attrice nella presente sede giudiziale, la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande attoree e Controparte_1
l'inapplicabilità alla fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui all'art. 31, D.Lg. n. 58/98. In sede di merito - Respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c. - Dichiarare tenuto e pertanto condannare, ove occorresse in via riconvenzionale, il Sig. a manlevare Controparte_11 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto Controparte_1 dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio. In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”
________
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2019, si costituiva in giudizio la UniCredit S.p.a., la quale eccepiva:
1) la carenza di legittimazione passiva della stessa e la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'azione di risarcimento del danno, stante il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla medesima norma, essendo le operazioni riferibili a fatti accaduti nel 2009;
2) l'estraneità della stessa ai fatti di causa, in quanto la documentazione depositata dall'attrice non era riconducibile alla UniCredit, disconoscendo la conformità agli originali ex art. 2719 c.c.; non rilevava neppure che i documenti erano stati firmati dal poiché lo stesso non era Controparte_11 mai stato dipendente della UniCredit;
3) che la domanda era in ogni caso infondata poiché sfornita di prova e di allegazione, essendosi l'attrice limitata al deposito delle ricevute di versamento per complessivi 120.000,00 euro;
la documentazione era pertanto inidonea a fornire la prova dell'ammontare delle somme versate, anche in punto di risarcimento del danno per lucro cessante e perdita di chance;
4) l'inapplicabilità degli artt. 2049 e 1228 c.c. e il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., per non aver correttamente vigilato sullo svolgimento e sulla prosecuzione del rapporto bancario;
5) ferme le assorbenti eccezioni sollevate e ferma la carenza di legittimazione passiva dell'esponente, non intendendo accettare in alcun modo il contraddittorio nel merito, per le ragioni esposte, proponeva domanda di garanzia nei confronti del anche in ordine alle spese di Controparte_11 causa.
La convenuta concludeva pertanto: “In via preliminare: perché accertato e dichiarato che il sig.
non è stato promotore finanziario di NI AN spa e/o di Controparte_11 Controparte_5
, il Giudice estrometta NI spa già già NI
[...] Controparte_5
AN spa dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva;
perché le domande così come formulate dagli attori vengano dichiarate prescritte ex artt. 2946 e 2947 cc. Nel merito: per il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto in via subordinata, in ipotesi che si esclude di soccombenza, perché venga accolta la domanda di garanzia proposta dalla esponente banca nei confronti del convenuto;
Controparte_11 con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri ed accessori come per legge.”
Esaurita la fase istruttoria , disposta la relativa integrazione volta ad acquisire alcuni atti risultati depositati ma non visibili, all'udienza cartolare del 23.7.25 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina nel merito, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata da parti convenute, NI e . CP_1
La questione afferente alla prescrizione del diritto azionato da parte attrice, infatti, costituisce oggetto principale di contestazione, in via preliminare, in quanto le convenute sostengono che i fatti di cui alla presente causa, risalenti agli anni 2008–2009, sarebbero soggetti ad una prescrizione quinquennale, in difetto di atti interruttivi a tal uopo idonei.
La disamina di tale eccezione non può prescindere dalla ricostruzione della natura giuridica della responsabilità dell'intermediario finanziario, così come delineata dall'art. 31, comma 3, del D.lgs. n.
58 del 1998, nonché dall'esame degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in materia.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, un principio consolidato secondo cui l'intermediario risponde solidalmente con il promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede per i danni arrecati ai clienti, anche se tali danni derivano da condotte penalmente rilevanti poste in essere dal promotore stesso.
Lo stabilisce in maniera espressa il citato art. 31, comma 3, TUF, laddove prevede che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede”. Inoltre, con specifico riferimento al principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore, consolidata è la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “gli art. 5 comma 4 l. 2 gennaio 1991 n. 1; 23 D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, e 31 comma 3 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate
e fatto del promotore, rapporto che, non aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della s.i.m. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate” (cfr. Cass. n.1741 del 25.01.2011 e più di recente anche Cass. n. 857 del 17.01.2020).
La disciplina speciale sancisce un generale obbligo di adeguato controllo sulle attività esercitate dai promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché di garanzia nei confronti dei clienti, con obbligo di verifica delle conoscenze e della competenza nel prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente.
L'intermediario è infatti tenuto a garantire che l'attività svolta dal promotore sia conforme alle regole di correttezza, trasparenza e diligenza professionale, attraverso un adeguato controllo delle competenze, della formazione e della comunicazione verso la clientela, con particolare riguardo alla chiarezza e alla completezza delle informazioni rese.
In altri termini, la ratio della predetta normativa di settore è tesa ad assicurare un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, in quanto proprio per le caratteristiche di questo genere di offerte l'affidamento dei clienti può essere più facilmente ingannato, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno.
Secondo la Suprema Corte tale norma – in continuità con la disciplina previgente (art. 5, comma 4, l.
1/1991 e art. 23 D.lgs. 415/1996) – pone a carico dell'intermediario una responsabilità oggettiva e solidale per i danni causati dal promotore finanziario nell'esercizio delle attività allo stesso affidate, anche se derivanti da condotte penalmente rilevanti.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'intermediario anche in presenza di condotte fraudolente o appropriative realizzate dal promotore, purché esse siano state rese possibili proprio dal contesto relazionale e operativo generato dall'incarico conferito (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2011, n. 1741, nonché la più recente Cass. civ., sez. I, sent. 17 gennaio
2020, n. 857, le quali hanno ribadito che la responsabilità solidale dell'intermediario sussiste ogniqualvolta il promotore abbia agito in un contesto che gli ha consentito di trarre vantaggio dalla sua qualità, determinando l'affidamento del cliente sulla regolarità dell'operazione).
La normativa in esame è dunque tesa alla tutela dei destinatari delle offerte fuori sede rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, alla luce del fatto che l'affidamento dei predetti può essere più facilmente ingannato per le caratteristiche di questo genere di offerte, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno.
Quanto alla natura, la giurisprudenza alla quale questo giudice aderisce, ha qualificato tale responsabilità come extracontrattuale per fatto altrui, dunque riconducibile nell'ambito dell'art. 2049
c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 857/2020).
In materia di responsabilità dell'intermediario per i danni derivanti dalla condotta illecita del promotore finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale responsabilità può essere ricondotta, oltre che al regime speciale previsto dall'art. 31, comma 3, TUF, anche all'ipotesi generale di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, si è in presenza di una responsabilità oggettiva per fatto dell'incaricato ogniqualvolta il danno sia stato reso possibile o agevolato dalle mansioni demandate al promotore e l'intermediario abbia avuto la possibilità di esercitare su di esse poteri di direzione e vigilanza. È in questo senso che la responsabilità si fonda sul nesso funzionale tra l'attività affidata e la condotta dannosa, anche qualora quest'ultima si concretizzi in un illecito penalmente rilevante.
Da ultimo la Corte ha sottolineato in continuità che “L'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali
è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda.
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049
c.c. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell'agente” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/09/2023, n. 26195).
Sotto il primo profilo di cui all'arresto riportato, va evidenziato quindi il rapporto esistente tra promotore ed intermediario, tal che In tema di responsabilità della banca per le condotte illecite dei promotori finanziari, essa può essere affermata in base al nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 31 TUF e ai sensi dell'art. 2049 c.c., che ravvisa la responsabilità dell?ente quando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente. La responsabilità può essere altresì estesa ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento contrattuale dell'intermediario ( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/04/2025, n. 11241).
Del pari, secondo la giurisprudenza di merito, qui condivisa, la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente, cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (cfr. Trib. Mantova, 10.05.2016, n. 562).
La qualifica della responsabilità indiretta dell'intermediario in termini di responsabilità extracontrattuale non è scevra di conseguenze sul piano pratico e specie in punto di prescrizione.
Il termine di prescrizione, infatti, è di cinque anni con decorrenza dal momento in cui si verifica il fatto illecito (cfr. art. 2947 c.c.).
