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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla via della Repubblica n. 46 presso lo studio dell'avv. Di Deco Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.11.1993, elettivamente domiciliato in Praia a Mare (Cs) alla via dei Mercanti n. 58 presso lo studio dell'avv. Esposito Fiona, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
3.03.2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale
è nata il [...] una figlia di nome quindi, essendo cessata tale relazione, hanno Per_1 rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Con nota depositata il 16.04.2025
(stante il rinvio della causa al 12.05.2025 disposto all'udienza del 7.04.2025), le parti hanno rappresentato di aver parzialmente modificato le condizioni indicate nel ricorso (come da
1 accordo personalmente sottoscritto ed allegato alla medesima nota); pertanto, hanno chiesto l'omologa delle relative condizioni, previa la sostituzione con il deposito di note scritte dell'udienza di comparizione fissata in data 12.05.2025. Disposta detta sostituzione, le parti, con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.05.2025, hanno congiuntamente insistito nell'omologa delle condizioni di cui all'accordo depositato il 16.04.2025; quindi, con ordinanza del 12.05.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, preso atto dell'accordo depositato dalle parti il 16.04.2025, ha espresso parere favorevole in data 17.04.2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno congiuntamente chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (formalizzate nell'accordo depositato il 16.04.2025) di seguito testualmente riportate:
“1. Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, signora , e riconoscimento al padre, Parte_1 signor , del diritto di frequentazione con la figlia minore secondo Controparte_1 Persona_2 le seguenti modalità: -ogni fine settimana a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento presso il padre;
– un pomeriggio a settimana, individuato nel mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; – metà delle vacanze natalizie, da definirsi a rotazione annuale: negli anni pari dal 24 dicembre alle ore 12:00 al 30 dicembre ore
18:00; negli anni dispari dal 30 dicembre ore 12:00 al 6 gennaio ore 18:00; – metà delle vacanze pasquali, alternandosi annualmente: negli anni pari dalla domenica di Pasqua ore
10:00 al martedì successivo ore 18:00; negli anni dispari dal venerdì precedente la Pasqua ore
16:00 alla domenica ore 20:00; – un mese del periodo estivo (luglio o agosto), a scelta alternata tra le parti, con comunicazione della data almeno 30 giorni prima. Il padre provvederà al prelievo e alla riconsegna della minore presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 2. Stabilire che il signor corrisponda alla Parte_2 signora la somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Per_1 bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
a partire dalla data di deposito del presente provvedimento;
3. Disporre il riparto delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative di rilevante entità) nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione e reciproca informazione tra i genitori;
4. Voglia emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nel superiore interesse della minore”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente
2 sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore e l'assenza di contrasti con gli interessi della stessa.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 239/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore (nata a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da intendersi Persona_2 integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13/05/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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