Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.