Sul punto, la giurisprudenza ha altresì chiarito che, nei casi di fatto illecito, il termine di prescrizione non coincide necessariamente con il momento in cui il danno si è verificato nella sua materialità bensì dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia acquisito la consapevolezza della lesione nella sua dimensione giuridica, ossia abbia percepito non solo l'esistenza del pregiudizio ma anche la sua ingiustizia giuridicamente rilevante (Cass. civ., n. 29859 del 27 ottobre 2023).
Orbene, in adesione alla più ampia giurisprudenza di legittimità, va ulteriormente precisato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla “data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti
o conoscibili” (cfr. tra le altre Cass. n. 21255/2013 e Trib. Busto Arsizio, 6.04.2012, n. 118: in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato).
La Suprema Corte ha avuto anche modo di evidenziare che “quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni;
se, invece, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione” (Cass. n. 6320 del
5.03.2019, cfr. Cass. 14450/2001; Cass. 10015/2003; Cass. 872/2008; Cass. 17226/2014; Cass.
28456/2017).
Tuttavia, è d'uopo rilevare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 82 c.p.p. “la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile" e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato” (cfr. Cass. pen. 19380/2016).
L'art. 82 c.p.p. stabilisce che la citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile, sicché essendo intervenuta, per le motivazioni già esplicitate, la revoca della costituzione della parte civile, la citazione del responsabile civile ha perso efficacia.
Come anticipato, parte attrice ha dedotto di aver sporto querela nei confronti del promotore CP_11
e di essersi costituita parte civile nel relativo procedimento penale.
A seguito di apposita ordinanza istruttoria, in data 20 luglio 2025, ha provveduto al deposito della documentazione comprovante tali circostanze, tra cui l'atto di costituzione di parte civile e copia della sentenza penale emessa nel procedimento di riferimento. Nondimeno, da un'attenta analisi degli atti prodotti emerge un elemento dirimente: all'udienza di discussione del 4 dicembre 2017, la parte civile non ha formulato alcuna conclusione né ha fatto richiamo a quelle eventualmente rassegnate in sede di costituzione.
Tale omissione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. pen., sez. un., n.
40109/2005; Cass. pen., sez. II, n. 13399/2015), comporta una revoca tacita della costituzione di parte civile con la conseguenza che viene meno l'effetto interruttivo della prescrizione, che sarebbe altrimenti derivato dalla partecipazione al processo penale.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che l'effetto interruttivo della prescrizione non si è prodotto in quanto la costituzione di parte civile è stata tacitamente revocata nel processo penale per mancata precisazione delle conclusioni.
Nella presente causa, NI S.p.A. e hanno eccepito la revoca “tacita” Controparte_15 della costituzione di parte civile effettuata dall'odierna parte attrice nel processo penale a carico del non avendo ella rassegnato le conclusioni all'udienza di discussione. La circostanza CP_11 costituisce fatto non contestato da parte attrice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
A fronte della eccepita revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, spettava all'attore dimostrare di aver reso le conclusioni (anche in forma orale), così da ottenere l'effetto dell'interruzione della prescrizione ai fini dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno.
Quanto poi alla posizione UniCredit S.p.A., la cui estraneità ai rapporti intercorsi tra l'attrice e il promotore emerge in maniera chiara dagli atti, occorre rilevare che parte attrice fonda la sua pretesa risarcitoria sul fatto che si sarebbe presentato come promotore anche per UniCredit e che CP_11 alcuni comportamenti del personale della banca, in ispecie del direttore di una filiale NI, avrebbero contribuito a rafforzare il di lei affidamento.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di NI S.p.A. e CP_15
è fondata, in quanto le operazioni cui fa riferimento controparte nell'atto introduttivo sono
[...] riferibili a fatti accaduti nel 2009 ed in relazione ai quali è evidente l'avvenuto decorso del termine di prescrizione.
***
Deve ora passarsi ad esaminare la fondatezza della domanda attorea nei confronti del promotore rimasto contumace. Controparte_11
Nel caso di specie, risulta provato che, nel periodo in cui si sono verificati i fatti (2008/2009), il . fosse promotore abilitato per conto di , circostanza questa che non è stata fatta CP_11 CP_1 oggetto di contestazione dalla stessa convenuta. Risulta altresì egli abbia attuato le condotte oggetto di causa presentandosi quale incaricato di Fineco, utilizzando carte intestate e riferimenti riconducibili alla banca.
Parte attrice ha dichiarato di aver conosciuto il proprio presso una filiale bancaria, ove questi CP_11 operava con strumenti informatici riconducibili a Fineco, ciò che ha ingenerato nella cliente un affidamento qualificato sulla legittimità del suo operato.
Sebbene le somme siano state consegnate in contanti, modalità certo non conforme alle prescrizioni interne degli intermediari finanziari, la giurisprudenza ritiene che il comportamento del promotore rientri nell'ambito delle sue funzioni anche qualora lo stesso agisca con modalità irregolari e qualora l'apparenza creata sia tale da ingenerare nel cliente un legittimo affidamento (Cass. civ., Sez. I, n.
11225/2016).
Parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità del promotore per Controparte_11
l'omesso investimento delle somme a lui consegnate e utilizzate in difformità all'incarico ricevuto.
La responsabilità del promotore, sotto tale aspetto, può qualificarsi come una responsabilità contrattuale da inadempimento.
Tanto emerge dal fatto che il convenuto ha stipulato con la n contratto per la prestazione di Pt_1 servizi NI Xelion AN S.p.A. (incorporata in . Ciò è senz'altro fonte di CP_16 responsabilità contrattuale.
In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che il promotore al quale le somme sono state consegnate per effetto del contratto di intermediazione, e che questi ha utilizzate a beneficio di terzi è legittimato passivo nell'azione restitutoria promossa dal soggetto che gli abbia consegnato le somme, in quanto, in difetto di un'idonea causa di attribuzione, grava su di lui l'obbligo restitutorio (cfr. Cass.
17.01.2011, n. 937).
Nella caso in esame, deve pertanto dichiararsi la responsabilità contrattuale del promotore CP_11
avendo gli l'attore dimostrato la consegna del denaro allo stesso in contanti (cfr. le
[...] dichiarazioni rese dal promotore nel processo penale) e l'utilizzo delle somme da parte di questi per scopi diversi dall'investimento con gli istituti di credito convenuti.
Accertato l'an del risarcimento del danno patrimoniale, occorre procedere alla sua quantificazione.
L'art. 1223 c.c. specifica che il risarcimento del danno deve comprendere tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante) purché ne siano conseguenza immediata e diretta (danno conseguenza). Dalla documentazione versata in atti – ed in particolare dal primo estratto conto relativo al rapporto n. 401085196 (cfr. All. 11) – emerge che, alla data del 31.03.2009, il conto corrente intestato alla presentasse un saldo negativo di € 82.872,92, pur essendo state effettuate, nei mesi Pt_1 precedenti, molteplici consegne di denaro contante al promotore L'estratto, in effetti, non CP_11 contiene alcuna evidenza dei versamenti effettuati dall'attrice, ma reca esclusivamente la registrazione di acquisti di obbligazioni UniCredit, eseguiti in assenza di fondi, con addebito di competenze per € 863,22.
A seguito della presa di coscienza dello scoperto, la impartiva ordine di liquidazione delle Pt_1 obbligazioni UniCredit in data 19.05.2009 (cfr. All. 12), ottenendo dall'operazione l'accredito di €
81.423,45, somma insufficiente a colmare completamente lo scoperto. Il successivo estratto conto al
30.06.2009 registrava, infatti, un saldo debitore residuo pari a € 2.818,09.
Tale sequenza documentale consente di affermare che l'importo affidato all'investimento risulti essere stato in parte disperso a seguito della condotta del promotore, il quale – pur ricevendo direttamente e informalmente le somme in contanti – non provvedeva al loro regolare conferimento sul conto corrente intestato all'attrice, né curava l'esecuzione degli ordini di investimento in modo conforme alle istruzioni ricevute.
