Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
L'ordinamento giuscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società , per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio.
In tema di condominio di edifici, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che sia stato emesso nei confronti di un condomino, ancorché in difetto delle condizioni previste dall'art. 63 disp. att. cod. civ. (sulla base cioè dello stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea), si apre un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario con la conseguenza che il giudice è investito del potere - dovere di statuire nel merito della pretesa fatta valere dal condominio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - rel. Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NT AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo difende, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA PELLEGRINO MATTEUCCI 41 ROMA, in persona del suo Amm.re pro tempore NI IT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 36, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PELLEGRINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20369/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Presidente Dott. RAFAELE CORONA;
udito l'Avvocato ACCIAI Costanza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PELLEGRINO Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo 3 aprile 1996, il Giudice di Pace di Roma condannò RO Di CA a pagare, in favore del Condominio di via P. Matteucci 41, Roma, la somma di lire 3.018.000, a titolo di quota dei lavori condominiali.
RO Di CA propose opposizione, con citazione 3 giugno 1996, per conseguire la revoca del decreto e l'assoluzione da ogni avversa pretesa, osservando che, nelle delibere assunte il 25 maggio 1992 ed il 19 aprile 1995, mancava la chiara volontà dell'assemblea del condominio di autorizzare i lavori e che l'ultima delibera era nulla per conflitto di interessi, in quanto il sig. IE, comparso per delega del condomino IS, risultava socio della società Rema, cui sarebbe stata affidata l'esecuzione dei lavori. Il Condominio, in persona dell'amministratore in carica, si costituì e chiese il rigetto.
Il Giudice di Pace, con sentenza 5 - 8 maggio 1997, respinse l'opposizione.
Decidendo l'appello proposto dal Di CA, il Tribunale di Roma, con sentenza 4 giugno - 17 novembre 1998, respinse l'impugnazione e condannò l'appellante alla rifusione delle spese.
Si legge nella pronunzia che le delibere 25 maggio 1992 e 19 aprile 1995 esprimevano chiaramente la volontà di procedere alla trasformazione dell'impianto termico, alla messa a terra dell'impianto elettrico e all'esecuzione dei lavori nelle scale;
che l'appellante non aveva affatto provato la sussistenza del conflitto di interessi e certamente non era compito del giudice promuovere accertamenti al riguardo.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione RO di CA;
resiste con controricorso il condominio, rappresentato dall'amministratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso non può essere accolto.
1.1. Non è fondato il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 disp. att. cod. civ. e 633 ss. cod. proc. civ..
I verbali dell'assemblea - osserva il ricorrente - non potevano considerarsi titolo per ottenere il provvedimento monitorio, non avendo l'assemblea approvato la ripartizione delle spese. 1.2. È pur vero che, a norma dell'art. 63 comma 1 disp. att. cod. civ., il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali può essere richiesto ed emesso, nei confronti dei condomini morosi, soltanto in seguito all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di ripartizione delle spese. La ragione ovvia è che, a norma dell'art. 1137 comma 1 cod. civ., le delibere assembleari, se non sono impugnate in termini, sono obbligatorie per tutti i condomini, compresi gli assenti ed i dissenzienti. Ma l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, anche se il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge. Pertanto, il giudice può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto solo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali - cioè per inderogabili e ostative ragioni pregiudiziali - manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito. Altrimenti deve decidere nel merito, valutando - secondo i principi generali in tema di onere della prova - se colui il quale ha fatto valere in giudizio il diritto abbia fornito adeguati elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass., Sez. II, 29 gennaio 1999, m. 807). Correttamente, perciò, il giudice di pace prima ed il tribunale dopo hanno deciso la controversia nel merito, vagliando gli elementi probatori, ancorché in origine mancassero le condizioni per emettere il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino Di CA.
2.1. Non può essere accolto neppure il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1136 cod. civ., 63 disp. att. e 633 cod. proc. civ.. Ammesso che fosse stata espressa la volontà assembleare - precisa il ricorrente - essa non doveva ritenersi sufficiente alla emissione del decreto ingiuntivo, perché mancava la volontà specifica di concludere un contratto di appalto e di ripartire le relative spese.
2.2. Ribadito quanto detto sopra in ordine alla distinzione tra le condizioni richieste dall'art. 63 disp. att. cod. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo e quelle stabilite dall'art. 645 cod. proc. civ. per la decisione della causa nel merito, in seguito al giudizio di opposizione, una volta formata ed espressa dall'assemblea la volontà di procedere ai lavori sulle parti comuni, la ripartizione delle spese tra i condomini e la conclusione del contratto di appalto raffigurano mere attività esecutive affidate dalla legge all'amministratore (artt. 1130 n. 1 e 1131 comma 1 cod. civ.), ragion per cui all'assemblea non può imputarsi l'omesso svolgimento di siffatte operazioni.
3.1. Non è fondato, infine, neppure l'ultimo motivo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1136 e 2373 cod. civ., contraddittorietà della motivazione sotto il profilo di omessa considerazione di prove;
violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente, Tribunale aveva omesso di prendere in esame la documentazione prodotta, dalla quale risultava la qualità del condomino di presidente del consiglio di amministratore e di rappresentante legale dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori. Tale situazione determinava il conflitto di interessi, essendo il suddetto condomino titolare di ben 451 millesimi. 3.2. È risaputo che l'ordinamento non riconosce al condominio una (sia pure) limitata personalità giuridica. Nondimeno, alla organizzazione dei condomini attribuisce poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina dell'assemblea e dell'amministratore, ragion per cui deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza in assemblea, la norma dettata in materia di società di capitali per il conflitto di interessi. Con la conseguente esclusione dal voto dei condomini i quali, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi personali, estranei alla loro personale situazione soggettiva di condomino, in potenziale conflitto con quelli del "condominio". Tale conflitto, tuttavia, non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra le ragioni personali, che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei condomini di maggioranza, e l'interesse cosiddetto istituzionale del "condominio" (Cass., Sez. II, 14 novembre 1997, n. 11254). La situazione di conflitto di interessi, dunque, deve essere valutata non con riferimento ai contrastanti interessi tra i condomini, sebbene con riferimento ad un eventuale contrasto tra l'interesse del singolo partecipante al gruppo, che con il voto persegua un interesse estraneo alla sua personale situazione soggettiva di condomino, e l'interesse istituzionale del "condominio".
Segue che la semplice posizione di amministratore di una impresa, cui vengono affidati lavori riguardanti le parti comuni, è insufficiente a dare vita ad un conflitto di interessi, il quale è ipotizzabile soltanto se il condomino, in quanto amministratore dell'impresa, persegua un interesse contrastante con l'interesse alla esecuzione a regola d'arte ed in modo economico dei lavori sulle parti comuni facente capo al "condominio". Orbene, la valutazione del potenziale conflitto di interessi tra il "condominio" ed il condomino, investendo una questione di fatto, è rimessa al giudice del merito, la cui decisione si sottrae alle censure se è motivata in modo logicamente corretto e sufficiente.
Ciò premesso, con motivazione logicamente corretta e sufficiente il giudice del merito ha ritenuto che, agli atti, mancasse del tutto la prova che il condomino, con l'approvazione della delibera, perseguisse un interesse proprio estraneo a quello del "condominio": in contrasto, cioè, con l'interesse del gruppo dei condomini afferente alla esecuzione dei lavori sulle parti comuni. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 122.000=, oltre lire 1.000.000 per gli onorari.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001