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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 12181/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12181/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.12181/2024 promossa da nato a [...] il giorno 24.11.1965, C.F.: Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Catania, in questa Via Vincenzo Giuffrida n°202, presso
[...] lo studio dell'Avv. Antonio Spina che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato precisava di avere svolto attività lavorativa di Guardia giurata presso Mondialpol Security S.p.A., e di essere affetto da tempo da: “Cardiopatia ischemica in Classe NYHA III^ in paziente con pregresso
IMA; Diabete Mellito tipo 2 clinicamente complicato con interessamento neuropatico periferico;
Trombofilia genetica complicata da Cardiopatia;
Pregresse plurime angioplastiche;
Depressione maggiore di tipo reattivo con ansia generalizzata;
A Maggio 2022 SCA-NSTEMI con indicazione a rivascolarizzazione chirurgica;
Deficit di forza ai 4 arti e facile affaticabilità;
Marcata deflessione del tono dell'umore con crisi di pianto;
Deficit deambulatorio in soggetto con Poliartropatie ed algie diffuse;
Deformità mani e piedi;
Prescrizione ASP di Catania di ausilio per carrozzina;
Soggetto non autonomo e che necessita di assistenza continua”;
Precisava che, a fronte di siffatte patologie, a seguito di ricorso ex art.445 bis c.p.c. per ATP iscritto al n.9210/2023 R.G., presso l'intestato Tribunale e successivo decreto di omologa del
29.04.2024, veniva riconosciuto, dal nominato CTU, soggetto affetto da una condizione di totale e permanente Inabilità lavorativa al 100% a far data dalla domanda di aggravamento presentata in data 02.08.2022 e senza visita medica di revisione. Precisava, ancora, che, a fronte delle riferite patologie, in data 08/09/2023 presentava domanda per ottenere il riconoscimento della condizione di soggetto affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222), con il diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ma che, con lettera del 16.10.2023, l' rigettava la domanda diretta ad ottenere la pensione ordinaria CP_1 di inabilità, ex legge n.222/84.
Precisava, quindi, che avverso tale provvedimento di diniego presentava ricorso in via amministrativa il 05.12.2023 rimasto, tuttavia, privo di riscontro e che successivamente, con
2 ulteriore ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 28/05/2024 dinanzi al Tribunale di Catania,
Sezione Lavoro, iscritto al n° 5167/2024 R.G. il nominato CTU, espletata la visita medico- legale, lo riconosceva soggetto affetto da patologie tali da non ridurre la sua capacità lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini personali, nella misura richiesta al fine di accedere al beneficio richiesto;
Precisava, pertanto, che comunicato dalla cancelleria, il 29.10.2024, il deposito della suddetta relazione con termine per eventuale contestazione a quest'ultima, con successivo atto depositato il 28/11/2024, egli contestava le conclusioni della CTU della fase di A.T.P.;
Precisava, quindi, di proporre ricorso di merito, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della legge n.222/84.
Eccepiva, a tal riguardo che il C.T.U. della fase di A.T.P. ha ritenuto che il complesso delle infermità riscontrate sulla persona del ricorrente non lo renderebbero soggetto inabile ai fini della concessione della pensione di invalidità ed infatti lo stesso nelle “CONSIDERAZIONI
DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO –LEGALI ha concluso che : “sulla base degli elementi di giudizio raccolti e delle considerazioni diagnostiche sopra riportate, vengo così a riferire circa i quesiti postimi: il Sig. è affetto da: 1) “Cardiopatia Parte_1 ischemico-ipertensiva cronica con esiti di IMA multipli rivascolarizzati con STENT e ultimo
FE=43% (2022). Diabete tipo II in trattamento ed in discreto compenso metabolico.
Trombofilia genetica. Spondiloartrosi diffusa e coxartrosi bilaterale con tunnel carpale bilaterale a live incidenza funzionale”. 2) La patologia rende lo stesso non inabile al fine della concessione della Pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 2 della legge 222/84”.