Più precisamente, si deve ritenere che la somma di € 120.000,00, quantificata da parte attrice, rappresenti il danno emergente subito, corrispondente al capitale distratto;
tuttavia, che le somme successivamente recuperate dall'attrice, a seguito della vendita dei titoli acquistati (pari a €
81.423,45), debbano essere poste in detrazione;
che pertanto il danno patrimoniale residuo risarcibile sia pari alla differenza, cioè € 38.576,55, comprensivo anche della minusvalenza subita (€ 576,55).
Ne consegue che il è tenuto a risarcire, in favore dell'attrice, a titolo di Controparte_11 responsabilità contrattuale, la somma complessiva di € 38.576,55, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Alcun risarcimento può essere, per contro riconosciuto a parte attrice, a titolo di lucro cessante, che, come noto, consiste nel mancato guadagno, cioè nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi, proprio a causa dell'inadempimento; a tal fine, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.
A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la Corte di Cassazione definisce solo ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (cfr. Cass. n. 24632/2015). Osserva questo Giudice che il vulnus del ragionamento giuridico di parte attrice consiste nel ritenere, del tutto apoditticamente, che dall'appropriazione indebita delle somme da parte del promotore possa automaticamente discendere il lamentato danno da lucro cessante, senza che, al contempo, venga offerta alcuna concreta dimostrazione del nesso di causalità immediato e diretto tra l'inadempimento e il pregiudizio economico rivendicato.
Al contrario, sarebbe stato onere dell'investitore dimostrare che la consegna del denaro al promotore abbia costituito la causa efficiente ed esclusiva delle perdite patrimoniali subite, non essendo sufficiente, ai fini della prova del danno da mancato guadagno, il semplice rilievo che le somme non siano state impiegate per ulteriori investimenti.
In definitiva, il danno da lucro cessante non può fondarsi su una presunzione che fa discendere automaticamente da un fatto noto, ossia l'appropriazione delle somme da parte del promotore, un fatto ignoto ed incerto, cioè il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest'ultimo e l'inadempimento.
Il danno emergente, così come determinato, costituisce un debito di valore, con la conseguenza che, ai fini della sua integrale liquidazione, devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi compensativi del lucro cessante.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il risarcimento del danno debba comprendere non solo la rivalutazione monetaria del credito corrispondente al danno emergente ma anche gli interessi a titolo compensativo del lucro cessante.
Tali accessori decorrono dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso poiché l'obbligazione risarcitoria, anche se scaturente da responsabilità contrattuale, ha natura di debito di valore. Essa è finalizzata a reintegrare la perdita subita dal creditore rispetto alla utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cfr. Cass. 27.12.2022, n. 37798).
Per garantire un ristoro integrale del danno patrimoniale accertato e far conseguire alla parte attrice l'effettivo valore economico della somma debenda si ritiene opportuno applicare il criterio degli interessi legali calcolati su base annuale, così da evitare effetti anatocistici e rispettare la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria.
In effetti, il danno accertato non è costituito da una somma fissa di denaro ma rappresenta un debito di valore che, cioè, deve essere rivalutato nel tempo. Per questo motivo, si dispone che gli interessi al tasso legale siano riconosciuti a decorrere dalla data del fatto illecito e siano calcolati sulla somma devalutata a quella stessa data, cioè riportata al valore del tempo in cui è avvenuto l'illecito, sulla base degli indici ISTAT.
A partire dalla data della denuncia dell'illecito e sino alla pubblicazione della presente decisione, gli interessi saranno calcolati anno per anno sulla somma rivalutata, con l'espressa esclusione del cumulo degli interessi sugli interessi già maturati (anatocismo).
Dal momento del deposito della sentenza in poi, essendo ormai determinato e attualizzato il quantum risarcitorio, l'obbligazione si converte da debito di valore a debito di valuta. Conseguentemente, sulla somma come sopra liquidata dovranno essere corrisposti, sino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Non può essere accolta la domanda formulata da parte attrice a titolo di danno non patrimoniale.
Un danno puramente ipotetico e indeterminato non dà diritto a risarcimento: spetta alla parte che deduce la responsabilità fornire prove in merito all'esistenza o alla portata del danno lamentato.
Rispetto a tale richiesta, la parte parti ha effettuato mere affermazioni generiche non supportate da alcun tipo di prova.
Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra parte attrice, NI s.p.a. e le spese, tenuto conto della Controparte_1 complessità della controversia, sono integralmente compensate.
Nei rapporti tra parte attrice e il convenuto contumace le spese seguono la Controparte_11 soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della lite e delle fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI CA VE, sezione III, in persona del G.U. Dr. Enrico Quaranta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 306/2019 avente ad oggetto
AZIONE DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, promossa da nei confronti di NI S.p.a., e - Parte_1 Controparte_1 Controparte_11 convenuto contumace – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda di risarcimento del danno nei confronti di NI s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e di in persona del legale rappresentante p.t. per le causali di cui Controparte_1 in motivazione;
2. Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di e per l'effetto: Controparte_11
condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di Controparte_11 [...]
di € 38.576,55, oltre interessi al tasso legale dalla data della denuncia e fino al deposito Parte_1 della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data della denuncia del fatto illecito (3/06/2009) - e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data della denuncia e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
3. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e NI s.p.a. Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
4. Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_11 Parte_1 che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre € 759,00 per spese non imponibili, iva, cpa e 15% rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. NI Motti e all'avv. Claudio Sgambato.
Così deciso, Santa RI CA VE, il 23/07/2025
Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.281 sexies co.
3 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Vecchia per Alife, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti NI Motti, C.F._1
C.F. e Claudio Sgambato C.F. giusta procura C.F._2 C.F._3 allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Sgambato in Santa RI CA VE (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 8;
- attrice -
E
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A. Controparte_1
e appartenente al ANrio UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 2008.1, con CP_2 sede legale in Milano, Piazza Durante 11, C.F. , P.IVA , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Andrea Pepe Responsabile della Direzione di Controparte_3 Controparte_1 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Federico Camozzi, C.F. e Massimo C.F._4
Nespoli, C.F. nonché dall'avv. Carlo Grillo, C.F. , C.F._5 C.F._6 giusta procura speciale unita alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. Carlo Grillo in TE MA (CE) alla Via G.G. D'Amore n. 22;
- convenuta - E
UNICREDIT S.P.A., con Sede Legale in Milano, alla Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, capitale sociale euro 20.257.667.511,62, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , C.F. P.IVA_3
e P.IVA , società appartenente al Gruppo ANrio UniCredit, iscritto all'albo dei Gruppi P.IVA_3
ANri cod. 3135.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1° comma dello Statuto sociale, a cui si sono fuse per incorporazione Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_9 [...]
giusta atto di fusione per Notar di Controparte_10 Persona_1
Torino del 19.10.2010 Rep.19430/12674 e registrato in pari data a Torino 1, al n. 6755 serie IT, con effetto dall'01.11.2010, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. Per_2
, Notaio in Bologna del 29.10.2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'avv. RI Rosaria De
[...]
Simone, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio secondario in C.F._7
Santa RI CA VE (CE) alla Via De Michele n. 54;
- convenuta –
E
, nato ad [...] il [...], ivi residente a[...]
n. 41;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/05/2019, ha convenuto Parte_1 in giudizio e UniCredit S.p.A., chiedendo il risarcimento dei Controparte_11 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da condotte illecite poste in essere dal promotore finanziario nell'ambito di un rapporto di consulenza e investimento durato diversi anni. CP_11
In particolare, l'attrice ha dedotto di aver consegnato ingenti somme di denaro al predetto, il quale, abusando della propria qualifica e dell'affidamento ingenerato dal contesto organizzativo in cui operava, se ne appropriava indebitamente, generando ingenti perdite e disservizi.
A sostegno della propria pretesa, la ha prodotto documentazione, tra cui copia della querela Pt_1 presentata in sede penale nonché l'atto di costituzione di parte civile.
Tra gli allegati figura altresì la scheda n. 25 del fascicolo informativo redatto dalla GdF nel corso del procedimento penale (All. 1), dalla quale emerge che, in data 12.05.2004, l'attrice aveva sottoscritto un contratto per la prestazione di servizi con UniCredit Xelion AN S.p.A. (modulo n. B0182379), collegato al conto corrente/dossier titoli n. 1138648.
Tale contratto, in particolare, era rinvenuto materialmente presso l'ufficio del promotore in CP_11
Alife (CE), nel quale, secondo quanto documentato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, operava anche il promotore , con il quale il primo condivideva spazi e clientela. Parte_2
Il contratto formalmente sottoscritto dalla alla presenza del promotore veniva Pt_1 Parte_2 gestito in concreto dal il quale curava i rapporti con la cliente in nome e per conto del gruppo CP_11 bancario UniCredit, utilizzando loghi e modulistica riconducibili a UniCredit Xelion prima e poi. CP_1
Nel corso del rapporto con il gruppo UniCredit, risulta che in data 12.02.2006 la abbia Pt_1 sottoscritto un secondo contratto di prestazione di servizi di investimento con NI Xelion AN
S.p.A., questa volta in qualità di cointestataria insieme alla madre . Persona_3
Il contratto in questione, identificato con modulo n. B0408400, era collegato al conto corrente/dossier titoli n. 1193253 (cfr. All. 2).
Anche in tale occasione l'attività di identificazione dei clienti veniva svolta dal promotore finanziario
(codice promotore n. 1070), che – secondo quanto documentato anche nella fase Parte_2 penale – operava stabilmente presso l'ufficio di Alife insieme al promotore in un contesto CP_11 strutturato e percepito dai risparmiatori come riconducibile al gruppo bancario UniCredit.
Successivamente, il promotore interrompeva il proprio rapporto con NI Xelion Parte_2
AN avviando una nuova collaborazione con MPS AN Personale.
In tale frangente, la ecideva di seguire il proprio referente di fiducia, aprendo una posizione Pt_1 presso la nuova banca.
A tal fine, in data 27.06.2007, presentava richiesta di estinzione del conto n. 1138648 precedentemente acceso con NI Xelion, disponendo il trasferimento del saldo disponibile sul nuovo conto n. 1481888 acceso presso MPS AN Personale (cfr. All. 1, pag. 7, punto 43).
Nel frattempo, a decorrere dal 1° luglio 2008, NI Xelion AN S.p.A. – che costituiva la rete di promotori finanziari del gruppo UniCredit – veniva incorporata in Controparte_1
A seguito di tale operazione societaria, l'ufficio dei promotori finanziari sito in Alife (CE), in via San
Sisto, presso cui avevano operato sia il promotore sia il promotore , provvedeva CP_11 Parte_2 alla sostituzione delle insegne, passando da “NI Xelion AN” alla nuova dicitura
”. CP_1 Ha dedotto poi la Pt_1
che - verso la fine di novembre 2008 - unitamente al fratello NI incontrava nuovamente il promotore il quale – facendo leva sulla pregressa fiducia maturata nel contesto del Controparte_11 gruppo UniCredit – prospettava loro la possibilità di riattivare i rapporti con , soggetto CP_1 che egli qualificava come successore di NI Xelion e che avrebbe offerto l'opportunità di accedere a investimenti obbligazionari ad alto rendimento, con un guadagno netto annuo garantito intorno al 10%;
che per poter aderire a tali proposte, il promotore richiedeva alla di effettuare versamenti in Pt_1 contanti, inducendola a consegnare nel tempo ingenti somme, confidando nella regolarità e serietà dell'operazione per l'apparente riconducibilità del promotore a e, più in generale, al CP_1 gruppo UniCredit;
che accogliendo la proposta del promotore ella si recava presso l'ufficio dei promotori CP_11
dove le veniva richiesto di sottoscrivere un nuovo contratto per l'apertura di un Parte_3 conto corrente intestato presso UniCredit, poi attivato formalmente con il n. 401085196 in data
11.02.2009 presso la filiale UniCredit di Frasso Telesino;
che in data 03.12.2008, consegnava al promotore , presso l'ufficio Fineco di via San Controparte_11
Sisto n. 40 ad Alife, una somma di € 35.000,00 in contanti, alla presenza del fratello NI UC
e della madre La consegna era finalizzata all'investimento in obbligazioni Persona_3
EX CR EP Up (ISIN [...]), con scadenza 31.05.2012, che il promotore prospettava come sicure e a rendimento garantito netto dell'8,25% annuo. A riprova dell'avvenuto versamento, il rilasciava ricevuta sottoscritta da entrambi (cfr. All. 3); CP_11
che in data 06.12.2008, veniva altresì consegnato alla il relativo prospetto informativo (All. Pt_1
4), anch'esso sottoscritto dal promotore;
che nel tentativo di reperire ulteriori disponibilità liquide da investire, in data 04.12.2008 ella si recava presso l'Ufficio Postale n. 16185 di TE MA (CE), prelevando dal libretto di risparmio n.
2-0307705475 due importi in contanti, rispettivamente di € 18.000,00 e € 2.000,00, per un totale di €
20.000,00 (cfr. All. 5);
che in data 19.01.2009, dopo aver recuperato ulteriori risparmi e somme prestate da familiari, consegnava al un'ulteriore somma di € 35.000 in contanti, sempre presso l'ufficio Fineco di CP_11
Alife. All'atto della consegna erano presenti il fratello NI UC, la fidanzata di questi, a
, e la madre . Anche in questo caso, il promotore rilasciava Persona_4 Persona_3 regolare ricevuta di versamento, sottoscritta da entrambi (cfr. All. 6), e consegnava successivamente – in data 20.01.2009 – un nuovo prospetto informativo relativo all'investimento EX CR EP
Up, recante un rendimento netto garantito dell'8,35% (All. 7);
che in data 10.02.2009, provvedeva a consegnare al un'ulteriore somma di € 15.000,00 in CP_11 contanti. La consegna avveniva, come di consueto, presso l'ufficio Fineco in Alife, alla presenza del fratello NI UC e dell'amico di famiglia In tale occasione, il promotore si Persona_5 dichiarava temporaneamente impossibilitato a rilasciare ricevuta, concordando con l'attrice che avrebbe provveduto a farlo congiuntamente alla ricevuta del successivo versamento di € 10.000,00 già preannunciato;
che alla data del 10.02.2009, quindi, risultava già consegnata al una somma complessiva di CP_11
€ 85.000,00;
che ella concordava con il promotore di destinare € 82.000,00 all'investimento EX, lasciando la somma residua di € 3.000,00 disponibile sul nuovo conto corrente appena attivato presso UniCredit;
che il giorno successivo, 11.02.2009, il promotore consegnava alla cliente una “Attestazione CP_11 della ricezione di ordine”, confermando la destinazione degli importi raccolti relativo all'acquisto di
Obbligazioni UNICREDIT 09/12 3,4%, per un controvalore di investimento pari ad € 82.000,00 da addebitarsi con valuta 27.02.2009 (cfr. All.8);
che in data 26.03.2009, ella consegnava al promotore l'ulteriore somma di € Controparte_11
10.000,00 in contanti, presso l'Ufficio dei promotori Fineco sito in Alife alla via San Sisto n. 40. Alla consegna erano presenti il fratello NI UC e l'amico In tale occasione, il Persona_5 rilasciava una ricevuta cumulativa per complessivi € 25.000,00, comprensiva della CP_11 precedente somma di € 15.000,00 versata in data 10.02.2009, già documentata ma priva, fino ad allora, di attestazione cartacea (cfr. All. 9);
che pochi giorni dopo, verso la fine di marzo 2009, veniva contattata telefonicamente dal Call Center di UniCredit AN, sede di Palermo, che la avvisava dell'esistenza di uno sconfinamento di circa €
82.000,00 sul conto corrente n. 401085196, da lei aperto presso la filiale UniCredit di Frasso Telesino.
