Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 295
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Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea ritenuta facoltatività del parere MISE

    La Corte ritiene che la valutazione spetti all'Agenzia delle Entrate e che il parere del MISE sia facoltativo in caso di incertezza. Inoltre, le attività svolte dal contribuente non rientrano tra le innovazioni tecnologiche detraibili, ma costituiscono miglioramenti ordinari del processo produttivo.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sul silenzio assenso del parere MISE

    La Corte ritiene che la richiesta di parere al MISE sia una facoltà dell'Agenzia e non del contribuente, quindi la questione del silenzio assenso non è rilevante.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della condanna alle spese cautelari

    La Corte ritiene fondata la richiesta di revoca della condanna alle spese della fase cautelare, anche in considerazione del complessivo andamento del giudizio e del fatto che la parte resistente non si era costituita in quella fase.

  • Inammissibile
    Nullità assoluta della notifica dell'atto di imposizione

    La Corte dichiara inammissibile questo motivo di appello in quanto prospetta questioni nuove non trattate nel giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 295
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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