Con riferimento alla valutazione operata dal CTU della fase di A.T.P. rilevava, in primo luogo, che il dott. avesse omesso di valutare in concreto quali fossero le effettive Persona_1 mansioni nonché le attitudini lavorative specifiche del ricorrente limitandosi ad affermare, in sede di anamnesi lavorativa, che il ricorrente fino al luglio 2022 ha svolto l'attività di Guardia
Giurata senza eseguire nessuna ulteriore indagine e/o approfondimento al fine di meglio individuare le mansioni specifiche svolte dal ricorrente nonché la reale incidenza funzionale delle infermità sulle capacità lavorative, in occupazioni confacenti alle attitudini effettive.
Allegava, in atti, le note critiche ed Osservazioni alla consulenza medico-legale di A.T.P. redatte dal CTP di parte ricorrente, dott. , in cui si legge: “ il sig. Persona_2 Pt_1
3 è affetto da Cardiopatia ischemica cronica con esiti di IMA multipli Pt_1 rivascolarizzati con STENT, Diabete tipo 2 in trattamento, Trombofilia genetica, spondilo artrosi diffusa e coxoartrosi bilaterale con tunnel carpale bilaterale.Nella CTU è presente una
Visita Fisiatrica eseguita presso l' da dove si evince che il paziente è una CP_2 persona con autonomie personali e deambulatorie compromesse e bisognevoli di valide assistenze tanto che in data 09/01/2024, per importante patologia osteoarticolare con deficit deambulatorio e per la grave insufficienza statico dinamica l' , ha dispensato Controparte_3 una carrozzina pieghevole necessaria per lo spostamento del disabile. Il paziente altresì presenta una grave insufficienza cardiaca in Classe NYHA III con una F.E. del 43%, come da certificazione cardiologica inclusa nella CTU. Pertanto per questo complesso patologico a mio avviso il sig. è meritevole del riconoscimento dell'inabilità di cui alla legge Parte_1
n. 222/84. Dott. Via San Giovanni Battista n.22. 95123 -Catania - O.M. Persona_2
5688”.
Ciò premesso, rilevava che le patologie da cui risulta affetto, come certificate in atti, sono le seguenti:
A - CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA CRONICA CON ESITI DI IMA
MULTIPLI RIVASCOLARIZZATI CON STENT.
B - DIABETE TIPO 2 CLINICAMENTE COMPLICATO CON INTERESSAMENTO
NEUROPATICO PERIFERICO.
C - SP IF E RT BILATERALE CON TU
CARPALE BILATERALE.
D - DEFICIT DI FORZA AI QUATTRO ARTI CON PARESTESIE E FACILE
AFFATICABILITA' RICONDUCIBILE A TROMBOFILIA GENETICA COMPLICATA DA
CARDIOPATIA.
E – POLIARTROPATIA CON ALGIE E GRAVE DEFICIT DEAMBULATORIO IN
SOGGETTO CON PRESCRIZIONE ASP DI CARROZZINA PER GRAVE DEFICIT
STATICO-DINAMICO.
Richiamava, quindi, tutta la certificazione medica prodotta in atti dalla quale, affermava, risultare la sussistenza delle gravi patologie e delle affezioni da cui è affetto il ricorrente, vale a dire: “Cardiopatia ischemica cronica con FE 43% in soggetto con pregressi infarti acuti del
4 miocardio e rivascolarizzazioni;
Diabete mellito tipo II° in terapia medica;
Trombofilia
Genetica; Segni radiologici di spondilo artrosi e coxartrosi tunnel carpale bilaterale. Grave deficit statico dinamico e deambulatorio”.
Precisava, ancora, di essere affetto da cardiopatia ischemica cronica con ridotta frazione di eiezione, infatti, lo stesso, sin dall'età di 28 anni, ha avuto infarti plurimi al miocardio con successive rivascolarizzazioni, l'ultimo avvenuto nel 2022; ed ancora di essere affetto anche da Trombofilia genetica.
