Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1155/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1155/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(RA), Via Tomba n.8 (avv. Claudia Proni)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]C.F._2
Via Canaletto n. 14/3 (avv. Cristina Federici)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
17.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Lugo il 02/07/2013 la figlia Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Carpi (MO) il 28/06/1979, e (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
25/10/1979, celebrato con rito civile il 03.03.2013 in Lugo (RA), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.7, parte I, anno 2013, in regime di separazione dei beni;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Lugo (Ra), Via Canaletto n. 14/3 di proprietà della GN CP_1
è a questa assegnata affinché ivi continui ad abitarvi unitamente alla figlia come già Persona_1
in atto, compresi tutti gli arredi e dotazioni che restano di sua esclusiva proprietà;
2) a far data dal deposito del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, il OR Pt_1
cesserà la corresponsione dell'assegno mensile da questi dovuto a titolo di mantenimento della
[...]
moglie sig.ra con rinuncia della stessa a qualunque ulteriore pretesa;
CP_1
3) Il mutuo gravante sulla abitazione di Lugo Via Canaletto n. 14/3, cui è obbligata unicamente la
GN , continuerà ad essere pagato integralmente dalla stessa fino alla CP_1 CP_1
sua estinzione, senza pretese di rimborso o per altro titolo verso né per le rate pregresse, Parte_1
né per quelle a maturare;
4) A far data dal deposito del ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio i ORi Pt_1
e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento con le proprie capacità
[...] CP_1
economico-patrimoniali, rinunciando, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia altra pretesa dipendente, discendente o connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale o per altra ragione o titolo;
5) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
6) La figlia continuerà ad avere residenza anagrafica presso quella della madre e Persona_1
domicilio presso entrambi i genitori;
7) I genitori eserciteranno congiuntamente, secondo la massima collaborazione reciproca la responsabilità genitoriale verso la figlia, per realizzare e non compromettere la sua crescita individuale ed etica, tenuto conto delle esigenze di ordine affettivo e psicologico, impegnandosi a gestire il rapporto genitoriale con il massimo equilibrio per non pregiudicare la serenità della minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione (ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia presso di sé);
8) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ed in particolare quelle relative alla sua formazione, istruzione, salute, saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, i quali si impegnano a colloquiare e vigilare insieme sulla formazione della minore, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
9) In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale i genitori si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo nei confronti della minore in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione;
10) La figlia avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori,
di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi nonché di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) La figlia trascorrerà il fine settimana in via alternata con l'uno e l'altro genitore;
12) I genitori si accorderanno liberamente di volta in volta tra loro circa la determinazione delle giornate di rispettiva spettanza. In ogni caso, ogni settimana dovranno essere garantiti almeno 3
(tre) giorni con relativo pernottamento con il padre comprensivi dei week end, secondo il seguente schema suddiviso per due settimane: - Settimana A) lunedì, martedì con la madre;
mercoledì con il padre;
giovedì e venerdì con la madre;
sabato e domenica con il padre;
- Settimana B) lunedì e martedì con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì con il padre;
sabato e domenica con la madre;
13) La figlia trascorrerà almeno 15 (quindici) giorni (anche non continuativi) con il padre durante le vacanze estive e altrettanti con la madre;
14) I periodi di sospensione scolastica in concomitanza con le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivisi tra i genitori, alternando di anno in anno le festività civili e religiose;
15) I Compleanni e le ricorrenze particolari (ad es. Comunione, Cresima, festa di laurea) verranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori ovvero di volta in volta concordati;
16) I genitori comparteciperanno in maniera paritaria nell'accudimento della figlia, sia per le attività
scolastiche, sia per le attività extrascolastiche, come già attualmente avviene;
17) I genitori potranno portare la figlia all'estero col preventivo consenso dell'altro genitore ed esclusivamente per motivi turistici;
18) A far data dal deposito del ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio Parte_1
verserà a a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma mensile CP_1 Per_1
di € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 20 di ogni mese;
detto assegno verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, a far data dal marzo 2026, avendo come base di riferimento
2025 (data di sottoscrizione del ricorso per divorzio);
19) l'assegno unico universale erogato dall'INPS per la figlia se ed in quanto dovuto, Persona_1
viene attribuito al 100% a;
CP_1
20) Le spese straordinarie per la figlia sono a carico della madre nella misura di 1/3 (un terzo) e a carico del padre nella misura di 2/3.
Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno da concordare preferibilmente tra i genitori,
secondo quanto indicato nell'allegato Protocollo del Tribunale di Ravenna, sia con riferimento alla tipologia di spesa, sia con riferimento alla necessità del preventivo accordo tra i genitori. Le spese straordinarie dovranno essere corrisposte direttamente pro-quota dai genitori secondo le quote sopra indicate, ovvero nel caso dovessero essere anticipate e sostenute interamente da un genitore, l'altro provvederà a rifondere la sua quota di spettanza dietro esibizione di idonea documentazione di spesa.
I coniugi danno atto di conoscere il protocollo e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dispongono sulle spese straordinarie con le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc /
tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/università;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
21) I genitori convengono che le spese di seguito indicate costituiscano spesa straordinaria per la figlia da suddividere tra loro secondo le quote sopra indicate: mensa scolastica e abbigliamento,
spese per l'ordinaria cura della persona;
22) Tutte le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail, whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 20 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso iscritto (con raccomandata, fax o e-mail, whatsapp)
motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
23) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 5 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
24) La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
25) L'animale domestico (cane) di proprietà del OR resterà presso la abitazione Parte_1
coniugale e la GN provvederà al suo accudimento e cura. CP_1
26) Le spese ordinarie dell'animale (cibo) sono a carico del OR , il quale potrà Parte_1
provvedervi anche mediante acquisto diretto, mentre le spese straordinarie (ad esempio veterinario)
per detto animale saranno a carico del OR nella misura di 2/3 e a carico di Parte_1 CP_1
ella misura di 1/3 e dovranno essere preventivamente concordate.
[...] 27) Le spese legali si intendono compensate, ciascuna parte si farà carico dei compensi professionali del proprio difensore, mentre il contributo unificato è posto a carico del OR ” Pt_1
Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè