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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
221/2024 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio di appello in epigrafe, pendente tra
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Borgata Poisatta n. 60, elettivamente domiciliato in Torino, in Torino alla via Rosta n. 13 presso lo studio dell'avv. Mauro Carena (C.F.: , (fax: 011.74.59.65; mail: CodiceFiscale_2 Email_1
PEC: che lo rappresenta e difende per procura Email_2
Avverso
- nata a [...] il [...] (C.F.: ) - res. Bra - Vicolo Santa Croce n.
1 - CP_1 C.F._3 già titolare della omonima impresa individuale agricola - con sede in Controparte_2
Sanfrè - Strada Acatte n. 19 - C.F.: - P.IVA: ) - rappresentata e difesa ai C.F._4 P.IVA_1 fini del procedimento dall'avv. Pierpaolo Viganò (C.F.: - P. IVA: - fax: C.F._5 P.IVA_2
0172/424670 - PEC: ) - per procura speciale in data 08.05.2024 - Email_3 ed elettiv. domic. presso lo studio del medesimo in Bra - Via B.A. Vittone n. 2
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 351 del 2023 GdP Alba.
OSSERVATO
Parte appellante svolge nella presente sede tre ordini di censure, avverso il provvedimento impugnato,
che condannava la stessa appellante (convenuta nel giudizio di primo grado) al risarcimento dei danni, asseritamente patiti dalla in conseguenza della compravendita, in favore di questa, e da parte del CP_1
, di due vacche (in un lotto complessivo di sei) in condizioni di salute non adeguate agli standards Pt_1 richiesti.
L'appello è fondato. Parte appellante aveva eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'acquirente, rispetto alla garanzia per i vizi della res – a fronte di contratto del 10.5.2019, infatti, il primo atto di denunzia di presunti vizi era, secondo il , una pec datata 11.11.2019, molto oltre il limite temporale di cui all'art. 1495 cc. Pt_1
Il GdP, con percorso motivo che l'appellata fa proprio nella presente sede,
invero riteneva che, nella immediatezza dell'acquisto, vi fosse stata una efficace denunzia dei vizi, a tale fine facendosi riferimento alle acquisite deposizioni;
la difesa appellata deduce invero sul punto, nella presente sede:
“A. sulla dichiarazione resa sotto giuramento dal sig. all'udienza del 14.03.2022 (marito Testimone_1 della , ma con lei in separazione dei beni e ammesso come teste dal Giudice di Pace - ammissione CP_1 questa non impugnata dalla controparte) con cui ha confermato i capitoli di prova 7), 8) e 9) della memoria attorea 31.05.2021 e ciò nei seguenti termini:
quanto al capo 7) del seguente tenore: “Vero che alcuni giorni dopo la consegna delle vacche per cui è causa l'attrice accertava che le due vacche vendute: la AT575478329 e n. AT0334496428 erano malate nel senso che una non riusciva ad alzarsi, rimaneva coricata tutto il giorno con le orecchie abbassate e perdeva peso;
l'altra si reggeva a fatica in piedi, aveva le gambe gonfie e si alzava e si riposizionava a fatica perdendo forza e peso, oltre ad avere un ferro nello zoccolo che causava infezione.”
ADR: “capo 7) Vero, l'ho visto personalmente (le gravi condizioni di salute delle due bovine - v. cap.
7 - confermato - n.d.r.) in quanto vado anch'io nella stalla.”;
quanto al capo 8) del seguente tenore: “Vero che la sig. telefonava il giorno stesso al sig. CP_1
contestando questi gravi inconvenienti, e chiedeva, come da accordi, la sostituzione delle due Pt_1 vacche.”
ADR: “capo 8) Vero. Ho assistito io alla telefonata (di contestazione - n.d.r. - v. cap. 8 confermato) di mia moglie che è avvenuta appena si è scoperto che la vacca aveva un ferro piantato sopra lo zoccolo, nella carne. Ciò è avvenuto circa due giorni dopo la consegna.”;
quanto al capo 9) del seguente tenore: “Vero che il sig. la invitava a lasciar passare qualche Pt_1 giorno per vedere se la circostanza fosse stata la conseguenza del trasporto”.
ADR: “capo 9): Vero. La risposta del a mia moglie mi è stata riferita da quest'ultima.”. In Pt_1 questa particolare occasione, dal momento che il era presente alla telefonata: come sopra Tes_1 affermato, è pienamente credibile che la stessa nell'immediato e stupita per la risposta ricevuta (di aspettare qualche tempo) l'abbia riferita subito al marito. Né è sostenibile, e tanto meno credibile:
l'affermazione di controparte quando sostiene che non vi è certezza che al telefono vi fosse il , e Pt_1 che lo stesso non avrebbe ricevuto contestazioni di sorta. Teniamo altresì presente che tutto è stato oggetto di dichiarazione resa sotto giuramento dal teste . Testimone_1
B. Sulla testimonianza del veterinario dott. resa all'udienza del 14.03.2022 del seguente tenore: “Io Tes_2 seguivo la stalla della come veterinario, andavo regolarmente due volte al mese, quando c'era un CP_1 problema mi chiamavano. Vero che ho visitato e ho rilasciato la dichiarazione da me manoscritta che riconosco in quella indicatami - doc. 5 attoreo. … mi sembra, ma non sono sicuro che il 20-5-19 sia stato l'unico giorno che le avevo visitate.
Mi ricordo che dopo questo giorno la mucca più mal messa, che avevo tentato di curare, mi sembra fosse morta, l'altra che tribolava ad alzarsi avevo consigliato di venderla. Mi sembra che una delle due mucche avesse un pezzo di ferro in una zampa, mi sembra che fosse la più mal messa.”. C. Sul referto/dichiarazione del dott. el 20.05.2019 (10 giorni dopo la avvenuta consegna - doc. 5) che Tes_2 qui di seguito si riproduce per immediatezza di lettura del medesimo, confermato sotto giuramento e che descrive in modo preciso le gravi patologie e inidoneità delle due bovine a 10 gg. dalla loro consegna…”
In verità, pare corretta la eccezione svolta dalla difesa , ove questa evidenzia che l'unica prova di Pt_1 una qualche denunzia dei vizi del bene compravenduto, in data anteriore al 11.11.2019, si ritrovi nel solo riferito del marito della attrice.
Contr Lungi dal tacciare lo stesso di falsa testimonianza, non può tuttavia non osservarsi come egli bbe a conferire con il venditore.
Limitandosi ad assistere ad una telefonata della appellata, asseritamente (ma, essendo la telefonata intercorsa tra le sole parti del giudizio, non è plausibile che il teste abbia potuto riconoscere l'interlocutore al di là della cornetta) con il , circostanza tuttavia che era riferita in giudizio de relato actoris, e non Pt_1 già appresa in modo diretto dal teste.
Anche il contenuto della telefonata era riferito dalla al marito, trattandosi dunque, pure in questo CP_1 caso, di circostanze riportate dalla parte interessata: di talché la deposizione (sulla cui oggettiva correttezza non ha ragione di dubitarsi, senonché, come detto, il teste si limitava a narrare al giudice dati, riportati dalla parte appellata e non conosciuti di persona) non può assumere valenza probatoria, per gli effetti della valutazione circa la maturata decadenza – laddove invece il primo atto di denunzia certo, come detto, si collocava mesi in là, rispetto alla compravendita, e dunque tardivamente interveniva.
Peraltro, si osserva ad abundantiam, per come descritte dalla appellata le problematiche, da cui erano afflitte le vacche erano tali, da non configurare neppure, sembra, un vizio occulto, ciò che importa esclusione, in radice, della pretesa garanzia, ai sensi dell'art 1491 cc: posto che la narrativa della acquirente lascia intendere che, con ordinaria diligenza, e data anche la conoscenza “specialistica” dell'operante nel settore, il vizio fosse facilmente riconoscibile sin da principio, all'atto del contatto negoziale.
La intervenuta decadenza assorbe ogni altra questione qui proposta, inducendo al rigetto della pretesa di parte . CP_1
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
in riforma della impugnata sentenza;
rigetta le pretese creditorie di avverso;
CP_1 Parte_1
condanna la appellata alla rifusione delle spese avversarie di lite, che liquida:
per il primo grado, € 1.100 per compenso, oltre accessori tutti;
per l'appello, € 174 per esposti, € 3.100 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Asti, 1.8.2025
Il gi dott. Perfetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
221/2024 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio di appello in epigrafe, pendente tra
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Borgata Poisatta n. 60, elettivamente domiciliato in Torino, in Torino alla via Rosta n. 13 presso lo studio dell'avv. Mauro Carena (C.F.: , (fax: 011.74.59.65; mail: CodiceFiscale_2 Email_1
PEC: che lo rappresenta e difende per procura Email_2
Avverso
- nata a [...] il [...] (C.F.: ) - res. Bra - Vicolo Santa Croce n.