Precisava, quindi, che tale complesso patologico in riferimento al codice 6447 della Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.M. 05.02.92, determina una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%. Aggiungeva, ulteriormente di essere affetto da
Diabete mellito tipo II° in terapia medica, che, in soggetto con complicanze cardiovascolari, in riferimento al codice 9309, comporta una riduzione del nella misura del 40%, oltre alla patologia artrosica la quale, come sopra certificato, determina gravi disfunzioni articolari rilevanti nonché una grave limitazione nella deambulazione e nei passaggi posturali, tanto che al ricorrente risulta essere stata prescritto, come ausilio da parte dell' CP_2
Ambulatorio di Fisiatria, la carrozzina pieghevole.
Precisava, pertanto, che a fronte di siffatti patologie il ricorrente, a seguito di ricorso ex art.445 bis c.p.c. presentato presso il Tribunale del lavoro di Catania (A.T.P. n.9210/2023 R.G.), con relazione di CTU redatta dal medico incaricato, dott.ssa , e successivo Persona_3 decreto di omologa depositato in data 29/04/2024, veniva riconosciuto soggetto affetto da una condizione di totale e permanente Inabilità lavorativa 100% a far data dalla domanda di aggravamento presentata in data 02.08.2022 e senza visita medica di revisione.
Contestava, quindi che malgrado tutto quanto anzi premesso il CTU, dott. , nella Persona_1 propria valutazione medico legale volta a verificare ed accertare se, nel caso di specie, il sig. sia affetto o meno da una assoluta e permanente impossibilità a svolgere la Parte_1 propria attività lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini personali di “Guardia giurata presso Mondialpol Security S.p.A.”, non ha tenuto conto della gravità del complesso di patologie da cui il ricorrente risulta affetto, come sopra richiamate, limitandosi ad una valutazione soltanto parziale e superficiale.
Rilevava che le occupazioni confacenti cui fa riferimento la legge n. 222/84 vanno considerate non da un punto di vista statico, ma dinamico e che tale concetto risale a circa 40 anni fa, alla
5 teoria del cono o della piramide di Precisava, a tal riguardo, che la base della Persona_4 piramide rappresenta la capacità lavorativa generica, o meglio una generica capacità di lavoro, cioè una generica possibilità di esprimere una determinata attività in base a conoscenze scolastiche, corsi professionali, etc. e che col trascorrere degli anni le occupazioni confacenti tendono a restringersi, causa il crescente perfezionamento (almeno di norma) in un determinato campo lavorativo o professionale ed il contemporaneo depauperamento di conoscenze e/o di possibilità professionali ed occupazionali in campi di attività diversi da quello abitualmente prestato, fintanto che le stesse occupazioni confacenti tendono - ad una certa età - a coincidere con la capacità lavorativa specifica, stante una sorta di "esaurimento" delle concrete possibilità di dedicarsi ad altre attività, ancorché affini. Precisa, quindi, che la capacità di lavoro è costituita dalla diade VALIDITA' + ATTITUDINE e che nel riconoscimento, a mente della Legge 222/1984, la valutazione è data non dalla malattia in sé per sé, ma dal rapporto tra malattia e il lavoro confacente, pertanto, un dato lavoro poiché sia confacente non deve solo trovare una idoneità psico fisica ma devono sussistere i fattori soggettivi propri del periziando (età, sesso, cultura, logoramento dovuto a infermità usura da lavoro etc.) e oggettivi sociali ambientali.
Precisava, pertanto, che nel caso in esame, la condizione attuale del ricorrente, come riportata dalla documentazione presente agli atti, determina, in funzione dell'attività lavorativa specifica, una condizione di una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ciò in quanto il prosieguo dell'attività lavorativa implica, in correlazione al quadro morboso riscontrato, un logoramento delle condizioni psico fisiche in un periodo di tempo più breve e in misura superiore al normale peggioramento. Continuava affermando che, per svolgere le mansioni assegnategli il lavoratore deve essere idoneo sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista fisico, Ne consegue che l'inidoneità a svolgere le mansioni contrattualmente convenute (o successivamente assegnate per effetto dell'esercizio dello ius variandi), determina un'impossibilità della prestazione lavorativa.
