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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2138/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKFCR1400081 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4002/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano ai rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è un recupero di imposta per innovazione operato dall'ufficio in quanto ritenuto non spettante. Il contribuente nel corso del giudizio di primo grado chiede la sospensiva dell'atto impugnato.
La Core rigetta l'istanza e nella contumacia della parte resistente condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado, accogliendo parzialemnte il ricoso, esclude l'applicazione delle sanzioni e compensa le spese.
Il contribuente impugna la sentenza in epigrafe chiedendo, in completa riforma della stessa l'accoglimento del ricorso, in subordine chiede la revoca della condanna alle spese operata in primo grado relativa alla fase cautelare.
Si costituisce l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa all'odierna udienza è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La sentenza di prime cure ha dichiarato non spettante al ricorrenter il credito di imposta per l'innovazione tecnologica ma che , tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale, doveva essere esclusa la malafede del contribuente e quindi esclusa l'applicazione delle sanzioni e le spese del giudizio compensate.
Il contibuente impugna la sentenza per quattro motivi: a) perchè ha erroneamente ritenuto facoltativo il parere del MISE;
b) per aver omesso di statuire in merito all'eccepito perfezionarsi di una ipotesi di silenzio assenso in merito alla duplice tematica del parere richiesto dalla esponente all'indirizzo del Mise;
c) per l'omessa pronuncia sulla richiesta revoca del condannatorio reso in fase cautelare;
d) nullità assoluta della notifica dell'atto di imposizione.
I primi due motivi di appello possono essere trattati insieme , essi sono entrambi infondati e vanno rigettati in quanto formulati sull'errato presupposto che la competenza a valutare la sussistenza del credito di imposta spetti al MISE e non all'Agenzia. La richiesta di un parere al MISE costituisce una mera facoltà dell'Agezia in caso abbia incertezza sull'applicabilità o meno della detrazione. Pertanto alcun valore giuridico può avere la richiesta di parere da parte direttamente del contribuente. Nel caso di specie il credito , come ha correttamente argomentato il giudice di prime cure non può essere attribuito perchè non sono , attività di ricerca e sviluppo, “le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” (comma 5 dell'articolo 3 del D.L. 145/2013 e del comma 2 dell'articolo 2 del decreto attuativo del 27 maggio 2015).
Nel caso di specie l'appellante non ha apportato nessuna innovazione al mercato, ma ha semplicemente migliorato il proprio processo produttivo attraverso l'applicazione di tecniche già esistenti nel settore e, quindi, rientranti nell'attività ordinaria di sviluppo dei processi dell'azienda.
Il secondo motivo di appello subordinato è invece fondato . Il riocorrente è stato erroneamente condannato al pagamernto delle spese della fase cautelare anche senza che, a quel momento, parte resistente si fosse costituita. In ogni caso il complessivo andamento del giudizio avrebbe dovuto comportare la revoca della condanna relativa alla sola fase cautelare. Va quindi revocata la condanna al pagamento della somma di euro 500,00 quali spese di lite della fase cautelare disposta con l'ordinanza del 16.10.2023.
L'ultimo mo9tivo di appello è inammissibile in quanto prospetta questioni nuove, che non erano state oggetto del giudizio di prime cure.
Il complessivo esito dell'appello che vede solo parzialemnte accolto l'appello con conseguente soccombenza reciproca costituisce giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado .
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2138/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKFCR1400081 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4002/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano ai rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è un recupero di imposta per innovazione operato dall'ufficio in quanto ritenuto non spettante. Il contribuente nel corso del giudizio di primo grado chiede la sospensiva dell'atto impugnato.
La Core rigetta l'istanza e nella contumacia della parte resistente condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado, accogliendo parzialemnte il ricoso, esclude l'applicazione delle sanzioni e compensa le spese.
Il contribuente impugna la sentenza in epigrafe chiedendo, in completa riforma della stessa l'accoglimento del ricorso, in subordine chiede la revoca della condanna alle spese operata in primo grado relativa alla fase cautelare.
Si costituisce l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa all'odierna udienza è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La sentenza di prime cure ha dichiarato non spettante al ricorrenter il credito di imposta per l'innovazione tecnologica ma che , tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale, doveva essere esclusa la malafede del contribuente e quindi esclusa l'applicazione delle sanzioni e le spese del giudizio compensate.
Il contibuente impugna la sentenza per quattro motivi: a) perchè ha erroneamente ritenuto facoltativo il parere del MISE;
b) per aver omesso di statuire in merito all'eccepito perfezionarsi di una ipotesi di silenzio assenso in merito alla duplice tematica del parere richiesto dalla esponente all'indirizzo del Mise;
c) per l'omessa pronuncia sulla richiesta revoca del condannatorio reso in fase cautelare;
d) nullità assoluta della notifica dell'atto di imposizione.
I primi due motivi di appello possono essere trattati insieme , essi sono entrambi infondati e vanno rigettati in quanto formulati sull'errato presupposto che la competenza a valutare la sussistenza del credito di imposta spetti al MISE e non all'Agenzia. La richiesta di un parere al MISE costituisce una mera facoltà dell'Agezia in caso abbia incertezza sull'applicabilità o meno della detrazione. Pertanto alcun valore giuridico può avere la richiesta di parere da parte direttamente del contribuente. Nel caso di specie il credito , come ha correttamente argomentato il giudice di prime cure non può essere attribuito perchè non sono , attività di ricerca e sviluppo, “le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” (comma 5 dell'articolo 3 del D.L. 145/2013 e del comma 2 dell'articolo 2 del decreto attuativo del 27 maggio 2015).
Nel caso di specie l'appellante non ha apportato nessuna innovazione al mercato, ma ha semplicemente migliorato il proprio processo produttivo attraverso l'applicazione di tecniche già esistenti nel settore e, quindi, rientranti nell'attività ordinaria di sviluppo dei processi dell'azienda.
Il secondo motivo di appello subordinato è invece fondato . Il riocorrente è stato erroneamente condannato al pagamernto delle spese della fase cautelare anche senza che, a quel momento, parte resistente si fosse costituita. In ogni caso il complessivo andamento del giudizio avrebbe dovuto comportare la revoca della condanna relativa alla sola fase cautelare. Va quindi revocata la condanna al pagamento della somma di euro 500,00 quali spese di lite della fase cautelare disposta con l'ordinanza del 16.10.2023.
L'ultimo mo9tivo di appello è inammissibile in quanto prospetta questioni nuove, che non erano state oggetto del giudizio di prime cure.
Il complessivo esito dell'appello che vede solo parzialemnte accolto l'appello con conseguente soccombenza reciproca costituisce giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado .
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e compensa le spese.