Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6853
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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L'ordinamento giuscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società , per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio.

In tema di condominio di edifici, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che sia stato emesso nei confronti di un condomino, ancorché in difetto delle condizioni previste dall'art. 63 disp. att. cod. civ. (sulla base cioè dello stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea), si apre un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario con la conseguenza che il giudice è investito del potere - dovere di statuire nel merito della pretesa fatta valere dal condominio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6853
    Data del deposito : 18 maggio 2001

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