Rilevava, infine, che tali rilievi nonché i profili di erroneità e contraddittorietà nella relazione del CTU, dott. meritano di essere approfonditi mediante ulteriore nuova Persona_1
Consulenza medico-legale.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare, alla luce delle patologie sussistenti, la condizione del ricorrente di soggetto affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
Accertare e dichiarare,
6 conseguentemente, il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(08/09/2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite;
In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 19/05/2025 il giudice, alla detta udienza, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione all'udienza del 24.11.2025. Con successivo provvedimento, del
26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa
CA LL, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto
Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 10.12.2025 concessa la proroga al CTU, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti
7 contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (08/09/2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che “può concludersi affermando che il ricorrente Sig. , nato a [...] il [...], è affetto da: “Cardiopatia Parte_1 ischemica cronica, rivascolarizzata con plurime angioplastiche e by-pass aorto-coronarico
(2022), in discreto compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 NID in buon compenso glicometabolico e assenza di complicanze documentate. Segni radiografici di iniziale spondiloartrosi e coxartrosi. Sindrome del tunnel carpale, bilaterale, di lieve entità. Portatore di trombofilia genetica”. Per quanto argomentato nella presente relazione può affermarsi che il sunnominato, pur a fronte delle infermità dalle quali è affetto, NON presenta una assoluta
e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa con riferimento a quanto indicato dall'art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale condizione era posta in essere alla data della domanda amministrativa dell'8/9/2023 e non risulta essersi modificata successivamente. Lo stesso, quindi, non risulta in possesso del requisito sanitario invocato, cioè della soglia invalidante stabilita per la concessione della pensione ordinaria di inabilità ai sensi di quanto disposto dalla citata disposizione legislativa (L.222/84
8 Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Rigetta il ricorso
Le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della CP_ consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 23 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
9
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12181/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.12181/2024 promossa da nato a [...] il giorno 24.11.1965, C.F.: Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Catania, in questa Via Vincenzo Giuffrida n°202, presso
[...] lo studio dell'Avv. Antonio Spina che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato precisava di avere svolto attività lavorativa di Guardia giurata presso Mondialpol Security S.p.A., e di essere affetto da tempo da: “Cardiopatia ischemica in Classe NYHA III^ in paziente con pregresso
IMA; Diabete Mellito tipo 2 clinicamente complicato con interessamento neuropatico periferico;
Trombofilia genetica complicata da Cardiopatia;
Pregresse plurime angioplastiche;
Depressione maggiore di tipo reattivo con ansia generalizzata;
A Maggio 2022 SCA-NSTEMI con indicazione a rivascolarizzazione chirurgica;
Deficit di forza ai 4 arti e facile affaticabilità;
Marcata deflessione del tono dell'umore con crisi di pianto;
Deficit deambulatorio in soggetto con Poliartropatie ed algie diffuse;
Deformità mani e piedi;
Prescrizione ASP di Catania di ausilio per carrozzina;
Soggetto non autonomo e che necessita di assistenza continua”;
Precisava che, a fronte di siffatte patologie, a seguito di ricorso ex art.445 bis c.p.c. per ATP iscritto al n.9210/2023 R.G., presso l'intestato Tribunale e successivo decreto di omologa del
29.04.2024, veniva riconosciuto, dal nominato CTU, soggetto affetto da una condizione di totale e permanente Inabilità lavorativa al 100% a far data dalla domanda di aggravamento presentata in data 02.08.2022 e senza visita medica di revisione. Precisava, ancora, che, a fronte delle riferite patologie, in data 08/09/2023 presentava domanda per ottenere il riconoscimento della condizione di soggetto affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222), con il diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ma che, con lettera del 16.10.2023, l' rigettava la domanda diretta ad ottenere la pensione ordinaria CP_1 di inabilità, ex legge n.222/84.