Stupita da tale informazione, si recava prontamente –accompagnata dal fratello presso Pt_4
l'ufficio del promotore ad Alife, per ottenere chiarimenti;
CP_11
che durante l'incontro, il li rassicurava sostenendo che si trattava di un semplice equivoco, CP_11 che sarebbe stato rapidamente risolto. Nel corso della medesima occasione, i due germani Pt_1 assistevano a una telefonata del promotore con il direttore della filiale UniCredit di Frasso CP_11
Telesino, tale , il quale concordava un appuntamento presso lo stesso ufficio di Alife, da Per_6 tenersi nei giorni successivi;
che pertanto, intorno al 1/2 aprile 2009, i fratelli i recavano nuovamente presso l'ufficio del Pt_1 promotore, chiedendo di poter parlare direttamente sia con sia con il direttore . In CP_11 Per_6 un primo momento la segretaria, , riferiva che il promotore era impegnato in Persona_7 colloquio con il direttore e non poteva riceverli. Dopo ripetute insistenze, i due venivano infine ammessi all'interno dell'ufficio ed ivi ebbero un colloquio con entrambi;
che in tale sede, ella manifestava le proprie perplessità, riferendo di essere stata contattata dalla banca e di avere già effettuato importanti versamenti per gli investimenti prospettati. A fronte di tali osservazioni, il direttore rispondeva rassicurando gli interlocutori con le testuali parole: Per_6
“ragazzi, è tutto a posto, non vi preoccupate. Se la banca vi ha chiamato, significa solo che non legge ancora il tipo di investimento che avete fatto.”;
che sulla scorta di tali esplicite rassicurazioni provenienti da un funzionario bancario apicale, ella consolidava ulteriormente la propria fiducia nel promotore Nei giorni immediatamente CP_11 successivi, contattava il promotore –col quale aveva mantenuto buoni rapporti– Parte_2 preannunciandogli la propria intenzione di prelevare dalla posizione aperta presso MPS AN
Personale la somma di € 25.000,00 in contanti, da destinare a un ulteriore investimento presso il
CP_11
che in data 03.04.2009, effettuava un ulteriore versamento in contanti di € 25.000,00, somma prelevata dal proprio conto presso MPS AN Personale, che consegnava direttamente al promotore presso l'Ufficio dei promotori FINECO sito in Alife, via San Sisto n. 40. Alla Controparte_11 consegna erano presenti il fratello NI UC e l'amico A conferma Persona_5 dell'avvenuto versamento, il rilasciava ricevuta di versamento sottoscritta da entrambe le CP_11 parti (cfr. All. 10);
che qualche giorno dopo, e comunque prima delle festività pasquali (che ricadevano il 12 aprile 2009), veniva contattata telefonicamente dal direttore della filiale UniCredit AN di Frasso Telesino, Sig.
, il quale la invitava a rientrare della somma di € 82.000,00, segnalando che il conto corrente Per_6
n. 401085196 risultava ancora sprovvisto di provvista, nonostante i versamenti che l'attrice aveva effettuato in contanti per il tramite del promotore;
che ella rappresentava di avere da ultimo versato ulteriori € 25.000,00 e di non essere nelle condizioni di effettuare altri conferimenti. Subito dopo il colloquio telefonico, contattava nuovamente il CP_11 il quale – minimizzando l'accaduto – la invitava a non dare peso alle parole del direttore, definendolo
“poco esperto” in quanto appena nominato;
che in data 18.04.2009, riceveva il primo estratto conto relativo al rapporto n. 401085196 (cfr. All.
11), da cui risultava – alla data del 31.03.2009 – un saldo debitore di € 82.872,92. L'estratto conto non recava alcuna indicazione dei versamenti effettuati dalla correntista, mentre risultava registrato l'acquisto di obbligazioni UniCredit – avvenuto in assenza di fondi – con conseguente addebito di competenze per € 863,22 (valuta 31.03.2009). Allarmata dalla lettura di tale documento, ella si rivolgeva ancora al il quale continuava a rassicurarla, sostenendo che gli accrediti sarebbero CP_11 stati riportati nel successivo estratto conto;
che tuttavia, in data 11.05.2009, ella trovava l'ufficio di Alife del promotore chiuso. Da tale CP_11 data, senza più alcun contatto con il promotore, iniziava per l'attrice – così come per molti altri risparmiatori – un lungo e difficile percorso di ricerca della verità e di tutela dei propri diritti;
che dopo alcuni giorni, si recava personalmente presso la filiale UniCredit di Frasso Telesino, dove – in data 19.05.2009 – impartiva ordine di vendita delle obbligazioni UniCredit precedentemente acquistate (cfr. All. 12), nel tentativo di arginare lo scoperto del conto corrente. Dalla vendita derivava l'accredito sul conto delle somme di € 24.819,70 e € 56.603,75, per un totale complessivo di €
81.423,45. Tuttavia, il saldo del conto – alla data del 30.06.2009 – risultava ancora negativo per €
2.818,09, importo corrispondente alla minusvalenza generata dalla vendita delle obbligazioni (pari a
€ 576,55), nonché alle competenze maturate per l'utilizzo dell'apertura di credito non coperta da provvista;
che i suddetti dati venivano puntualmente ricostruiti nella relazione tecnica redatta dal dott. Per_8 consulente tecnico del PM, all'interno del procedimento penale, alle pagg. 23-24 del relativo elaborato (cfr. All. 13);
che infine, in data 3 giugno 2009 – per il tramite del proprio difensore, Avv. Claudio Sgambato – presentava formale querela-denuncia alla Procura della Repubblica di Santa RI CA VE nei confronti del promotore esponendo – seppur in termini inizialmente generici – i Controparte_11 fatti oggetto dell'attuale giudizio (cfr. All. 14);
che con sentenza n.5462 depositata il 04.12.2017 (cfr. All.30) il Tribunale di Santa RI CA
VE, Seconda sezione monocratica, pronunziava sentenza con cui dichiarava di 'non doversi procedere in ordine ai reati ascritti agli imputati , Controparte_12 CP_13 CP_11
e in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione'.
[...] Controparte_14
___________
Tutto quanto premesso, formulava le seguenti conclusioni “nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario in ordine alle lamentate Controparte_11 irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali dell'attrice; 2) accertare e dichiarare la responsabilità solidale –ex art. 31 TUF- della in relazione al mancato Controparte_1 versamento della somma di € 120.000,00 consegnata al promotore come descritto nel § 1/a) del presente atto;
3) accertare e dichiarare la responsabilità della UNICREDIT S.p.A. per aver contribuito – con la condotta compiacente descritta ai punti 10) e 12) del § 1/a del presente atto – ad ingenerare nella cliente l'incolpevole convinzione che il promotore operasse indistintamente sia per la NI che per la Fineco, così non permettendole di avvedersi in tempo di quanto stava accadendo;
4) In ragione di quanto ai precedenti punti 1), 2) e 3), condannare il CP_11
e UNICREDIT S.p.A., in solido tra loro o nella diversa misura stabilita dal Controparte_1
Giudice, al pagamento – a titolo di risarcimento danni- in favore della Sig.ra Parte_1 della somma di € 166.364,00 così distinta: - € 120.000,00 a titolo di danno emergente di cui al § 4/a;
- € 8.364,00 a titolo di lucro cessante di cui al § 4/c; - € 18.000,00 a titolo di danno da perdita di chance di cui al § 4/d; - € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale di cui al § 4/e; - oltre rivalutazione ISTAT di cui al § 4/b dalla data dei singoli versamenti al dì del saldo;
5) con condanna al pagamento di spese ed onorari di causa –maggiorati del 30% ai sensi del nuovo comma 1/bis dell'art.4 del D.M. 55/2014, così come introdotto dal D.M. n.37 del 08.03.2018-, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari.”
