Art. 4. Referendum 1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed e' promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Versione
29 gennaio 1997
29 gennaio 1997