Precisava, quindi, che avverso tale provvedimento di diniego presentava ricorso in via amministrativa il 05.12.2023 rimasto, tuttavia, privo di riscontro e che successivamente, con
2 ulteriore ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 28/05/2024 dinanzi al Tribunale di Catania,
Sezione Lavoro, iscritto al n° 5167/2024 R.G. il nominato CTU, espletata la visita medico- legale, lo riconosceva soggetto affetto da patologie tali da non ridurre la sua capacità lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini personali, nella misura richiesta al fine di accedere al beneficio richiesto;
Precisava, pertanto, che comunicato dalla cancelleria, il 29.10.2024, il deposito della suddetta relazione con termine per eventuale contestazione a quest'ultima, con successivo atto depositato il 28/11/2024, egli contestava le conclusioni della CTU della fase di A.T.P.;
Precisava, quindi, di proporre ricorso di merito, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della legge n.222/84.
Eccepiva, a tal riguardo che il C.T.U. della fase di A.T.P. ha ritenuto che il complesso delle infermità riscontrate sulla persona del ricorrente non lo renderebbero soggetto inabile ai fini della concessione della pensione di invalidità ed infatti lo stesso nelle “CONSIDERAZIONI
DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO –LEGALI ha concluso che : “sulla base degli elementi di giudizio raccolti e delle considerazioni diagnostiche sopra riportate, vengo così a riferire circa i quesiti postimi: il Sig. è affetto da: 1) “Cardiopatia Parte_1 ischemico-ipertensiva cronica con esiti di IMA multipli rivascolarizzati con STENT e ultimo
FE=43% (2022). Diabete tipo II in trattamento ed in discreto compenso metabolico.
Trombofilia genetica. Spondiloartrosi diffusa e coxartrosi bilaterale con tunnel carpale bilaterale a live incidenza funzionale”. 2) La patologia rende lo stesso non inabile al fine della concessione della Pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 2 della legge 222/84”.
Con riferimento alla valutazione operata dal CTU della fase di A.T.P. rilevava, in primo luogo, che il dott. avesse omesso di valutare in concreto quali fossero le effettive Persona_1 mansioni nonché le attitudini lavorative specifiche del ricorrente limitandosi ad affermare, in sede di anamnesi lavorativa, che il ricorrente fino al luglio 2022 ha svolto l'attività di Guardia
Giurata senza eseguire nessuna ulteriore indagine e/o approfondimento al fine di meglio individuare le mansioni specifiche svolte dal ricorrente nonché la reale incidenza funzionale delle infermità sulle capacità lavorative, in occupazioni confacenti alle attitudini effettive.
Allegava, in atti, le note critiche ed Osservazioni alla consulenza medico-legale di A.T.P. redatte dal CTP di parte ricorrente, dott. , in cui si legge: “ il sig. Persona_2 Pt_1
3 è affetto da Cardiopatia ischemica cronica con esiti di IMA multipli Pt_1 rivascolarizzati con STENT, Diabete tipo 2 in trattamento, Trombofilia genetica, spondilo artrosi diffusa e coxoartrosi bilaterale con tunnel carpale bilaterale.Nella CTU è presente una
Visita Fisiatrica eseguita presso l' da dove si evince che il paziente è una CP_2 persona con autonomie personali e deambulatorie compromesse e bisognevoli di valide assistenze tanto che in data 09/01/2024, per importante patologia osteoarticolare con deficit deambulatorio e per la grave insufficienza statico dinamica l' , ha dispensato Controparte_3 una carrozzina pieghevole necessaria per lo spostamento del disabile. Il paziente altresì presenta una grave insufficienza cardiaca in Classe NYHA III con una F.E. del 43%, come da certificazione cardiologica inclusa nella CTU. Pertanto per questo complesso patologico a mio avviso il sig. è meritevole del riconoscimento dell'inabilità di cui alla legge Parte_1
n. 222/84. Dott. Via San Giovanni Battista n.22. 95123 -Catania - O.M. Persona_2
5688”.