__________
Nel corso del giudizio, parti convenute si sono costituite contestando le pretese attoree sotto il profilo della responsabilità e, in via preliminare, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
In particolare, con comparsa di costituzione e risposta del 08.05.2019 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: Controparte_1
1) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice, trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., vertendo la controversia in materia di responsabilità solidale ex artt. 31 del D.lgs. 58/1998 e 2049 c.c.;
2) la carenza di legittimazione passiva della convenuta, rispetto ai profili di asserita responsabilità della UniCredit e delle operazioni che si collocano nell'ambito dei rapporti accesi presso la stessa;
3) l'inapplicabilità della responsabilità solidale ex art. 31 del D.lgs. 58/1198 e della domanda risarcitoria formulata nei confronti della , con carenza di legittimazione passiva di CP_1 quest'ultima rispetto alla domanda;
4) l'infondatezza delle domande in quanto l'attrice non aveva fornito dimostrazione dei presupposti in fatto delle proprie domande né dei versamenti in contanti effettuati al essendo Controparte_11 inopponibili alla AN le ricevute e i prospetti che l'attrice affermava esserle stati rilasciati dal
Controparte_11
5) che l'art. 31, D.lgs. n. 58/1998, prevede la responsabilità solidale dell'intermediario autorizzato per le conseguenze dannose dell'illecito che sia stato compiuto dal promotore finanziario nell'esercizio delle incombenze affidategli;
trovava quindi applicazione il disposto dell'art. 1309 c.c., ai sensi del quale il riconoscimento di debito fatto da uno dei debitori in solido non aveva effetto riguardo agli altri, ed il disposto dell'art. 1305 c.c., ai sensi del quale addirittura il giuramento (e cioè la prova legale per eccellenza) sul debito, deferito dal creditore al condebitore in solido e da quest'ultimo ricusato, nuoce solo a colui al quale è stato deferito;
6) che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del solo confitente, che non ha ovviamente il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti;
7) che non era stata fornita alcuna prova della provvista, ossia dei prelievi in denaro in date prossime a quelle dei riferiti versamenti, né dello scopo di investimento in obbligazioni EX, non avendo l'attrice prodotto né il modulo di investimenti, producendo soltanto i prospetti asseritamente ricevuti dal né il modulo di rimborso dei due investimenti con scadenza 31.05.2012; Controparte_11
8) la nullità della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di allegazione, oltre che di prova, dei relativi presupposti in fatto, contestando anche il quantum della pretesa;
9) l'esistenza di una condotta negligente dell'attrice, rilevante ex art. 1227, comma 1 e 2, c.c., poiché ella avrebbe potuto evitare qualsiasi pregiudizio astenendosi dal dar corso ad operazioni che apparivano anomale, rischiose ed estranee alla normale prassi bancaria, nonché dalla consegna di ingenti somme di denaro in contante, consapevole del rischio connesso a tale modalità di versamento;
la stessa avrebbe potuto altresì effettuare tempestive verifiche del buon fine della prima operazione prima di effettuarne altre e di consegnare ulteriori somme di denaro;
10) sull'obbligo di manleva in capo al che lo stesso era tenuto a manlevare Controparte_11
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima nella denegata CP_1 ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio nei confronti della stessa AN a titolo di responsabilità solidale ex art. 31, D.lgs. n. 58/1998, sul presupposto di avere subito danni per effetto del compimento di asseriti illeciti comportamenti da parte del promotore finanziario. La convenuta concludeva pertanto: “In via preliminare - In caso di mancata costituzione in giudizio del Sig. fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a Controparte_11 di notificare al medesimo la presente comparsa di risposta, contenente domanda Controparte_1 di manleva nei suoi confronti. In via preliminare e pregiudiziale - Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti di stante la Controparte_1 prescrizione dei (contestati) diritti risarcitori azionati dall'attrice nella presente sede giudiziale, la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande attoree e Controparte_1
l'inapplicabilità alla fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui all'art. 31, D.Lg. n. 58/98. In sede di merito - Respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c. - Dichiarare tenuto e pertanto condannare, ove occorresse in via riconvenzionale, il Sig. a manlevare Controparte_11 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto Controparte_1 dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio. In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”
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Con comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2019, si costituiva in giudizio la UniCredit S.p.a., la quale eccepiva:
1) la carenza di legittimazione passiva della stessa e la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'azione di risarcimento del danno, stante il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla medesima norma, essendo le operazioni riferibili a fatti accaduti nel 2009;
2) l'estraneità della stessa ai fatti di causa, in quanto la documentazione depositata dall'attrice non era riconducibile alla UniCredit, disconoscendo la conformità agli originali ex art. 2719 c.c.; non rilevava neppure che i documenti erano stati firmati dal poiché lo stesso non era Controparte_11 mai stato dipendente della UniCredit;
3) che la domanda era in ogni caso infondata poiché sfornita di prova e di allegazione, essendosi l'attrice limitata al deposito delle ricevute di versamento per complessivi 120.000,00 euro;
la documentazione era pertanto inidonea a fornire la prova dell'ammontare delle somme versate, anche in punto di risarcimento del danno per lucro cessante e perdita di chance;
4) l'inapplicabilità degli artt. 2049 e 1228 c.c. e il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., per non aver correttamente vigilato sullo svolgimento e sulla prosecuzione del rapporto bancario;
5) ferme le assorbenti eccezioni sollevate e ferma la carenza di legittimazione passiva dell'esponente, non intendendo accettare in alcun modo il contraddittorio nel merito, per le ragioni esposte, proponeva domanda di garanzia nei confronti del anche in ordine alle spese di Controparte_11 causa.
La convenuta concludeva pertanto: “In via preliminare: perché accertato e dichiarato che il sig.
non è stato promotore finanziario di NI AN spa e/o di Controparte_11 Controparte_5
, il Giudice estrometta NI spa già già NI
[...] Controparte_5
AN spa dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva;
perché le domande così come formulate dagli attori vengano dichiarate prescritte ex artt. 2946 e 2947 cc. Nel merito: per il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto in via subordinata, in ipotesi che si esclude di soccombenza, perché venga accolta la domanda di garanzia proposta dalla esponente banca nei confronti del convenuto;
Controparte_11 con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri ed accessori come per legge.”
Esaurita la fase istruttoria , disposta la relativa integrazione volta ad acquisire alcuni atti risultati depositati ma non visibili, all'udienza cartolare del 23.7.25 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina nel merito, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata da parti convenute, NI e . CP_1
La questione afferente alla prescrizione del diritto azionato da parte attrice, infatti, costituisce oggetto principale di contestazione, in via preliminare, in quanto le convenute sostengono che i fatti di cui alla presente causa, risalenti agli anni 2008–2009, sarebbero soggetti ad una prescrizione quinquennale, in difetto di atti interruttivi a tal uopo idonei.
La disamina di tale eccezione non può prescindere dalla ricostruzione della natura giuridica della responsabilità dell'intermediario finanziario, così come delineata dall'art. 31, comma 3, del D.lgs. n.
58 del 1998, nonché dall'esame degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in materia.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, un principio consolidato secondo cui l'intermediario risponde solidalmente con il promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede per i danni arrecati ai clienti, anche se tali danni derivano da condotte penalmente rilevanti poste in essere dal promotore stesso.
Lo stabilisce in maniera espressa il citato art. 31, comma 3, TUF, laddove prevede che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede”. Inoltre, con specifico riferimento al principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore, consolidata è la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “gli art. 5 comma 4 l. 2 gennaio 1991 n. 1; 23 D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, e 31 comma 3 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate
e fatto del promotore, rapporto che, non aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della s.i.m. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate” (cfr. Cass. n.1741 del 25.01.2011 e più di recente anche Cass. n. 857 del 17.01.2020).
La disciplina speciale sancisce un generale obbligo di adeguato controllo sulle attività esercitate dai promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché di garanzia nei confronti dei clienti, con obbligo di verifica delle conoscenze e della competenza nel prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente.
L'intermediario è infatti tenuto a garantire che l'attività svolta dal promotore sia conforme alle regole di correttezza, trasparenza e diligenza professionale, attraverso un adeguato controllo delle competenze, della formazione e della comunicazione verso la clientela, con particolare riguardo alla chiarezza e alla completezza delle informazioni rese.
In altri termini, la ratio della predetta normativa di settore è tesa ad assicurare un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, in quanto proprio per le caratteristiche di questo genere di offerte l'affidamento dei clienti può essere più facilmente ingannato, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno.
Secondo la Suprema Corte tale norma – in continuità con la disciplina previgente (art. 5, comma 4, l.
