Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 2368/2018 e 2408/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, poste in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 24.6.2024, e vertenti
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO DE MARCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla piazza Quinto Orazio Flacco n. 6, presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE/RESISTENTE-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. GIANTEO TAMBURRIELLO (C.F.: , giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliata in Venosa alla via Emilia n. 6 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE/RICORRENTE-
1
R.G. N. 2408/2028 causa riunita e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con sentenza non definitiva ex art. 709 bis c.p.c. n. 258/2019 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande accessorie e connesse, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza del 16.10.2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 17.7.2020 sono stati ammessi gli interrogatori formali deferiti tra le parti ed è stata fissata l'udienza del 5.2.2021 per l'assunzione.
Con ordinanza del 2.2.2021, a integrazione dell'ordinanza del 17.7.2020, sono state disposte indagini tributarie/fiscali a mezzo della Guardia di Finanza nei confronti delle parti al fine di determinare l'esatta capacità economica di entrambe.
Esaminata la relazione di indagine della Guardia di Finanza, con ordinanza del
28.6.2021 sono state ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti nei limiti precisati nel citato provvedimento ed è stata fissata l'udienza del 23.2.2022 per l'escussione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, indagini della
Guardia di Finanza, assunzione degli interrogatori formali ed escussione della testimone del ricorrente/resistente atteso che le parti sono state Controparte_2 dichiarate decadute dall'escussione dei restanti testimoni e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali. Solo parte ricorrente/resistente ha depositato la memoria di replica.
II Occorre rappresentare che nel corso del giudizio principale di separazione personale sono stati introdotti tre sub-procedimenti.
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Segnatamente, con istanza depositata ai sensi dell'art. 709, comma 4 e 709 ter
c.p.c. il ricorrente/resistente ha domandato di: Parte_1
«(1) ex art. 709 ter c.p.c. prendere gli opportuni provvedimenti affinché gli venisse consentito il materiale esercizio della genitorialità come in provvedimento presidenziale e (eventualmente ammonendola/sanzionandola) richiamare CP_1
alla materiale attività e responsabilità di madre collocataria;
[...]
(2) sempre per la medesima disposizione ovvero ex art. 709, comma 4, c.p.c. (alla luce delle utilità scolastiche e ginniche dedotte delle quali non si ha motivo di dubitare) modificare il capo terzo dell'ordinanza presidenziale limitando/annullando l'incontro infrasettimanale e stabilendo che non “a settimane alterne” ma ad “ogni settimana, dalle h. 13.00 del sabato alle h. 21.00 della domenica successiva la piccola ed Per_1 il minore permangano col padre”; Per_2
(3) infine e per l'aspetto economico, avendo ricevuto espressa richiesta dagli stessi
(cui già ha dato seguito) voglia autorizzare il diretto versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore die figli e ». Per_2 Per_3
La resistente/ricorrente costituendosi nel detto sub- Controparte_1
procedimento, ha domandato quanto segue:
a) accertare e dichiarare che nessun impedimento la sig. frappone Controparte_1 all'esercizio del diritto di visita, e/o di poter stare con i figli, del sig. ; Parte_1
CON RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI, OVVERO ALLA
FIGLIA SERENA, ATTUALMENTE UNICA MINORE:
b) confermare integralmente le statuizioni del Presidente, contenute della Sua ordinanza del 25.9.18, rigettando la avversa richiesta di modifica;
CON RIFERIMENTO ALLA ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA
MOGLIE E DEI FIGLI:
c) in accoglimento della originaria domanda contenuta in sede di separazione coniugi proposta dalla deducente, ed a parziale modifica del provvedimento Presidenziale sul punto:
disporre che il marito versi una somma a titolo di mantenimento della moglie pari
ad euro 700,00 mensili e di euro 400,00 euro mensili per il mantenimento di ciascun
figlio aumentando così a complessivi euro 1.900,00 euro la somma disposta dal
Presidente con Sua ordinanza del 25.09.2018;
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in subordine confermare le disposizioni rese dal sig. Presidente con la ordinanza
25.09.2018;
rigettare in ogni caso ogni avversa richiesta di riduzione e/o revoca dell'assegno di
mantenimento;
rigettare, comunque, la richiesta di versamento diretto, del contributo di
mantenimento, in favore dei figli avanzata da controparte (perle motivazioni indicate da questa difesa nel corpo dell'atto);
adottare ogni opportuno provvedimento atto a garantire il puntuale pagamento
delle somme dovute dal sig. emettendo: PT
A) ordine diretto di pagamento in favore della sig. ed a carico della Controparte_1
della quale il resistente ha affermato di essere collaboratore e/o CP_3 dipendente, nonché a carico della ovvero a carico della Parte_2 CP_4
;
[...]