Ciò premesso, rilevava che le patologie da cui risulta affetto, come certificate in atti, sono le seguenti:
A - CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA CRONICA CON ESITI DI IMA
MULTIPLI RIVASCOLARIZZATI CON STENT.
B - DIABETE TIPO 2 CLINICAMENTE COMPLICATO CON INTERESSAMENTO
NEUROPATICO PERIFERICO.
C - SP IF E RT BILATERALE CON TU
CARPALE BILATERALE.
D - DEFICIT DI FORZA AI QUATTRO ARTI CON PARESTESIE E FACILE
AFFATICABILITA' RICONDUCIBILE A TROMBOFILIA GENETICA COMPLICATA DA
CARDIOPATIA.
E – POLIARTROPATIA CON ALGIE E GRAVE DEFICIT DEAMBULATORIO IN
SOGGETTO CON PRESCRIZIONE ASP DI CARROZZINA PER GRAVE DEFICIT
STATICO-DINAMICO.
Richiamava, quindi, tutta la certificazione medica prodotta in atti dalla quale, affermava, risultare la sussistenza delle gravi patologie e delle affezioni da cui è affetto il ricorrente, vale a dire: “Cardiopatia ischemica cronica con FE 43% in soggetto con pregressi infarti acuti del
4 miocardio e rivascolarizzazioni;
Diabete mellito tipo II° in terapia medica;
Trombofilia
Genetica; Segni radiologici di spondilo artrosi e coxartrosi tunnel carpale bilaterale. Grave deficit statico dinamico e deambulatorio”.
Precisava, ancora, di essere affetto da cardiopatia ischemica cronica con ridotta frazione di eiezione, infatti, lo stesso, sin dall'età di 28 anni, ha avuto infarti plurimi al miocardio con successive rivascolarizzazioni, l'ultimo avvenuto nel 2022; ed ancora di essere affetto anche da Trombofilia genetica.
Precisava, quindi, che tale complesso patologico in riferimento al codice 6447 della Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.M. 05.02.92, determina una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%. Aggiungeva, ulteriormente di essere affetto da
Diabete mellito tipo II° in terapia medica, che, in soggetto con complicanze cardiovascolari, in riferimento al codice 9309, comporta una riduzione del nella misura del 40%, oltre alla patologia artrosica la quale, come sopra certificato, determina gravi disfunzioni articolari rilevanti nonché una grave limitazione nella deambulazione e nei passaggi posturali, tanto che al ricorrente risulta essere stata prescritto, come ausilio da parte dell' CP_2
Ambulatorio di Fisiatria, la carrozzina pieghevole.
Precisava, pertanto, che a fronte di siffatti patologie il ricorrente, a seguito di ricorso ex art.445 bis c.p.c. presentato presso il Tribunale del lavoro di Catania (A.T.P. n.9210/2023 R.G.), con relazione di CTU redatta dal medico incaricato, dott.ssa , e successivo Persona_3 decreto di omologa depositato in data 29/04/2024, veniva riconosciuto soggetto affetto da una condizione di totale e permanente Inabilità lavorativa 100% a far data dalla domanda di aggravamento presentata in data 02.08.2022 e senza visita medica di revisione.
Contestava, quindi che malgrado tutto quanto anzi premesso il CTU, dott. , nella Persona_1 propria valutazione medico legale volta a verificare ed accertare se, nel caso di specie, il sig. sia affetto o meno da una assoluta e permanente impossibilità a svolgere la Parte_1 propria attività lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini personali di “Guardia giurata presso Mondialpol Security S.p.A.”, non ha tenuto conto della gravità del complesso di patologie da cui il ricorrente risulta affetto, come sopra richiamate, limitandosi ad una valutazione soltanto parziale e superficiale.
