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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1248/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to CANTALUPO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in atti;
CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 27.09.2023 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1
medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 394/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente totalmente invalido ed inabile ad attendere alle normali e quotidiane necessità della vita senza l'aiuto di un accompagnatore e, per l'effetto, riconoscere il suo diritto al godimento dell'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge n. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (06.02.2023) o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché dichiararlo soggetto portatore di handicap art. 3, comma 3, L. 104/92;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1
con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 03.12.2024, che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto il sig. si trova in una condizione di dipendenza tale da Parte_1 richiedere l'assistenza continuativa di terzi. Il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), essendo necessaria una presenza costante per la gestione delle sue attività quotidiane e relazionali. La decorrenza dei benefici richiesti può essere fissata a Settembre 2023, sulla base della nuova documentazione medica sovraggiunta.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno ordinario di invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1
economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
Pag. 2 di 3 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1
da settembre 2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nelle condizioni proprie per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) Pone le spese relative alla CTU a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1248/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to CANTALUPO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in atti;
CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 27.09.2023 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1
medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 394/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente totalmente invalido ed inabile ad attendere alle normali e quotidiane necessità della vita senza l'aiuto di un accompagnatore e, per l'effetto, riconoscere il suo diritto al godimento dell'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge n. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (06.02.2023) o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché dichiararlo soggetto portatore di handicap art. 3, comma 3, L. 104/92;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1
con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 03.12.2024, che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto il sig. si trova in una condizione di dipendenza tale da Parte_1 richiedere l'assistenza continuativa di terzi. Il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), essendo necessaria una presenza costante per la gestione delle sue attività quotidiane e relazionali. La decorrenza dei benefici richiesti può essere fissata a Settembre 2023, sulla base della nuova documentazione medica sovraggiunta.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno ordinario di invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1
economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
Pag. 2 di 3 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1
da settembre 2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nelle condizioni proprie per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) Pone le spese relative alla CTU a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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