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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024 (riunito al n. r.g. 244/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 214/2024 (riunito al n. 244/2024) del Ruolo Generale Affari Civili e
Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'Avv. CRICCHIO CLAUDIO DANILO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire il giudizio alle condizioni concordate nell'accordo raggiunto depositato, modificato come da verbale dell'udienza dell'11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.3.2024 allegava di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con – parte resistente – relazione dalla quale è nata la figlia minore CP_2
il 29.11.2022 a Gela. Persona_1
Deduceva che i rapporti della coppia si erano da ultimo deteriorati a causa di incompatibilità caratteriali e che ciò aveva comportato, già a decorrere dal mese di dicembre 2023, la cessazione della convivenza more uxorio, situazione di fatto che ha comportato delle difficoltà nella gestione della minore.
Esponeva di svolgere lavoro a tempo indeterminato presso uno studio notarile in Gela e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.150,00.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine ottenere una regolamentazione dei rapporti dei genitori con la figlia minore, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna, e, quanto al diritto di visita, si dichiarava disponibile, fino a quando la minore avrà compiuto 5 anni, a rinunciare al pernottamento della piccola provvedendo altresì al versamento di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta del 25.10.2024 si costituiva in giudizio premettendo di CP_2
aver già depositato ricorso avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale distinto al n. 244/2024 R.G. presso il Tribunale di Gela.
Allegava di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato part-time per una retribuzione mensile di € 550,00, somma con la quale deve sostenere 120 rate mensili di importo pari ad € 70,50 per un prestito contratto in seguito alla stipula di polizza vita a favore della figlia e ciò oltre alla restituzione rateale di un indebito con l' di € 70,00 mensili per 25 rate. CP_3
Chiedeva, pertanto, disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto tra le stesse parti, e conseguentemente l'affido condiviso della figlia con fissazione del diritto di Per_1
visita secondo il Piano genitoriale allegato in comparsa e di fissare il contributo al mantenimento della figlia in misura di € 300,00.
Chiedeva, altresì, di imporre al genitore non domiciliatario un divieto di pubblicazione di foto della figlia senza il consenso della madre nonché un dovere di astensione dall'affidare la figlia alle cure della nuova compagna o dei parenti in caso di assenza del ricorrente.
All'udienza del 4.6.2024 le parti insistevano in atti e chiedevano un rinvio della causa all'udienza del
18.6.2024 fissata per l'altro procedimento n. 244/2024 R.G per l'eventuale riunione.
All'udienza del 18.6.2024, le parti venivano sentite personalmente e veniva disposta la riunione al presente procedimento del ricorso identificato al n. 244/2024 R.G. proposto da CP_2
Con ordinanza del 18.7.2024 venivano, quindi, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti per la 2 disciplina dei rapporti tra la minore e i genitori e la causa veniva rinviata per la precisazione Per_1 delle conclusioni.
Con memoria depositata in data 12.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le modalità dell'affidamento e del mantenimento della figlia minorenne e chiedevano che la causa venisse decisa alle condizioni divisate in sede di accordo a firma congiunta (Cfr. accordo del
12.11.2024)
All'udienza dell'11.3.2025, sentite le parti, chiedevano l'accoglimento delle condizioni previste con l'accordo raggiunto, come modificato in udienza nei seguenti termini:
“1. Affidamento condiviso della minore tra i genitori ma con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Gela nella via Formide n.