Rilevava che le occupazioni confacenti cui fa riferimento la legge n. 222/84 vanno considerate non da un punto di vista statico, ma dinamico e che tale concetto risale a circa 40 anni fa, alla
5 teoria del cono o della piramide di Precisava, a tal riguardo, che la base della Persona_4 piramide rappresenta la capacità lavorativa generica, o meglio una generica capacità di lavoro, cioè una generica possibilità di esprimere una determinata attività in base a conoscenze scolastiche, corsi professionali, etc. e che col trascorrere degli anni le occupazioni confacenti tendono a restringersi, causa il crescente perfezionamento (almeno di norma) in un determinato campo lavorativo o professionale ed il contemporaneo depauperamento di conoscenze e/o di possibilità professionali ed occupazionali in campi di attività diversi da quello abitualmente prestato, fintanto che le stesse occupazioni confacenti tendono - ad una certa età - a coincidere con la capacità lavorativa specifica, stante una sorta di "esaurimento" delle concrete possibilità di dedicarsi ad altre attività, ancorché affini. Precisa, quindi, che la capacità di lavoro è costituita dalla diade VALIDITA' + ATTITUDINE e che nel riconoscimento, a mente della Legge 222/1984, la valutazione è data non dalla malattia in sé per sé, ma dal rapporto tra malattia e il lavoro confacente, pertanto, un dato lavoro poiché sia confacente non deve solo trovare una idoneità psico fisica ma devono sussistere i fattori soggettivi propri del periziando (età, sesso, cultura, logoramento dovuto a infermità usura da lavoro etc.) e oggettivi sociali ambientali.
Precisava, pertanto, che nel caso in esame, la condizione attuale del ricorrente, come riportata dalla documentazione presente agli atti, determina, in funzione dell'attività lavorativa specifica, una condizione di una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ciò in quanto il prosieguo dell'attività lavorativa implica, in correlazione al quadro morboso riscontrato, un logoramento delle condizioni psico fisiche in un periodo di tempo più breve e in misura superiore al normale peggioramento. Continuava affermando che, per svolgere le mansioni assegnategli il lavoratore deve essere idoneo sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista fisico, Ne consegue che l'inidoneità a svolgere le mansioni contrattualmente convenute (o successivamente assegnate per effetto dell'esercizio dello ius variandi), determina un'impossibilità della prestazione lavorativa.
Rilevava, infine, che tali rilievi nonché i profili di erroneità e contraddittorietà nella relazione del CTU, dott. meritano di essere approfonditi mediante ulteriore nuova Persona_1
Consulenza medico-legale.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare, alla luce delle patologie sussistenti, la condizione del ricorrente di soggetto affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
Accertare e dichiarare,
6 conseguentemente, il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(08/09/2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite;
In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 19/05/2025 il giudice, alla detta udienza, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione all'udienza del 24.11.2025. Con successivo provvedimento, del
26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa
CA LL, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto
Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 10.12.2025 concessa la proroga al CTU, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti
7 contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (08/09/2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che “può concludersi affermando che il ricorrente Sig. , nato a [...] il [...], è affetto da: “Cardiopatia Parte_1 ischemica cronica, rivascolarizzata con plurime angioplastiche e by-pass aorto-coronarico
(2022), in discreto compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 NID in buon compenso glicometabolico e assenza di complicanze documentate. Segni radiografici di iniziale spondiloartrosi e coxartrosi. Sindrome del tunnel carpale, bilaterale, di lieve entità. Portatore di trombofilia genetica”. Per quanto argomentato nella presente relazione può affermarsi che il sunnominato, pur a fronte delle infermità dalle quali è affetto, NON presenta una assoluta
e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa con riferimento a quanto indicato dall'art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale condizione era posta in essere alla data della domanda amministrativa dell'8/9/2023 e non risulta essersi modificata successivamente. Lo stesso, quindi, non risulta in possesso del requisito sanitario invocato, cioè della soglia invalidante stabilita per la concessione della pensione ordinaria di inabilità ai sensi di quanto disposto dalla citata disposizione legislativa (L.222/84
8 Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Rigetta il ricorso
Le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della CP_ consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 23 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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