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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 3048/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. GIRANDOLI in sostituzione degli Avv. ti GRECO e AR per parte ricorrente e l'Avv. BERNOCCHI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3048 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in AR E Giuseppe Emanuele GRECO, giusta procura in forma esecutiva all'Avv.
______________________ atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in
______________________ per ___________________ Palermo, Piazza San Francesco di Paola;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 dichiara che quest'ultimo è inabile, con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa (13/01/2023).
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/07/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei requisiti sanitari per lo stato di inabilità o di invalidità, ai sensi della l. n° 118/71, e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (13/01/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, insistendo per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che il fosse invalido al Pt_1
100%, affermando la insussistenza degli ulteriori requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 29/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, solo parzialmente. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto Parte_1
da “diabete mellito tipo 2 insulino dipendente con arteriopatia ostruttiva trattata con intervento di by-pass
dell'arteria femorale-bypass femoro popliteo ATK sin (2.5.2022) ed esiti di amputazione del primo raggio del
piede sinistro per gangrena (nov.2022), esiti di pregressa exeresi di meningioma senza evidenza di reliquati
clinici, esiti di intervento chirurgico di laminectomia per ernia discale lombare L4-L5 e cardiopatia in II classe
NYHA”.
Tali infermità, valutate secondo i criteri di cui al D.M. 5/02/1992, determinano una invalidità
pari al 100% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il c.t.u. ha, quindi, osservato che “il signor è un uomo di 66 nanni, in discrete Parte_1
condizioni generali, affetto da malattia cardiovascolare e metabolica. Durante le operazioni peritali, così come
documentato, dimostra di deambulare in modo autonomo con andatura claudicante. Da un punto di vista
psichico, appare lucido senza evidenza di turbe mnesiche. Nel caso in esame per quanto concerne la possibilità
di eseguire gli atti della vita quotidiana, dall'esplorazione elle attività autonome che una persona deve eseguire
ogni giorno e dall'esplorazione degli item relativi alle funzioni che assumono particolare rilevanza nella
quotidiana autonomia di vita NON sono emersi valori suggestivi tali, da confermare la necessità di assistenza
continua e permanente.
Quindi le limitazioni conseguenti alle infermità sopradescritte NON configurano i requisiti di legge
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento né infermità tali da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione che lo rendono
portatore di handicap grave così come previsto dalla legge 104, comma 3 Art 3 della L.104/1992.
Lo stesso è portatore di handicap lieve così come previsto dalla legge 104 comma 1 Art 1.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda proposta da
, va dichiarato che il medesimo è inabile, con decorrenza dalla data della Parte_1
domanda amministrativa (13/01/2023), mentre va rigettato, nel resto, il ricorso.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 3048/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. GIRANDOLI in sostituzione degli Avv. ti GRECO e AR per parte ricorrente e l'Avv. BERNOCCHI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3048 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in AR E Giuseppe Emanuele GRECO, giusta procura in forma esecutiva all'Avv.
______________________ atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in
______________________ per ___________________ Palermo, Piazza San Francesco di Paola;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 dichiara che quest'ultimo è inabile, con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa (13/01/2023).
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/07/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei requisiti sanitari per lo stato di inabilità o di invalidità, ai sensi della l. n° 118/71, e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (13/01/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, insistendo per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che il fosse invalido al Pt_1
100%, affermando la insussistenza degli ulteriori requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 29/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, solo parzialmente. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto Parte_1
da “diabete mellito tipo 2 insulino dipendente con arteriopatia ostruttiva trattata con intervento di by-pass
dell'arteria femorale-bypass femoro popliteo ATK sin (2.5.2022) ed esiti di amputazione del primo raggio del
piede sinistro per gangrena (nov.2022), esiti di pregressa exeresi di meningioma senza evidenza di reliquati
clinici, esiti di intervento chirurgico di laminectomia per ernia discale lombare L4-L5 e cardiopatia in II classe
NYHA”.
Tali infermità, valutate secondo i criteri di cui al D.M. 5/02/1992, determinano una invalidità
pari al 100% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il c.t.u. ha, quindi, osservato che “il signor è un uomo di 66 nanni, in discrete Parte_1
condizioni generali, affetto da malattia cardiovascolare e metabolica. Durante le operazioni peritali, così come
documentato, dimostra di deambulare in modo autonomo con andatura claudicante. Da un punto di vista
psichico, appare lucido senza evidenza di turbe mnesiche. Nel caso in esame per quanto concerne la possibilità
di eseguire gli atti della vita quotidiana, dall'esplorazione elle attività autonome che una persona deve eseguire
ogni giorno e dall'esplorazione degli item relativi alle funzioni che assumono particolare rilevanza nella
quotidiana autonomia di vita NON sono emersi valori suggestivi tali, da confermare la necessità di assistenza
continua e permanente.
Quindi le limitazioni conseguenti alle infermità sopradescritte NON configurano i requisiti di legge
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento né infermità tali da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione che lo rendono
portatore di handicap grave così come previsto dalla legge 104, comma 3 Art 3 della L.104/1992.
Lo stesso è portatore di handicap lieve così come previsto dalla legge 104 comma 1 Art 1.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda proposta da
, va dichiarato che il medesimo è inabile, con decorrenza dalla data della Parte_1
domanda amministrativa (13/01/2023), mentre va rigettato, nel resto, il ricorso.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)