Articolo 4 della Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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29 gennaio 1997
Art. 4. Referendum 1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed e' promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1997