1/1991 e art. 23 D.lgs. 415/1996) – pone a carico dell'intermediario una responsabilità oggettiva e solidale per i danni causati dal promotore finanziario nell'esercizio delle attività allo stesso affidate, anche se derivanti da condotte penalmente rilevanti.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'intermediario anche in presenza di condotte fraudolente o appropriative realizzate dal promotore, purché esse siano state rese possibili proprio dal contesto relazionale e operativo generato dall'incarico conferito (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2011, n. 1741, nonché la più recente Cass. civ., sez. I, sent. 17 gennaio
2020, n. 857, le quali hanno ribadito che la responsabilità solidale dell'intermediario sussiste ogniqualvolta il promotore abbia agito in un contesto che gli ha consentito di trarre vantaggio dalla sua qualità, determinando l'affidamento del cliente sulla regolarità dell'operazione).
La normativa in esame è dunque tesa alla tutela dei destinatari delle offerte fuori sede rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, alla luce del fatto che l'affidamento dei predetti può essere più facilmente ingannato per le caratteristiche di questo genere di offerte, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno.
Quanto alla natura, la giurisprudenza alla quale questo giudice aderisce, ha qualificato tale responsabilità come extracontrattuale per fatto altrui, dunque riconducibile nell'ambito dell'art. 2049
c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 857/2020).
In materia di responsabilità dell'intermediario per i danni derivanti dalla condotta illecita del promotore finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale responsabilità può essere ricondotta, oltre che al regime speciale previsto dall'art. 31, comma 3, TUF, anche all'ipotesi generale di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, si è in presenza di una responsabilità oggettiva per fatto dell'incaricato ogniqualvolta il danno sia stato reso possibile o agevolato dalle mansioni demandate al promotore e l'intermediario abbia avuto la possibilità di esercitare su di esse poteri di direzione e vigilanza. È in questo senso che la responsabilità si fonda sul nesso funzionale tra l'attività affidata e la condotta dannosa, anche qualora quest'ultima si concretizzi in un illecito penalmente rilevante.
Da ultimo la Corte ha sottolineato in continuità che “L'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali
è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda.
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049
c.c. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell'agente” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/09/2023, n. 26195).
Sotto il primo profilo di cui all'arresto riportato, va evidenziato quindi il rapporto esistente tra promotore ed intermediario, tal che In tema di responsabilità della banca per le condotte illecite dei promotori finanziari, essa può essere affermata in base al nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 31 TUF e ai sensi dell'art. 2049 c.c., che ravvisa la responsabilità dell?ente quando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente. La responsabilità può essere altresì estesa ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento contrattuale dell'intermediario ( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/04/2025, n. 11241).
Del pari, secondo la giurisprudenza di merito, qui condivisa, la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente, cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (cfr. Trib. Mantova, 10.05.2016, n. 562).
La qualifica della responsabilità indiretta dell'intermediario in termini di responsabilità extracontrattuale non è scevra di conseguenze sul piano pratico e specie in punto di prescrizione.
Il termine di prescrizione, infatti, è di cinque anni con decorrenza dal momento in cui si verifica il fatto illecito (cfr. art. 2947 c.c.).
Sul punto, la giurisprudenza ha altresì chiarito che, nei casi di fatto illecito, il termine di prescrizione non coincide necessariamente con il momento in cui il danno si è verificato nella sua materialità bensì dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia acquisito la consapevolezza della lesione nella sua dimensione giuridica, ossia abbia percepito non solo l'esistenza del pregiudizio ma anche la sua ingiustizia giuridicamente rilevante (Cass. civ., n. 29859 del 27 ottobre 2023).
Orbene, in adesione alla più ampia giurisprudenza di legittimità, va ulteriormente precisato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla “data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti
o conoscibili” (cfr. tra le altre Cass. n. 21255/2013 e Trib. Busto Arsizio, 6.04.2012, n. 118: in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato).
La Suprema Corte ha avuto anche modo di evidenziare che “quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni;
se, invece, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione” (Cass. n. 6320 del
5.03.2019, cfr. Cass. 14450/2001; Cass. 10015/2003; Cass. 872/2008; Cass. 17226/2014; Cass.
28456/2017).
Tuttavia, è d'uopo rilevare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 82 c.p.p. “la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile" e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato” (cfr. Cass. pen. 19380/2016).
L'art. 82 c.p.p. stabilisce che la citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile, sicché essendo intervenuta, per le motivazioni già esplicitate, la revoca della costituzione della parte civile, la citazione del responsabile civile ha perso efficacia.
Come anticipato, parte attrice ha dedotto di aver sporto querela nei confronti del promotore CP_11
e di essersi costituita parte civile nel relativo procedimento penale.
A seguito di apposita ordinanza istruttoria, in data 20 luglio 2025, ha provveduto al deposito della documentazione comprovante tali circostanze, tra cui l'atto di costituzione di parte civile e copia della sentenza penale emessa nel procedimento di riferimento. Nondimeno, da un'attenta analisi degli atti prodotti emerge un elemento dirimente: all'udienza di discussione del 4 dicembre 2017, la parte civile non ha formulato alcuna conclusione né ha fatto richiamo a quelle eventualmente rassegnate in sede di costituzione.
Tale omissione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. pen., sez. un., n.
40109/2005; Cass. pen., sez. II, n. 13399/2015), comporta una revoca tacita della costituzione di parte civile con la conseguenza che viene meno l'effetto interruttivo della prescrizione, che sarebbe altrimenti derivato dalla partecipazione al processo penale.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che l'effetto interruttivo della prescrizione non si è prodotto in quanto la costituzione di parte civile è stata tacitamente revocata nel processo penale per mancata precisazione delle conclusioni.
Nella presente causa, NI S.p.A. e hanno eccepito la revoca “tacita” Controparte_15 della costituzione di parte civile effettuata dall'odierna parte attrice nel processo penale a carico del non avendo ella rassegnato le conclusioni all'udienza di discussione. La circostanza CP_11 costituisce fatto non contestato da parte attrice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
A fronte della eccepita revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, spettava all'attore dimostrare di aver reso le conclusioni (anche in forma orale), così da ottenere l'effetto dell'interruzione della prescrizione ai fini dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno.
Quanto poi alla posizione UniCredit S.p.A., la cui estraneità ai rapporti intercorsi tra l'attrice e il promotore emerge in maniera chiara dagli atti, occorre rilevare che parte attrice fonda la sua pretesa risarcitoria sul fatto che si sarebbe presentato come promotore anche per UniCredit e che CP_11 alcuni comportamenti del personale della banca, in ispecie del direttore di una filiale NI, avrebbero contribuito a rafforzare il di lei affidamento.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di NI S.p.A. e CP_15
è fondata, in quanto le operazioni cui fa riferimento controparte nell'atto introduttivo sono
[...] riferibili a fatti accaduti nel 2009 ed in relazione ai quali è evidente l'avvenuto decorso del termine di prescrizione.
***
Deve ora passarsi ad esaminare la fondatezza della domanda attorea nei confronti del promotore rimasto contumace. Controparte_11
Nel caso di specie, risulta provato che, nel periodo in cui si sono verificati i fatti (2008/2009), il . fosse promotore abilitato per conto di , circostanza questa che non è stata fatta CP_11 CP_1 oggetto di contestazione dalla stessa convenuta. Risulta altresì egli abbia attuato le condotte oggetto di causa presentandosi quale incaricato di Fineco, utilizzando carte intestate e riferimenti riconducibili alla banca.
Parte attrice ha dichiarato di aver conosciuto il proprio presso una filiale bancaria, ove questi CP_11 operava con strumenti informatici riconducibili a Fineco, ciò che ha ingenerato nella cliente un affidamento qualificato sulla legittimità del suo operato.
Sebbene le somme siano state consegnate in contanti, modalità certo non conforme alle prescrizioni interne degli intermediari finanziari, la giurisprudenza ritiene che il comportamento del promotore rientri nell'ambito delle sue funzioni anche qualora lo stesso agisca con modalità irregolari e qualora l'apparenza creata sia tale da ingenerare nel cliente un legittimo affidamento (Cass. civ., Sez. I, n.
11225/2016).
Parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità del promotore per Controparte_11
l'omesso investimento delle somme a lui consegnate e utilizzate in difformità all'incarico ricevuto.
La responsabilità del promotore, sotto tale aspetto, può qualificarsi come una responsabilità contrattuale da inadempimento.
Tanto emerge dal fatto che il convenuto ha stipulato con la n contratto per la prestazione di Pt_1 servizi NI Xelion AN S.p.A. (incorporata in . Ciò è senz'altro fonte di CP_16 responsabilità contrattuale.
In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che il promotore al quale le somme sono state consegnate per effetto del contratto di intermediazione, e che questi ha utilizzate a beneficio di terzi è legittimato passivo nell'azione restitutoria promossa dal soggetto che gli abbia consegnato le somme, in quanto, in difetto di un'idonea causa di attribuzione, grava su di lui l'obbligo restitutorio (cfr. Cass.
17.01.2011, n. 937).
Nella caso in esame, deve pertanto dichiararsi la responsabilità contrattuale del promotore CP_11
avendo gli l'attore dimostrato la consegna del denaro allo stesso in contanti (cfr. le
[...] dichiarazioni rese dal promotore nel processo penale) e l'utilizzo delle somme da parte di questi per scopi diversi dall'investimento con gli istituti di credito convenuti.
Accertato l'an del risarcimento del danno patrimoniale, occorre procedere alla sua quantificazione.
L'art. 1223 c.c. specifica che il risarcimento del danno deve comprendere tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante) purché ne siano conseguenza immediata e diretta (danno conseguenza). Dalla documentazione versata in atti – ed in particolare dal primo estratto conto relativo al rapporto n. 401085196 (cfr. All. 11) – emerge che, alla data del 31.03.2009, il conto corrente intestato alla presentasse un saldo negativo di € 82.872,92, pur essendo state effettuate, nei mesi Pt_1 precedenti, molteplici consegne di denaro contante al promotore L'estratto, in effetti, non CP_11 contiene alcuna evidenza dei versamenti effettuati dall'attrice, ma reca esclusivamente la registrazione di acquisti di obbligazioni UniCredit, eseguiti in assenza di fondi, con addebito di competenze per € 863,22.
A seguito della presa di coscienza dello scoperto, la impartiva ordine di liquidazione delle Pt_1 obbligazioni UniCredit in data 19.05.2009 (cfr. All. 12), ottenendo dall'operazione l'accredito di €
81.423,45, somma insufficiente a colmare completamente lo scoperto. Il successivo estratto conto al
30.06.2009 registrava, infatti, un saldo debitore residuo pari a € 2.818,09.
Tale sequenza documentale consente di affermare che l'importo affidato all'investimento risulti essere stato in parte disperso a seguito della condotta del promotore, il quale – pur ricevendo direttamente e informalmente le somme in contanti – non provvedeva al loro regolare conferimento sul conto corrente intestato all'attrice, né curava l'esecuzione degli ordini di investimento in modo conforme alle istruzioni ricevute.
Più precisamente, si deve ritenere che la somma di € 120.000,00, quantificata da parte attrice, rappresenti il danno emergente subito, corrispondente al capitale distratto;
tuttavia, che le somme successivamente recuperate dall'attrice, a seguito della vendita dei titoli acquistati (pari a €
81.423,45), debbano essere poste in detrazione;
che pertanto il danno patrimoniale residuo risarcibile sia pari alla differenza, cioè € 38.576,55, comprensivo anche della minusvalenza subita (€ 576,55).
Ne consegue che il è tenuto a risarcire, in favore dell'attrice, a titolo di Controparte_11 responsabilità contrattuale, la somma complessiva di € 38.576,55, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Alcun risarcimento può essere, per contro riconosciuto a parte attrice, a titolo di lucro cessante, che, come noto, consiste nel mancato guadagno, cioè nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi, proprio a causa dell'inadempimento; a tal fine, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.
A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la Corte di Cassazione definisce solo ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (cfr. Cass. n. 24632/2015). Osserva questo Giudice che il vulnus del ragionamento giuridico di parte attrice consiste nel ritenere, del tutto apoditticamente, che dall'appropriazione indebita delle somme da parte del promotore possa automaticamente discendere il lamentato danno da lucro cessante, senza che, al contempo, venga offerta alcuna concreta dimostrazione del nesso di causalità immediato e diretto tra l'inadempimento e il pregiudizio economico rivendicato.
Al contrario, sarebbe stato onere dell'investitore dimostrare che la consegna del denaro al promotore abbia costituito la causa efficiente ed esclusiva delle perdite patrimoniali subite, non essendo sufficiente, ai fini della prova del danno da mancato guadagno, il semplice rilievo che le somme non siano state impiegate per ulteriori investimenti.
In definitiva, il danno da lucro cessante non può fondarsi su una presunzione che fa discendere automaticamente da un fatto noto, ossia l'appropriazione delle somme da parte del promotore, un fatto ignoto ed incerto, cioè il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest'ultimo e l'inadempimento.
Il danno emergente, così come determinato, costituisce un debito di valore, con la conseguenza che, ai fini della sua integrale liquidazione, devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi compensativi del lucro cessante.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il risarcimento del danno debba comprendere non solo la rivalutazione monetaria del credito corrispondente al danno emergente ma anche gli interessi a titolo compensativo del lucro cessante.
Tali accessori decorrono dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso poiché l'obbligazione risarcitoria, anche se scaturente da responsabilità contrattuale, ha natura di debito di valore. Essa è finalizzata a reintegrare la perdita subita dal creditore rispetto alla utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cfr. Cass. 27.12.2022, n. 37798).
Per garantire un ristoro integrale del danno patrimoniale accertato e far conseguire alla parte attrice l'effettivo valore economico della somma debenda si ritiene opportuno applicare il criterio degli interessi legali calcolati su base annuale, così da evitare effetti anatocistici e rispettare la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria.
In effetti, il danno accertato non è costituito da una somma fissa di denaro ma rappresenta un debito di valore che, cioè, deve essere rivalutato nel tempo. Per questo motivo, si dispone che gli interessi al tasso legale siano riconosciuti a decorrere dalla data del fatto illecito e siano calcolati sulla somma devalutata a quella stessa data, cioè riportata al valore del tempo in cui è avvenuto l'illecito, sulla base degli indici ISTAT.
A partire dalla data della denuncia dell'illecito e sino alla pubblicazione della presente decisione, gli interessi saranno calcolati anno per anno sulla somma rivalutata, con l'espressa esclusione del cumulo degli interessi sugli interessi già maturati (anatocismo).
Dal momento del deposito della sentenza in poi, essendo ormai determinato e attualizzato il quantum risarcitorio, l'obbligazione si converte da debito di valore a debito di valuta. Conseguentemente, sulla somma come sopra liquidata dovranno essere corrisposti, sino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Non può essere accolta la domanda formulata da parte attrice a titolo di danno non patrimoniale.
Un danno puramente ipotetico e indeterminato non dà diritto a risarcimento: spetta alla parte che deduce la responsabilità fornire prove in merito all'esistenza o alla portata del danno lamentato.
Rispetto a tale richiesta, la parte parti ha effettuato mere affermazioni generiche non supportate da alcun tipo di prova.
Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra parte attrice, NI s.p.a. e le spese, tenuto conto della Controparte_1 complessità della controversia, sono integralmente compensate.
Nei rapporti tra parte attrice e il convenuto contumace le spese seguono la Controparte_11 soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della lite e delle fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI CA VE, sezione III, in persona del G.U. Dr. Enrico Quaranta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 306/2019 avente ad oggetto
AZIONE DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, promossa da nei confronti di NI S.p.a., e - Parte_1 Controparte_1 Controparte_11 convenuto contumace – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda di risarcimento del danno nei confronti di NI s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e di in persona del legale rappresentante p.t. per le causali di cui Controparte_1 in motivazione;
2. Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di e per l'effetto: Controparte_11
condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di Controparte_11 [...]
di € 38.576,55, oltre interessi al tasso legale dalla data della denuncia e fino al deposito Parte_1 della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data della denuncia del fatto illecito (3/06/2009) - e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data della denuncia e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
3. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e NI s.p.a. Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
4. Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_11 Parte_1 che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre € 759,00 per spese non imponibili, iva, cpa e 15% rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. NI Motti e all'avv. Claudio Sgambato.
Così deciso, Santa RI CA VE, il 23/07/2025
Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta