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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
Tribunale di Patti
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1894/2018 R.G., promossa
DA
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Patti, Via Trieste n. 26, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ANTONINO ROMANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1
in Via Vittorio Emanuele n. 1, cod. fisc. elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Brolo (ME), Via L. Da Vinci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
RIBAUDO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 23.10.2018, notificato il 21.11.2018,
[...]
conveniva in giudizio il , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 26.08.2016. A sostegno di tale richiesta parte attrice esponeva che in tale data, alle ore 22:30 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi la via Piave del Comune di
[...]
– ove si trovava occasionalmente per una breve vacanza – giunta CP_1 all'altezza del civico n. 59, mentre si accingeva a scendere dal marciapiede per attraversare la strada, inciampava in una buca che si trovava proprio a ridosso del marciapiede, tale da non essere percepibile, e cadeva rovinosamente a terra procurandosi una lesione alla caviglia ed al piede sinistro. Nell'immediatezza intervenivano sul luogo sia i Carabinieri della locale Stazione, i quali redigevano apposito verbale, sia i Vigili Urbani.
L'attrice continuava deducendo che, a causa del forte dolore, nella stessa giornata si recava presso la guardia medica di Brolo, ove le veniva diagnosticato
“trauma contusivo, da caduta accidentale, piede destro con grave limitazione, Cont FEMORALE”; successivamente si sottoponeva ad altri accertamenti presso l' di Caltanissetta e visite specialistiche;
produceva consulenza di parte che accertava un danno biologico invalidante e permanente del 5%, un periodo di ITA di 20 gg., e ITT di 10 gg. al 50% e 15 gg. al 30%, oltre spese mediche. CP_ Ciò premesso l'attrice lamentava la responsabilità dell' convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per assenza di segnalazioni atte ad avvertire della presenza del pericolo, rappresentato dalla buca adiacente al marciapiede, non visibile né prevedibile data anche l'ora serale, per altro in un luogo alla stessa totalmente sconosciuto, aggiungendo che episodi simili si erano già verificati ed erano stati segnalati all'ente che aveva omesso ogni intervento;
in ogni caso, reclamava la responsabilità del convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente nel sinistro occorso, con condanna dello stesso al risarcimento del danno, da liquidarsi nella complessiva misura di € 6.053,36 (di cui € 4.430,89 per danno biologico permanente, € 1.382,96 per danno biologico temporaneo, ed
€ 239,51 per spese mediche), il tutto oltre spese e compensi di causa. In via istruttoria articolava prova per testi e chiedeva ammettersi CTU medico-legale.
2 Con comparsa, depositata il 13.02.2019, si costituiva il CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte;
il convenuto eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, nella fattispecie il sinistro non si sarebbe verificato per colpa di una buca insidiosa, ma di una “piccola aiuola per l'alloggiamento dell'albero a raso con la pavimentazione stradale”, come dimostrato dalle riproduzioni fotografiche in atti, dall'accertamento tecnico effettuato dal competente ufficio comunale il 24.03.2017, e dalla relazione redatta dai Carabinieri intervenuti sui luoghi;
che il sinistro si sarebbe verificato in una strada posta nel pieno centro cittadino, ben illuminata per tutta la sua lunghezza in entrambi i lati, con alberi presenti in aiuole di modeste dimensioni a raso con la pavimentazione stradale;
il convenuto, pertanto, escludeva che potesse ravvisarsi una qualunque forma di responsabilità (sia ex art. 2051 che 2043 c.c.) essendo l'occorso da riportasi solo alla condotta incauta, distratta, negligente dell'attrice, la quale non rispettava le comuni regole di prudenza nello scendere dal marciapiede per accingersi ad attraversare la strada - come dalla stessa dichiarato ai Carabinieri - con esclusione di ogni tipo di pericolo occulto e/o insidia, non visibile né prevedibile, da segnalare, e di ogni forma di responsabilità.
Venivano chiesti e concessi i termini ex art. 183 comma 6° cpc e depositate, solo da parte convenuta, le memorie istruttorie con articolazione di prova per testi.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento delle sole prove orali, richieste da entrambe le parti.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 19.10.2023, a seguito di rinuncia al mandato dei precedenti difensori, Avv.ti Maura Manule e Manfredi
Maria Manule, si costituiva in giudizio, in loro sostituzione l'Avv. Antonino
Romano nell'interesse dell'attrice . Parte_1
Infine, la causa veniva assegnata allo scrivente – giusto provvedimento del
30 novembre 2022 con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale – e ritenuta matura per la decisone era assunta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, previo scambio degli scritti difensivi, viene così decisa.
3 Il presente giudizio ha ad oggetto, in primis, la ricorrenza o meno di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto per il sinistro descritto nell'atto di citazione;
deve, dunque, procedersi alla ricostruzione del dato fattuale.
Ora, a prescindere dalle divergenze tra l'atto di citazione (in cui si parla di una buca) ed i documenti prodotti in giudizio (ivi comprese le riproduzioni fotografiche) in cui è evidente trattarsi di una piccola aiuola, anche se non delimitata, con allocato al centro un albero, è possibile evincere, anche dalle deposizione dei testi escussi, che l'attrice, in data 26 agosto 2016, alle ore 22:30 circa, mentre si accingeva ad attraversare la strada, all'altezza del civico 57 (o 59) metteva un piede nella c.d. “aiuola” e rovinava a terra. Si evince, quindi, dal complesso dell'istruttoria eseguita, unitamente ai dati ricavabili dalla documentazione fotografica in atti e dalla relazione redatta nell'immediatezza dai
Carabinieri: a) la presenza di un'aiuola, adiacente al marciapiede, non delimitata, al cui interno è allocato un albero;
b) la verificazione della caduta, occorsa nel luogo ed all'ora indicata dall'attrice.
La fattispecie in esame rende necessario analizzare il noto dibattito teorico sul regime di responsabilità extracontrattuale applicabile ai gestori di strade aperte al pubblico transito, in ipotesi di danni da insidia o trabocchetto patiti dagli utenti.
A fronte di un indirizzo tradizionale tendente ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cassazione 2319/1985), anche fornendosi una nozione ristretta di “insidia” (assoluta imprevedibilità ed invisibilità della situazione di pericolo) (cfr. Cass. 22592/2004, nonché Cass. 1571/2004), si è progressivamente affermata l'operatività dell'art. 2051 c.c. pure nei confronti della
P.A., ancorché limitata alle ipotesi di beni non troppo estesi e, pertanto, sottoponibili ad un efficace controllo e ad una continua vigilanza da parte dell'ente
(cfr. anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1999, Cass.
2410/2005). In tempi più recenti, si è consolidato l'orientamento a favore di una applicazione generalizzata dell'art. 2051 c.c. agli enti gestori di strade pubbliche optandosi, in un primo momento, per un modello di responsabilità aggravata in cui la prova del fortuito, a carico dell'amministrazione, consisteva nel dimostrare l'assenza di colpa (prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il
4 danno: cfr. Cass. 3651/2006 e Cass. 5445/2006) e, in seguito, riconoscendosi la natura oggettiva di tale forma di responsabilità in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: il danneggiante, per andare esente da responsabilità, deve provare il fortuito quale fattore esterno, dotato dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento (cfr. Cass.
7763/2007; Cass. 15042/2008; Cass. 20427/2008); fattore cioè che abbia avuto un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento: Cass. 5658/2010).
Il fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (Cass. 22807/2009; Cass. 25029/2008; Cass. 4476/2011. V. anche Cass.
6101/2013), che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 3793/2014 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui qui si ricordano 6306/2013 e Cass. 2108/2011). Si è in particolare rilevato che “tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)” e “In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (...) pertanto ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene
5 meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. ord. 9315/2019).
L'art. 2051 c.c., quindi, fonda la responsabilità sulla particolare relazione che lega il soggetto alla cosa fonte di danno, con la conseguenza che accertata la sussistenza di tale rapporto/potere ed accertato il danno causato dall'anomalia della cosa, sussiste per ciò solo la responsabilità del custode, salva la prova contraria, a carico del custode medesimo, del caso fortuito nei termini sopra precisati.
Ove invece l'indicato rapporto non sia configurabile, perché sia accertata in concreto l'impossibilità di effettiva custodia del bene (a causa, ad esempio, dell'eccessiva estensione dello stesso ovvero per le modalità d'uso da parte dei terzi), l'Ente risponde del pregiudizio subito dall'utente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e, pertanto, graverà sul danneggiato provare l'anomalia del bene, circostanza di per sé idonea a dimostrare il comportamento colposo dell'ente, spettando a quest'ultimo dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, come ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato a percepire la strada o a prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia, ovvero l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (cfr. Cass.
