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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2327/2024 R.G.
TRA
elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida 107/A, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Marco Di Pietro, che la rappresenta e difende, congiuntamente agli avv. ti Walter Miceli e Fabio Ganci, giusta procura congiunta al ricorso
-ricorrente
e
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. funzionario Controparte_3 del , Controparte_1 Controparte_4
;
[...] Controparte_5
-resistente
Oggetto: riconoscimento retribuzione professionale docenti supplenze brevi.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 marzo 2024 , dopo avere premesso di Parte_1
essere docente di scuola primaria iscritta alle GPS con ultima sede di servizio presso l'I.C.
Allegra di Valverde (CT), ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la stipula CP_1
di ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi, in
1 particolare, per 239 giorni nell'anno scolastico 2018/2019, per 23 giorni nell'anno scolastico 2019/2020 e per 260 giorni nell'anno scolastico 2020/2021;
- di non avere percepito nel corso dei detti anni scolastici per le predette supplenze brevi la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 in quanto la stessa veniva corrisposta dal Controparte_1
soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
- che la detta retribuzione, istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e per avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio;
- che tuttavia l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo operato dall'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti ( il CCNI del 31 agosto 1999, articolo 25 comma 1, prevedeva il compenso individuale accessorio solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato,
per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche), ha negato ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, solo a quelli che svolgono attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno;
Quindi, parte ricorrente ha indicato poi il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi formulati tenuto conto che la retribuzione professionale docenti ammonta a € 164,00 mensili indipendentemente dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007) e che tale importo è stato elevato dapprima ad € 174,50 dal CCNL Scuola (art. 38 CCNL Scuola 2016/2018) con decorrenza dall'1.03.2018, e da ultimo ad € 184,50 ( art. 14 CCNL Scuola del
2019/20219 con decorrenza dall'1.01.2022.
Tanto premesso, l'istante, precisato di avere diffidato il affinché questi CP_1
corrispondesse il summenzionato emolumento senza, tuttavia, ottenere positivo riscontro,
2 ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo che l'odierno decidente voglia «Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte Controparte_1
ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di
lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.955,52 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018».
Con memoria depositata il 26 settembre 2024 si è tardivamente costituito in giudizio il
, deducendo: Controparte_1
- che la retribuzione professionale docenti (RPD) è stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001
(che richiama l'art. 25 del CCNL del 31/08/1999);
- che l'art. 25, comma 1, citato, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche;
- che i contratti collettivi, succedutisi nel tempo, hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che deve ritenersi ancora vigente, anche con riferimento al citato articolo 25 CCNL del 1999, con la conseguente limitazione della spettanza alla stessa platea dei destinatari, di cui all' art. 25 del CCNI 31.08.1999, con esclusione pertanto dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria.
3 - che in subordine, il ricorso va contenuto, ai sensi degli artt. 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c., esclusivamente ai periodi di documentata supplenza breve e saltuaria non coperti dal pagamento dell'emolumento in oggetto.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «Rigettare il ricorso;
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione».
Svoltasi l'udienza del 2 ottobre 2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.02.2025 per discussione e decisione. Sostituita l'udienza di discussione del 12 febbraio 2024 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., senza alcuna osservazione della parte ricorrente in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto.
3. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 2927/2022, sentenza n.
3775/2022, sentenza n.1657/2022, sentenza n.4117/2024).
«La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione
Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere
4 non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le
modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
5
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi
della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli
assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto
di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto
interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
6 tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni
espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui
pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non
nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del
principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1
limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito
negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita
quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
7
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso
accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli
criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo
2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018
n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto
dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
8 ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto
alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la
corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti».
4. Applicando i suesposti principi di diritto al caso concreto e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, ne deriva che la parte ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione
Professionale Docenti.
La detta retribuzione è stata calcolata in ricorso applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dall'1marzo 2018, di € 10,50 rispetto all'importo di €164,00 mensili previsto dall'articolo
87 del CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base della documentazione versata in atti.
5. Muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero di € 5,82, osserva il Tribunale che l'impegno orario settimanale della ricorrente è stato completo nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 rispettivamente per 23 giorni e per 260 giorni, mentre nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in relazione al quale peraltro parte ricorrente ha limitato la domanda a partire dal 10.02.2019, l'impegno orario settimanale della ricorrente è stato completo per un totale di 44 giorni e di 18 ore settimanali per 11 giorni.
Pertanto, l'importo dovuto alla ricorrente, è pari ad € 1.951,15 (€5,82X23gg= €133,86;
€5,82x260 gg= €1.513,20; €5,82x44gg= 256,08;18/24 di €5,82= €4,365x11gg= €48,015).
9 6.Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € CP_1
1.951,15 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con applicazione dell'aumento del
10% ai sensi dell'articolo 1 comma 1-bis del d.m. cit. avuto riguardo al dato che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo le dette tecniche la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di Parte_1 cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del pro tempore, a pagare, in relazione al Controparte_1 CP_2
servizio svolto negli anni scolatici 2019/2020 e 2021/2022, in favore della stessa, la somma di €1.951,15 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
- condanna il a rifondere le spese di lite che liquida Controparte_1
in complessivi € 1.132,45 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Walter Miceli, Marco Di Pietro e Fabio Ganci.
Così deciso in Catania, il 14 febbraio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
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