Sentenza 7 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2021, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2021
N. 00020/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2018, proposto da
LC Trasformazioni S.r.l. e LC Servizi S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Luca Prati e Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
contro
Arpav - Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Bertolissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eliana Bertagnolli in Mestre, via Fapanni n. 46, Interno 1;
nei confronti
Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberta Brusegan in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Veneto, Ministero della Salute, Regione Veneto, I.S.P.R.A., E.N.E.A., Istituto Superiore di Sanità, Ligestra Due S.r.l., Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Azienda Ussl 3 Serenissima, Comune di Venezia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale Del Veneto del 9/11/2017, n. 21/4/N/MAO, nella parte in cui “Si chiede quali interventi di MISE e quali valutazioni siano stati fatti a seguito di quanto segnalato da ARPAV con l'invio dei risultati delle acque di falda (in data 30/1 e 7/02/2017). In particolare si chiede di attivare le adeguate misure di prevenzione conseguenti”;
- di ogni altro atto e comportamento, anche allo stato non conosciuto, preordinato, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Città Metropolitana di Venezia, di Arpav - Veneto e del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio le società indicate in epigrafe hanno rappresentato che, all’esito di una serie di vertenze che avevano ad oggetto l’effettuazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’area sita in Fusina condotta dalle deducenti, nell’anno 2014 queste ultime stipulavano una transazione con il Ministero dell'Ambiente e il Magistrato alle Acque di Venezia, in forza della quale la LC Trasformazioni S.r.l. si impegnava, su base volontaria e non in quanto responsabile dell’inquinamento, a porre in essere gli interventi di bonifica approvati relativi ai suoli, e a sostenere una parte dei costi relativi agli interventi sulla falda, nonché a corrispondere una somma in denaro a tacitazione “ di ogni attuale e futura pretesa recuperatoria degli oneri sostenuti dallo Stato per la realizzazione degli interventi di marginamento della Macroisola “Fusina” ” e di qualsiasi “ futura pretesa di risarcimento di qualsiasi eventuale danno ambientale conseguente ”.
A seguito di una ispezione condotta sul sito in data 9.11.2017, tuttavia, l’ARPAV, richiamando gli esiti di alcuni monitoraggi effettuati nel 2016 sui campionamenti delle acque di falda, chiedeva ad LC “ quali interventi di MISE e quali valutazioni siano stati fatti a seguito di quanto segnalato da ARPAV con l’invio dei risultati delle acque di falda (in data 30/1 e 7/02/2017 ).”, richiedendo, in particolare, “ di attivare le adeguate misure di prevenzione conseguenti”.
Tale provvedimento è stato impugnato dalle ricorrenti, che hanno articolato i seguenti motivi di gravame:
1) in primo luogo, si lamenta l’incompetenza dell’ARPAV a disporre le misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza (MISE), che rientrerebbero infatti nelle attività di cui al Titolo V del D.lgs. 152/2006, per cui l’unico ente competente ad imporle sarebbe la Provincia, secondo quanto disposto dall’art. 244 del D.lgs. 152/2006;
2) inoltre, si deduce che il provvedimento di ARPAV non sarebbe stato proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’individuazione del responsabile della contaminazione, così come previsto dall’art. 7 della L. 241/1990;
3) il provvedimento gravato sarebbe, poi, illegittimo anche in quanto del tutto carente della necessaria istruttoria richiesta dalla legge ai fini della ricerca del responsabile, giusto il disposto dell’art. 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006; inoltre, mancherebbe ogni indicazione relativa all’esistenza di una situazione emergenziale che imporrebbe l’adozione delle misure prescritte;
4) infine, si osserva che nel sito di cui è causa gli interventi di marginamento previsti non sarebbero stati completati a causa dei ritardi accumulati dall’Amministrazione, di talché sarebbe del tutto illogico, oltre che sostanzialmente ingiusto, pretendere che le ricorrenti si facciano carico di misure divenute necessarie in ragione di tali ritardi.
Si è costituita l’ARPAV, deducendo che l’atto impugnato consisterebbe in un verbale di un sopralluogo svolto al fine di verificare l’efficacia degli interventi di messa in sicurezza, mediante marginamenti, del SIN di Venezia-Porto Marghera, nell’ambito di un’attività di natura eminentemente tecnica: ha, di conseguenza, chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, giacché l’atto impugnato non avrebbe natura provvedimentale, essendo espressione delle competenze di carattere consultivo di cui è dotata l’Agenzia, e dunque privo di qualunque carattere prescrittivo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ovvero la sua infondatezza.
Si sono, altresì, costituiti con memoria solo formale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
All’udienza in data 3.12.2020, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente in riferimento alla natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata.
Con il ricorso introduttivo del giudizio le società LC hanno, infatti, chiesto l’annullamento del verbale di sopralluogo redatto in data 9.11.2017 dall’ARPAV, all’esito di accertamenti effettuati presso il sito condotto dalle ricorrenti: queste ultime evidenziano che le espressioni in esso adoperate condurrebbero a ritenere che con tale atto l’Agenzia avrebbe inteso imporre loro l’effettuazione di determinati interventi di messa in sicurezza del sito.
Come in precedenza osservato l’ente resistente nel costituirsi in giudizio ha, invece, rappresentato che l’atto è sfornito di ogni contenuto di carattere prescrittivo, giacché le indicazioni in esso contenute sarebbero il frutto di un’attività di carattere meramente tecnico eseguita presso i luoghi di causa in base ad una richiesta del Comando dei Carabinieri N.O.E. di Venezia: del resto, la stessa ARPAV riconosce nelle proprie memorie di essere sfornita della competenza necessaria ad ordinare la predisposizione delle misure di messa in sicurezza del sito.
Dunque, alla luce della natura dell’atto gravato, consistente, appunto, in un verbale di sopralluogo, nonché sulla scorta delle stesse difese svolte dalla parte resistente, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso, in ragione del carattere non provvedimentale dell’atto in disamina, ciò che porta ad escludere la ricorrenza di un interesse concreto al relativo annullamento.
Alla luce delle ragioni a fondamento della presente decisione, appare opportuno procedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO