Articolo 108 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 107Articolo 171 ter
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18 dicembre 1942
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10 marzo 1975
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8 agosto 2023
Art. 108. ((L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano)) .
Entrata in vigore il 8 agosto 2023
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