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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5795/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5795/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. RISPOLI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
SANTIS DANILA ( ); C.F._3
- avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_2 C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 02.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249014781663000, notificata in data 14.11.2024 e relativa al
CP_ mancato pagamento di cartelle esattoriali per contributi di cui ai nn.
10020020004520943000 e 10020040023273042000 per complessivi €
97.101,93. Eccepiva, in particolare, l'esistenza della sentenza n. 727/18, già passata in giudicato, la quale aveva dichiarato la prescrizione delle suddette cartelle, orinandone la cancellazione dai ruoli esattoriali.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
L'opposizione è manifestamente fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, è agli atti la sentenza n. 727/18 emessa tra le stesse parti di cui al presente giudizio dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
13.04.2018, a mezzo della quale il giudice del lavoro ha dichiarato la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento impugnate, tra cui risultano anche quelle oggetto dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnate (10020020004520943000 e 10020040023273042000). Né dalle deduzioni dei resistenti o comunque dagli atti depositati nel presente fascicolo emerge che detta statuizione sia stata impugnata e riformata nei successivi gradi di giudizio, ragion per cui deve ritenersi che la decisione sia passata in cosa giudicata.
La questione ivi affrontata, pertanto, non avrebbe potuto essere più sindacata dalle parti né, tantomeno, formare oggetto di una successiva intimazione di pagamento compilata dall'agente per la riscossione in data
08.10.2024. Peraltro, a nulla rileva la circostanza che l
[...]
non si fosse costituita nel precedente giudizio, atteso Controparte_3 che la dichiarazione di contumacia ha reso la stessa colposamente colpevole di eventuali inottemperamenti alla statuizione giudiziale. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi
o aventi causa”. Il fondamento del giudicato sostanziale, che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate per le quali è stata individuata ed
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applicata la corrispondente regula iuris a successivi ulteriori accertamenti.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Precisa la giurisprudenza di legittimità che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, anche nel caso di pronuncia il rigetto della domanda, estende i suoi effetti non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotte in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia (cosiddetto giudicato implicito) (cfr. Cass. n.
17375/03; Cass. n. 22520/11). In pratica, il giudicato sostanziale che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) fa stato ad ogni effetto fra le parti del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti, ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, petitum
e causa petendi), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. S.U. n. 6689/95).
Ne discende l'annullamento della intimazione di pagamento, tenuto conto che entrambe le resistenti, pur prendendo atto della precedente sentenza, comunque concludono entrambe per il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020249014781663000;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 4.201,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa e oltre C.U., se versato, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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