6. Laddove la madre trasferisca la propria residenza altrove, sarà tenuta a darne immediata comunicazione al padre.
2. pagamento da parte di sig. alla sig.ra della somma di € 250,00 al Parte_1 CP_2
mese a titolo di mantenimento della figlia somma da pagarsi entro il 05 di ogni mese e che Per_1
dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
3. entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche inerenti la figlia Per_1
4. il sig. rinuncia a percepire la sua metà dell'Assegno Unico in favore della sig.ra Parte_1
che, pertanto, lo riceverà dall' nella sua interezza. CP_2 CP_3
5. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà ma, in caso di disaccordo: Parte_1
A. al compimento dei tre anni, trascorrerà con il padre – ad intervalli di quindici giorni – il Per_1
sabato o la domenica dalle ore 12:00 alle 19:00
B. fino al compimento dei 5 anni: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, suscettibili di variazione previamente concordata tra i genitori, il padre eserciterà il diritto di visita dalla h. 20,30 alle h 21,30 presso l'abitazione della madre durante il periodo autunnale/invernale mentre con la mitigazione delle temperature potrà anche prelevare la bambina alle h. 20,30 e uscire con la stessa avendo cura di riportarla alla madre per le h 21,30; il sabato o la domenica – secondo il criterio dell'alternanza – dalle h 10,00 alle h 12,30 e dalle h 16,00 alle h 20,00; n. quindici giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo senza pernottamento da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
secondo il criterio dell'alternanza, le giornate del 24
e del 25 dicembre ovvero le giornate del 31 dicembre e dell'1 gennaio;
secondo il criterio dell'alternanza, la giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; durante le feste civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza; i giorni in cui ricadono i compleanni dei genitori hanno la priorità sulle frequentazioni regolari tale che durante queste giornate la bambina starà con il genitore festeggiato e se questi è il padre dalle h 10,00 alle h 12,30 e dalle h 16,00 alle h 20,00 se è libero da impegni professionali, contrariamente compatibilmente con i suoi tempi liberi e le esigenze della 3 bambina; il giorno del compleanno della minore, questa trascorrerà ½ giornata con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza mattina/pomeriggio e quando è con il padre nel rispetto degli orari
h 10,00 alle 12,30 e dalle h 16,00 alle h 20,00.
C) dopo il compimento dei 5 anni: almeno due giorni la settimana dalle h 14,00 alle h 16,00; il sabato
e la domenica – secondo il criterio dell'alternanza – dalle h 10,00 alle h 20,00; n. quindici giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo con diritto di pernottamento da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
durante tali 15 gg, se la bambina si trova a
Gela o zona balneare limitrofa, verrà consentito alla madre di vederla almeno tre volta alla settimana in orari che verranno di volta in volta concordati tra i genitori;
almeno sette giorni durante le vacanze natalizie se il padre è libero da impegni professionali e quindi presente e comunque – secondo il criterio dell'alternanza – tale che la minore trascorra con lo stesso la giornata di Natale ovvero quella di Capodanno;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali se il padre è libero da impegni professionali e quindi presente e comunque – secondo il criterio dell'alternanza – la giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; durante le feste civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza; i giorni in cui ricadono i compleanni dei genitori hanno la priorità sulle frequentazioni regolari tale che durante queste giornate la bambina starà con il genitore festeggiato
e se questi è il padre dalle h 9,00 alla h 20,00 se libero da impegni professionali contrariamente si cercherà di rendere compatibili i suoi tempi con le esigenze della bambina;
il giorno del compleanno della minore, questa trascorrerà ½ giornata con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza mattina/pomeriggio e quando è con il padre nel rispetto degli orari h 10,00 – 20,00”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione
: ***
Il collegio, preso atto dell'avvenuta conciliazione delle parti, ritiene che le condizioni da queste concordate ed accettate siano conformi al preminente interesse della minore a Persona_1
mantenere una proficua relazione con entrambe le figure genitoriali, anche in considerazione dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori e delle risorse economiche di cui possono disporre genitori la cui entità, peraltro, non è stata oggetto di contestazione nel corso dell'audizione personale.
Tenuto conto, infine, della natura della causa e del suo complessivo esito compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DISPONE l'affido di nata a Gela il [...] ad [...] i genitori, con Persona_1
domicilio prevalente presso la madre;
- PRENDE ATTO delle condizioni concordate per regolamentare l'esercizio della responsabilità 4 genitoriale per come specificate in parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 214/2024 (riunito al n. 244/2024) del Ruolo Generale Affari Civili e
Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'Avv. CRICCHIO CLAUDIO DANILO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire il giudizio alle condizioni concordate nell'accordo raggiunto depositato, modificato come da verbale dell'udienza dell'11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.3.2024 allegava di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con – parte resistente – relazione dalla quale è nata la figlia minore CP_2
il 29.11.2022 a Gela. Persona_1
Deduceva che i rapporti della coppia si erano da ultimo deteriorati a causa di incompatibilità caratteriali e che ciò aveva comportato, già a decorrere dal mese di dicembre 2023, la cessazione della convivenza more uxorio, situazione di fatto che ha comportato delle difficoltà nella gestione della minore.
Esponeva di svolgere lavoro a tempo indeterminato presso uno studio notarile in Gela e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.150,00.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine ottenere una regolamentazione dei rapporti dei genitori con la figlia minore, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna, e, quanto al diritto di visita, si dichiarava disponibile, fino a quando la minore avrà compiuto 5 anni, a rinunciare al pernottamento della piccola provvedendo altresì al versamento di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta del 25.10.2024 si costituiva in giudizio premettendo di CP_2
aver già depositato ricorso avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale distinto al n. 244/2024 R.G. presso il Tribunale di Gela.
Allegava di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato part-time per una retribuzione mensile di € 550,00, somma con la quale deve sostenere 120 rate mensili di importo pari ad € 70,50 per un prestito contratto in seguito alla stipula di polizza vita a favore della figlia e ciò oltre alla restituzione rateale di un indebito con l' di € 70,00 mensili per 25 rate. CP_3
Chiedeva, pertanto, disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto tra le stesse parti, e conseguentemente l'affido condiviso della figlia con fissazione del diritto di Per_1
visita secondo il Piano genitoriale allegato in comparsa e di fissare il contributo al mantenimento della figlia in misura di € 300,00.
Chiedeva, altresì, di imporre al genitore non domiciliatario un divieto di pubblicazione di foto della figlia senza il consenso della madre nonché un dovere di astensione dall'affidare la figlia alle cure della nuova compagna o dei parenti in caso di assenza del ricorrente.
All'udienza del 4.6.2024 le parti insistevano in atti e chiedevano un rinvio della causa all'udienza del
18.6.2024 fissata per l'altro procedimento n. 244/2024 R.G per l'eventuale riunione.
All'udienza del 18.6.2024, le parti venivano sentite personalmente e veniva disposta la riunione al presente procedimento del ricorso identificato al n. 244/2024 R.G. proposto da CP_2
Con ordinanza del 18.7.2024 venivano, quindi, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti per la 2 disciplina dei rapporti tra la minore e i genitori e la causa veniva rinviata per la precisazione Per_1 delle conclusioni.
Con memoria depositata in data 12.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le modalità dell'affidamento e del mantenimento della figlia minorenne e chiedevano che la causa venisse decisa alle condizioni divisate in sede di accordo a firma congiunta (Cfr. accordo del
12.11.2024)
All'udienza dell'11.3.2025, sentite le parti, chiedevano l'accoglimento delle condizioni previste con l'accordo raggiunto, come modificato in udienza nei seguenti termini:
“1. Affidamento condiviso della minore tra i genitori ma con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Gela nella via Formide n.
