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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 715/2021 R.G.,
promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenica Tripodi;
attrice contro
, C.F./P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita
Crocè.
convenuto
Oggetto: risoluzione contratto di locazione di alloggio di proprietà comunale ex
ATERP.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 13/02/2025 e 28/02/2025.
pagina 1 di 12 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con ricorso per riassunzione, notificato in data 26/04/2021, Parte_1 conveniva in giudizio il , chiedendo al Tribunale adìto Controparte_1 quanto segue: a) la sospensione, in via cautelare, dell'ingiunzione n. 15 del 29/07/2020, prot. 21274 del 29/07/2020, avente ad oggetto “Decadenza e sgombero alloggio di proprietà comunale ex ATERP, abusivamente occupato dalla sig.ra Parte_1 nata a [...] [...] ed ivi residente in [...]”, Controparte_1 notificatale in data 31/07/2020, ovvero concedere altra misura cautelare ritenuta più idonea;
b) l'annullamento della menzionata ingiunzione in quanto illegittima ed emessa in violazione di plurime disposizioni di legge.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 27/07/2021 si costituiva il , contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande di parte attrice e chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Istruita la causa in via documentale, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta del 13/02/2025 e 28/02/2025, la causa era assegnata in decisione con ordinanza del 03/04/2025 (a cui seguiva deposito di comparse conclusionali datate 15/05/2025 e
01/06/2025 e memoria di replica presentata per parte convenuta in data 06/06/2025).
2. Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Al fine di valutare la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice adito, occorre tenere distinte due fasi: una prima fase, di carattere pubblicistico, caratterizzata da una valutazione vincolata dell'organo amministrativo, ove il richiedente, essendo il vincolo posto a tutela di un interesse pubblico (rectius, l'interesse a una corretta allocazione degli alloggi popolari in favore di coloro i quali non avrebbero, altrimenti, la possibilità di accedere alla disponibilità di un'abitazione), vanta una posizione di pagina 2 di 12 interesse legittimo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa;
una seconda fase, successiva all'assegnazione, ove la pubblica amministrazione verifica esclusivamente il rispetto delle condizioni legislative e contrattuali al mantenimento dell'assegnazione medesima, la quale si inserisce nella fase esecutiva del rapporto contrattuale e risulta, quindi, caratterizzata dalla sussistenza di un diritto soggettivo (al mantenimento dell'assegnazione) tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Come sancito, difatti, dalla Corte di Cassazione “in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a)) è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto” (ex multis,
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4366 del 18/02/2021).
Tenuti fermi i superiori principi, non vi è dubbio che sussista la giurisdizione del giudice ordinario (come già ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria; v. allegato n. 9 del fascicolo di parte attrice) poiché con il provvedimento impugnato – che si inserisce nella fase esecutiva del rapporto contrattuale già in essere -
è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione.
Esula, invece, dalla giurisdizione del Tribunale ordinario la cognizione della dedotta violazione dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n 241, in riferimento al diritto di accesso cd. procedimentale agli atti amministrativi;
l'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (cd. codice del processo amministrativo) individua un rito speciale - da esperire dinnanzi al giudice amministrativo nelle forme e nei tempi previsti - al fine di impugnare pagina 3 di 12 le determinazioni, espresse o tacite, della pubblica amministrazione in materia di accesso agli atti amministrativi.
3. Sulle cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e di risoluzione del contratto.
3.1. È utile premettere che la legge regionale 25/11/1996 n. 32 disciplina il procedimento volto all'assegnazione di un alloggio popolare in favore di soggetti che, altrimenti, rimarrebbero privi della disponibilità di un alloggio: essa individua i presupposti in presenza dei quali un soggetto vanta il diritto all'assegnazione di un alloggio popolare e, al contempo, i presupposti affinché l'assegnatario permanga nella disponibilità dell'alloggio assegnatogli.
Più precisamente, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25/11/1996 n. 32 “La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisce di un ISEE familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.
2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per
l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 46.
pagina 4 di 12
3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513”.
In conformità alla predetta legge regionale, la convenzione di locazione semplice, stipulata tra le parti (e/o danti causa) in data 07/04/1997, prevede, all'art. 4, che “la risoluzione della convenzione si verifica ipso iure, altresì, quando l'assegnatario: non paghi il canone pattuito nei termini convenuti o sia, per qualsiasi altra causa, debitore moroso nei confronti dell'ATERP;
sia o diventi egli, o persona con lui convivente, titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune di residenza, o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località che, dedotte le spese del 25% consentano un reddito annuo superiore ai limiti di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035;
si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da esclusivamente convenuto di abitazione;
venga a disporre di un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il proprio nucleo familiare aumentato di uno, qualora non accetti il cambio con altro alloggio adeguato al nucleo familiare stesso;
apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'ATERP, salvo il risarcimento del danno;
non si attenga alle norme del Regolamento degli inquilini;
pagina 5 di 12 incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui al comma 9° dell'art. 11 (decadenza) nonché degli artt. 15 – 16 – 17 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035
(annullamento e revoca) ovvero in una delle situazioni previste dal comma 13° dell'art.
22 (supero dei limiti di reddito) e dal comma 2° dell'art. 23 della l. 8/8/1977 n. 513
(mancata produzione della documentazione) fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 della citata legge 513 del 1977 (decadenza – sanzione amministrativa – esclusioni dalle assegnazioni)”.
Nel caso di specie, si sono verificate le cause di decadenza di cui alle lett. b) e d) dell'art. 47 della legge regionale 25/11/1996 n. 32 nonché b) e g) della convenzione semplice di locazione.
3.2. La causa di decadenza di cui alla lett. b) della legge regionale 25/11/1996 n. 32 e g) della convenzione semplice di locazione è rappresentata dalla mancata stabile abitazione nell'immobile assegnato in locazione.
Com'è noto, una volta assegnato un alloggio popolare in locazione, risulta necessario che l'assegnatario permanga stabilmente all'interno dell'immobile assegnato: più precisamente, se da un lato non rilevano, ai fini della integrazione della causa di risoluzione, sporadici allontanamenti dall'alloggio, dall'altro lato risulta, però, necessario che l'alloggio venga abitato stabilmente, nel senso che l'assegnatario deve ivi permanere e alloggiare per la maggior parte del tempo della propria vita, oltre a dover risiedere nel comune ove si trova situato l'alloggio medesimo.
Come affermato dalla Corte di Cassazione “in tema di edilizia residenziale pubblica,
l'abbandono del godimento dell'alloggio per oltre tre mesi, ancorchè abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell'assegnazione in locazione, ai sensi dell'art. 17, lettera b), del d.P.R. n. 1035 del 1972, poichè la "ratio" della norma è quella di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, alle categorie sociali meno protette che ne siano del tutto prive, senza che rilevi la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, n.21056); inoltre “In tema di edilizia popolare pubblica l'abbandono del godimento dell'immobile ad opera
pagina 6 di 12 dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di revoca dell'assegnazione, ancorché sia privo di animus derelinquendi , poiché motivato da ragioni di vita e di lavoro” (Cassazione civile , sez. III ,sentenza 04/07/2023 , n. 18865).
Nel caso di specie, il verificarsi della causa di risoluzione è dimostrato dall'ampia istruttoria condotta dalla polizia municipale di , le cui risultanze Controparte_1 vengono riportate nella nota Comando Polizia Locale, prot. n. 31471 del 2.11.2020, con allegata nota prot. n. 20419 del 21.07.2020.
In primo luogo, va evidenziato che, in occasione dei diversi accessi compiuti dalla
Polizia Municipale, l'assegnataria non era presente “in loco” (v. allegato 6 del fascicolo del . CP_1
Il verbale della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza nonché dei fatti oggettivi dal medesimo accertati, rimanendo esclusi da tale valore probatorio esclusivamente gli eventuali apprezzamenti soggettivi espressi dal pubblico ufficiale. Come affermato dalla
Corte di Cassazione “L'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n.9037); anche il Consiglio di Stato ha sancito che “Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art.
2700 c.c. relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, se la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue valutazioni e deduzioni, tali elementi non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti”
(Consiglio di Stato sez. I, 08/01/2010, n.250).
pagina 7 di 12 Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica per la fornitura intestata alla ricorrente, ubicata nell'alloggio detenuto dalla medesima, sulla base di una consultazione del “portale HALLEY”, risultano erogati per l'anno 2010 Kw/h 262, per l'anno 2011
Kw/h 416, per l'anno 2012 Kw/h 390, per l'anno 2013 Kw/h 577, per l'anno 2014 Kw/h
67, per l'anno 2015 Kw/h 424, per l'anno 2016 Kw/h 3433, per l'anno 2017 Kw/h 325; sul punto, occorre considerare come fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. secondo comma, risultante dalle ricerche compiute in materia dai soggetti specializzati erogatori di energia (ad es. Enel ecc.), che il consumo medio annuo di energia elettrica per una sola persona si aggira (a seconda del numero di elettrodomestici usati in casa) intorno ai
1100/1400 kw/h; di conseguenza, i rilevati consumi di energia elettrica depongono per una presenza sporadica e saltuaria presso l'alloggio.
Per ciò che concerne i consumi d'acqua, dalla predetta nota del Comando Polizia
Locale prot. n. 31471 del 2.11.2020, con allegata nota prot. n. 20419 del 21.07.2020, risulta che, in data 1/01/2015, il misuratore del consumo di acqua potabile matricola n°
108860 in dotazione rilevasse mc 1656, in data 31.12.2015 mc. 1686 con un consumo annuo di mc. 30, in data 9.09.2016 mc 1707 con un consumo di mc. 21 per mesi 9 e mc.
1716 in data 31.12.2016 pari a mc. 9 in circa 4 mesi;
il 31.12.2017 risulta rilevato mc.
1732 di consumo pari a mc. 16 in un anno, mentre al 31.12.2018 vi è un incremento di soli 11 mc;
in data 30.11.2019 risulta rilevato un consumo di mc. 38 con un incremento di soli mc. 3 al 31.12.2019; in data 31.07.2020 vi è un incremento di mc. 25 atteso che il misuratore segna 1809 mc.
In base ai dati raccolti, alla data del 31.12.2019 la ricorrente risulta aver consumato complessivamente mc. 128 di acqua potabile, pari a litri 128.000, con una media di mc.
25,60 all'anno, pari a litri 70,13 al giorno in media;
anche in questo caso i consumi registrati, di gran lunga inferiori a quelli medi annui riferibili ad una sola persona, sono incompatibili con un'abitazione costante presso l'alloggio.
Le copie delle fatture prodotto da parte attrice non valgono né a smentire le descritte risultanze, né sono sufficienti a dimostrare l'occupazione stabile dell'alloggio popolare pagina 8 di 12 poiché i consumi indicati nelle fatture si riferiscono a un dato temporale (da agosto 2020 sino al 2021) successivo rispetto all'accertamento della polizia municipale e, quindi, irrilevante ai fini del decidere.
Non è parimenti conducente, né tantomeno dirimente, il capitolo di prova volto a dimostrare che “la sigra dal dicembre 2019 al giugno del 2020 a causa del Parte_1
COVID e per problemi di salute è stata ospite dai figli a Genova” (capitolo n. 4) poiché i modesti consumi rilevati dal Comando Polizia Locale sono riferiti, soprattutto, ad annualità precedenti.
Deve, pertanto, confermarsi l'ordinanza adottata all'udienza dell'11 maggio 2022 con cui il Giudice Istruttore ha rigettato le richieste di prove orali articolate da parte attrice (i capitoli di prova contrassegnati dai numeri 1 e 2 sono inammissibili per la loro genericità, mentre i capitoli 3 e 5 sono irrilevanti;
infine, sono comunque superflui, oltre che inammissibili, i capitoli su cui è chiamato a deporre il Comandante della Polizia
Locale).
Per quanto esposto, risulta integrata la causa di decadenza di cui alla lett. b) della legge regionale 25/11/1996 n. 32 e g) della convenzione semplice di locazione, quest'ultimo in riferimento all'art. 17 D.P.R. 30/12/1972 n. 1035.
3.3. È, altresì, dimostrata la causa di decadenza di cui alle lett. d) della legge regionale 25/11/1996 n. 32 e b) della convenzione di locazione.
Dalla già richiamata nota del Comando Polizia Locale prot. n. 31471 del 2.11.2020, con allegata nota prot. n. 20419 del 21.07.2020, emerge, sulla base di una consultazione del portale SISTER, che la sig.ra è comproprietaria di un immobile sito in Parte_1
Genova e censito al catasto al foglio di mappa 79 particelle nr. 385-387; per di più,
l'attrice non ha offerto alcun elemento di prova per accertare il valore della quota di proprietà e per dimostrare che, nonostante tale cespite, resti titolare di un reddito inferiore ai limiti previsti dalla normativa di settore ai fini dell'assegnazione e mantenimento di un alloggio popolare.
pagina 9 di 12 3.4. Sono prive di rilevanza le violazioni procedimentali dedotte da parte attrice e, cioè, la violazione dell'art. 46 legge regionale 25/11/1996 n. 32 e la violazione della disciplina di cui agli artt. 7 e 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in riferimento, rispettivamente, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento nonché alla mancata trasmissione del cd. preavviso di rigetto.
Le esaminate cause di risoluzione previste dalla legge regionale nonché dalla convenzione di locazione costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto: il contratto si risolve ipso iure in ragione del verificarsi della causa di risoluzione, venendo in rilievo il successivo provvedimento amministrativo come atto di natura meramente dichiarativa, volto ad accertare esclusivamente il verificarsi di una o più cause di risoluzione.
La perdita dei requisiti che devono permanere per tutto il corso del rapporto comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti e “la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” (Cassazione civile sez. III, sentenza 09/07/2024, n.18765).
Ne consegue che il provvedimento amministrativo non avrebbe potuto avere un contenuto diverso rispetto a quello adottato, di tal che viene in rilievo il principio generale dell'ordinamento di conservazione degli effetti degli atti giuridici;
più precisamente, attraverso tale principio si mira a evitare che un atto giuridico possa essere dichiarato invalido in presenza di vizi non essenziali, ossia che non inficiano il nucleo essenziale dell'atto, il quale, nella sostanza, avrebbe avuto lo stesso contenuto.
Per ciò che concerne, infine, il difetto di motivazione, occorre sottolineare come è pacificamente ammessa la cd. motivazione per relationem di un atto amministrativo, purché vengano comunque messi a disposizione della parte privata i documenti richiamati nella motivazione, ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, difatti, “In primo luogo non è superfluo rammentare che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, è ammessa la motivazione ob
pagina 10 di 12 relationem espressa mediante il rinvio ad atti procedimentali diversi dal provvedimento definitivo, ma che ne costituiscono il logico presupposto (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. III, 21 aprile 2008, n. 497; T.A.R. Lazio, sez. I, 2 maggio 2007, n. 3805).
Né occorre l'allegazione da parte dell'Amministrazione dei singoli documenti istruttori sottesi al provvedimento, purché questi siano a richiesta messi a disposizione dell'interessato (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29 aprile 2009, n. 3595).
In particolare, con riferimento ad analoga controversia è stato affermata la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica motivata per relationem al parere della Commissione provinciale alloggi che aveva accertato la mancanza dei requisiti per l'assegnazione (T.A.R. Basilicata, 4 settembre 2002, n. 593; T.A.R. Lazio, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10536)” (TAR Toscana, sentenza n. 00437/2010 REG.SEN.).
3.5. In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
4. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 al fine di tenere conto della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale da parte dell'Amministrazione convenuta (che non ha assegnato il termine previsto dalla legge per presentare memorie e osservazioni all'organo amministrativo); per la parte non compensata, le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e le domande proposte da Parte_1
pagina 11 di 12 b) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte attrice alla rifusione, in favore del , della restante parte che, in tale ridotta misura, si Controparte_1 liquida in complessivi € 1.450,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, se ed in quanto dovute nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 8 luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Giuseppe Monteleone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 715/2021 R.G.,
promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenica Tripodi;
attrice contro
, C.F./P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita
Crocè.
convenuto
Oggetto: risoluzione contratto di locazione di alloggio di proprietà comunale ex
ATERP.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 13/02/2025 e 28/02/2025.
pagina 1 di 12 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con ricorso per riassunzione, notificato in data 26/04/2021, Parte_1 conveniva in giudizio il , chiedendo al Tribunale adìto Controparte_1 quanto segue: a) la sospensione, in via cautelare, dell'ingiunzione n. 15 del 29/07/2020, prot. 21274 del 29/07/2020, avente ad oggetto “Decadenza e sgombero alloggio di proprietà comunale ex ATERP, abusivamente occupato dalla sig.ra Parte_1 nata a [...] [...] ed ivi residente in [...]”, Controparte_1 notificatale in data 31/07/2020, ovvero concedere altra misura cautelare ritenuta più idonea;
b) l'annullamento della menzionata ingiunzione in quanto illegittima ed emessa in violazione di plurime disposizioni di legge.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 27/07/2021 si costituiva il , contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande di parte attrice e chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Istruita la causa in via documentale, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta del 13/02/2025 e 28/02/2025, la causa era assegnata in decisione con ordinanza del 03/04/2025 (a cui seguiva deposito di comparse conclusionali datate 15/05/2025 e
01/06/2025 e memoria di replica presentata per parte convenuta in data 06/06/2025).
2. Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Al fine di valutare la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice adito, occorre tenere distinte due fasi: una prima fase, di carattere pubblicistico, caratterizzata da una valutazione vincolata dell'organo amministrativo, ove il richiedente, essendo il vincolo posto a tutela di un interesse pubblico (rectius, l'interesse a una corretta allocazione degli alloggi popolari in favore di coloro i quali non avrebbero, altrimenti, la possibilità di accedere alla disponibilità di un'abitazione), vanta una posizione di pagina 2 di 12 interesse legittimo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa;
una seconda fase, successiva all'assegnazione, ove la pubblica amministrazione verifica esclusivamente il rispetto delle condizioni legislative e contrattuali al mantenimento dell'assegnazione medesima, la quale si inserisce nella fase esecutiva del rapporto contrattuale e risulta, quindi, caratterizzata dalla sussistenza di un diritto soggettivo (al mantenimento dell'assegnazione) tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Come sancito, difatti, dalla Corte di Cassazione “in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a)) è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto” (ex multis,
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4366 del 18/02/2021).
Tenuti fermi i superiori principi, non vi è dubbio che sussista la giurisdizione del giudice ordinario (come già ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria; v. allegato n. 9 del fascicolo di parte attrice) poiché con il provvedimento impugnato – che si inserisce nella fase esecutiva del rapporto contrattuale già in essere -
è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione.
Esula, invece, dalla giurisdizione del Tribunale ordinario la cognizione della dedotta violazione dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n 241, in riferimento al diritto di accesso cd. procedimentale agli atti amministrativi;
l'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (cd. codice del processo amministrativo) individua un rito speciale - da esperire dinnanzi al giudice amministrativo nelle forme e nei tempi previsti - al fine di impugnare pagina 3 di 12 le determinazioni, espresse o tacite, della pubblica amministrazione in materia di accesso agli atti amministrativi.
3. Sulle cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e di risoluzione del contratto.
3.1. È utile premettere che la legge regionale 25/11/1996 n. 32 disciplina il procedimento volto all'assegnazione di un alloggio popolare in favore di soggetti che, altrimenti, rimarrebbero privi della disponibilità di un alloggio: essa individua i presupposti in presenza dei quali un soggetto vanta il diritto all'assegnazione di un alloggio popolare e, al contempo, i presupposti affinché l'assegnatario permanga nella disponibilità dell'alloggio assegnatogli.
Più precisamente, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25/11/1996 n. 32 “La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisce di un ISEE familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.
2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per
l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 46.
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3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513”.
In conformità alla predetta legge regionale, la convenzione di locazione semplice, stipulata tra le parti (e/o danti causa) in data 07/04/1997, prevede, all'art. 4, che “la risoluzione della convenzione si verifica ipso iure, altresì, quando l'assegnatario: non paghi il canone pattuito nei termini convenuti o sia, per qualsiasi altra causa, debitore moroso nei confronti dell'ATERP;
sia o diventi egli, o persona con lui convivente, titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune di residenza, o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località che, dedotte le spese del 25% consentano un reddito annuo superiore ai limiti di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035;
si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da esclusivamente convenuto di abitazione;
venga a disporre di un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il proprio nucleo familiare aumentato di uno, qualora non accetti il cambio con altro alloggio adeguato al nucleo familiare stesso;
apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'ATERP, salvo il risarcimento del danno;
non si attenga alle norme del Regolamento degli inquilini;
pagina 5 di 12 incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui al comma 9° dell'art. 11 (decadenza) nonché degli artt. 15 – 16 – 17 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035
(annullamento e revoca) ovvero in una delle situazioni previste dal comma 13° dell'art.
22 (supero dei limiti di reddito) e dal comma 2° dell'art. 23 della l. 8/8/1977 n. 513
(mancata produzione della documentazione) fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 della citata legge 513 del 1977 (decadenza – sanzione amministrativa – esclusioni dalle assegnazioni)”.
Nel caso di specie, si sono verificate le cause di decadenza di cui alle lett. b) e d) dell'art. 47 della legge regionale 25/11/1996 n. 32 nonché b) e g) della convenzione semplice di locazione.
3.2. La causa di decadenza di cui alla lett. b) della legge regionale 25/11/1996 n. 32 e g) della convenzione semplice di locazione è rappresentata dalla mancata stabile abitazione nell'immobile assegnato in locazione.
Com'è noto, una volta assegnato un alloggio popolare in locazione, risulta necessario che l'assegnatario permanga stabilmente all'interno dell'immobile assegnato: più precisamente, se da un lato non rilevano, ai fini della integrazione della causa di risoluzione, sporadici allontanamenti dall'alloggio, dall'altro lato risulta, però, necessario che l'alloggio venga abitato stabilmente, nel senso che l'assegnatario deve ivi permanere e alloggiare per la maggior parte del tempo della propria vita, oltre a dover risiedere nel comune ove si trova situato l'alloggio medesimo.
Come affermato dalla Corte di Cassazione “in tema di edilizia residenziale pubblica,
l'abbandono del godimento dell'alloggio per oltre tre mesi, ancorchè abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell'assegnazione in locazione, ai sensi dell'art. 17, lettera b), del d.P.R. n. 1035 del 1972, poichè la "ratio" della norma è quella di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, alle categorie sociali meno protette che ne siano del tutto prive, senza che rilevi la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, n.21056); inoltre “In tema di edilizia popolare pubblica l'abbandono del godimento dell'immobile ad opera
pagina 6 di 12 dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di revoca dell'assegnazione, ancorché sia privo di animus derelinquendi , poiché motivato da ragioni di vita e di lavoro” (Cassazione civile , sez. III ,sentenza 04/07/2023 , n. 18865).
Nel caso di specie, il verificarsi della causa di risoluzione è dimostrato dall'ampia istruttoria condotta dalla polizia municipale di , le cui risultanze Controparte_1 vengono riportate nella nota Comando Polizia Locale, prot. n. 31471 del 2.11.2020, con allegata nota prot. n. 20419 del 21.07.2020.
In primo luogo, va evidenziato che, in occasione dei diversi accessi compiuti dalla
Polizia Municipale, l'assegnataria non era presente “in loco” (v. allegato 6 del fascicolo del . CP_1
Il verbale della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza nonché dei fatti oggettivi dal medesimo accertati, rimanendo esclusi da tale valore probatorio esclusivamente gli eventuali apprezzamenti soggettivi espressi dal pubblico ufficiale. Come affermato dalla
Corte di Cassazione “L'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n.9037); anche il Consiglio di Stato ha sancito che “Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art.
2700 c.c. relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, se la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue valutazioni e deduzioni, tali elementi non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti”
(Consiglio di Stato sez. I, 08/01/2010, n.250).
pagina 7 di 12 Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica per la fornitura intestata alla ricorrente, ubicata nell'alloggio detenuto dalla medesima, sulla base di una consultazione del “portale HALLEY”, risultano erogati per l'anno 2010 Kw/h 262, per l'anno 2011
Kw/h 416, per l'anno 2012 Kw/h 390, per l'anno 2013 Kw/h 577, per l'anno 2014 Kw/h
67, per l'anno 2015 Kw/h 424, per l'anno 2016 Kw/h 3433, per l'anno 2017 Kw/h 325; sul punto, occorre considerare come fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. secondo comma, risultante dalle ricerche compiute in materia dai soggetti specializzati erogatori di energia (ad es. Enel ecc.), che il consumo medio annuo di energia elettrica per una sola persona si aggira (a seconda del numero di elettrodomestici usati in casa) intorno ai
1100/1400 kw/h; di conseguenza, i rilevati consumi di energia elettrica depongono per una presenza sporadica e saltuaria presso l'alloggio.
Per ciò che concerne i consumi d'acqua, dalla predetta nota del Comando Polizia
Locale prot. n. 31471 del 2.11.2020, con allegata nota prot. n. 20419 del 21.07.2020, risulta che, in data 1/01/2015, il misuratore del consumo di acqua potabile matricola n°
108860 in dotazione rilevasse mc 1656, in data 31.12.2015 mc. 1686 con un consumo annuo di mc. 30, in data 9.09.2016 mc 1707 con un consumo di mc. 21 per mesi 9 e mc.
1716 in data 31.12.2016 pari a mc. 9 in circa 4 mesi;
il 31.12.2017 risulta rilevato mc.
1732 di consumo pari a mc. 16 in un anno, mentre al 31.12.2018 vi è un incremento di soli 11 mc;
in data 30.11.2019 risulta rilevato un consumo di mc. 38 con un incremento di soli mc. 3 al 31.12.2019; in data 31.07.2020 vi è un incremento di mc. 25 atteso che il misuratore segna 1809 mc.
In base ai dati raccolti, alla data del 31.12.2019 la ricorrente risulta aver consumato complessivamente mc. 128 di acqua potabile, pari a litri 128.000, con una media di mc.
25,60 all'anno, pari a litri 70,13 al giorno in media;
anche in questo caso i consumi registrati, di gran lunga inferiori a quelli medi annui riferibili ad una sola persona, sono incompatibili con un'abitazione costante presso l'alloggio.
Le copie delle fatture prodotto da parte attrice non valgono né a smentire le descritte risultanze, né sono sufficienti a dimostrare l'occupazione stabile dell'alloggio popolare pagina 8 di 12 poiché i consumi indicati nelle fatture si riferiscono a un dato temporale (da agosto 2020 sino al 2021) successivo rispetto all'accertamento della polizia municipale e, quindi, irrilevante ai fini del decidere.
Non è parimenti conducente, né tantomeno dirimente, il capitolo di prova volto a dimostrare che “la sigra dal dicembre 2019 al giugno del 2020 a causa del Parte_1
COVID e per problemi di salute è stata ospite dai figli a Genova” (capitolo n. 4) poiché i modesti consumi rilevati dal Comando Polizia Locale sono riferiti, soprattutto, ad annualità precedenti.
Deve, pertanto, confermarsi l'ordinanza adottata all'udienza dell'11 maggio 2022 con cui il Giudice Istruttore ha rigettato le richieste di prove orali articolate da parte attrice (i capitoli di prova contrassegnati dai numeri 1 e 2 sono inammissibili per la loro genericità, mentre i capitoli 3 e 5 sono irrilevanti;
infine, sono comunque superflui, oltre che inammissibili, i capitoli su cui è chiamato a deporre il Comandante della Polizia
Locale).
Per quanto esposto, risulta integrata la causa di decadenza di cui alla lett. b) della legge regionale 25/11/1996 n. 32 e g) della convenzione semplice di locazione, quest'ultimo in riferimento all'art. 17 D.P.R. 30/12/1972 n. 1035.
3.3. È, altresì, dimostrata la causa di decadenza di cui alle lett. d) della legge regionale 25/11/1996 n. 32 e b) della convenzione di locazione.
Dalla già richiamata nota del Comando Polizia Locale prot. n. 31471 del 2.11.2020, con allegata nota prot. n. 20419 del 21.07.2020, emerge, sulla base di una consultazione del portale SISTER, che la sig.ra è comproprietaria di un immobile sito in Parte_1
Genova e censito al catasto al foglio di mappa 79 particelle nr. 385-387; per di più,
l'attrice non ha offerto alcun elemento di prova per accertare il valore della quota di proprietà e per dimostrare che, nonostante tale cespite, resti titolare di un reddito inferiore ai limiti previsti dalla normativa di settore ai fini dell'assegnazione e mantenimento di un alloggio popolare.
pagina 9 di 12 3.4. Sono prive di rilevanza le violazioni procedimentali dedotte da parte attrice e, cioè, la violazione dell'art. 46 legge regionale 25/11/1996 n. 32 e la violazione della disciplina di cui agli artt. 7 e 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in riferimento, rispettivamente, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento nonché alla mancata trasmissione del cd. preavviso di rigetto.
Le esaminate cause di risoluzione previste dalla legge regionale nonché dalla convenzione di locazione costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto: il contratto si risolve ipso iure in ragione del verificarsi della causa di risoluzione, venendo in rilievo il successivo provvedimento amministrativo come atto di natura meramente dichiarativa, volto ad accertare esclusivamente il verificarsi di una o più cause di risoluzione.
La perdita dei requisiti che devono permanere per tutto il corso del rapporto comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti e “la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” (Cassazione civile sez. III, sentenza 09/07/2024, n.18765).
Ne consegue che il provvedimento amministrativo non avrebbe potuto avere un contenuto diverso rispetto a quello adottato, di tal che viene in rilievo il principio generale dell'ordinamento di conservazione degli effetti degli atti giuridici;
più precisamente, attraverso tale principio si mira a evitare che un atto giuridico possa essere dichiarato invalido in presenza di vizi non essenziali, ossia che non inficiano il nucleo essenziale dell'atto, il quale, nella sostanza, avrebbe avuto lo stesso contenuto.
Per ciò che concerne, infine, il difetto di motivazione, occorre sottolineare come è pacificamente ammessa la cd. motivazione per relationem di un atto amministrativo, purché vengano comunque messi a disposizione della parte privata i documenti richiamati nella motivazione, ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, difatti, “In primo luogo non è superfluo rammentare che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, è ammessa la motivazione ob
pagina 10 di 12 relationem espressa mediante il rinvio ad atti procedimentali diversi dal provvedimento definitivo, ma che ne costituiscono il logico presupposto (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. III, 21 aprile 2008, n. 497; T.A.R. Lazio, sez. I, 2 maggio 2007, n. 3805).
Né occorre l'allegazione da parte dell'Amministrazione dei singoli documenti istruttori sottesi al provvedimento, purché questi siano a richiesta messi a disposizione dell'interessato (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29 aprile 2009, n. 3595).
In particolare, con riferimento ad analoga controversia è stato affermata la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica motivata per relationem al parere della Commissione provinciale alloggi che aveva accertato la mancanza dei requisiti per l'assegnazione (T.A.R. Basilicata, 4 settembre 2002, n. 593; T.A.R. Lazio, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10536)” (TAR Toscana, sentenza n. 00437/2010 REG.SEN.).
3.5. In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
4. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 al fine di tenere conto della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale da parte dell'Amministrazione convenuta (che non ha assegnato il termine previsto dalla legge per presentare memorie e osservazioni all'organo amministrativo); per la parte non compensata, le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e le domande proposte da Parte_1
pagina 11 di 12 b) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte attrice alla rifusione, in favore del , della restante parte che, in tale ridotta misura, si Controparte_1 liquida in complessivi € 1.450,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, se ed in quanto dovute nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 8 luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Giuseppe Monteleone
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