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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 12890 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, e , in proprio e Parte_1 Parte_2 CP_1
quali eredi di (nato il [...] e deceduto il 30/05/2020) (avv. Persona_1
Giuseppe Miria); attrice contro in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore (avv. Maurizio Minolfo); convenuta nonché
; CP_3
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , e Parte_1 Parte_2 CP_1
in proprio e quali eredi di , hanno chiesto la condanna dei
[...] Persona_1
convenuti al risarcimento dei danni (iure proprio e iure ereditatis) subiti a seguito del decesso della zia (nata il [...] e deceduta il 31/10/2017) Persona_2
avvenuto a causa del sinistro stradale occorsole il 28/10/2017, in Palermo, presso il
Passaggio Gino Marinuzzi all'altezza del civico n.8, intorno alle ore 12.00.
Gli attori hanno allegato che , mentre si accingeva a salire nel veicolo Persona_2
ancora posteggiato di proprietà di , veniva travolta dal veicolo condotto Parte_1
1 da , che al fine di parcheggiare in un apposito spazio, procedeva a marcia CP_3
indietro senza verificare preventivamente e con la dovuta cautela la presenza di persone.
Per tale sinistro, fratello della vittima, ha ricevuto in data Persona_1
14/08/2019 la somma di €.37.000,00, accettata a mero titolo di acconto.
Costituitasi in giudizio, non ha contestato la Controparte_2
dinamica del sinistro ma ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. 2947, secondo comma, cod. civ.; nel merito, ha contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
non si è costituito. CP_3
*****
1) E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, tenuto conto della applicabilità ex art. 2947, comma 3, c.c. del termine di prescrizione (14 anni) del reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, previsto e punito dall'art. 589-bis, comma 1, c.p..
2) Nel merito, in punto di fatto si rileva che, il fatto storico del sinistro non è stato oggetto di specifiche contestazioni, avendo la compagnia assicurativa contestato solo l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e il decesso di . Persona_3
Sotto tale profilo, emerge dal rapporto del Corpo di PM di Palermo che in seguito alle lesioni riportate nel sinistro, veniva trasportata presso l'ARNAS- Persona_2
Ospedale Civico, ove i sanitari si riservavano la prognosi sulla vita e disponevano il trasferimento della paziente (che si trovava in coma in emorragia cerebrale) presso l'Azienda Universitaria Policlinico, ove decedeva il 31/10/2017.
Ne consegue che il sinistro deve essere considerato causa del decesso, mentre appaiono irrilevanti le condizioni patologiche preesistenti da cui era affetta la vittima ex art. 41 c.p., poiché le lesioni subite in conseguenza dell'investimento hanno assurto al ruolo, se non di causa esclusiva, di concausa di rilievo determinante.
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è
2 responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. 5737/2023).
Giova ricordare che la giurisprudenza ha affermato (Cass. n. 5962/2000; Cass. n.
20996/2012) che il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento morte, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento morte;
sicché per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene "vita", è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento letale, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato.
3) Va accolta la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
Invero, l'esistenza di un intenso legame tra la vittima primaria e gli attori è pacificamente presumibile dal grado di parentela intercorrente tra gli stessi, essendo fratello e nipoti della de cuius.
Sul punto, è stato affermato dalla Suprema Corte che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud. 14/12/2017, n. 3767;
Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632).
Orbene, nel caso di specie non sono emerse circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed i superstiti, motivo per cui l'istanza risarcitoria iure proprio va accolta.
Quanto al coniuge e ai figli della vittima primaria, la liquidazione dei danni non patrimoniali fatti valere dai ricorrenti iure proprio quali conseguenze della morte del congiunto, può essere fondata sulle tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di NO (Cass. n. 37009/2022: Le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di NO risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione
3 equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella).
Orbene, proprio al fine di consentire un'adeguata valorizzazione del “caso concreto”, recentemente il Tribunale di NO ha modificato le proprie tabelle, introducendo un sistema a punti che, muovendo da un “valore base” di € 3.365,00 per i parenti di primo grado e di € 1.698,00 per gli altri congiunti, si fonda sui seguenti 5 parametri: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Fondando la liquidazione sulla base dei parametri desunti dalle tabelle di NO del
2024, tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria, che ha consentito di accertare l'esistenza di un intenso legame affettivo tra e e Persona_2 Persona_1
l'esistenza di rapporti di frequentazione con i nipoti, il Tribunale ritiene congrua la liquidazione delle seguenti somme:
Attori n.q. di eredi di Persona_1
età vittima primaria 88 anni: 4 punti età vittima secondaria 77 anni: 8 punti convivenza: 0 punti abitazione nello stesso condominio: 8 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 30 punti totale 50 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 1,698,00= €
84.900,00.
Parte_1 età vittima primaria 88 anni: 4 punti età vittima secondaria anni 45: 14 punti convivenza: 0 punti
4 sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 33 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 1.698,00= €
56.034,00.
Parte_2
età vittima primaria 88 anni: 4 punti età vittima secondaria 51 anni: 12 punti convivenza: 0 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 31 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 1.698,00= €
52.638,00.
CP_1
età vittima primaria 88 anni: 4 punti età vittima secondaria anni 48: 14 punti convivenza: 0 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 33 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 1.698,00= €
56.034,00.
Trattandosi di crediti di valore, i suddetti importi vanno dapprima devalutati alla data (ottobre 2017) dell'illecito e, quindi, rivalutati secondo gli indici ISTAT. Sugli importi annualmente rivalutati vanno, poi, calcolati gli interessi legali, secondo il meccanismo delineato da Cass. Sez. Un. 1712/1995.
Si giunge coì all'importo di € 61.608,79 per , € 61.608,79 per Parte_1
ed € 57.874,95 per , oltre interessi dalla data della CP_1 Parte_2
decisione al soddisfo.
Quanto alla posizione di risulta che la compagnia assicurativa ha Persona_1
corrisposto a la somma complessiva di € 37.000,00, che va scomputata, Parte_3
quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
5 Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” ( vedi
Cass. n. n. 23927/2023).
In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata - che si condividono - occorrerà: devalutare alla data dell'evento (31/10/2017) l'importo del risarcimento di €
84.900,00 e l'importo dell'acconto di € 37.000,00. La somma di € 84.900 devalutata ammonta ad € 70.750,00, mentre la somma di € 37.000,00 devalutata ammonta ad €
36.168,13. La differenza tra i due importi è pari ad € 34.581,87. Si devono quindi calcolare gli interessi sull'intero capitale (€ 70.750,00), rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (€ 2.213,49), nonché sulla somma di € 34.581,87 che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (€
9.737,00).
La somma spettante agli attori nella qualità di eredi di ammonto a Persona_1
complessivi € 44.532,36 (34.581,87+2.213,49+9.737,00), oltre interessi dalla data della decisione al soddisfo.
4) Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dagli attori per la morte del padre. Gli attori hanno allegato che la morte della zia avrebbe aggravato e provocato quindi la morte del di loro padre anzitempo.
La circostanza dedotta degli attori è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente l'affermazione dei testi, secondo cui, dopo la morte della sorella, le condizioni di si sarebbero aggravate, giacché il Persona_1
era in età avanzata, era affetto da patologie degenerative ed è deceduto a distanza Per_1 di tre anni dall'evento per cui è causa. Nessuna documentazione medica è, poi, stata prodotta a comprova di tale asserzione.
6 5) In ragione dell'esito del giudizio (accoglimento di due domande e rigetto di altra domanda) le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/3 e per la restante parte di 2/3 devono essere poste a carico della convenuta in base al principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: condanna e , in solido, al Controparte_2 CP_3
pagamento di € 61.608,79 in favore di , € 61.608,79 in favore di Parte_1
€ 57.874,95 in favore di ed € 44.532,36 in favore degli CP_1 Parte_2
attori nella qualità di eredi di Pizzuto oltre interessi come per legge dalla data Per_1
della decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna e , in solido, alla Controparte_2 CP_3
rifusione in favore degli attori delle spese processuali nella misura di 2/3 (compensando il restante 1/3), che si liquidano nell'intero in € 14.103,00 per compensi e € 545,00, per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggano in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Miria.
Palermo, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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