6. Laddove la madre trasferisca la propria residenza altrove, sarà tenuta a darne immediata comunicazione al padre.
2. pagamento da parte di sig. alla sig.ra della somma di € 250,00 al Parte_1 CP_2
mese a titolo di mantenimento della figlia somma da pagarsi entro il 05 di ogni mese e che Per_1
dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
3. entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche inerenti la figlia Per_1
4. il sig. rinuncia a percepire la sua metà dell'Assegno Unico in favore della sig.ra Parte_1
che, pertanto, lo riceverà dall' nella sua interezza. CP_2 CP_3
5. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà ma, in caso di disaccordo: Parte_1
A. al compimento dei tre anni, trascorrerà con il padre – ad intervalli di quindici giorni – il Per_1
sabato o la domenica dalle ore 12:00 alle 19:00
B. fino al compimento dei 5 anni: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, suscettibili di variazione previamente concordata tra i genitori, il padre eserciterà il diritto di visita dalla h. 20,30 alle h 21,30 presso l'abitazione della madre durante il periodo autunnale/invernale mentre con la mitigazione delle temperature potrà anche prelevare la bambina alle h. 20,30 e uscire con la stessa avendo cura di riportarla alla madre per le h 21,30; il sabato o la domenica – secondo il criterio dell'alternanza – dalle h 10,00 alle h 12,30 e dalle h 16,00 alle h 20,00; n. quindici giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo senza pernottamento da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
secondo il criterio dell'alternanza, le giornate del 24
e del 25 dicembre ovvero le giornate del 31 dicembre e dell'1 gennaio;
secondo il criterio dell'alternanza, la giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; durante le feste civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza; i giorni in cui ricadono i compleanni dei genitori hanno la priorità sulle frequentazioni regolari tale che durante queste giornate la bambina starà con il genitore festeggiato e se questi è il padre dalle h 10,00 alle h 12,30 e dalle h 16,00 alle h 20,00 se è libero da impegni professionali, contrariamente compatibilmente con i suoi tempi liberi e le esigenze della 3 bambina; il giorno del compleanno della minore, questa trascorrerà ½ giornata con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza mattina/pomeriggio e quando è con il padre nel rispetto degli orari
h 10,00 alle 12,30 e dalle h 16,00 alle h 20,00.
C) dopo il compimento dei 5 anni: almeno due giorni la settimana dalle h 14,00 alle h 16,00; il sabato
e la domenica – secondo il criterio dell'alternanza – dalle h 10,00 alle h 20,00; n. quindici giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo con diritto di pernottamento da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
durante tali 15 gg, se la bambina si trova a
Gela o zona balneare limitrofa, verrà consentito alla madre di vederla almeno tre volta alla settimana in orari che verranno di volta in volta concordati tra i genitori;
almeno sette giorni durante le vacanze natalizie se il padre è libero da impegni professionali e quindi presente e comunque – secondo il criterio dell'alternanza – tale che la minore trascorra con lo stesso la giornata di Natale ovvero quella di Capodanno;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali se il padre è libero da impegni professionali e quindi presente e comunque – secondo il criterio dell'alternanza – la giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; durante le feste civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza; i giorni in cui ricadono i compleanni dei genitori hanno la priorità sulle frequentazioni regolari tale che durante queste giornate la bambina starà con il genitore festeggiato
e se questi è il padre dalle h 9,00 alla h 20,00 se libero da impegni professionali contrariamente si cercherà di rendere compatibili i suoi tempi con le esigenze della bambina;
il giorno del compleanno della minore, questa trascorrerà ½ giornata con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza mattina/pomeriggio e quando è con il padre nel rispetto degli orari h 10,00 – 20,00”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione
: ***
Il collegio, preso atto dell'avvenuta conciliazione delle parti, ritiene che le condizioni da queste concordate ed accettate siano conformi al preminente interesse della minore a Persona_1
mantenere una proficua relazione con entrambe le figure genitoriali, anche in considerazione dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori e delle risorse economiche di cui possono disporre genitori la cui entità, peraltro, non è stata oggetto di contestazione nel corso dell'audizione personale.
Tenuto conto, infine, della natura della causa e del suo complessivo esito compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DISPONE l'affido di nata a Gela il [...] ad [...] i genitori, con Persona_1
domicilio prevalente presso la madre;
- PRENDE ATTO delle condizioni concordate per regolamentare l'esercizio della responsabilità 4 genitoriale per come specificate in parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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