1 - CP_1 C.F._3 già titolare della omonima impresa individuale agricola - con sede in Controparte_2
Sanfrè - Strada Acatte n. 19 - C.F.: - P.IVA: ) - rappresentata e difesa ai C.F._4 P.IVA_1 fini del procedimento dall'avv. Pierpaolo Viganò (C.F.: - P. IVA: - fax: C.F._5 P.IVA_2
0172/424670 - PEC: ) - per procura speciale in data 08.05.2024 - Email_3 ed elettiv. domic. presso lo studio del medesimo in Bra - Via B.A. Vittone n. 2
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 351 del 2023 GdP Alba.
OSSERVATO
Parte appellante svolge nella presente sede tre ordini di censure, avverso il provvedimento impugnato,
che condannava la stessa appellante (convenuta nel giudizio di primo grado) al risarcimento dei danni, asseritamente patiti dalla in conseguenza della compravendita, in favore di questa, e da parte del CP_1
, di due vacche (in un lotto complessivo di sei) in condizioni di salute non adeguate agli standards Pt_1 richiesti.
L'appello è fondato. Parte appellante aveva eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'acquirente, rispetto alla garanzia per i vizi della res – a fronte di contratto del 10.5.2019, infatti, il primo atto di denunzia di presunti vizi era, secondo il , una pec datata 11.11.2019, molto oltre il limite temporale di cui all'art. 1495 cc. Pt_1
Il GdP, con percorso motivo che l'appellata fa proprio nella presente sede,
invero riteneva che, nella immediatezza dell'acquisto, vi fosse stata una efficace denunzia dei vizi, a tale fine facendosi riferimento alle acquisite deposizioni;
la difesa appellata deduce invero sul punto, nella presente sede:
“A. sulla dichiarazione resa sotto giuramento dal sig. all'udienza del 14.03.2022 (marito Testimone_1 della , ma con lei in separazione dei beni e ammesso come teste dal Giudice di Pace - ammissione CP_1 questa non impugnata dalla controparte) con cui ha confermato i capitoli di prova 7), 8) e 9) della memoria attorea 31.05.2021 e ciò nei seguenti termini:
quanto al capo 7) del seguente tenore: “Vero che alcuni giorni dopo la consegna delle vacche per cui è causa l'attrice accertava che le due vacche vendute: la AT575478329 e n. AT0334496428 erano malate nel senso che una non riusciva ad alzarsi, rimaneva coricata tutto il giorno con le orecchie abbassate e perdeva peso;
l'altra si reggeva a fatica in piedi, aveva le gambe gonfie e si alzava e si riposizionava a fatica perdendo forza e peso, oltre ad avere un ferro nello zoccolo che causava infezione.”
ADR: “capo 7) Vero, l'ho visto personalmente (le gravi condizioni di salute delle due bovine - v. cap.
7 - confermato - n.d.r.) in quanto vado anch'io nella stalla.”;
quanto al capo 8) del seguente tenore: “Vero che la sig. telefonava il giorno stesso al sig. CP_1
contestando questi gravi inconvenienti, e chiedeva, come da accordi, la sostituzione delle due Pt_1 vacche.”
ADR: “capo 8) Vero. Ho assistito io alla telefonata (di contestazione - n.d.r. - v. cap. 8 confermato) di mia moglie che è avvenuta appena si è scoperto che la vacca aveva un ferro piantato sopra lo zoccolo, nella carne. Ciò è avvenuto circa due giorni dopo la consegna.”;
quanto al capo 9) del seguente tenore: “Vero che il sig. la invitava a lasciar passare qualche Pt_1 giorno per vedere se la circostanza fosse stata la conseguenza del trasporto”.