23277/2010. V. anche Cass. 15375/2011).
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il e il luogo in Controparte_1
cui si è verificato il sinistro, non avendo d'altro canto l'Ente pubblico mai contestato nel presente processo la riferibilità a sé del citato sito.
L'attività istruttoria svolta ha poi confermato, come detto, il fatto della caduta e la presenza dell'aiuola non delimitata;
nelle riproduzioni fotografiche allegate dalla stessa parte attrice è visibile l'aiuola ed il tronco dell'albero.
Tale conformazione dei luoghi e la collocazione della c.d. “insidia” in un'area, peraltro, non destinata in sé al transito pedonale, anche per assenza di
6 strisce pedonali, rileva sul piano dell'indagine circa il nesso eziologico, facendo emergere profili di colpa in capo all'odierna attrice la cui intensità appare atta ad escludere il legame causale tra la cosa e il danno, con conseguente esenzione del convenuto da ogni forma di responsabilità.
Ed infatti, posto che l'occorso, per come ricostruito anche dalla relazione dei Carabinieri, è avvenuto in un'area limitata, seppur visibile (stante la presenza dell'albero), non adatta in sé al transito pedonale e, in ogni caso, fuori dalla zona del marciapiede, di più ampie dimensioni e ordinariamente destinata al passaggio dei pedoni - a rendere evidente non solo la obiettiva percepibilità del pericolo, ma anche il carattere incauto e imprudente della condotta tenuta nell'occasione dall'attrice che, avendo altresì omesso di utilizzare per il passaggio (cfr. l'art. 190
C.d.S.) lo spazio (il marciapiede) di più ampie dimensioni e a ciò appositamente riservato, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'attraversare la strada ed avrebbe dovuto farlo in prossimità delle strisce pedonali.
La prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo e, quindi, la stessa evitabilità dell'evento attraverso l'adozione, da parte della danneggiata, delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze sopra indicate, evidenziano un comportamento colposo della danneggiata tale da superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra il fatto e l'evento dannoso e da assurgere a causa esclusiva dell'evento.
Il sinistro per cui è causa, evitabile dalla danneggiata, va in definitiva esclusivamente ricondotto al difetto di diligenza e attenzione che l'attrice, nelle indicate condizioni, avrebbe potuto e dovuto prestare.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, in base ai più recenti indirizzi, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 14228/2023 che ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime), ben potendo
7 comunque la condotta imprudente del danneggiato escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (cfr.
Cass. 21675/2023).
Dalla citazione l'attrice afferma che mentre si accingeva a proseguire per dirigersi sul lato opposto della strada, il che indica l'atto dell'attraversare la carreggiata. L'istruttoria ha escluso che parte attrice fosse in procinto di attraversare sulle strisce pedonali o che avesse proseguito verso la carreggiata per altre esigenze quali, ad esempio, salire sulla macchina situata nel vicino parcheggio.
Dalle foto depositate da parte attrice, infatti, emerge che la stessa è passata tra due parcheggi contraddistinti dalla striscia blu (uno dei due è contraddistinto dal n. 1199), al centro dei quali è posizionato un albero con un'evidente buca intorno all'area in cui si sviluppano le radici dello stesso.
Normale cautela, dunque, nel caso di specie sarebbe stata quella di non tentare l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali ed in un tratto di strada non idoneo allo scopo.
Detta imprudenza nonché la disattenzione di passare proprio accanto ad un evidente albero piazzato in mezzo a due parcheggi, senza peraltro un valido motivo, costituisce quel comportamento idoneo a recidere il nesso causale.
La domanda attorea deve, pertanto, essere respinta.
Rimane assorbita ogni questione attinente alla entità e quantificazione dei danni pretesi dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice che va condannata a rifondere al le spese processuali che si CP_1
liquidano come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, valori minimi, tenuto conto del valore della lite (da rapportarsi al disputatum e prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 1894/2018 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti del Controparte_1
;
[...]
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali CP_1 che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 17 febbraio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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