Articolo 1 della Legge 6 febbraio 1963, n. 405
Articolo 2
Versione
21 aprile 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
Entrata in vigore il 21 aprile 1963