B) sequestro sui beni mobili immobili e/o crediti del sig. sino alla Parte_1
concorrenza che il Tribunale riterrà di giustizia;
Accertare il grave inadempimento del agli obblighi scaturenti dalla separazione PT
e dal provvedimento Presidenziale, adottando ogni provvedimento anche sanzionatori
che riterrà, in danno del sig. ». Parte_1
L'indicato sub-procedimento è stato definito con ordinanza depositata in data
6.7.2021. Con il detto provvedimento, «osservato che all'udienza del 18.6.2021 l'istante aveva rinunciato alle domande di cui ai capi (1) e (2) del ricorso che aveva dato origine al sub-procedimento, come sopra riportate, in quanto superate dall'attuale condizione familiare, e pertanto aveva chiesto al G.I. di pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di cui al punto (3) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, ovvero in merito al pagamento diretto del contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni posto in capo al padre agli stessi»; nonché «considerato che controparte all'udienza del
18.6.2021 aveva dichiarato di non opporsi circa quanto rappresentato e dedotto dall'istante sulle domande di cui ai capi (1) e (2) del ricorso, e -con riguardo alla domanda di cui al capo (3) del medesimo atto introduttivo- aveva chiesto al G.I. di dichiararla inammissibile e/o improcedibile, attesa la sopravvenienza dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di giudizio LE, precisando che avverso gli stessi era pendente reclamo dinanzi alla Corte d'Appello», dunque decidendo su tutte le domande
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita ivi formulate dalle parti, è stata dichiarata inammissibile la domanda di cui al capo (3) del ricorso formulata da e quella proposta in via riconvenzionale dalla Parte_1
controparte con compensazione integrale delle spese di lite del sub- Controparte_1
procedimento ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. [Nel merito circa la domanda di cui al punto (3) del ricorso che ha dato origine al sub-procedimento in esame, nell'ordinanza del 6.7.2021 si legge: «la stessa (domanda) non solo non può trovare accoglimento sotto il profilo squisitamente processuale, poiché attinente alla modifica delle modalità di corresponsione della contribuzione a titolo di mantenimento della prole disposte con
l'ordinanza presidenziale, risultante sul punto la domanda inammissibile essendo stato introdotto il giudizio LE, e dunque spettante al G.I. in sede LE tale potere, esplicando i provvedimenti provvisori ed urgenti esclusiva valenza per il futuro;
bensì risulta anche infondata in merito, atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la legittimazione concorrente del genitore ai sensi dell'art. 155 quinquies viene meno solo nel caso in cui il figlio provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno, in tal modo esercitando in giudizio la propria legittimazione, non bastando a tal fine una missiva in tal senso (cfr. Tribunale
Modena, 27/01/2011; Tribunale Roma, sez. I, sent., 15/01/2009; Cass. civ. Sez. I,
21/06/2002, n. 9067; Cass. civ., 07/11/1981, n. 5874)».
Successivamente, con ricorso del Pubblico Ministero ex art. 333 c.c., con il quale
è stato chiesto l'allontanamento dei figli all'epoca minorenni e Persona_4 Per_5
dalla residenza familiare, è stato originato il secondo sub-procedimento.
[...]
Esso è stato definito con ordinanza depositata il 31.7.2019 di non luogo a provvedere, atteso che -medio tempore (ossia rispetto alla situazione familiare di alta litigiosità dei coniugi rappresentata dai Servizi Sociali territorialmente competenti alla
Procura della Repubblica)- la problematica era stata superata a seguito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza presidenziale, sicché gli allora coniugi risiedevano in abitazioni distanti e in tal senso aveva anche -poi- concluso il Pubblico
Ministero.
Il terzo sub-procedimento è scaturito dall'istanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. presentata dalla difesa di , con la quale è stata chiesta la modifica dei Parte_1
provvedimenti provvisori e urgenti resi con ordinanza del 25.9.2018. Specificatamente
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è stato chiesto disporsi in favore del padre l'assegnazione della casa coniugale nonché revocare o fortemente ridurre la contribuzione paterna dovuta alla moglie a titolo di mantenimento del coniuge.
Costituendosi in tale ultimo sub-procedimento, ha rappresentato Controparte_1
-tra l'altro- la pendenza dinanzi all'intestato Tribunale del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, recante R.G. n. 3460/2019, precisando che «con ordinanza del 7.7.2020 erano stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole ex art. 4 della Legge n. 898/1970 confermando le medesime condizioni di cui all'ordinanza presidenziale di separazione giudiziale».
Con ordinanza del 21.6.2021 le domande formulate da e oggetto Parte_1
del sub-procedimento in scrutinio sono state dichiarate inammissibili, con assorbimento di tutte le altre e rimessione all'esito del giudizio principale di separazione personale della statuizione in ordine alle spese di lite, per la pendenza del giudizio LE, in quanto i provvedimenti provvisori e urgenti dovevano ritenersi superati dai provvedimenti resi all'esito della fase presidenziale del giudizio di divorzio, essendo per loro ontologica natura volti a regolare l'assetto familiare per il futuro.
III Sulla potestas iudicandi del Giudice della separazione.
Per effetto dell'emissione della sentenza parziale n. 258/2019 dichiarativa della separazione personale tra le parti in causa, dell'introduzione del giudizio LE dinanzi a questo Tribunale recante R.G. n. 3460/2019, come pacificamente risultante agli atti di causa (vedasi, in primis, le eccezioni sollevate dalla difesa di CP_1
nel primo e nel terzo sub-procedimento e, poi, le deduzioni in merito effettuate
[...]
anche dalla difesa di , da ultimo nelle note scritte depositate in Parte_1 sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e anche la sentenza non definitiva n. 848/2021 resa nel giudizio LE e prodotta in atti), questo Tribunale risulta investito della decisione sulle reciproche domande di addebito e sulle domande di mantenimento per la prole e per il coniuge (moglie) riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso LE.
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L'esser stato introdotto il giudizio LE assume indubbia rilevanza. Invero, in via generale, dal momento del deposito del ricorso LE (nella specie
29.11.2019), il Tribunale in composizione collegiale, quale Giudice della separazione, non risulta più munito della potestas iudicandi sulle questioni attinenti all'affidamento, al collocamento (e dunque all'assegnazione della casa familiare) e alla frequentazione della prole, che, in quanto volti a regolare per il futuro i rapporti tra i genitori e i figli, sono attratti alla competenza del giudice LE, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi.
Parimenti, le questioni a carattere economico per le quali il Giudice della separazione risulta ancora munito del potere decisorio sono solo quelle riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso LE (e ciò in quanto la pronuncia, in sede di divorzio, non potrà retroagire a data antecedente rispetto all'instaurazione del predetto giudizio), essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo di pendenza del giudizio relativo alla cessazione/scioglimento del vincolo coniugale. Diversamente opinando, si potrebbe verificare un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente giudizio e di quello LE
(cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 10.12.2008, n. 28990).
Ciò posto, in ordine alla contribuzione paterna al mantenimento dei figli, si ritiene che, per il lasso temporale per il quale quest'organo giudicante quale giudice della separazione conserva il potere decisorio, debbano essere confermati tutti gli importi così come determinati nell'ordinanza presidenziale del 25.9.2018. Ciò a ragione della concreta capacità economica afferente al ricorrente, come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza depositata il 10.6.2021. Invero, gli incarichi societari ricoperti a vario titolo da (amministratore unico della Naturalat Parte_1
s.r.l.s., liquidatore della amministratore unico della Diaz Immobiliare s.r.l.), Parte_2
nonché i rapporti e le operazioni bancarie riconducibile al ricorrente, come rappresentate alle pagine 17 e 18 della relazione della Guardia di Finanza (vedasi in modo particolare il prospetto relativo alla per gli anni dal 2016 al 2020, in CP_3
relazione al cui conto corrente n. 339 acceso il 16.11.2009 presso UBI Banca risulta delegato a operare dal 15.10.2013), nonché alle successive pagine della Parte_1
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita menzionata relazione sino alla fine, denotano forza economica in capo al ricorrente superiore di quella dallo stesso rappresentata e, dunque, effettiva capacità di sostenere i figli nella misura stabilità nell'ordinanza presidenziale. Opinare diversamente significherebbe sostenere che il ricorrente abbia svolto (e continui a svolgere, unitamente ad altri membri della sua famiglia) attività di impresa in violazione del principio del profitto che governa ogni attività economica e imprenditoriale.
Deve -altresì- confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, quale genitore collocataria dei figli minorenni e poi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sempre per il tempo in relazione al quale quest'organo giudicante ha il potere decisorio quale giudice della separazione.
IV Sulle reciproche domande di addebito e sul mantenimento richiesto dalla moglie.
Passando ad analizzare le reciproche domande di addebito, occorre rammentare, avuto riguardo all'onere probatorio relativo alla domanda di addebito della separazione personale, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., sez. VI, ord., 19.2.2018, n. 647052);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, in ordine al riparto dell'onere probatorio, va aggiunto che: «In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a
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giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. civ.,
Sez. VI – 1, Ord. del 14.8.2015, n. 16859);
- deve aggiungersi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord. del 19.2.2018, n. 3923: «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà»);
- con riferimento, in via ulteriore, all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è orientamento consolidato quello secondo cui: «In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, sent.,
14.1.2016, n. 433; Cass. civ., sez. VI – 1, ord. del 22.3.2017 n.7388);
- determinati atti, caratterizzati da violenza, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto reciproco, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica. In tale contesto, infatti, le reiterate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 14.4.2011, n. 8548).
Orbene, il ricorrente/resistente ha formulato domanda di addebito Parte_1
della separazione personale nei confronti della resistente per a) la circostanza che la resistente/ricorrente dal mese di agosto 2017 Controparte_1
aveva iniziato a «mostrare immotivati segni di fastidio e di disaffezione non solo nei suoi confronti ma anche nei confronti dei figli» oltre che dei suoceri;
b) per aver la moglie, sempre a decorrere dall'agosto 2017, assunto comportamenti prima mai tenuti, consistenti in persistenti assenze dalla casa familiare, nella quale
-conseguentemente- regnavano disordine e sporcizia, tanto da rendersi necessario prima l'intervento della suocera e poi quello di domestiche;
c) per aver scoperto, solo nell'aprile 2018 dopo mesi volti a tentare di capire i comportamenti della moglie e a coinvolgere familiari per risolvere la situazione venutasi a creare, che la moglie era coinvolta sentimentalmente nella relazione con un altro uomo, tale di Bari, con il quale intratteneva da tempo Persona_6
affettuosi scambi via messaggi telefonici e sui social;
d) per aver la moglie, deducendo ciò in via presuntiva, anche intrattenuto con incontri personali, allorquando si era recata in Bari per far visita Persona_6 al di lei padre (definito dal ricorrente “complice” della figlia), cosa che era avvenuta sempre più frequentemente;
e) per aver la moglie, da ultimo, confessato di intrattenere una relazione coniugale con altro uomo ai figli e al culmine di una “drammatica discussione”; Per_3 Per_2
10 R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita f) per aver la moglie smesso di dormire nel letto matrimoniale, preferendo passare la notte nella cameretta della figlia Per_1
g) per aver nei rari momenti di incontro, insultatolo con epiteti del Controparte_1 seguente tenore: “figlio di puttana”; “bastardo, “coglione”, “grande cornuto”,
“malato mentale”;
h) per essersi la moglie allontanata dalla casa coniugale per otto giorni nel mese di luglio 2018 con destinazione Bari.
Ebbene, preliminarmente giova premettere -in via generale e avuto riguardo alle reciproche domande di addebito- che alle risposte fornite dalle parti in sede di interrogatorio formale non può attribuirsi forza confessoria atteso che i fatti che si pongono a fondamento della domanda di addebito non possono formare oggetto di confessione, vertendosi in materia di rapporti familiari indisponibili, essendo consentito al giudicante esclusivamente trarre da essi argomenti presuntivi (cfr. Cass. civ., sez. I, 28.5.1977, n. 2015).
Ciò premesso, si ritiene che quanto posto dal ricorrente a Parte_1
fondamento della domanda in disamina con riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie di cui all'art. 143, comma 2, c.c. abbia trovato riscontro:
1) nelle conversazioni intrattenute via Messenger da con Controparte_1 Persona_6
e avvenute nei mesi di marzo e aprile 2018 (cfr. allegato 1 del fascicolo di
[...]
parte ), il cui tenore inequivocabilmente fa presumere l'esistenza di una Parte_1
relazione sentimentale tra gli interlocutori, atteso che si dichiarano amore ( : Per_6
“Ti amo ”; : “Anch'io . bene”; CP_1 CP_1 Per_6 Parte_3
: “Dalla testa ai piedi”; “I nostri nomi hanno lo stesso numero di Per_6 CP_1 lettere”; : “L&C”; “Ci hai fatto caso?”; : “No”; “7 Per_6 CP_1 Per_6 CP_1 lettere entrambi”; : “Tu sei attenta. Io vedo altro. Certo che se ci sei tu non Per_6 vedo un bel niente”), nonché desiderio (vedasi i messaggi relativi al tatuaggio);
2) nell'escussione testimoniale di (indifferente ed ex moglie del Controparte_2
compagno di , così testualmente si legge nel Controparte_1 Persona_6
verbale di udienza del 24.6.2022, pag. 2), la quale ha dichiarato: «La mattina del 27 aprile, anzi non ricordo esattamente la data, ho ricevuto una telefonata dal sig. che mi chiedeva di riprendere nostro figlio visto che era stata scoperta la Per_6
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relazione tra il mio ex marito e la sig.ra , per evitare che il bambino assistesse CP_1
ad accese discussioni».
I detti elementi probatori, atteso che le conversazioni Messenger tra CP_1
e non sono stato oggetto di specifica contestazione (in
[...] Persona_6
merito si sottolinea che la resistente/ricorrente si è limitata genericamente a disconoscere tutta la documentazione prodotta dal ricorrente/resistente, documentazione -in ogni caso- tempestivamente depositata in quanto posta in allegato al ricorso introduttivo, e che quanto sostenuto dalla difesa di circa la Controparte_1
testimonianza di sul riferito non involge in alcun modo la risposta Controparte_2
fornita dalla testimone al primo capitolo di prova sottopostole e sopra riportata), e che
è stato precisato in giurisprudenza che ai fini dell'addebito non è necessario il compimento di rapporti sessuali ben potendo bastare una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi (cfr. Tribunale Perugia, Sez. I, sent.,
26.11.2020, n. 1305), sono idonei all'accoglimento della domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Infatti, sotto il profilo del nesso causale, è certa la sussistenza di causalità tra la scoperta da parte del marito dell'infedeltà della moglie e l'effettiva e definitiva crisi del rapporto matrimoniale, atteso che il fattore temporale -nel caso di specie- assume indubbia rilevanza. Tutti gli elementi probatori acquisiti nella fase istruttoria convergono sul punto, in quanto è stato dimostrato che la crisi coniugale si è manifestata nell'aprile 2018, successivamente all'episodio verificatosi il 27.4.2018, ovvero alla scoperta da parte del marito del fatto che la moglie intratteneva conversazioni affettuose e anche una relazione extraconiugale con altro uomo.
Per l'effetto, nulla spetta a a titolo di mantenimento ai sensi Controparte_1
dell'art. 156 c.c., con conseguente revoca di quanto disposto in merito con l'ordinanza presidenziale del 25.9.2018 (caricata nel fascicolo telematico il 4.10.2018).
Passando a scrutinare la domanda di addebito formulata dalla resistente/ricorrente si osserva che la detta domanda è stata basata Controparte_1
sulle seguenti allegazioni:
-che il marito, dopo alcuni felici anni di matrimonio, aveva assunto un comportamento totalmente passivo nei confronti dell'intero nucleo familiare, rendendosi in maniera
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita persistente assente, non solo dal punto di vista fisico (così si legge a pag. 1 del ricorso depositato da che ha dato vita alla causa n. 2408/2018 R.G. riunita Controparte_1
alla presente);
-che il marito, assumendo di avere problematiche fisiologiche sessuali (per stessa deduzione della moglie poi rilevatesi inesistenti a seguito di indagini e analisi), sin dal
2013 aveva cessato di intrattenere con lei rapporti intimi;
-che il marito, quale amministratore di fatto della Naturalat s.r.l.s. (società afferente formalmente a moglie del fratello del ricorrente Controparte_5 [...]
), nel 2015 l'aveva fatta assumere, ma nulla aveva ricevuto a titolo di Parte_4
retribuzione dalla detta società. Solo successivamente all'estate del 2016, dopo sue rimostranze, il marito aveva dato disposizione affinché la Naturalat s.r.l.s. le corrispondesse somme a titolo di acconto sulla retribuzione, laddove -invece- trattavasi di denaro necessario per il sostentamento della famiglia;
-che il marito, il 27.4.2018, rientrato a casa l'aveva accusata di intrattenere una relazione extraconiugale minacciandola con una pistola, che poi aveva utilizzato per schiacciare e distruggere il suo cellulare, facendo tutto ciò alla presenza dei figli;
-che il marito -dopo l'episodio della pistola per il quale erano intervenuti i di lui genitori- si era allontanato dalla casa familiare per qualche giorno, per poi farvi ritorno riprendendo il suo atteggiamento minaccioso e violento nei confronti di tutti i membri della famiglia;
-che, nei mesi antecedenti al deposito del ricorso per separazione personale, il marito l'aveva più volte minacciata, anche alla presenza dei figli, dicendole che “avrebbe fatto una brutta fine”, e aveva detto ai figli che “se non l'avessero seguito non avrebbe provveduto alle loro esigenze non versando loro un centesimo”;
-che, dopo l'aprile 2018, il marito aveva proceduto tramite la Naturalat s.r.l.s. a effettuarle contestazioni disciplinari per presunte inadempienze sul posto di lavoro, smettendo di versare somme a titolo di “acconto sulla retribuzione” in tal modo lasciando la famiglia senza alcun sostentamento;
-che, in sua assenza e per costringerla ad abbandonare la casa coniugale, aveva provveduto arbitrariamente ad aprire un accesso nell'abitazione coniugale per accedere nella casa dei suoceri, posta sullo stesso pianerottolo della casa coniugale (quest'ultima
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita di proprietà della Diaz Immobiliare s.r.l., società afferente alla famiglia e di cui PT
era l'amministratore), per poi sottrarre dalla casa coniugale una stanza Parte_1
e annetterla all'abitazione dei di lui genitori, in tal modo rendendo la casa coniugale non più sufficiente a ospitare la famiglia (moglie e tre figli);
-che, per l'episodio della pistola e per il danneggiamento della casa coniugale, aveva sporto querela in danno del marito per minaccia mano armata, ingiurie, atti persecutori, danneggiamento e violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Orbene, avuto riguardo alla deduzione posta a fondamento della domanda in disamina secondo cui il marito, dopo alcuni felici anni di matrimonio, avrebbe assunto un comportamento totalmente passivo nei confronti dell'intero nucleo familiare, rendendosi in maniera persistente assente, non solo dal punto di vista fisico, si osserva che la detta deduzione non ha trovato alcun riscontro probatorio. Invero, non sono stati escussi i testimoni della resistente alla luce delle scelte difensive successivamente effettuate, quali la mancata intimazione testimoniale e la contestuale richiesta - all'udienza del 6.10.2022– di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni. Né la deduzione in scrutinio ha trovato conforto nei verbali delle sommarie informazioni testimoniali prodotte in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c., quali prove atipiche nel processo civile.
Circa la seconda deduzione posta a base della domanda di addebito in esame, per la quale sin dal 2013, dunque da prima dell'aprile 2018, il marito avrebbe cessato di avere rapporti intimi con la moglie, si osserva quanto segue.
Come già esposto, ai fini della domanda di addebito della separazione da parte di un coniuge e a dimostrazione della preesistenza di una crisi del rapporto affettivo fra i coniugi, rilevano i comportamenti posti in essere dai due coniugi nel corso del matrimonio per valutare la causa della sua crisi e la successiva separazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.11.2014, n. 24157). Ed è pur vero che «il rifiuto, protrattosi a lungo, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa di irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico. Consimile contegno, pertanto, integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove volontariamente posto
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in essere, quindi, il rifiuto di assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale costituisce causa di addebito della separazione, rendendo impossibile all'altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.3.2005,
n. 6276).
Tuttavia, nella specie la deduzione di cui si discute si riconnette solo al certificato medico presente nel fascicolo di parte di a firma del dottor prof. Controparte_1
e recante la data del 15.1.2014. Persona_7
Nell'indicato certificato si legge: «Attività sessuale regolare e soddisfacente, con frequenza quasi quotidiana, fino a circa 1 anno or sono insorgono episodi di DE con difficoltà a mantenere la sufficiente rigidità per potare a termine il rapporto.
Dall'autunno, si manifesta anche frequente incapacità a raggiungere la rigidità necessaria alla penetrazione. Subentra frustrazione ed ansia da prestazione che diradano i rapporti e creano tensione nella coppia. Attualmente i tentativi di rapporto sono settimanali, negli ultimi 2 mesi non sono quasi mai andati a buon fine. Il paziente attribuisce possibile concausa allo stress professionale/economico cronico cui è sottoposto. Ultimo rapporto penetrativo portato a termine: luglio 2013. Mantenuta comunque attività sessuale di tipo extra-coitale con raggiungimento dell'orgasmo ed eiaculazione (…). Il paziente avverte un sensibile calo del desiderio in occasione di auto-erotismo (…)».
Non sono stati raccolti ulteriori elementi probatori a riscontro della deduzione in esamine nella sua interezza. Non vi è stata conferma del fatto che -volontariamente- il marito si sia sottratto a intrattenere rapporti sessuali con la moglie dal 2013 in poi, ovvero anche successivamente agli accertamenti sanitari effettuati, i quali non hanno riscontrato alcuna patologia in capo al ricorrente. Invero, dal medesimo certificato risulta -in ogni caso- che il ricorrente continuò a intrattenere attività sessuale e che i tentativi -nel periodo esaminato dallo specialista- per portare a compimento l'atto sessuale con la partner furono settimanali.
Sicché, si ritiene che non sia possibile accogliere la domanda di addebito per mancato intrattenimento tra moglie e marito di rapporti sessuali per insufficienza probatoria in ordine alla volontarietà della mancanza dei rapporti sessuali in capo al
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita marito, alla ripetitività della mancanza di rapporti sessuali nonché alla sussistenza del rapporto di causalità con la crisi coniugale, anche in considerazione del fatto che la crisi si è manifestata nel 2017/2018, ossia (parecchio) dopo il consulto medico a cui si riferisce il documento a firma del dottor prof. . Persona_7
Avuto riguardo alle ulteriori allegazioni effettuate dalla resistente e poste a fondamento della domanda di addebito si osserva quanto appresso.
Non vi è prova del fatto che il marito, non facendo corrispondere nulla alla moglie dalla Naturalat s.r.l.s. a titolo di retribuzione e poi -dal 2016- solo acconti, poiché di fatto amministratore della detta società, abbia in tal modo fatto mancare alla famiglia il sostentamento economico necessario per far fronte alle esigenze di vita della moglie e dei figli. Invero, al di là della questione retributiva attinente al rapporto di lavoro tra la Naturalat s.r.l.s. e non sono stati raccolti elementi dai quali possa Controparte_1
ritenersi che abbia fatto mancare mezzi di sostentamento economico Parte_1
alla famiglia. Anzi, le circostanze che la famiglia abbia abitato in un immobile di proprietà della Diaz Immobiliare s.r.l., società afferente alla famiglia , che PT
almeno sino al 2015, ma invero anche dopo, l'unica fonte effettiva di reddito familiare sia stata quella relativa al lavoro imprenditoriale del marito e che i figli, più volti sentiti dall'Autorità Giudiziaria penale, non hanno lamentato carenze in tal senso, fa presumere che l'allegazione in disamina non corrisponda a verità, almeno sino all'agosto 2018, allorquando il ricorrente si allontanò dalla casa coniugale.
Circa l'ulteriore deduzione posta a fondamento della domanda di addebito, secondo la quale il marito in data 27.4.2018 avrebbe accusato la moglie di intrattenere una relazione extraconiugale minacciandola con una pistola, arma che poi avrebbe utilizzato per schiacciare e distruggere il cellulare di anche alla Controparte_1
presenza dei figli, si osserva quanto segue.
Sul piano oggettivo, dalla lettura dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali, i quali sono stati tempestivamente prodotti dalla difesa della resistente/ricorrente poiché depositati in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. e che sono utilizzabili nel presente processo civile quali prove atipiche, emerge che nella fine del mese di aprile 2018, il dì 27.4.2018, vi fu un acceso litigio tra gli allora coniugi, in cui , avendo letto sul cellulare della moglie una Parte_1
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita frase offensiva rivolta nei suoi confronti e scritta dall'uomo ( ) con il Persona_6
quale la moglie intratteneva una relazione sentimentale, esattamente del seguente tenore “il cornuto l'hai messo a letto?”, si scagliò contro il telefonino della moglie rompendo il display con il “calcio di una pistola”. Il fatto risulta effettivamente verificatosi alla luce di quanto dichiarato da tutti e tre i figli della coppia ( Per_3
e in sede di raccoglimento di sommarie informazioni testimoniali. Per_2 Per_1
Dai verbali redatti dai Carabinieri della Stazione C.C. di Venosa emerge che presenti al fatto furono, per tutta o quasi la durata dell'accaduto, la figlia e il Per_1 figlio all'epoca minorenni. Per_2
ha dichiarato: Persona_5
17 ha dichiarato: Persona_4
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18 R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita ha dichiarato: Parte_5
Anche ha confermato di aver rotto il display del cellulare della Parte_1
moglie, prima con dei pugni e poi, atteso che non vi riusciva, afferrando la prima cosa a portata di mano ossia una pistola giocattolo con il tappo rosso riposta in una scatola posta vicino, utilizzando il “calcio della pistola” per danneggiare il
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita display (cfr. verbale dell'1.11.2018 redatto dai Carabinieri della Stazione C.C. di
Venosa).
Sebbene il comportamento tenuto da il 27.4.2018 non integri Parte_1
violenza fisica né risultano percosse operate dal marito ai danni della moglie, tanto vero che ha dichiarato ai Carabinieri di non esser mai stata percossa dal Controparte_1
marito, dunque non è idoneo a recide il nesso causale tra la condotta infedele della moglie e la crisi del rapporto coniugale tale da consentire al giudicante di soprassedere alla comparazione dei comportamenti tenuti dai coniugi e posti a base delle vicendevoli domande di addebito, è pur vero che l'utilizzo di una pistola (che solo -poi- si rileverà
“giocattolo”, vedasi le dichiarazioni del figlio e che fu portata via dalla casa Per_2
coniugale subito dopo l'accaduto) per la rottura del display del cellulare della moglie generò paura e ansia nella moglie e nella figlia (presenti Controparte_1 Persona_5 all'episodio per tutto il tempo del suo verificarsi). Tanto vero che -sempre Parte_5
in sede di sommarie informazioni testimoniali- ha anche dichiarato che la madre da circa tre o quattro mesi rispetto ad agosto 2018 (allorquando venne sentito a s.i.t.) di notte andava nella camera della sorella chiudendo la porta a chiave per paura di essere Per_1
aggredita dal marito.
Quanto sin qui rappresentato risulta idoneo e sufficiente all'accoglimento della domanda in scrutinio, atteso che l'utilizzo della pistola da parte di è atto Parte_1
violento tale da irrimediabilmente compromettere il recupero (eventuale) del rapporto affettivo coniugale, al di là e ben oltre dell'infedeltà della moglie, violenza che non può che essere considerata ai fini che ci occupano (anche argomentando da Tribunale Bari, sez. I, sent., 17.2.2021, n. 612) per le modalità concrete in cui si è esternata (violenza diretta operata sul cellulare – violenza riflessa verso moglie e figli).
Per tali ragioni, con assorbimento degli ulteriori motivi posti a fondamento dell'addebito, deve accogliersi anche la domanda di addebito formulata da CP_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
V Sulle spese di lite.
Atteso l'esito complessivo dei tre sub-procedimenti definiti in corso di causa (il primo si è concluso con dichiarazione di compensazione integrale delle spese di lite ai
20 R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; il secondo è stato definito con dichiarazione di non luogo a provvedere e il terzo stabilendo la rimessione delle spese di lite all'esito del giudizio principale stante la dichiarazione di inammissibilità) e quello del presente giudizio principale avuto particolarmente riguardo all'accoglimento di entrambe le domande di addebito, si ritiene che -ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.- vada disposta la compensazione integrale delle spese di lite (giudizio principale e sub-procedimenti) tra le parti private e Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2368 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertete tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) confermati i provvedimenti emessi in via provvisoria in questo giudizio per il tempo che va dalla data del deposito del ricorso di separazione personale a quella del deposito del ricorso LE quanto all'assegnazione della casa coniugale alla resistente/ricorrente , alla contribuzione al mantenimento Controparte_1
ordinario e straordinario della prole posta in capo al ricorrente/resistente PT
, dichiara il difetto sopravvenuto di potestas decidendi a decorrere
[...] dall'introduzione del giudizio LE dinanzi all'intestato Tribunale recante R.G.
n. 3460/2019;
2) accoglie le rispettive domande di addebito e per l'effetto dichiara che la separazione personale è addebitata a entrambi i coniugi e Controparte_1 PT
;
[...]
3) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore di Controparte_1
con l'ordinanza presidenziale del 25.9.2018 (caricata nel fascicolo telematico il
4.10.2018).
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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