ADR: “capo 9): Vero. La risposta del a mia moglie mi è stata riferita da quest'ultima.”. In Pt_1 questa particolare occasione, dal momento che il era presente alla telefonata: come sopra Tes_1 affermato, è pienamente credibile che la stessa nell'immediato e stupita per la risposta ricevuta (di aspettare qualche tempo) l'abbia riferita subito al marito. Né è sostenibile, e tanto meno credibile:
l'affermazione di controparte quando sostiene che non vi è certezza che al telefono vi fosse il , e Pt_1 che lo stesso non avrebbe ricevuto contestazioni di sorta. Teniamo altresì presente che tutto è stato oggetto di dichiarazione resa sotto giuramento dal teste . Testimone_1
B. Sulla testimonianza del veterinario dott. resa all'udienza del 14.03.2022 del seguente tenore: “Io Tes_2 seguivo la stalla della come veterinario, andavo regolarmente due volte al mese, quando c'era un CP_1 problema mi chiamavano. Vero che ho visitato e ho rilasciato la dichiarazione da me manoscritta che riconosco in quella indicatami - doc. 5 attoreo. … mi sembra, ma non sono sicuro che il 20-5-19 sia stato l'unico giorno che le avevo visitate.
Mi ricordo che dopo questo giorno la mucca più mal messa, che avevo tentato di curare, mi sembra fosse morta, l'altra che tribolava ad alzarsi avevo consigliato di venderla. Mi sembra che una delle due mucche avesse un pezzo di ferro in una zampa, mi sembra che fosse la più mal messa.”. C. Sul referto/dichiarazione del dott. el 20.05.2019 (10 giorni dopo la avvenuta consegna - doc. 5) che Tes_2 qui di seguito si riproduce per immediatezza di lettura del medesimo, confermato sotto giuramento e che descrive in modo preciso le gravi patologie e inidoneità delle due bovine a 10 gg. dalla loro consegna…”
In verità, pare corretta la eccezione svolta dalla difesa , ove questa evidenzia che l'unica prova di Pt_1 una qualche denunzia dei vizi del bene compravenduto, in data anteriore al 11.11.2019, si ritrovi nel solo riferito del marito della attrice.
Contr Lungi dal tacciare lo stesso di falsa testimonianza, non può tuttavia non osservarsi come egli bbe a conferire con il venditore.
Limitandosi ad assistere ad una telefonata della appellata, asseritamente (ma, essendo la telefonata intercorsa tra le sole parti del giudizio, non è plausibile che il teste abbia potuto riconoscere l'interlocutore al di là della cornetta) con il , circostanza tuttavia che era riferita in giudizio de relato actoris, e non Pt_1 già appresa in modo diretto dal teste.
Anche il contenuto della telefonata era riferito dalla al marito, trattandosi dunque, pure in questo CP_1 caso, di circostanze riportate dalla parte interessata: di talché la deposizione (sulla cui oggettiva correttezza non ha ragione di dubitarsi, senonché, come detto, il teste si limitava a narrare al giudice dati, riportati dalla parte appellata e non conosciuti di persona) non può assumere valenza probatoria, per gli effetti della valutazione circa la maturata decadenza – laddove invece il primo atto di denunzia certo, come detto, si collocava mesi in là, rispetto alla compravendita, e dunque tardivamente interveniva.
Peraltro, si osserva ad abundantiam, per come descritte dalla appellata le problematiche, da cui erano afflitte le vacche erano tali, da non configurare neppure, sembra, un vizio occulto, ciò che importa esclusione, in radice, della pretesa garanzia, ai sensi dell'art 1491 cc: posto che la narrativa della acquirente lascia intendere che, con ordinaria diligenza, e data anche la conoscenza “specialistica” dell'operante nel settore, il vizio fosse facilmente riconoscibile sin da principio, all'atto del contatto negoziale.
La intervenuta decadenza assorbe ogni altra questione qui proposta, inducendo al rigetto della pretesa di parte . CP_1
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
in riforma della impugnata sentenza;
rigetta le pretese creditorie di avverso;
CP_1 Parte_1
condanna la appellata alla rifusione delle spese avversarie di lite, che liquida:
per il primo grado, € 1.100 per compenso, oltre accessori tutti;
per l'appello, € 174 per esposti, € 3.100 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Asti, 1.8.2025
Il gi dott. Perfetti